CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCONI CRISTINA, Presidente e Relatore
MONACIS LUCIA, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1452/2024 depositato il 21/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400003372000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020200007162863000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020200007162863000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020200007162863000 IRPEF-ALIQUOTE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente annullare o dichiarare illegittimo il preavviso di iscrizione di ipoteca e l'intimazione di pagamento presupposta all'atto, con vittoria di spese.
Resistente In via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile, nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 26/07/2024 il signor Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di iscrizione d'ipoteca n.11076202400003372000, chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo. Con tale unico motivo, il signor Ricorrente_1 lamenta l'ingiustizia della pretesa tributaria, chiedendo di emendare la dichiarazione dei redditi per l'a.i. 2016, la cui liquidazione aveva dato origine alla cartella di pagamento n. 11020200007162863000 e, a sua volta, all'avviso di iscrizione ipotecaria oggi impugnato.
Avverso tale ricorso la Direzione Provinciale II di Torino, depositava controdeduzioni in data 21/10/24 chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, perchè l'avviso di iscrizione ipotecaria è impugnabile autonomamente solo per vizi propri. E pur essendo la dichiarazione dei redditi emendabile, anche dopo lo spirare del termine per presentare la dichiarazione integrativa, tuttavia il termine ultimo è l'impugnazione della cartella di pagamento. Rileva l'infondatezza dell'unico motivo di ricorso.
Il 14/1/25 la COrte respingeva l'istanza di sospensione cautelare, e all'udienza del 20/1/26 decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che non vi è alcun rapporto fra l'atto di recupero T7GCR1000002 di cui al doc. 9 di parte ricorrente, che riguarda il credito ceduto ritenuto inesistente, e la cartella in parola.
Infatti, tale atto di recupero – già peraltro confermato tanto in primo quanto in secondo grado - riguardava crediti d'imposta fittizi acquistati dalla Società_1 ( di cui il Ricor_1 è socio al 33,07% del capitale sociale) nel 2016 e portati in compensazione nel 2017.
Per parte sua, invece, la cartella oggetto della presente vertenza origina da un controllo automatizzato ex art. 36 bis Dpr 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi per l'a.i. 2016, nel quale era stato evidenziato che il signor Ricor_1 aveva dichiarato di aver già pagato acconti per € 52.599,00, così non solo azzerando l'imposta dovuta ma addirittura creando un credito di € 20.754,00. Appurata l'inesistenza di tali acconti, l'Ufficio ha dunque “recuperato” l'imposta netta di cui alla dichiarazione, pari ad € 31.847,00 e il credito di € 20.754,00.
La successiva cartella ha dunque chiesto il pagamento di tali importi, oltre interessi, sanzioni e addizionali comunali e regionali.
Per conseguenza risultano del tutto inconferenti i riferimenti fatti dalla parte ricorrente alla vicenda penale, che aveva ad oggetto le vicende dell'acquisto del credito d'imposta di cui all'atto di recupero, mentre nella presente vertenza si discute, appunto, di acconti di imposta dichiarati ma mai versati. In ogni caso, la CGT di secondo grado ha comunque statuito che il fatto che il signor Ricor_1 fosse stato truffato non escludeva di per sé neppure la fondatezza dell'atto di recupero del credito, che infatti confermava (doc. 7): a maggior ragione, la vicenda penalistica non può in alcun modo influenzare il presente giudizio, che riguarda una fattispecie del tutto diversa. Si deve anche rilevare che il signor Ricor_1 non ha mai contestato le risultanze del controllo automatizzato, ed è pacifico in causa che gli acconti esposti in dichiarazione erano inesistenti.
Con l'unico motivo di ricorso lamenta genericamente che “gli atti di Agenzia Entrate e del Collettore sono emendabili ove infondati ed ingiusti”. Nulla più viene argomentato all'interno della parte motiva, mentre nella narrativa in fatto il ricorrente lamenta che la dichiarazione dei redditi in parola sarebbe errata, in quanto comprensiva di una sopravvenienza attiva non corretta, e che il Consulente dott. Nome_1, cui egli aveva dato incarico di procedere alla rettifica, era rimasto inadempiente. Circostanza, questa, non solo del tutto indimostrata ma anche contraddittoria, in quanto:
- Le dichiarazioni dei redditi presentate tanto dalla Società_1 quanto dal signor Ricorrente_1 il 9 gennaio 2018 sono state depositate dal dott. Nome_2, circostanza che smentisce che a tale data il Dott. Nome_1 fosse ancora consulente dell'impresa;
- La Società_1 ha tempestivamente depositato ricorso avverso all'atto di recupero: non si comprende come il signor Ricor_1 possa aver da un lato cercato di dare immediatamente atto dell'inesistenza del credito attraverso la rettifica del reddito e dall'altro e contemporaneamente, fatto ricorso sostenendone la veridicità.
Nello specifico, argomenta il ricorrente che l'acquisto del credito d'imposta per un prezzo decisamente inferiore a quello del suo valore aveva creato nel 2016 una sopravvenienza attiva di € 345.600,00 portati in compensazione nel 2017, soggetti nel 2018 all'atto di recupero perchè oggettivamente inesistente. E quindi, eliminato questo credito e la sopravvenienza attiva, doveva essere diminuito l'utile di azienda e il suo reddito personale.
