Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 22/12/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02181/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01917/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1917 del 2025, proposto da
Tedesco Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 69857 del 7 novembre 2025, notificato in pari data, concernente l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 della SCIA alternativa al p.d.c. prot. n. 50075 del 1° ottobre 2020 e del permesso di costruire n. 1 del 21 gennaio 2020, nonché di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa RA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna il provvedimento prot. n. 69857 del 7 novembre 2025, concernente l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 della SCIA alternativa al p.d.c. prot. n. 50075 del 1° ottobre 2020 e del permesso di costruire n. 1 del 21 gennaio 2020; nonché di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Deduce la ricorrente di aver acquistato in data 20 ottobre 2011 un capannone industriale con annessa tettoia e circostante piazzale ubicato in Scafati, per lo svolgimento della propria attività di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli - alimentari in scatola di banda stagnata.
Espone di aver presentato istanza di permesso di costruire prot. n. 14232 del 12 marzo 2019 onde ampliare la struttura produttiva e di aver ottenuto il permesso di costruire n. 1 del 2020 per realizzare il chiesto ampliamento, il tutto ricadente in zona D1 delle NTA.
Rappresenta di aver depositato in data 2 ottobre 2020, con prot. n. 50075, una SCIA alternativa in variante al citato permesso di costruire.
Rileva che, in seguito a un sopralluogo effettuato il 23 luglio 2025, da cui scaturiva la relazione dell’8 agosto 2025, il Comune di Scafati provvedeva a notificare il gravato provvedimento di annullamento in autotutela di entrambi i citati titoli edilizi ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, della legge n. 241/1990, rilevando quanto segue: “ rilevato che gli elaborati grafici allegati sia al pdc n. 1/2020 che alla SCIA alternativa al pdc prot.n. 50075 del 02.10.2020 evidenziano una non veritiera rappresentazione grafica in guisa della dimostrazione del rispetto della distanza del confine di zona di cui all’art. 5 delle NTA allegate al vigente PRG ”; “ Gli ulteriori ampliamenti proposti e realizzati per effetto della presentazione della SCIA alternativa al pdc prot.n. 50075 del 02.10.2020 ricadono interamente nella ZTO E1 (agricola ordinaria) dove non risultano possibili interventi di nuova edificazione ”.
Parte ricorrente eccepisce innanzitutto la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 21 nonies della legge n. 241/1990, avendo la P.A. omesso di notificare l’avvio del procedimento finalizzato all’esercizio del potere in autotutela.
Afferma poi che, essendo incontestato il superamento del limite temporale di cui al citato art. 21 nonies (essendo decorsi 5 anni dal 2020, anno di rilascio del p.d.c. e di deposito della SCIA), la legittimità dell’annullamento in autotutela avrebbe richiesto la sussistenza di una falsa rappresentazione, non presente nella specie.
Evidenzia, al riguardo, che l’istruttoria a base dell’esercizio del potere di autotutela si è sostanziata in una mera verifica della documentazione a suo tempo depositata, senza alcuna attività ulteriore e diversa, come l’acquisizione postuma di ulteriori elementi, asseritamente nascosti o comunque dolosamente occultati dalla ricorrente, ovvero la verifica in situ .
Pertanto, nell’impostazione attorea, non essendo ravvisabili gli estremi di una falsa rappresentazione dei fatti idonea a indurre in errore l’amministrazione, ossia di una rappresentazione di fatti divergente dalla realtà di cui l’amministrazione non possa avvedersi nel corso di un’ordinaria istruttoria e che disveli un intento fraudolento o malizioso del richiedente, difettano i presupposti per ritenere superabili i limiti temporali legislativamente sanciti per l’esercizio del potere di autotutela.
Ribadisce inoltre la ricorrente che il permesso di costruire n. 1 del 2020 riguardava la realizzazione di un capannone industriale in ampliamento a quello esistente, mentre la SCIA alternativa al p.d.c. in parola concerneva un piccolo aumento della superficie del precitato opificio, aumento rispettoso sia del rapporto di copertura del 50% del lotto sia delle distanze dai confini.
Rileva in proposito che la citata SCIA costituisce titolo idoneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 D.P.R. n. 380/2011 e contesta l’assunto comunale secondo cui parte delle superfici ricadrebbero in zona E1 agricola ordinaria.
Contesta altresì l’asserita non veritiera rappresentazione della distanza dal confine di zona deducendo che le misurazioni effettuate sono avvalorate dalla verificazione espletata nel giudizio svolto innanzi a questo Tribunale iscritto al numero di R.G. 1290/2017.
Ribadisce ancora che l’amministrazione resistente ha tralasciato qualsivoglia considerazione motivazionale sia riguardo all’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione degli atti sia riguardo all’effettiva prevalenza dell’interesse pubblico rispetto all’interesse del ricorrente a mantenere l’efficacia del p.d.c. e della SCIA.
Infine, denuncia la violazione del legittimo affidamento, avendo ultimato le opere oggetto delle SCIA nel 2020, nonché la violazione del principio di proporzionalità.
Il Comune resistente, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La causa è stata chiamata all’udienza del 18 dicembre 2025 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente fondato, sotto il profilo assorbente del vizio procedimentale di mancata notifica dell’avvio del procedimento in autotutela, e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
Invero, la giurisprudenza amministrativa è granitica nell’affermare che: “ L’esercizio del potere di autotutela, in quanto espressione di una rilevante discrezionalità amministrativa è sempre soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, all’analitica motivazione delle ragioni di interesse pubblico a esso sottese e alla ponderazione dell’interesse del privato alla stabilità della posizione acquisita, pena l’illegittimità del provvedimento al fine adottato. Gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge n. 241 del 1990, al fine di consentire, attraverso l’instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell’ambito del procedimento amministrativo ed, al contempo, di fornire all’amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all’esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto ” (Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 2025, n. 7602).
Negli stessi termini, si veda anche “ Ai fini del legittimo esercizio del potere di intervento in autotutela c.d. "tardivo" sulla segnalazione certificata di inizio attività è indispensabile che, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990, l’Autorità amministrativa invii all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento, che l’atto di autotutela intervenga tempestivamente e che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 15 novembre 2024, n. 6291).
Il Collegio intende, quindi, dare continuità al principio per cui “ I provvedimenti di annullamento in autotutela adottati dall’amministrazione comunale devono essere preceduti da una comunicazione di avvio del procedimento che garantisca al destinatario la possibilità di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte ” (Cons. Stato, Sez. IV, 9 giugno 2025, n. 4976).
In definitiva, il ricorso è fondato sotto il dedotto assorbente profilo e pertanto va accolto, con conseguente annullamento del gravato provvedimento prot. n. 69857 del 7 novembre 2025.
Il tenore della decisione e la mancata costituzione in giudizio del Comune resistente giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Scafati prot. n. 69857 del 7 novembre 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
RA PP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA PP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO