Art. 18.
La categoria degli ufficiali maestri di scherma e' conservata fino ad esaurimento.
Per l'avanzamento degli ufficiali anzidetti restano ferme le disposizioni contenute nelle leggi 26 gennaio 1942, n. 52, e 24 luglio 1951, n. 625 .
La categoria degli ufficiali maestri di scherma e' conservata fino ad esaurimento.
Per l'avanzamento degli ufficiali anzidetti restano ferme le disposizioni contenute nelle leggi 26 gennaio 1942, n. 52, e 24 luglio 1951, n. 625 .