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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO MI, AT
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 31/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7599/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi:
- SOLLECITO n. 663891 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5304/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 12-12-25, il Comune di Castellammare di Stabia impugnava la sentenza n. 7599/2024 emessa dalla Sezione 20 della Corte di Giustizia Tributaria I Grado di Napoli, depositata in data 16/05/2024, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il sollecito di pagamento n. 663891 del 10/11/2023, emesso dalla Soget s.p.a. per il mancato pagamento dell'IMU annualità 2015, per l'importo complessivo di € 2.595,75.
Il contribuente aveva eccepito un preesistente annullamento dell'atto, l'omessa notifica degli atti prodromici;
l'intervenuta prescrizione delle pretese;
la mancata prova dell'esecutività del ruolo;
l'omessa indicazione dell'immobile di riferimento;
la carenza di legittimazione della concessionaria a porre in essere attività di riscossione per conto del Comune di Castellammare di Stabia.
La Corte di primo grado, esclusa la sussistenza di un ne bis in idem, aveva accolto il ricorso, con condanna al pagamento delle spese, rilevando che il Comune di Castellammare di Stabia non aveva documentato la notifica degli atti presupposti.
L'appellante deduceva di aver provato sin dal giudizio di primo grado la regolare notifica dell'intimazione di pagamento che costituiva l'atto presupposto di quello impugnato;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso di primo grado, vinte le spese.
L'appellato si costituiva in giudizio e, in sede di controdeduzioni, eccepiva la tardività dell'appello rispetto al termine breve decorso all'esito della notifica della sentenza impugnata;
chiedeva nel merito il rigetto dell'appello insistendo sul difetto di legittimazione della Concessionaria e sulla nullità della notifica degli atti presupposti.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità dell'appello proposto nel previsto termine semestrale, tenuto conto della sospensione feriale, senza che possa trovare applicazione il termine breve di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto il contribuente in data 16-5-2024 ha proceduto alla notifica della sentenza impugnata presso l'indirizzo PEC dell'ente impositore Email_3 e non presso l'indirizzo del procuratore costituito in primo grado.
Nel processo ordinario costituisce principio consolidato che il termine breve d'impugnazione ex art. 326 c.
p.c. decorre dalla notificazione della sentenza effettuata, a norma degli artt. 170, comma 1, e 285, c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, alla parte personalmente, anche ai sensi dell'art. 479 c.p.c., non è idonea a far decorrere il suddetto termine, sia nei confronti del notificante che del destinatario, in quanto non integra il necessario veicolo di conoscenza in favore del soggetto professionalmente qualificato, il procuratore costituito, perché possa valutare l'opportunità della proposizione dell'impugnazione. (Cass. n. 13165 del 2024; n. 2974 del 2020; n. 7197 del
2019; n. 16804 del 2015).
Con specifico riferimento al processo tributario costituisce principio generale enunciato, in particolare, dalle sentenze n. 8053 del 7/04/2014 e n. 14916 del 20/07/2016 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che le disposizioni degli artt. 1, comma 2 (“I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”) e 49, comma
1 (“Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”) del d. lgs. n. 546 del 1992, relative al processo e alle impugnazioni in generale, istituiscono “un'autentica specialità del rito tributario, sancendo la prevalenza della norma processuale tributaria, ove esistente, sulla norma processuale ordinaria, la quale ultima si applica, quindi, in via del tutto sussidiaria, oltre che nei limiti della compatibilità”.
Tale specialità opera anche ai fini dell'individuazione delle norme alle quali occorre fare riferimento in materia di notificazioni.
In tema di notificazioni nel processo tributario, l'art. 16, comma 2, rinvia a sua volta all'art. 137 cod. proc. civ., fatte salve, quanto al luogo di essa, le specifiche previsioni dell'art. 17; l'art. 17, richiamato dall'art. 16, comma 2, nel regolare il luogo delle notifiche, prevede che esse “sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio …” (comma 1), con l'ulteriore precisazione che “l'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo” (comma 2).
Costituisce dunque regola generale che la notificazione debba essere effettuata nel domicilio eletto dalla parte;
l'applicazione della regola postula l'avvenuta elezione di domicilio e quindi essa non si applica in caso di mancata elezione;
la regola a sua volta soffre eccezione nel solo caso di “consegna a mani proprie”.
