TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 22/12/2025, n. 2181
TAR
Sentenza breve 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 7 e 21 nonies della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento

    L'esercizio del potere di autotutela è sempre soggetto all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, pena l'illegittimità del provvedimento adottato. Gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, legge n. 241 del 1990, al fine di consentire, attraverso l'instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell'ambito del procedimento amministrativo ed, al contempo, di fornire all'amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all'esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto.

  • Rigettato
    Superamento del limite temporale per l'esercizio del potere di autotutela senza sussistenza di falsa rappresentazione

    Non specificato nel dettaglio, ma la fondatezza del ricorso è assorbita dal vizio procedimentale.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sull'interesse pubblico prevalente

    Non specificato nel dettaglio, ma la fondatezza del ricorso è assorbita dal vizio procedimentale.

  • Rigettato
    Violazione del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità

    Non specificato nel dettaglio, ma la fondatezza del ricorso è assorbita dal vizio procedimentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 22/12/2025, n. 2181
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 2181
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo