Accoglimento
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03119/2026REG.PROV.COLL.
N. 01735/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1735 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Rodolfo Romito, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il consigliere Alessandro RI AS e udito per l’appellante l’avvocato Rodolfo Romito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. In primo grado l’appellante, brigadiere capo dell’Arma dei carabinieri, ha impugnato il provvedimento con il quale gli è stata comminata la sospensione disciplinare dall’impiego per mesi tre, per avere svolto, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2013, alcuni accessi abusivi ai sistemi informatici in dotazione al Corpo, allo scopo d’interrogare la banca dati delle forze di polizia e fornire a un terzo le informazioni in tal modo ottenute.
1.1. Il procedimento disciplinare è stato avviato dopo la conclusione del procedimento penale mediante decreto di archiviazione n. -OMISSIS- emesso dal GIP presso il Tribunale di Padova in ragione dell’intervenuta prescrizione del reato.
1.2. In primo grado l’appellante ha impugnato anche, per illegittimità derivata, il provvedimento di esclusione dal conferimento della qualifica speciale per l’aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2019, emesso in conseguenza dell’avvio del procedimento disciplinare.
1.3. Con il ricorso di primo grado il militare ha dedotto i seguenti motivi:
I) La contestazione degli addebiti, avvenuta il 9 gennaio 2020, sarebbe stata tardiva rispetto ai fatti contestati, risalenti agli anni 2011 e 2013.
II) I termini per l’instaurazione del procedimento disciplinare sarebbero comunque decorsi in relazione all’emissione del decreto di archiviazione, risalente al 12 giugno 2019.
III) La relazione finale è stata emessa oltre il termine perentorio di 90 giorni dall’ultimo atto della procedura, la quale dovrebbe per questo considerarsi estinta.
IV) La tardiva comunicazione degli addebiti avrebbe impedito al ricorrente di difendersi.
V) L’amministrazione avrebbe dovuto avviare un’istruttoria autonoma sui fatti contestati, in assenza di un loro accertamento da parte del giudice penale.
VI) La sanzione sarebbe sproporzionata rispetto al fatto.
2. Con sentenza -OMISSIS- il T.a.r. per il Veneto ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.
In particolare, il Tribunale:
a) ha negato le denunciate violazioni dei termini, perché:
a.1) la condotta è stata realizzata quando l’art. 1393 c.o.m. ancora prevedeva la “pregiudizialità penale”;
a.2) l’amministrazione ha acquisito copia conforme del decreto di archiviazione il 28 ottobre 2019, mentre la contestazione degli addebiti è stata formulata il 31 dicembre 2019 e notificata il 9 gennaio 2020, nel rispetto del termine di 90 giorni di cui all’art. 1392 c.o.m;
a.3) essendo stati sospesi i termini dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, in ragione della pandemia da Covid-19, non vi è stata violazione del termine di 90 giorni dall’ultimo atto della procedura, né in relazione alla relazione finale, depositata il 1 giugno 2020, né rispetto alla proposta di sanzione, formulata il 14 luglio 2020, né in riferimento al provvedimento finale, notificato il 10 agosto 2020;
b) ha escluso alcuna significativa compressione del diritto di difesa dell’interessato;
c) ha ritenuto che l’amministrazione avesse svolto in via autonoma un’approfondita istruttoria;
d) ha ritenuto non sproporzionata la sanzione (sospensione per mesi tre) rispetto alla gravità del fatto.
3. L’interessato ha proposto appello contro la decisione.
Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di secondo grado, resistendo al gravame.
Nel corso del giudizio l’appellante ha depositato una memoria il 16 febbraio 2026.
All’udienza pubblica del 10 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
4. In via preliminare, si deve dichiarare l’inammissibilità dello scritto difensivo presentato dall’appellante il 16 febbraio 2026, in quanto, da un lato, è successivo al termine di trenta giorni liberi precedenti all’udienza per la presentazione di “memorie” (che nella specie veniva a cadere il 7 febbraio 2026), e dall’altro non può considerarsi una “replica”, non avendo il Ministero presentato alcuna memoria e non essendovene quindi il presupposto.
5. L’appello si fonda su quattro motivi.
5.1. Con la prima censura, si contesta la decisione di respingere il primo motivo del ricorso di primo grado, sostenendo che l’avvio del procedimento disciplinare non potesse essere ritardato in ragione della “pregiudizialità penale”, dato che l’azione penale non è stata esercitata, essendosi il relativo procedimento concluso con l’archiviazione; al contrario, l’amministrazione sarebbe stata a conoscenza dei fatti almeno dal 6 agosto 2014 e avrebbe dovuto avviare senza indugio l’inchiesta disciplinare, nel rispetto del principio di tempestività della contestazione, a sua volta correlato al diritto di difesa dell’incolpato.
5.2. Con la seconda censura, si contesta la decisione di respingere il secondo motivo del ricorso di primo grado, sostenendo che l’amministrazione avrebbe comunque dovuto avviare il procedimento entro 90 giorni decorrenti dal 17 settembre 2019, quando è entrata in possesso del decreto di archiviazione (ancorché in copia semplice), momento rispetto al quale la contestazione degli addebiti risulta tardiva.