Ai fini del presente giudizio rileva la notificazione della sentenza di merito ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare;
nel processo tributario, la notificazione della sentenza, dalla data della quale decorre il termine breve per l'appello ai sensi dell'art. 51, comma 1, è regolata dall'art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992.
Nel suddetto art. 38 è previsto che si procede alle notificazioni “a norma dell'art. 16”; ciò implica necessariamente un rinvio anche all'art. 17, relativo ai luoghi della notificazione, che dall'art. 16 è espressamente richiamato;
tale rinvio, in assenza di una indicazione normativa di segno contrario, deve ritenersi riferito alla norma nella sua interezza e quindi anche alla clausola di salvezza della “consegna a mani proprie”.
Superando un precedente orientamento favorevole all'applicazione al processo tributario delle stesse regole valevoli per il processo ordinario (Cass. 25/05/2007, n. 12669; Cass. 17/10/2008, n. 25376), in sede di legittimità si è in tempi più recenti affermato altro orientamento favorevole alla validità della notifica mediante consegna a mani proprie anche in presenza di elezione di domicilio (cfr. Cass. 25/01/2023, n. 2303; Cass.
22/06/2018, n. 16554; Cass. 26/02/2016, n. 3795; Cass. 24/09/2015, n. 18936; Cass. 26/03/2014, n. 7059), speculare del resto a quello connesso in tema di notifica dell'atto di appello a mani proprie, pur in presenza di elezione di domicilio presso il difensore (in tal senso, tra le tante, Cass. 30/05/2023, n. 15270; Cass.
09/03/2021, n. 6433; Cass. 5/03/2021, n. 6156; Cass. 2/03/2020, n. 5653; Cass. 28/10/2019, n. 27583;
Cass. 13/11/2018, n. 29107; Cass. 20/01/2017, n. 1528).
Da ultimo con ampia motivazione Cass. n. 26416 del 2023 ha ribadito che “nel processo tributario la notificazione della sentenza di primo grado alla controparte ai fini della decorrenza del termine breve per appellare di cui all'art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere effettuata, anche in presenza di procuratore costituito, ai sensi degli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, richiamati dall'art. 38” e che ” la notificazione della sentenza di primo grado, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell'impiegato addetto, è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare di cui all'art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quanto l'art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 fa comunque salva, anche in caso di elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie”. Tanto premesso, resta da verificare se la salvezza della “consegna a mani proprie” possa trovare applicazione anche nell'ipotesi, che qui rileva, di notifica effettuata con modalità telematica.
A tale questione questa Corte, in difformità da quanto deciso da altra sezione nella sentenza n. 5342 del
2024, intende dare risposta negativa.
Rileva in primo luogo che la salvezza della consegna a mani proprie costituisce una ipotesi eccezionale, rispetto alla regola generale della notifica presso il procuratore nel domicilio eletto operante sia nel processo tributario che nel processo ordinario, che per la sua natura derogatoria al regime ordinario deve essere oggetto di stretta interpretazione;
in secondo luogo va tenuto in debito conto che nonostante le modifiche normative intervenute nel senso di equiparare, e a volte imporre, la notifica con modalità telematiche, l'art. 17 non è mai stato attinto da alcun intervento normativo volto ad ampliarne il dettato letterale includendovi anche le notifiche a mezzo PEC, né risulta in tal senso modificato il corrispondente l'art. 62 del d.lgs. n. 175 del 2024.
Ciò posto assume rilievo decisivo che l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa riferimento alla consegna in mani proprie con una terminologia precisa, chiara ed inequivoca che, prescindendo dalla forma della notificazione o comunicazione, esige un personale e diretto coinvolgimento del destinatario nella ricezione dell'atto e la conseguente consapevolezza, da parte sua, di tale ricezione.
La comunicazione a mezzo PEC, specie se effettuata presso un ente pubblico, prescinde, invece, da un effettivo coinvolgimento del destinatario nella ricezione dell'atto, essendo sufficiente la ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, in applicazione della regola di cui all'art. 149 bis c.p.c. in base alla quale la notifica a mezzo p.e.c. si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella
PEC del destinatario.
In tale senso si è del resto già espressa la S.C., seppure in riferimento alla diversa fattispecie della comunicazione della data di udienza ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, escludendo che tale comunicazione avvenuta direttamente all'indirizzo PEC della parte che non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo PEC valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art.16 bis, ultimo comma, ed abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, integri la consegna a mani proprie che l'art. 17 fa salva in ogni caso ( vedi Cass. n. 9165 del 2023).
