Sentenza 16 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2020, n. 10192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10192 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette/seRt-ite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale LE MI ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per reati in materia di stupefacenti e lesioni personali dai quali è stato definitivamente assolto. La vicenda attiene al ferimento reciproco conseguente ad una colluttazione insorta tra il MI ed il AN, avvenuta all'interno dell'abitazione del AN, il cui movente era ricondotto ad un pregresso credito apparentemente vantato dal MI nei confronti del AN per la compraveridita di sostanza stupefacente.
2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente la Corte territoriale ha evidenziato condotte asseritamente colpose del MI senza spiegare come le stesse abbiano concorso a dare causa allo stato privativo della libertà. L'ordinanza impugnata ha precisato che nel suo interrogatorio di garanzia l'interessato ha fornito dichiarazioni dettagliate sulla propria innocenza, ma avrebbe omesso di riferire di aver portato con sé il casco da motociclista e avrebbe preferito, dopo i fatti, trovare riparo presso l'abitazione del CO piuttosto che recarsi al pronto soccorso;
in tal modo - opina la Corte territoriale - l'interessato assunse "una condotta incongrua con la posizione di parte offesa di un reato, e introdusse quindi elementi di mendacio che resero non credibile le affermazioni con le quali negò di avere aggredito AN in tal modo contribuendo a formare nel giudicante della cautela la conferma della custodia cautelare e il protrarsi di essa". Si deduce l'insussistenza della condotta colposa, visto che il MI, ferito brutalmente con un coltello e timoroso nei confronti di un pluripregiudicato come il AN, non appena invitato dal Giudice a spiegare quanto avvenuto, ha raccontato e giustificato gli accadimenti in maniera dettagliata e coerente. La circostanza che il richiedente, giunto al Pronto soccorso, indica un luogo diverso da quello in cui è avvenuto l'accoltellamento, non ha concorso in alcun modo all'adozione della misura. Né assume rilevanza, a tali fini, il non aver indicato di aver portato con sé il casco rinvenuto nell'abitazione del AN.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In linea di principio, si deve osservare che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale. Al riguardo, si deve innanzitutto rilevare che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (cfr., in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.).
3. Tanto premesso, la motivazione dell'ordinanza impugnata è gravemente carente e illogica, in quanto evidenzia profili di colpa grave non adeguatamente individuati e di cui, soprattutto, non spiega l'incidenza causale rispetto all'adozione della misura detentiva.
4. La Corte della riparazione ha ripercorso le ragioni a fondamento del giudizio assolutorio nei confronti del MI. Ha spiegato che il giudice della cognizione aveva ritenuto credibile che il AN avesse ceduto cocaina al MI e che quest'ultimo si fosse recato nell'abitazione del primo per lamentarsi della cattiva qualità della droga;
da tale situazione era scaturita una colluttazione fra i due, da cui erano derivate lesioni reciproche conseguenti all'uso di un unico coltello, mai rinvenuto, passato di mano in mano dall'uno all'altro. Il dato oggettivo della maggiore gravità delle lesioni riportate dal MI, unitamente agli ulteriori dati indiziari emersi, aveva convinto la Corte di merito che il MI avesse agito in stato di legittima difesa, determinandone il proscioglimento. Da tali premesse l'ordinanza impugnata fa discendere profili di colpa grave a carico del richiedente, costituiti: dal fatto che egli omise di riferire di avere portato con sé il casco da motociclista che fu rinvenuto all'interno dell'abitazione del AN, non spiegando le ragioni per le quali aveva portato con sé il casco quando si recò presso l'abitazione del AN con D'DR che lo accompagnò utilizzando il proprio ciclomotore, invece che lasciarlo a quest'ultimo; dalla circostanza che, benché avesse riportato plurime lesioni durante la colluttazione, l'istante preferì trovare riparo presso l'abitazione di altra persona (CO) piuttosto che recarsi al pronto soccorso. Rispetto a tali profili, va evidenziato che del fatto di non avere riferito del casco non si comprende la rilevanza, trattandosi di circostanza apparentemente neutra rispetto all'episodio e a quanto di esso processualmente accertato;
quanto al fatto di non essersi recato al pronto soccorso, risulta di contro pacificamente accertato che, dopo essere passato dal CO, l'interessato si recò al pronto soccorso, per cui tale argomentazione, oltre che irrilevante, appare in primo luogo illogica. L'ordinanza impugnata, soprattutto, non spende alcuna argomentazione circa l'incidenza dei riferiti comportamenti, asseritamente colposi, rispetto all'emissione della misura cautelare;
ovvero che in che modo essi abbiano dato (o contribuito) a dare causa all'errore del giudice della cautela. Ciò a fronte di un'ordinanza coercitiva, debitamente allegata dal ricorrente, che non sembra avere dato peso agli elementi indicati dal giudice della riparazione ai fini dell'emissione della misura cautelare, avendo, invece, essenzialmente valorizzato le dichiarazioni accusatorie del AN.
5. I vizi logico-giuridici dianzi indicati impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma.
P.Q.M.
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