Articolo 7 della Legge 23 dicembre 1993, n. 547
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 gennaio 1994
Art. 7. 1. Nell' articolo 621 del codice penale , dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Agli effetti della disposizione di cui al primo comma e' considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 621 del codice penale , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 621 (Rivelazione del contenuto di documenti segreti). - Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Agli effetti della disposizione di cui al primo comma e' considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
Entrata in vigore il 14 gennaio 1994
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