Va dunque affermato che la notificazione/comunicazione all'indirizzo PEC della parte non può essere equiparata alla consegna a mani proprie del destinatario, non sussistendo quella maggiore garanzia data dal coinvolgimento personale e di conoscenza effettiva della ricezione dell'atto che secondo la volontà del legislatore è assicurata esclusivamente dalla consegna/notifica 'a mani proprie'.
Solo la consegna fisica dell'atto nelle mani del destinatario giustifica eccezionalmente il superamento della regola generale secondo cui ai fini del decorso del termine breve di impugnazione la notifica della sentenza va effettuata presso il domicilio eletto del procuratore costituito, all'uopo scelto dalla parte con l'elezione di domicilio quale soggetto professionalmente qualificato a valutare l'opportunità della proposizione dell'impugnazione; tale regola, infatti, è posta “a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione” ( cfr. Cass. SU n. 20866 del 2020).
Nel merito l'appello merita accoglimento.
L'ente impositore, unico soggetto convenuto in giudizio, ha documentato in primo grado la regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 92981 del 24.05.2023, relativa all'avviso di accertamento IMU 2015 n. 1-06324-20-0047639 del 11.11.2020, notificata mediante consegna a mani proprie in data 24.06.2023, divenuta definitiva per mancata impugnazione.
A fronte della prova della regolare notifica del suddetto atto presupposto, ed a prescindere dalla regolare notifica di quelli precedenti, risultano ormai precluse tutte quelle contestazioni attinenti al merito della pretesa, quali l'omessa indicazione dell'unità immobiliare oggetto del tributo, la prescrizione della pretesa impositiva,
l'omessa esplicitazione del calcolo degli interessi e la decadenza dall'iscrizione a ruolo.
Si ricorda che in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'atto successivo per dolersi di vizi inerenti alla cartella esattoriale già notificata e non opposta nei termini. (Vedi Cass. n. 13102 del 2017;
Cass. n. 21082 del 2011).
Quanto ai vizi propri dell'atto impugnato, in conformità a numerose pronunce di questa Corte di Giustizia di secondo grado (n. 3465 del 2025; n. 6739, n. 1897 e n. 11340 del 2024, n. 27210, n. 37033 e n. 46108 del
2023 ed altre) va rigettato il motivo relativo alla carenza di potere della concessionaria Soget S.p.A.
Dalla documentazione in atti risulta che in data 26.05.2016, il Comune di Castellammare di Stabia stipulava con la SO.G.E.T. S.p.A. il contratto Rep. n. 51/2016 per l'affidamento dei servizi di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva e di tutti i servizi connessi e complementari con riferimento alle entrate comunali, per la durata di anni cinque con scadenza in data 27.05.2021; che in data 24.05.2021, con determinazione n. 35/2021, adottata dal Dirigente del Settore "Servizi Economici Finanziari" - DSG n.
1134/2021, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i relativi provvedimenti di sospensione dell'attività dell'Agente di Riscossione, era disposta, ai sensi dell'art. 165, comma 6, e art. 175 del Dlgs n. 50/2016, l'estensione della durata del contratto sino al 29/08/2022; che in data 31.08.2022, con determinazione n. 82/2022, adottata dal Dirigente del Settore "Servizi Economici Finanziari" - DSG n.
1760/2022, era disposta l'ulteriore estensione sino al 31/12/2022; che, indetta il 31 agosto 2022, la nuova procedura di affidamento del servizio di riscossione, il 17 gennaio 2023 l'appalto veniva aggiudicato a
Municipia S.p.a. ed il 21 aprile 2023 avevano inizio le procedure di passaggio delle banche dati da OG
a MUNICIPIA S.p.a; che nelle more in data 20.07.2023, il Comune, con determinazione DSG n. 1386/2023:
1) autorizzava la SO.G.E.T. S.p.A. ad ultimare l'attività di riscossione coattiva, tramite l'attivazione di tutte le procedure cautelari ed esecutive che si rendessero necessarie per il recupero del credito, di tutti i crediti posti in esecuzione fino al 31.12.2022, fino alla riscossione o alla presentazione della richiesta di discarico per inesigibilità, riconoscendo il diritto alla riscossione dell'aggio come da contratti rep. 51 del 26/05/2016
e contratto rep. 150/2022 del 10/2/2022, trattandosi pertanto della prosecuzione delle attività su atti
(accertamenti/avvisi/ingiunzioni) sempre avviati inizialmente e prodotti da SO.G.E.T. S.p.A. stessa;
2) riconosceva alla SO.G.E.T. S.p.A. la legittimazione attiva per la prosecuzione e il completamento delle attività di riscossione coattiva dopo la cessazione del rapporto solo per i crediti precedenti alla scadenza della concessione, nelle modalità stabilite dal protocollo d'intesa.
