Art. 41.
La indennita' di espropriazione per fondi redditizi e' valutata in base alla media del reddito netto effettivo del quinquennio antecedente alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione capitalizzato al cento per cinque.
Qualora, per le eccezionali condizioni del fondo, tale capitalizzazione apparisse eccessiva o insufficiente, potra' essere fatta ad un tasso piu' elevato mai superiore al cento per sei o ad un tasso meno elevato, mai inferiore al cento per quattro.
Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi il loro valore venale nel comune commercio non si desume o non possa desumersi dal reddito, la indennita' e' determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .
Comunque sia valutata la indennita', nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali la esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura o di destinazione dell'intero fondo, o di parte di esso e simili, ne' si computa alcun compenso per i valori predetti che siano stati posti in atto o riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione, salva sempre l'applicazione dell' articolo 42 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .
La indennita' di espropriazione per fondi redditizi e' valutata in base alla media del reddito netto effettivo del quinquennio antecedente alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione capitalizzato al cento per cinque.
Qualora, per le eccezionali condizioni del fondo, tale capitalizzazione apparisse eccessiva o insufficiente, potra' essere fatta ad un tasso piu' elevato mai superiore al cento per sei o ad un tasso meno elevato, mai inferiore al cento per quattro.
Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi il loro valore venale nel comune commercio non si desume o non possa desumersi dal reddito, la indennita' e' determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .
Comunque sia valutata la indennita', nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali la esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura o di destinazione dell'intero fondo, o di parte di esso e simili, ne' si computa alcun compenso per i valori predetti che siano stati posti in atto o riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione, salva sempre l'applicazione dell' articolo 42 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .