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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2024, n. 25298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25298 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI BR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. LIBERTA di NUORO udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto il rigetto del ricorso letta la memoria della difesa con cui si è insistito nei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Nuoro, con ordinanza in data 18 gennaio 2024 emessa in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, quale giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, respingeva la richiesta ex art. 324 cod.proc.pen. avanzata nell'interesse di GI IO avverso il decreto del G.I.P. dello stesso tribunale del 18 maggio 2023 che aveva disposto il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240 bis cod.pen. di due abitazioni, intestate ai genitori ed alla coniuge del predetto, ed un'autovettura in uso allo stesso. Riteneva il tribunale che, pur a seguito dell'annullamento della Corte di cassazione con la sentenza 13 dicembre 2023, dovesse essere riconfermato il giudizio di sproporzione degli acquisti rispetto ai redditi dichiarati, nonché il collegamento temporale tra acquisti e condotte di reato ex artt. 73 ed 80 D.P.R. 309/90, per le quali risultava indagato il GI. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Lai, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: Penale Sent. Sez. 2 Num. 25298 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 16/05/2024 - violazione di legge per non avere il tribunale del riesame reale motivato in ordine alle produzioni documentali difensive depositate il 16 giugno 2023 così contravvenendo al dettato della sentenza di annullamento della Corte di cassazione;
in particolare, si lamentava che il giudizio di sproporzione rispetto all'acquisto dell'abitazione di OR oggetto di sequestro, cui si era giunti in assenza di qualsiasi accertamento peritale, trascurava le conclusioni della consulenza tecnica della difesa, nonché ometteva di valutare i bonifici ricevuti dal GI negli anni 2020 e 2021 relativi ad operazioni di vendita documentate da fatture;
tali circostanze dovevano ritenersi idonee a smentire la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale;
analogamente doveva ritenersi quanto all'abitazione di Sassari per l'acquisto della quale erano stati attivati diversi contratti di finanziamento;
- violazione degli artt. 321 e 606 lett. b) cod.proc.pen. in merito alla mancanza di motivazione circa il vincolo di pertinenzialità tra i beni in sequestro ed il reato presupposto per cui si procede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Ilricorso è proposto per motivi o non deducibili ovvero manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero deve in primo luogo essere escluso che il giudice del riesame reale chiamato a pronunciarsi in sede di rinvio abbia omesso di confrontarsi con i dettami della pronuncia di annullamento;
ed invero, la pronuncia 239 del 2024 di questa corte, aveva annullato il primo riesame rilevando non essere state confutate le censure formulate dalla difesa nella memoria 16 giugno 2023 in ordine alla accumulazione illecita patrimoniale relativa agli acquisti dei due immobili e dell'autovettura nonché con riguardo al criterio di ragionevolezza temporale tra acquisti e momento consumativo dei reati. Orbene, a fronte di detti precisi dettami, il giudice di rinvio, con le osservazioni svolte alle pagine 6-7 dell'ordinanza impugnata, ha osservato come a fronte di redditi assai modesti ed anzi dichiarati in misura irrisoria dall'imputato e dalla coniuge IR ER, si registrano " una serie di versamenti di denaro contante immediatamente seguiti da disposizioni di bonifico...non giustificabili altrimenti", mentre, i finanziamenti accesi dai genitori, appaiono finalizzati ad estinguere altre poste debitorie così da non risultare avere alcun legame con gli acquisti immobiliari e dell'autovettura. Inoltre, il giudice di rinvio, non ometteva di confrontarsi con gli argomenti difensivi circa la stima del valore dell'immobile di OR ma ha rilevato come, sia l'acquisto della quota che le migliorie apportate allo stesso, appaiono ingiustificati alla luce dei redditi, concludendo (pagina 10) per un motivato giudizio di sproporzione sulla base di specifici elementi di fatto. Quanto ai bonifici ricevuti dal GI, e che la difesa assume essere rilevanti ai fini della dimostrazione della percezione di redditi superiori, il giudice di rinvio rilevava, a pagina 8 della ordinanza, come lo stesso GI avesse o dichiarato redditi assai modesti ovvero volumi di affari molto contenuti negli anni compresi tra il 2020 ed i) 2022 così confutando anche tale argomento difensivo pure riproposto in sede di ricorso per cassazione. Infine, il tribunale di Nuoro, nella motivazione della ordinanza impugnata dava atto di come gli acquisti e le migliorie dell'immobile fossero stati effettuati in date contestuali o prossime le date di consumazione dei fatti per i quali il GI risulta indagato, fornendo così adeguata risposta anche alla doglianza in punto ragionevolezza temporale. Deve pertanto ritenersi che avendo il giudice del rinvio adeguatamente risposto ai dettami della pronuncia di annullamento, deve escludersi ogni ipotesi di violazione del disposto dell'art. 627 cod.proc.pen., ed il ricorso propone questioni attinenti il difetto di motivazione non denunciabili nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari reali;
