TAR Cagliari, sez. II, sentenza 28/03/2026, n. 607
TAR
Sentenza 28 marzo 2026

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  • Rigettato
    Contrasto con la convenzione del 22.02.2012

    Il Collegio ritiene che la società ricorrente, in quanto società in house, sia priva di legittimazione attiva per contestare gli atti dell'ente controllante, dato che la giurisprudenza la considera una mera articolazione interna dell'ente stesso e non un soggetto terzo con effettiva autonomia.

  • Rigettato
    Estensione dei poteri di controllo

    La società ricorrente, in quanto società in house, è priva di legittimazione attiva per contestare gli atti dell'ente controllante.

  • Rigettato
    Mancanza di potere di auto-regolamentazione dei controlli

    La società ricorrente, in quanto società in house, è priva di legittimazione attiva per contestare gli atti dell'ente controllante.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio procedimentale

    La società ricorrente, in quanto società in house, è priva di legittimazione attiva per contestare gli atti dell'ente controllante.

  • Rigettato
    Approvazione unilaterale del regolamento

    La società ricorrente, in quanto società in house, è priva di legittimazione attiva per contestare gli atti dell'ente controllante.

  • Rigettato
    Superamento dei confini dell'alta amministrazione

    La società ricorrente, in quanto società in house, è priva di legittimazione attiva per contestare gli atti dell'ente controllante.

  • Rigettato
    Aggravio dell'efficacia e dell'efficienza amministrativa

    La società ricorrente, in quanto società in house, è priva di legittimazione attiva per contestare gli atti dell'ente controllante.

  • Rigettato
    Generico contrasto con la convenzione del 2012

    La società ricorrente, in quanto società in house, è priva di legittimazione attiva per contestare gli atti dell'ente controllante. Inoltre, le eccezioni preliminari relative all'inammissibilità del ricorso per la natura di società in house di Abbanoa sono fondate.

  • Rigettato
    Natura di atto meramente attuativo

    La società ricorrente, in quanto società in house, è priva di legittimazione attiva per contestare gli atti dell'ente controllante. Le eccezioni preliminari sollevate dalle Amministrazioni resistenti sono fondate.

  • Rigettato
    Atto meramente attuativo

    La società ricorrente, in quanto società in house, è priva di legittimazione attiva per contestare gli atti dell'ente controllante. Le eccezioni preliminari sollevate dalle Amministrazioni resistenti sono fondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 28/03/2026, n. 607
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 607
    Data del deposito : 28 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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