5.3. Con la terza censura, si contesta la decisione di respingere il quarto motivo del ricorso di primo grado, insistendo nel denunciare la lesione del diritto di difesa derivante dal fatto che l’appellante ha saputo del procedimento disciplinare solo a distanza di nove anni dai fatti contestati.
5.4. Con la quarta censura, si contesta la decisione di respingere il quinto motivo del ricorso di primo grado, in quanto l’amministrazione non avrebbe accertato i fatti in modo da affermare la responsabilità dell’appellante oltre ogni ragionevole dubbio; inoltre, si osserva che il numero di accessi in contestazione è contenuto (pari a 21).
5.5. Con la quinta censura (numerata come sesta), si contesta la decisione di respingere il sesto motivo del ricorso di primo grado, insistendo nel sostenere la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti, dato che per l’accesso abusivo alle banche dati del Corpo le circolari dell’Arma escludono l’applicazione di sanzioni di stato.
6. Il primo motivo di appello è fondato e, per il carattere radicale del vizio con esso denunciato, comporta di per sé l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado ed esime da un esame delle altre censure.
6.1. A tal proposito, si deve ricordare che l’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare approvato con d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (c.m.) – nella versione vigente nel momento in cui sono stati commessi i fatti addebitati all’appellante e precedente alle modifiche apportate con legge 7 agosto 2015, n. 124, e con d.lgs. 26 aprile 2016, n. 91 – prevede la c.d. “pregiudiziale penale” – ossia l’obbligo di astenersi dal promuovere il procedimento disciplinare ovvero di sospenderlo, se iniziato, prima della conclusione del procedimento penale – in due ipotesi:
a) « quando è stata esercitata azione penale », ossia quando il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, citato direttamente a giudizio l’imputato, chiesto il giudizio immediato, il giudizio direttissimo, l’emissione di un decreto penale di condanna ovvero l’applicazione della pena su domanda delle parti (c.d. “patteggiamento”);
b) quando è stata disposta dall’autorità giudiziaria una delle misure che, secondo l’art. 915 c.o.m., nel testo vigente all’epoca dei fatti, comportano la sospensione precauzionale obbligatoria dall’impiego, ossia il fermo o l’arresto, misure cautelari coercitive limitative della libertà personale, misure cautelari interdittive o coercitive tali da impedire la prestazione del servizio, misure di prevenzione provvisoria la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio.
6.2. Se non ricorre una di queste ipotesi, ai sensi dell’art. 1392, comma 2, c.m. il procedimento deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, che a loro volta devono essere espletati entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente, secondo quanto prevede l’art. 1041, comma 1, lettera s), numero 6), del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare approvato con d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (r.m.).
6.3. Nel caso di specie, è pacifico che non sia stata esercitata l’azione penale (dato che al termine delle indagini è stato emesso un decreto di archiviazione) e che non sia stata disposta dall’autorità giudiziaria alcuna misura che comportasse la sospensione precauzionale obbligatoria dall’impiego, pertanto non vi era l’obbligo di attendere l’esito del procedimento penale, quanto piuttosto quello d’instaurare tempestivamente il procedimento disciplinare.
6.4. Inoltre, risulta che l’Arma dei carabinieri fosse a conoscenza della condotta dell’appellante quantomeno dal 15 maggio 2014, quando il Comandante del Reparto operativo-Nucleo investigativo ha informato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia del fatto che il militare avrebbe effettuato degli accessi alla banca dati interforze, tra il 2011 e il 2013, condividendone gli esiti con un terzo (doc. 12 del fascicolo di primo grado del ricorrente).
Ne deriva che, quando è stato contestato l’addebito, il 9 gennaio 2020, i termini stabiliti dall’art. 1392, comma 2, c.m. (60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari per formulare la contestazione) e dall’art. 1041 r.m. (180 giorni dalla conoscenza del fatto per svolgere gli accertamenti preliminari) erano ormai decorsi, con conseguente radicale illegittimità dei successivi atti del procedimento, compreso il provvedimento finale.
6.5. L’appello deve quindi essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado e devono essere annullati il provvedimento del Ministero della difesa–Direzione generale per il personale militare nr. M_D GMIL REG2020 0277578 del 14 luglio 2020, gli atti del procedimento disciplinare, il provvedimento MDGMILREG 2020 0249503 del 24 giugno 2020 di esclusione del ricorrente dal conferimento della qualifica speciale per l’aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2019 in conseguenza del procedimento disciplinare.
7. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale nella specie, non vi è motivo di discostarsi, il Ministero della difesa deve essere condannato al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla: il provvedimento del Ministero della difesa–Direzione generale per il personale militare nr. M_D GMIL REG2020 0277578 del 14 luglio 2020; gli atti del procedimento disciplinare; il provvedimento MDGMILREG 2020 0249503 del 24 giugno 2020 di esclusione del ricorrente dal conferimento della qualifica speciale per l’aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2019 in conseguenza del procedimento disciplinare.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura complessiva di euro 4.000 (quattromila/00), oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB RM, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro RI AS, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Alessandro RI AS | AB RM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.