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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11855 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1668/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
10 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Maria Lina Matta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1668/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in CORSO ITALIA 95127 Parte_1 C.F._1
CATANIA ITALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. NATOLI EMANUELA giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA REGGIA DI PORTICI 69 Controparte_1 P.IVA_1
NAPOLI; rappresentato e difeso dall'avv. ROMANO ANTONIA giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/12/25 le parti hanno concluso come in verbale.
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. del 24.1.24 il dott. impugnava l'avviso Parte_1
di accertamento esecutivo per morosità canoni idrici n. 4613 emesso dal Controparte_2
per gli anni 2019-2021, contestandone la legittimità, in primis per difetto di legittimazione
[...]
passiva, stante che l'utenza di riferimento risulta intestato ad altro soggetto, ed in subordine per intervenuta prescrizione. Si costituiva tempestivamente il contestando quanto Controparte_1
dedotto dall'attore chiedendone il rigetto per motivi di inammissibilità e infondatezza ed in subordine chiedendo accertarsi l'intervenuta prescrizione soltanto con riferimento ai crediti relativi all'anno 2020.
All'udienza del 30 maggio 2024 il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa al 15.12.25 assegnando i termini ex art. 189 c.p.c.. All'udienza cartolare del 15.12.25 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve ritenersi fondata. Ed infatti, come risulta dal contratto di fornitura del 30.9.2010
prot. 2210, la richiesta di attivazione del servizio idrico è stata effettuata dal sig. Parte_2
amministratore della anche le fatture emesse dal Parte_3 Controparte_1
relativi al consumo idrico, depositate in atti, sono intestate alla Parte_3
L'accertamento esecutivo oggetto di controversia, invece, risulta inviato al sig. Parte_1
personalmente e non nella qualità di amministratore della società consortile di cui sopra. Il sig.
, odierno attore, però, non è parte del rapporto obbligatorio, in quanto il debitore è da Parte_1
individuarsi esclusivamente nella società consortile di cui sopra. Ed infatti la società Parte_3
è una società consortile con autonomia patrimoniale ai sensi del combinato disposto degli
[...]
pagina 2 di 3 articoli 2614 cc e 2615 ter cc, ne segue quindi come corollario che per le obbligazioni assunte verso i terzi in nome del i terzi possano far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo consortile. CP_3
In conseguenza l'accertamento esecutivo emesso nei confronti del sig in proprio e non nella Parte_1
qualità di amministratore della predetta società consortile, non costituisce a parere del Tribunale, titolo validamente emesso. Ne consegue, quindi, che alcuna somma può essere richiesta al sig. Parte_1
personalmente e pertanto la domanda attorea deve essere accolta e deve essere disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo per morosità canoni idrici n. 4613 del 13.3.23 emesso dal
[...]
per gli anni 2019-2021. Le spese seguono la soccombenza. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda attrice per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento esecutivo per morosità canoni idrici n. 4613 del 13.3.23 emesso dal
[...]
per gli anni 2019-2021. Controparte_4
2) condanna il alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in Controparte_1
complessivi € 2.540,00, oltre spese forfettarie 15%, Cap ed IVA, come per legge.
Così deciso in Tribunale di Napoli , il 16 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Manuela Maria Lina Matta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
10 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Maria Lina Matta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1668/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in CORSO ITALIA 95127 Parte_1 C.F._1
CATANIA ITALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. NATOLI EMANUELA giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA REGGIA DI PORTICI 69 Controparte_1 P.IVA_1
NAPOLI; rappresentato e difeso dall'avv. ROMANO ANTONIA giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/12/25 le parti hanno concluso come in verbale.
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. del 24.1.24 il dott. impugnava l'avviso Parte_1
di accertamento esecutivo per morosità canoni idrici n. 4613 emesso dal Controparte_2
per gli anni 2019-2021, contestandone la legittimità, in primis per difetto di legittimazione
[...]
passiva, stante che l'utenza di riferimento risulta intestato ad altro soggetto, ed in subordine per intervenuta prescrizione. Si costituiva tempestivamente il contestando quanto Controparte_1
dedotto dall'attore chiedendone il rigetto per motivi di inammissibilità e infondatezza ed in subordine chiedendo accertarsi l'intervenuta prescrizione soltanto con riferimento ai crediti relativi all'anno 2020.
All'udienza del 30 maggio 2024 il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa al 15.12.25 assegnando i termini ex art. 189 c.p.c.. All'udienza cartolare del 15.12.25 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve ritenersi fondata. Ed infatti, come risulta dal contratto di fornitura del 30.9.2010
prot. 2210, la richiesta di attivazione del servizio idrico è stata effettuata dal sig. Parte_2
amministratore della anche le fatture emesse dal Parte_3 Controparte_1
relativi al consumo idrico, depositate in atti, sono intestate alla Parte_3
L'accertamento esecutivo oggetto di controversia, invece, risulta inviato al sig. Parte_1
personalmente e non nella qualità di amministratore della società consortile di cui sopra. Il sig.
, odierno attore, però, non è parte del rapporto obbligatorio, in quanto il debitore è da Parte_1
individuarsi esclusivamente nella società consortile di cui sopra. Ed infatti la società Parte_3
è una società consortile con autonomia patrimoniale ai sensi del combinato disposto degli
[...]
pagina 2 di 3 articoli 2614 cc e 2615 ter cc, ne segue quindi come corollario che per le obbligazioni assunte verso i terzi in nome del i terzi possano far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo consortile. CP_3
In conseguenza l'accertamento esecutivo emesso nei confronti del sig in proprio e non nella Parte_1
qualità di amministratore della predetta società consortile, non costituisce a parere del Tribunale, titolo validamente emesso. Ne consegue, quindi, che alcuna somma può essere richiesta al sig. Parte_1
personalmente e pertanto la domanda attorea deve essere accolta e deve essere disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo per morosità canoni idrici n. 4613 del 13.3.23 emesso dal
[...]
per gli anni 2019-2021. Le spese seguono la soccombenza. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda attrice per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento esecutivo per morosità canoni idrici n. 4613 del 13.3.23 emesso dal
[...]
per gli anni 2019-2021. Controparte_4
2) condanna il alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in Controparte_1
complessivi € 2.540,00, oltre spese forfettarie 15%, Cap ed IVA, come per legge.
Così deciso in Tribunale di Napoli , il 16 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Manuela Maria Lina Matta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3