Si ritiene che allo stato ogni possibilità di rettifica sia esclusa dal fatto che il carattere fittizio del credito acquistato è ancora oggetto di giudizio, nella misura in cui è stato proposto ricorso per Cassazione. Ancora preliminarmente, si deve notare l'assoluta genericità della domanda del ricorrente, in quanto il signor Ricor_1 non ha mai argomentato le conseguenze del presunto errore nella dichiarazione, limitandosi a chiedere di
“dichiarare la emendabilità della dichiarazione […] e rideterminare le somme dovute decurtando l'importo indicato nell'atto impugnato per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente ricorso” e senza mai indicare se e quali imposte ritiene comunque dovute: chiaramente la conseguenza dell'eventuale rettifica, peraltro posta solo in maniera ipotetica, non potrebbe essere il radicale annullamento della pretesa tributaria come domandato nelle conclusioni del ricorso, ma il complessivo riesame della posizione del ricorrente, considerando non solo il reddito, ma anche imposta lorda, imposta netta e il quantum dovuto all'esito, e espungendo dal conteggio del debito gli acconti pari ad 52.599,00, dichiarati ma pacificamente insussistenti.
Ad ogni modo, le asserzioni del ricorrente sono rimaste indimostrate. Infatti, egli allega e produce sub doc.
5 un bilancio da cui emergerebbe, fra le componenti positive di reddito a conto economico, una sopravvenienza attiva e, a stato patrimoniale, l'iscrizione di debito nei confronti della RD da CI per la cessione del credito.
Tuttavia, si tratta di un bilancio non solo non depositato, ma altresì del tutto inattendibile.
In definitiva il controllo ex art. 36 bis DPR 600 ha accertato l'assenza del versamento per l'a.i. 2016 in acconto per 56.000 euro e recuperato l'imposta netta di 31.847 euro e il credito non spettante di 20.754 euro, notificando la cartella per il pagamento di queste somme , oltre interessi e sanzioni , mai impugnata.
La cartella di pagamento per il pagamento di somme dovute a titolo di Irpef persona fisica è stata notificata il 25/2/20 e il termine ultimo per l'impugnazione era il 29/6/20, e perciò il ricorrente è decaduto dal potere di impugnare la cartella e il preavviso di iscrizione ipotecaria.
Stante il tenore e la motivazione del ricorso, la COrte ritiene di respingere nel merito il ricorso, segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 5000.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCONI CRISTINA, Presidente e Relatore
MONACIS LUCIA, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1452/2024 depositato il 21/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400003372000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020200007162863000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020200007162863000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020200007162863000 IRPEF-ALIQUOTE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente annullare o dichiarare illegittimo il preavviso di iscrizione di ipoteca e l'intimazione di pagamento presupposta all'atto, con vittoria di spese.
Resistente In via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile, nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 26/07/2024 il signor Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di iscrizione d'ipoteca n.11076202400003372000, chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo. Con tale unico motivo, il signor Ricorrente_1 lamenta l'ingiustizia della pretesa tributaria, chiedendo di emendare la dichiarazione dei redditi per l'a.i. 2016, la cui liquidazione aveva dato origine alla cartella di pagamento n. 11020200007162863000 e, a sua volta, all'avviso di iscrizione ipotecaria oggi impugnato.
Avverso tale ricorso la Direzione Provinciale II di Torino, depositava controdeduzioni in data 21/10/24 chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, perchè l'avviso di iscrizione ipotecaria è impugnabile autonomamente solo per vizi propri. E pur essendo la dichiarazione dei redditi emendabile, anche dopo lo spirare del termine per presentare la dichiarazione integrativa, tuttavia il termine ultimo è l'impugnazione della cartella di pagamento. Rileva l'infondatezza dell'unico motivo di ricorso.
Il 14/1/25 la COrte respingeva l'istanza di sospensione cautelare, e all'udienza del 20/1/26 decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che non vi è alcun rapporto fra l'atto di recupero T7GCR1000002 di cui al doc. 9 di parte ricorrente, che riguarda il credito ceduto ritenuto inesistente, e la cartella in parola.
Infatti, tale atto di recupero – già peraltro confermato tanto in primo quanto in secondo grado - riguardava crediti d'imposta fittizi acquistati dalla Società_1 ( di cui il Ricor_1 è socio al 33,07% del capitale sociale) nel 2016 e portati in compensazione nel 2017.
Per parte sua, invece, la cartella oggetto della presente vertenza origina da un controllo automatizzato ex art. 36 bis Dpr 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi per l'a.i. 2016, nel quale era stato evidenziato che il signor Ricor_1 aveva dichiarato di aver già pagato acconti per € 52.599,00, così non solo azzerando l'imposta dovuta ma addirittura creando un credito di € 20.754,00. Appurata l'inesistenza di tali acconti, l'Ufficio ha dunque “recuperato” l'imposta netta di cui alla dichiarazione, pari ad € 31.847,00 e il credito di € 20.754,00.