ed invero va rammentato che in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010 Rv. 248129 - 01). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 maggio 2024
lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto il rigetto del ricorso letta la memoria della difesa con cui si è insistito nei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Nuoro, con ordinanza in data 18 gennaio 2024 emessa in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, quale giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, respingeva la richiesta ex art. 324 cod.proc.pen. avanzata nell'interesse di GI IO avverso il decreto del G.I.P. dello stesso tribunale del 18 maggio 2023 che aveva disposto il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240 bis cod.pen. di due abitazioni, intestate ai genitori ed alla coniuge del predetto, ed un'autovettura in uso allo stesso. Riteneva il tribunale che, pur a seguito dell'annullamento della Corte di cassazione con la sentenza 13 dicembre 2023, dovesse essere riconfermato il giudizio di sproporzione degli acquisti rispetto ai redditi dichiarati, nonché il collegamento temporale tra acquisti e condotte di reato ex artt. 73 ed 80 D.P.R. 309/90, per le quali risultava indagato il GI. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Lai, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: Penale Sent. Sez. 2 Num. 25298 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 16/05/2024 - violazione di legge per non avere il tribunale del riesame reale motivato in ordine alle produzioni documentali difensive depositate il 16 giugno 2023 così contravvenendo al dettato della sentenza di annullamento della Corte di cassazione;
in particolare, si lamentava che il giudizio di sproporzione rispetto all'acquisto dell'abitazione di OR oggetto di sequestro, cui si era giunti in assenza di qualsiasi accertamento peritale, trascurava le conclusioni della consulenza tecnica della difesa, nonché ometteva di valutare i bonifici ricevuti dal GI negli anni 2020 e 2021 relativi ad operazioni di vendita documentate da fatture;
tali circostanze dovevano ritenersi idonee a smentire la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale;
analogamente doveva ritenersi quanto all'abitazione di Sassari per l'acquisto della quale erano stati attivati diversi contratti di finanziamento;
- violazione degli artt. 321 e 606 lett. b) cod.proc.pen. in merito alla mancanza di motivazione circa il vincolo di pertinenzialità tra i beni in sequestro ed il reato presupposto per cui si procede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Ilricorso è proposto per motivi o non deducibili ovvero manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero deve in primo luogo essere escluso che il giudice del riesame reale chiamato a pronunciarsi in sede di rinvio abbia omesso di confrontarsi con i dettami della pronuncia di annullamento;
ed invero, la pronuncia 239 del 2024 di questa corte, aveva annullato il primo riesame rilevando non essere state confutate le censure formulate dalla difesa nella memoria 16 giugno 2023 in ordine alla accumulazione illecita patrimoniale relativa agli acquisti dei due immobili e dell'autovettura nonché con riguardo al criterio di ragionevolezza temporale tra acquisti e momento consumativo dei reati. Orbene, a fronte di detti precisi dettami, il giudice di rinvio, con le osservazioni svolte alle pagine 6-7 dell'ordinanza impugnata, ha osservato come a fronte di redditi assai modesti ed anzi dichiarati in misura irrisoria dall'imputato e dalla coniuge IR ER, si registrano " una serie di versamenti di denaro contante immediatamente seguiti da disposizioni di bonifico...non giustificabili altrimenti", mentre, i finanziamenti accesi dai genitori, appaiono finalizzati ad estinguere altre poste debitorie così da non risultare avere alcun legame con gli acquisti immobiliari e dell'autovettura. Inoltre, il giudice di rinvio, non ometteva di confrontarsi con gli argomenti difensivi circa la stima del valore dell'immobile di OR ma ha rilevato come, sia l'acquisto della quota che le migliorie apportate allo stesso, appaiono ingiustificati alla luce dei redditi, concludendo (pagina 10) per un motivato giudizio di sproporzione sulla base di specifici elementi di fatto. Quanto ai bonifici ricevuti dal GI, e che la difesa assume essere rilevanti ai fini della dimostrazione della percezione di redditi superiori, il giudice di rinvio rilevava, a pagina 8 della ordinanza, come lo stesso GI avesse o dichiarato redditi assai modesti ovvero volumi di affari molto contenuti negli anni compresi tra il 2020 ed i) 2022 così confutando anche tale argomento difensivo pure riproposto in sede di ricorso per cassazione. Infine, il tribunale di Nuoro, nella motivazione della ordinanza impugnata dava atto di come gli acquisti e le migliorie dell'immobile fossero stati effettuati in date contestuali o prossime le date di consumazione dei fatti per i quali il GI risulta indagato, fornendo così adeguata risposta anche alla doglianza in punto ragionevolezza temporale. Deve pertanto ritenersi che avendo il giudice del rinvio adeguatamente risposto ai dettami della pronuncia di annullamento, deve escludersi ogni ipotesi di violazione del disposto dell'art. 627 cod.proc.pen., ed il ricorso propone questioni attinenti il difetto di motivazione non denunciabili nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari reali;
ed invero va rammentato che in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010 Rv. 248129 - 01). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 maggio 2024