Nella fattispecie di causa, gli importi oggetto di riscossione erano già stati oggetto di avviso di accertamento eseguiti dalla SO.G.E.T. S.p.A., cui il carico era stato affidato prima della cessazione dell'incarico; ne deriva che la società era legittimata a conseguire la riscossione del credito de quo tramite l'atto impugnato.
Quanto alla contestazione circa la legittimità delle proroghe si osserva che in quanto finalizzate alla mera prosecuzione di un'attività di riscossione già avviata ed esercitata dal Concessionario in forza di un precedente contratto, esse rientravano nella competenza del Dirigente quale attività di carattere puramente gestionale che non ha importato alcuna novazione ai contratti precedenti, ma solo la prosecuzione del servizio già assegnato alle medesime condizioni e ciò fino a quando non è subentrato il nuovo concessionario, proroga tra l'altro necessitata dalla nota emergenza epidemica.
La complessità del passaggio di consegne rende anche razionale e logico nell'interesse dell'efficienza dell'azione amministrativa, l'affidamento dell'incarico a OG di completare la riscossione sulle iscrizioni a ruolo già 'trattate', per evitare un ulteriore pericolo di prescrizione del credito tributario, laddove la coesistenza dei due concessionari è avvenuta per un periodo transitorio limitato, sempre nell'interesse della amministrazione e della continuità della fondamentale funzione di riscossione.
Per le suesposte considerazioni l'appello va accolto e rigettato il ricorso di I grado;
la condanna alle spese del doppio grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; condanna l'appellato al pagamento delle spese e competenze liquidate in € 900,00 per il I grado ed € 1.100,00 per il II grado oltre CU e accessori come per legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO MI, AT
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 31/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7599/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi:
- SOLLECITO n. 663891 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5304/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 12-12-25, il Comune di Castellammare di Stabia impugnava la sentenza n. 7599/2024 emessa dalla Sezione 20 della Corte di Giustizia Tributaria I Grado di Napoli, depositata in data 16/05/2024, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il sollecito di pagamento n. 663891 del 10/11/2023, emesso dalla Soget s.p.a. per il mancato pagamento dell'IMU annualità 2015, per l'importo complessivo di € 2.595,75.
Il contribuente aveva eccepito un preesistente annullamento dell'atto, l'omessa notifica degli atti prodromici;
l'intervenuta prescrizione delle pretese;
la mancata prova dell'esecutività del ruolo;
l'omessa indicazione dell'immobile di riferimento;
la carenza di legittimazione della concessionaria a porre in essere attività di riscossione per conto del Comune di Castellammare di Stabia.
La Corte di primo grado, esclusa la sussistenza di un ne bis in idem, aveva accolto il ricorso, con condanna al pagamento delle spese, rilevando che il Comune di Castellammare di Stabia non aveva documentato la notifica degli atti presupposti.
L'appellante deduceva di aver provato sin dal giudizio di primo grado la regolare notifica dell'intimazione di pagamento che costituiva l'atto presupposto di quello impugnato;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso di primo grado, vinte le spese.
L'appellato si costituiva in giudizio e, in sede di controdeduzioni, eccepiva la tardività dell'appello rispetto al termine breve decorso all'esito della notifica della sentenza impugnata;
chiedeva nel merito il rigetto dell'appello insistendo sul difetto di legittimazione della Concessionaria e sulla nullità della notifica degli atti presupposti.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità dell'appello proposto nel previsto termine semestrale, tenuto conto della sospensione feriale, senza che possa trovare applicazione il termine breve di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto il contribuente in data 16-5-2024 ha proceduto alla notifica della sentenza impugnata presso l'indirizzo PEC dell'ente impositore Email_3 e non presso l'indirizzo del procuratore costituito in primo grado.
