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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/11/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1337/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
M E Pt_1 Parte_2 Pt_3
Z A G I U D I C E Parte_4 Pt_5
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi
[...]
e rappresentati e difesi dall'avvocato PARRINELLO MARCO per Pt_6 Parte_7 mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in data 22.9.2025 in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025, con le quali le parti hanno chiesto congiuntamente di integrare le condizioni dell'accordo di separazione (v. in allegato “accordo integrativo condizioni di separazione” sottoscritto in data 15.9.2025), confermando per il resto il ricorso ed escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale è nata la figlia , ancora minorenne, e che le condizioni Per_1 previste dalle parti con riferimento al suo affido e mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_6 Parte_7 contratto matrimonio in Mazara del Vallo il 24/08/2016 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mazara del Vallo al n. 109, parte II, serie A, anno 2016, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto così come integrato con note di trattazione scritta depositate in data 22.9.2025 (v. in allegato “accordo integrativo condizioni di separazione” sottoscritto in data 15.9.2025) e da ritenersi parte integrante del presente atto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Mazara del Vallo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 12/11/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
SO LA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
M E Pt_1 Parte_2 Pt_3
Z A G I U D I C E Parte_4 Pt_5
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi
[...]
e rappresentati e difesi dall'avvocato PARRINELLO MARCO per Pt_6 Parte_7 mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in data 22.9.2025 in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025, con le quali le parti hanno chiesto congiuntamente di integrare le condizioni dell'accordo di separazione (v. in allegato “accordo integrativo condizioni di separazione” sottoscritto in data 15.9.2025), confermando per il resto il ricorso ed escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale è nata la figlia , ancora minorenne, e che le condizioni Per_1 previste dalle parti con riferimento al suo affido e mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_6 Parte_7 contratto matrimonio in Mazara del Vallo il 24/08/2016 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mazara del Vallo al n. 109, parte II, serie A, anno 2016, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto così come integrato con note di trattazione scritta depositate in data 22.9.2025 (v. in allegato “accordo integrativo condizioni di separazione” sottoscritto in data 15.9.2025) e da ritenersi parte integrante del presente atto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Mazara del Vallo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 12/11/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
SO LA