Art. 5.
Tutte le espropriazioni per gli interventi previsti dalla presente legge, sono effettuate secondo le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , senza i limiti di destinazione delle aree espropriabili previsti dalla lettera a) dell'articolo 16 della stessa legge.
Tutte le espropriazioni per gli interventi previsti dalla presente legge, sono effettuate secondo le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , senza i limiti di destinazione delle aree espropriabili previsti dalla lettera a) dell'articolo 16 della stessa legge.