Nel processo ordinario costituisce principio consolidato che il termine breve d'impugnazione ex art. 326 c.
p.c. decorre dalla notificazione della sentenza effettuata, a norma degli artt. 170, comma 1, e 285, c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, alla parte personalmente, anche ai sensi dell'art. 479 c.p.c., non è idonea a far decorrere il suddetto termine, sia nei confronti del notificante che del destinatario, in quanto non integra il necessario veicolo di conoscenza in favore del soggetto professionalmente qualificato, il procuratore costituito, perché possa valutare l'opportunità della proposizione dell'impugnazione. (Cass. n. 13165 del 2024; n. 2974 del 2020; n. 7197 del
2019; n. 16804 del 2015).
Con specifico riferimento al processo tributario costituisce principio generale enunciato, in particolare, dalle sentenze n. 8053 del 7/04/2014 e n. 14916 del 20/07/2016 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che le disposizioni degli artt. 1, comma 2 (“I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”) e 49, comma
1 (“Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”) del d. lgs. n. 546 del 1992, relative al processo e alle impugnazioni in generale, istituiscono “un'autentica specialità del rito tributario, sancendo la prevalenza della norma processuale tributaria, ove esistente, sulla norma processuale ordinaria, la quale ultima si applica, quindi, in via del tutto sussidiaria, oltre che nei limiti della compatibilità”.
Tale specialità opera anche ai fini dell'individuazione delle norme alle quali occorre fare riferimento in materia di notificazioni.
In tema di notificazioni nel processo tributario, l'art. 16, comma 2, rinvia a sua volta all'art. 137 cod. proc. civ., fatte salve, quanto al luogo di essa, le specifiche previsioni dell'art. 17; l'art. 17, richiamato dall'art. 16, comma 2, nel regolare il luogo delle notifiche, prevede che esse “sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio …” (comma 1), con l'ulteriore precisazione che “l'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo” (comma 2).
Costituisce dunque regola generale che la notificazione debba essere effettuata nel domicilio eletto dalla parte;
l'applicazione della regola postula l'avvenuta elezione di domicilio e quindi essa non si applica in caso di mancata elezione;
la regola a sua volta soffre eccezione nel solo caso di “consegna a mani proprie”.
Ai fini del presente giudizio rileva la notificazione della sentenza di merito ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare;
nel processo tributario, la notificazione della sentenza, dalla data della quale decorre il termine breve per l'appello ai sensi dell'art. 51, comma 1, è regolata dall'art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992.
Nel suddetto art. 38 è previsto che si procede alle notificazioni “a norma dell'art. 16”; ciò implica necessariamente un rinvio anche all'art. 17, relativo ai luoghi della notificazione, che dall'art. 16 è espressamente richiamato;
tale rinvio, in assenza di una indicazione normativa di segno contrario, deve ritenersi riferito alla norma nella sua interezza e quindi anche alla clausola di salvezza della “consegna a mani proprie”.
Superando un precedente orientamento favorevole all'applicazione al processo tributario delle stesse regole valevoli per il processo ordinario (Cass. 25/05/2007, n. 12669; Cass. 17/10/2008, n. 25376), in sede di legittimità si è in tempi più recenti affermato altro orientamento favorevole alla validità della notifica mediante consegna a mani proprie anche in presenza di elezione di domicilio (cfr. Cass. 25/01/2023, n. 2303; Cass.
22/06/2018, n. 16554; Cass. 26/02/2016, n. 3795; Cass. 24/09/2015, n. 18936; Cass. 26/03/2014, n. 7059), speculare del resto a quello connesso in tema di notifica dell'atto di appello a mani proprie, pur in presenza di elezione di domicilio presso il difensore (in tal senso, tra le tante, Cass. 30/05/2023, n. 15270; Cass.
09/03/2021, n. 6433; Cass. 5/03/2021, n. 6156; Cass. 2/03/2020, n. 5653; Cass. 28/10/2019, n. 27583;
Cass. 13/11/2018, n. 29107; Cass. 20/01/2017, n. 1528).
Da ultimo con ampia motivazione Cass. n. 26416 del 2023 ha ribadito che “nel processo tributario la notificazione della sentenza di primo grado alla controparte ai fini della decorrenza del termine breve per appellare di cui all'art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere effettuata, anche in presenza di procuratore costituito, ai sensi degli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, richiamati dall'art. 38” e che ” la notificazione della sentenza di primo grado, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell'impiegato addetto, è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare di cui all'art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quanto l'art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 fa comunque salva, anche in caso di elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie”. Tanto premesso, resta da verificare se la salvezza della “consegna a mani proprie” possa trovare applicazione anche nell'ipotesi, che qui rileva, di notifica effettuata con modalità telematica.
