Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12213/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12213 del 2025, proposto da
HI EN, rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Chiodetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Palladino, con domicilio eletto presso il suo studio in Pomezia, Via Roma 146;
per l’ottemperanza
della sentenza emessa da questa Sezione n. 662 del 15/01/2025, notificata al Comune di Pomezia in copia attestata conforme all’originale digitale dal difensore a mezzo p.e.c. del 23/01/2025, e protocollata in entrata il 28/01/2025 al n. 9469/2025, recante la condanna del Comune di Pomezia a procedere, entro 90 (novanta) giorni, alla trascrizione nei registri immobiliari e alla voltura catastale del decreto di esproprio n. 1 del 4/4/2000, e a scegliere, entro 180 (centoottanta) giorni, se restituire al ricorrente le aree di cui alle particelle nn. 295 e 297, occupate sine titulo , ovvero se “acquisirle” al proprio patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, corrispondendo le somme ivi previste (salvo un atto di cessione volontaria o transazione, permuta, etc), e la condanna del Comune intimato al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite complessivamente liquidate in € 1.500,00 (Millecinquecento/00);
nonché per la nomina
di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’TR comunale intimata, in caso di perdurante inerzia della stessa anche oltre il termine assegnatole
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;
Visto gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa ZA LD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 112 e ss. c.p.a., notificato alla controparte il 15/10/2025 e tempestivamente depositato in giudizio in pari data, il ricorrente chiede l’ottemperanza, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta , della sentenza di questo Tribunale meglio specificata in epigrafe.
2. Il 12/12/2025 il Comune di Pomezia ha depositato in giudizio una memoria di costituzione e difesa con cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ex adverso proposto per impossibilità oggettiva di eseguire la sentenza azionata, avendo riscontrato, nel tentativo di darvi esecuzione: “ diverse problematiche di natura amministrativa, che non gli hanno consentito di procedere nel rispetto dei termini stabiliti con la sentenza per cui è causa, e che soprattutto per una loro risoluzione richiedono la fattiva collaborazione della controparte ”.
2.1 Segnatamente, quanto alla ordinata trascrizione nei registri immobiliari e voltura catastale del decreto di esproprio n. 1 del 4/04/2000, la resistente A.C. ha eccepito di non avervi potuto procedere in quanto agli atti non risulta che il predetto decreto sia stato notificato al relativo destinatario (intestario catastale della particella ablata), Signor ET HI, all’epoca già deceduto da trent’anni (nel 1970). Il che renderebbe necessario: “ procedere con l’emissione di un decreto di rettifica o integrazione nel quale si dia atto della reale situazione e provvedere alla notifica agli effettivi proprietari ”, la cui identità, tuttavia, non è certa (al pari delle relative quote di proprietà), non avendo mai provveduto i successori mortis causa del Signor ET HI a presentare dichiarazione di successione al fine di consentire la trascrizione nei registri immobiliari dell’avvenuto trasferimento della titolarità dell’immobile di cui è causa a loro favore (così come all’aggiornamento dei dati catastali). “ Pertanto, ad oggi, non è chiaro a chi debba essere notificato un valido atto di rettifica o integrazione per la sola particella 45 contenuta del decreto di esproprio n. 1/2000, notifica ritenuta essenziale dal Conservatore per la trascrizione e voltura. ”, stante il principio (inderogabile) di continuità delle trascrizioni, anche mortis causa , sancito dall’art. 2650 c.c.
2.2 Quanto, poi, ai terreni di cui alle particelle nn. 295 e 297 del foglio n. 9, ex actis emerge che il terreno di cui alla seconda particella (297) risulta intestata (nella misura di 2/3) al Sig. HI EN esclusivamente fino al 5/4/1979, quando in forza di atto Repertorio n. 347079 è passato nella titolarità di altri soggetti, due coniugi, e a seguito del decesso prima dell’una e poi dell’altro, ai di loro figli. Inoltre: “ parte del fronte strada che un tempo rientrava nella particella 297, ora appartiene alla particella 378, anch’essa non intestata a HI EN ”.
2.3 Avuto riguardo, invece, alla prima particella (n. 295), la parte resistente afferma che: “ Dalle visure catastali effettuate la porzione particella 295 occupata non sembra riconducibile ad alcun subalterno e dovrebbe essere quindi classificata come bene comune non censibile. Ad ogni modo, non è chiaro anche qui di chi siano e in quali proporzioni i diritti su tale bene, posto che il Sig. HI EN non è l’unico proprietario dell’immobile, ma un appartamento è di proprietà di altra persona. [..] Peraltro la prima operazione da compiere è il frazionamento della particella occupata dal Comune e per fare questo è comunque necessaria la collaborazione del proprietario, che dovrà sottoscrivere i documenti da produrre in catasto, redatti a cura del Comune. Altrimenti il frazionamento catastale, che comunque sarebbe predisposto da parte di ns. tecnico, per essere accettato richiederebbe un titolo che dimostri il diritto del Comune a procedere in tal senso, e ciò richiederebbe un ulteriore aggravio del procedimento. ”
2.4 Conclude, infine, il Comune intimato ricordando che neppure il ricorrente, attraverso il proprio procuratore, Avv. Chiodetti, è stato in grado di dimostrare la sua asserita qualità di proprietario delle aree in oggetto.