La successiva cartella ha dunque chiesto il pagamento di tali importi, oltre interessi, sanzioni e addizionali comunali e regionali.
Per conseguenza risultano del tutto inconferenti i riferimenti fatti dalla parte ricorrente alla vicenda penale, che aveva ad oggetto le vicende dell'acquisto del credito d'imposta di cui all'atto di recupero, mentre nella presente vertenza si discute, appunto, di acconti di imposta dichiarati ma mai versati. In ogni caso, la CGT di secondo grado ha comunque statuito che il fatto che il signor Ricor_1 fosse stato truffato non escludeva di per sé neppure la fondatezza dell'atto di recupero del credito, che infatti confermava (doc. 7): a maggior ragione, la vicenda penalistica non può in alcun modo influenzare il presente giudizio, che riguarda una fattispecie del tutto diversa. Si deve anche rilevare che il signor Ricor_1 non ha mai contestato le risultanze del controllo automatizzato, ed è pacifico in causa che gli acconti esposti in dichiarazione erano inesistenti.
Con l'unico motivo di ricorso lamenta genericamente che “gli atti di Agenzia Entrate e del Collettore sono emendabili ove infondati ed ingiusti”. Nulla più viene argomentato all'interno della parte motiva, mentre nella narrativa in fatto il ricorrente lamenta che la dichiarazione dei redditi in parola sarebbe errata, in quanto comprensiva di una sopravvenienza attiva non corretta, e che il Consulente dott. Nome_1, cui egli aveva dato incarico di procedere alla rettifica, era rimasto inadempiente. Circostanza, questa, non solo del tutto indimostrata ma anche contraddittoria, in quanto:
- Le dichiarazioni dei redditi presentate tanto dalla Società_1 quanto dal signor Ricorrente_1 il 9 gennaio 2018 sono state depositate dal dott. Nome_2, circostanza che smentisce che a tale data il Dott. Nome_1 fosse ancora consulente dell'impresa;
- La Società_1 ha tempestivamente depositato ricorso avverso all'atto di recupero: non si comprende come il signor Ricor_1 possa aver da un lato cercato di dare immediatamente atto dell'inesistenza del credito attraverso la rettifica del reddito e dall'altro e contemporaneamente, fatto ricorso sostenendone la veridicità.
Nello specifico, argomenta il ricorrente che l'acquisto del credito d'imposta per un prezzo decisamente inferiore a quello del suo valore aveva creato nel 2016 una sopravvenienza attiva di € 345.600,00 portati in compensazione nel 2017, soggetti nel 2018 all'atto di recupero perchè oggettivamente inesistente. E quindi, eliminato questo credito e la sopravvenienza attiva, doveva essere diminuito l'utile di azienda e il suo reddito personale.
Si ritiene che allo stato ogni possibilità di rettifica sia esclusa dal fatto che il carattere fittizio del credito acquistato è ancora oggetto di giudizio, nella misura in cui è stato proposto ricorso per Cassazione. Ancora preliminarmente, si deve notare l'assoluta genericità della domanda del ricorrente, in quanto il signor Ricor_1 non ha mai argomentato le conseguenze del presunto errore nella dichiarazione, limitandosi a chiedere di
“dichiarare la emendabilità della dichiarazione […] e rideterminare le somme dovute decurtando l'importo indicato nell'atto impugnato per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente ricorso” e senza mai indicare se e quali imposte ritiene comunque dovute: chiaramente la conseguenza dell'eventuale rettifica, peraltro posta solo in maniera ipotetica, non potrebbe essere il radicale annullamento della pretesa tributaria come domandato nelle conclusioni del ricorso, ma il complessivo riesame della posizione del ricorrente, considerando non solo il reddito, ma anche imposta lorda, imposta netta e il quantum dovuto all'esito, e espungendo dal conteggio del debito gli acconti pari ad 52.599,00, dichiarati ma pacificamente insussistenti.
Ad ogni modo, le asserzioni del ricorrente sono rimaste indimostrate. Infatti, egli allega e produce sub doc.
5 un bilancio da cui emergerebbe, fra le componenti positive di reddito a conto economico, una sopravvenienza attiva e, a stato patrimoniale, l'iscrizione di debito nei confronti della RD da CI per la cessione del credito.
Tuttavia, si tratta di un bilancio non solo non depositato, ma altresì del tutto inattendibile.
In definitiva il controllo ex art. 36 bis DPR 600 ha accertato l'assenza del versamento per l'a.i. 2016 in acconto per 56.000 euro e recuperato l'imposta netta di 31.847 euro e il credito non spettante di 20.754 euro, notificando la cartella per il pagamento di queste somme , oltre interessi e sanzioni , mai impugnata.
La cartella di pagamento per il pagamento di somme dovute a titolo di Irpef persona fisica è stata notificata il 25/2/20 e il termine ultimo per l'impugnazione era il 29/6/20, e perciò il ricorrente è decaduto dal potere di impugnare la cartella e il preavviso di iscrizione ipotecaria.
Stante il tenore e la motivazione del ricorso, la COrte ritiene di respingere nel merito il ricorso, segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 5000.