A tale questione questa Corte, in difformità da quanto deciso da altra sezione nella sentenza n. 5342 del
2024, intende dare risposta negativa.
Rileva in primo luogo che la salvezza della consegna a mani proprie costituisce una ipotesi eccezionale, rispetto alla regola generale della notifica presso il procuratore nel domicilio eletto operante sia nel processo tributario che nel processo ordinario, che per la sua natura derogatoria al regime ordinario deve essere oggetto di stretta interpretazione;
in secondo luogo va tenuto in debito conto che nonostante le modifiche normative intervenute nel senso di equiparare, e a volte imporre, la notifica con modalità telematiche, l'art. 17 non è mai stato attinto da alcun intervento normativo volto ad ampliarne il dettato letterale includendovi anche le notifiche a mezzo PEC, né risulta in tal senso modificato il corrispondente l'art. 62 del d.lgs. n. 175 del 2024.
Ciò posto assume rilievo decisivo che l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa riferimento alla consegna in mani proprie con una terminologia precisa, chiara ed inequivoca che, prescindendo dalla forma della notificazione o comunicazione, esige un personale e diretto coinvolgimento del destinatario nella ricezione dell'atto e la conseguente consapevolezza, da parte sua, di tale ricezione.
La comunicazione a mezzo PEC, specie se effettuata presso un ente pubblico, prescinde, invece, da un effettivo coinvolgimento del destinatario nella ricezione dell'atto, essendo sufficiente la ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, in applicazione della regola di cui all'art. 149 bis c.p.c. in base alla quale la notifica a mezzo p.e.c. si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella
PEC del destinatario.
In tale senso si è del resto già espressa la S.C., seppure in riferimento alla diversa fattispecie della comunicazione della data di udienza ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, escludendo che tale comunicazione avvenuta direttamente all'indirizzo PEC della parte che non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo PEC valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art.16 bis, ultimo comma, ed abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, integri la consegna a mani proprie che l'art. 17 fa salva in ogni caso ( vedi Cass. n. 9165 del 2023).
Va dunque affermato che la notificazione/comunicazione all'indirizzo PEC della parte non può essere equiparata alla consegna a mani proprie del destinatario, non sussistendo quella maggiore garanzia data dal coinvolgimento personale e di conoscenza effettiva della ricezione dell'atto che secondo la volontà del legislatore è assicurata esclusivamente dalla consegna/notifica 'a mani proprie'.
Solo la consegna fisica dell'atto nelle mani del destinatario giustifica eccezionalmente il superamento della regola generale secondo cui ai fini del decorso del termine breve di impugnazione la notifica della sentenza va effettuata presso il domicilio eletto del procuratore costituito, all'uopo scelto dalla parte con l'elezione di domicilio quale soggetto professionalmente qualificato a valutare l'opportunità della proposizione dell'impugnazione; tale regola, infatti, è posta “a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione” ( cfr. Cass. SU n. 20866 del 2020).
Nel merito l'appello merita accoglimento.
L'ente impositore, unico soggetto convenuto in giudizio, ha documentato in primo grado la regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 92981 del 24.05.2023, relativa all'avviso di accertamento IMU 2015 n. 1-06324-20-0047639 del 11.11.2020, notificata mediante consegna a mani proprie in data 24.06.2023, divenuta definitiva per mancata impugnazione.
A fronte della prova della regolare notifica del suddetto atto presupposto, ed a prescindere dalla regolare notifica di quelli precedenti, risultano ormai precluse tutte quelle contestazioni attinenti al merito della pretesa, quali l'omessa indicazione dell'unità immobiliare oggetto del tributo, la prescrizione della pretesa impositiva,
l'omessa esplicitazione del calcolo degli interessi e la decadenza dall'iscrizione a ruolo.
Si ricorda che in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'atto successivo per dolersi di vizi inerenti alla cartella esattoriale già notificata e non opposta nei termini. (Vedi Cass. n. 13102 del 2017;
Cass. n. 21082 del 2011).