3. Alla Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
4. Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei sensi di seguito precisati.
5. Preliminarmente, il Collegio rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza introduttivo del presente giudizio (debitamente notificato alla controparte il 15/10/2025 e depositato in giudizio in pari data), risultando rispettato il dimezzamento dei termini previsto per il deposito del ricorso nei giudizi di ottemperanza dal combinato disposto degli artt. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.
6. Inoltre, essendo stata la sentenza della cui ottemperanza si tratta notificata dal ricorrente al Comune di Pomezia presso la sua sede reale a mezzo p.e.c. del 23/01/2025, sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della CA TR (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
7. Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza va accolto alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
8. Osserva, infatti, il Collegio che la minuziosa ricostruzione, in fatto e in diritto, della condizione in cui versano le aree di che trattasi - offerta dalla resistente A.C. per la prima volta esclusivamente nel presente giudizio di ottemperanza - avrebbe dovuto essere, correttamente e tempestivamente, rappresentata nell’ordinario giudizio di cognizione, nell’ambito del quale, invece, il Comune si è limitato a frapporre generiche difficoltà amministrative a riscontrare l’istanza/diffida del 26/10/2023 (protocollata in entrata con il numero 0109950/2023 in data 30/10/2023), e reiterata con istanza/diffida del 31/1/2024 (protocollata in entrata con il numero 0011313/2024 in data 1/02/2024), inoltrate dall’odierno ricorrente, senza mai neppure accennare alle circostanze dettagliatamente dedotte solo nel presente giudizio e in parte imputabili alla condotta dello stesso ricorrente.
9. Ne deriva che, comunque, le predette circostanze dovranno trovare adeguata considerazione e soluzione nell’ambito dell’attività esecutiva delle statuizioni di cui alla sentenza n. 662 del 15/01/2025, che il Comune di Pomezia dovrà porre in essere - ove necessario, anche con la collaborazione del ricorrente, Signor EN HI - entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte, della presente decisione.
10. Per il caso di mancata o inesatta esecuzione della sentenza ottemperanda , si nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, il quale dovrà provvedere, personalmente o tramite un proprio funzionario, appositamente delegato con atto formale da assumersi entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte, che sia in possesso di idonea qualifica, competenza ed esperienza in materia.
10.1 Il Commissario ad acta si insedierà tempestivamente alla scadenza del primo termine a provvedere (di 120 giorni), laddove non pervenga presso il suo ufficio comunicazione di avvenuta completa esecuzione della sentenza di cui è causa, che pertanto dovrà essergli indirizzata a cura del Comune intimato, e avrà termine per provvedere di giorni 120 (centoventi).
10.2 Il compenso e i rimborsi dell’ausiliario giudiziale sono posti, sin da ora, a carico del Comune di Pomezia e troveranno liquidazione all’esito del deposito della relazione conclusiva redatta al termine del mandato e recante l’analitica indicazione delle attività svolte e delle spese eventualmente sostenute.
10.3 Si precisa, a quest’ultimo proposito, che costituisce danno erariale patrimoniale il compenso che la P.A. corrisponde al Commissario ad acta nominato dal Giudice amministrativo per effetto dell’inerzia dei soggetti preposti all’attuazione delle decisioni giudiziali (Corte dei Conti, Sez. I giurisd. centrale d’appello, 2 ottobre 2020, n. 255).
11. Le spese processuali del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c., seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del Comune di Pomezia, in persona del Sindaco pro tempore , e sono liquidate come da dispositivo in € 2.000,00 (Duemila/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Pomezia, in persona del Sindaco pro tempore , di dare esecuzione alle statuizioni di cui alla sentenza n. 662 del 15/01/2025 di questo Tribunale, nel termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte, della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza dell’TR comunale intimata protrattasi oltre il predetto termine di 120 (centoventi) giorni, il Commissario ad acta - con facoltà di delega da esercitarsi nelle forme e nel termine di cui in motivazione – nella persona del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, che provvederà entro l’ulteriore termine di 120 (centoventi) giorni;
- condanna il Comune di Pomezia, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in € 2.000,00 (Duemila/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NG CA, Presidente
ZA LD, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZA LD | NG CA |
IL SEGRETARIO