Ordinanza cautelare 30 aprile 2022
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00139/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00153/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2022, proposto da
PO Privitera, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Maria Lei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Golfo Aranci, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Silvio Murroni, Alessandra Putzu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e RO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento unico finale del Responsabile del SUAPE di Golfo Aranci n. 159 del 22 dicembre 2021, prot. n. 16981 (doc. all. n. 1) con il quale è stata rigettata la domanda di autorizzazione posizionamento di una struttura stagionale completamente rimovibile ad uso chiosco bar e alcuni gazebo ed ombrelloni in località “Spiaggia Bianca” ;
degli atti presupposti, successivi e/o comunque connessi e, in particolare:
2) del parere negativo superabile del Servizio Tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est in data 14 dicembre 2021, prot. n. 62772 (doc. all. n. 2);
3) del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e RO (SABAP) in data 14 dicembre 2021, prot. MIC|MIC_SABAP-SS|14/12/2021|0018190-P (doc. all. n. 3);
4) del verbale della conferenza di servizi sincrona del 14 dicembre 2021 e dei pareri espressi in quella sede dalla SABAP per le province di Sassari e RO e dal Servizio Tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est (doc. all. n. 4).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Golfo Aranci, della Regione Autonoma della Sardegna e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e RO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 22 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con atto depositato in data 29 novembre 2025 la parte ricorrente, per il tramite del suo difensore, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame, domandando la compensazione delle spese di lite;
Rilevato che il Comune di Golfo Aranci, con atto depositato il 20 dicembre 2025, ha preso atto della sopravvenuta carenza d’interesse in capo al ricorrente, rimettendosi al Collegio sulle spese di lite;
Considerato che al Collegio non resta che prendere atto di tale circostanza e, in ossequio al principio dispositivo, provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile a termini dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Ritenuto che l’esito in rito del contenzioso giustifichi l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco BU, Presidente
Andrea Gana, Referendario, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Marco BU |
IL SEGRETARIO