Quanto ai vizi propri dell'atto impugnato, in conformità a numerose pronunce di questa Corte di Giustizia di secondo grado (n. 3465 del 2025; n. 6739, n. 1897 e n. 11340 del 2024, n. 27210, n. 37033 e n. 46108 del
2023 ed altre) va rigettato il motivo relativo alla carenza di potere della concessionaria Soget S.p.A.
Dalla documentazione in atti risulta che in data 26.05.2016, il Comune di Castellammare di Stabia stipulava con la SO.G.E.T. S.p.A. il contratto Rep. n. 51/2016 per l'affidamento dei servizi di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva e di tutti i servizi connessi e complementari con riferimento alle entrate comunali, per la durata di anni cinque con scadenza in data 27.05.2021; che in data 24.05.2021, con determinazione n. 35/2021, adottata dal Dirigente del Settore "Servizi Economici Finanziari" - DSG n.
1134/2021, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i relativi provvedimenti di sospensione dell'attività dell'Agente di Riscossione, era disposta, ai sensi dell'art. 165, comma 6, e art. 175 del Dlgs n. 50/2016, l'estensione della durata del contratto sino al 29/08/2022; che in data 31.08.2022, con determinazione n. 82/2022, adottata dal Dirigente del Settore "Servizi Economici Finanziari" - DSG n.
1760/2022, era disposta l'ulteriore estensione sino al 31/12/2022; che, indetta il 31 agosto 2022, la nuova procedura di affidamento del servizio di riscossione, il 17 gennaio 2023 l'appalto veniva aggiudicato a
Municipia S.p.a. ed il 21 aprile 2023 avevano inizio le procedure di passaggio delle banche dati da OG
a MUNICIPIA S.p.a; che nelle more in data 20.07.2023, il Comune, con determinazione DSG n. 1386/2023:
1) autorizzava la SO.G.E.T. S.p.A. ad ultimare l'attività di riscossione coattiva, tramite l'attivazione di tutte le procedure cautelari ed esecutive che si rendessero necessarie per il recupero del credito, di tutti i crediti posti in esecuzione fino al 31.12.2022, fino alla riscossione o alla presentazione della richiesta di discarico per inesigibilità, riconoscendo il diritto alla riscossione dell'aggio come da contratti rep. 51 del 26/05/2016
e contratto rep. 150/2022 del 10/2/2022, trattandosi pertanto della prosecuzione delle attività su atti
(accertamenti/avvisi/ingiunzioni) sempre avviati inizialmente e prodotti da SO.G.E.T. S.p.A. stessa;
2) riconosceva alla SO.G.E.T. S.p.A. la legittimazione attiva per la prosecuzione e il completamento delle attività di riscossione coattiva dopo la cessazione del rapporto solo per i crediti precedenti alla scadenza della concessione, nelle modalità stabilite dal protocollo d'intesa.
Nella fattispecie di causa, gli importi oggetto di riscossione erano già stati oggetto di avviso di accertamento eseguiti dalla SO.G.E.T. S.p.A., cui il carico era stato affidato prima della cessazione dell'incarico; ne deriva che la società era legittimata a conseguire la riscossione del credito de quo tramite l'atto impugnato.
Quanto alla contestazione circa la legittimità delle proroghe si osserva che in quanto finalizzate alla mera prosecuzione di un'attività di riscossione già avviata ed esercitata dal Concessionario in forza di un precedente contratto, esse rientravano nella competenza del Dirigente quale attività di carattere puramente gestionale che non ha importato alcuna novazione ai contratti precedenti, ma solo la prosecuzione del servizio già assegnato alle medesime condizioni e ciò fino a quando non è subentrato il nuovo concessionario, proroga tra l'altro necessitata dalla nota emergenza epidemica.
La complessità del passaggio di consegne rende anche razionale e logico nell'interesse dell'efficienza dell'azione amministrativa, l'affidamento dell'incarico a OG di completare la riscossione sulle iscrizioni a ruolo già 'trattate', per evitare un ulteriore pericolo di prescrizione del credito tributario, laddove la coesistenza dei due concessionari è avvenuta per un periodo transitorio limitato, sempre nell'interesse della amministrazione e della continuità della fondamentale funzione di riscossione.
Per le suesposte considerazioni l'appello va accolto e rigettato il ricorso di I grado;
la condanna alle spese del doppio grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; condanna l'appellato al pagamento delle spese e competenze liquidate in € 900,00 per il I grado ed € 1.100,00 per il II grado oltre CU e accessori come per legge.