Art. 2. 1. In attuazione della risoluzione n. 45/2 del 28 giugno 1990 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 2.909,1 milioni a 4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo.
Articolo 2 della Legge 30 settembre 1992, n. 405
Articolo 1Articolo 3
- Legge 30 settembre 1992, n. 405
Articolo 2 della Legge 30 settembre 1992, n. 405
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17 ottobre 1992
17 ottobre 1992
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