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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 17/02/2026, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1048/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI CE, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO CE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1742/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Castel Gandolfo - Piazza Della Liberta' 7 00073 Castel Gandolfo RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Societa' Maggiori Tributi S.p.a. - 02638260402 elettivamente domiciliato presso segreteria@mtspa.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6776/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 19 e pubblicata il 14/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 736 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 256/2026 depositato il 23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.p.a. impugnava dinanzi la C.T.P. di ROMA l'avviso di accertamento n. n. 736, per l'IMU relativa all'annualità 2012 e notificato il 28/12/2018, del quale chiedeva l'annullamento con vittoria di spese, con cui il COMUNE di CASTEL GANDOLFO ha richiesto l'importo di Euro 88.028,00 a titolo di maggiore imposta, oltre interessi e sanzioni.
Con l'avviso di accertamento, l'Ufficio ha quantificato il tributo dovuto in totali Euro
101.475,40 dai quali ha scomputato i versamenti effettuati per Euro 13.451,00 (da qui l'importo accertato di Euro 88.028,00) ed applicato la sanzione del 30% per versamento parziale/omesso (Euro 26.407,20) oltre interessi;
in particolare il tributo dovuto deriva dal valore attribuito all'immobile per cui è causa (sito nel Comune di CASTEL GANDOLFO alla Indirizzo_1) quantificato in Euro 9.573.152,40 (pari al valore automatico della rendita di Euro 151.954,80 attribuito al fabbricato accatastato in cat. D/6, cioè Euro
151.954,80 x rival. 5% x coeff. 60) sulla base della rendita iscritta al catasto ed in atti dal
28/10/2008 giusta variazione del 31/07/1986 (pratica n. RM1367792 in atti dal 28/10/2008).
La contribuente deduceva ed affermava, già con il ricorso in primo grado, che tale rendita non le era mai stata notificata e, quindi, inopponibile poiché (i) “secondo il disposto di cui all'art. 74, L. n. 342/2000, l'efficacia delle rendite messe in atti successivamente al 1° gennaio 2000 risulta subordinata alla notifica all'intestatario dell'immobile”, (ii) “in ogni caso, la rendita posta dal Comune alla base della pretesa impositiva risultava assolutamente Nominativo_1sproporzionata, come dimostrato dalla perizia giurata del Geom. ” depositata in primo grado e (iii) “in via subordinata alle precedenti censure, la Società contestava la violazione da parte del Comune delle disposizioni di cui all'art. 7, d.lgs. 504/1997 e dell'art. 87 TUIR recanti il trattamento agevolato dell'esenzione da IMU per immobili utilizzati per finalità diverse da quelle commerciali – tra cui anche quelle sportive - stante il fatto che Indirizzo_1l'immobile sito in assolveva la sola funzione di foresteria per gli atleti Associazione_2della ”.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il COMUNE di CASTEL GANDOLFO, controdeducendo, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso vinte le spese.
La C.T.P. di ROMA, con la sentenza n. 6776/19/2019, rigettava il ricorso e condannava la contribuente alla rifusione delle spese del grado, osservando:
- “quanto alla determinazione della rendita degli immobili in questione si deve osservare come questa sia stata determinata nell'anno 1986, quindi prima dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 74, comma l, della legge n. 342/2000, che dunque non può trovare applicazione”;
- guardando al merito, “il calcolo di quanto dovuto effettuato dal Comune di Castel Gandolfo appare corretto, essendosi applicata alla rendita catastale pari a € 151.954.80 rivalutata del 5% il moltiplicatore di 60 di cui all'art. 13, comma 4, lett. d), del D. Lgs. n. 201/2011. Di contro, si deve rilevare come la perizia giurata allegata al ricorso consideri i valori del 2008 e del 2017, per come si evince dagli stessi allegati del documento di parte”;
- con riferimento all'ulteriore censura prospettata, “nella fattispecie, non può trovare applicazione alcuna esenzione ex art. 7 del D Lgs. n. 504 l 1992, poiché mancava il requisito Società_1soggettivo in capo alla spa”, dovendosi ritenere “irrilevante che il bene in
Associazione_2esame fosse stato utilizzato dalla , poiché per aversi l'esenzione era necessaria la coincidenza tra proprietario ed utilizzatore del bene (cfr. ex multis Cassazione n. 12301/2017)” e affermando che “non appare neppure sussistente il requisito oggettivo per l'esenzione, atteso che vi è difetto di prova circa l'uso non commerciale del bene immobile (cfr. Cassazione n. 18821/2017), come pure difetta la prova della comunicazione dei dati dell'immobile per il quale si richiedeva l'esenzione, in violazione dell'art. 13, comma 12 ter, del D.L. n. 201/2011”. Ricorrente_1La s.p.a., quindi, ha impugnato la detta sentenza con atto di appello con il quale deduceva l'erroneità della stessa:
1) poiché “nonostante si legga nella visura una presunta notifica che sarebbe avvenuta nel
Società_12017, nella realtà dei fatti non è mai avvenuta nei confronti di S.p.A. Ai sensi dell'art. 74, comma 1, legge n. 342/2000, l'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI”;
2) “Il ricorrente in primo grado, ribadito anche in secondo grado, contesta la mancata notifica e la assoluta sproporzione della rendita attribuita rispetto a quella reale”;
3) In quanto erra il giudice di primo grado quando “non ritiene applicabile l'esenzione
Società_1dall'imposta in quanto “mancava il requisito soggettivo” essendo proprietario
S.p.A. e quindi una società di capitali e nella parte in cui “neppure appare sussistente il requisiti oggettivo per l'esenzione, atteso che vi è difetto di prova circa l'uso non commerciale dell'immobile”.
Si costituiva il COMUNE di CASTEL GANDOLFO, controdeducendo, concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza.
La C.G.T. di secondo grado del LAZIO, con la sentenza n. 1750/6/2022, confermava la sentenza di primo grado osservando:
- che, “nella visura storica per immobile è scritto che la rendita di euro 151.954,80 deriva da “variazione del 31/7/1986 protocollo n.RM1367792 in atti dal28/10/2008 CLASSAMENTO
n 17354Al/1986. La suddetta indicazione ha un univoco significato, ovvero, che la variazione della rendita attribuibile alla parte è dell'anno 1986, ma che è stata inserita solo in data 28/10/2008 dall'Ufficio a ciò preposto” e, quindi, che non potrebbe trovare “in alcun modo applicazione, nel caso di specie, l'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000, e che nessuna notifica doveva essere effettuata dall'ente territoriale alla società appellante”;
- che “al calcolo della imposta, non si ravvisano errori da parte dell'appellato, essendo il suddetto calcolo ancorato ad una rendita catastale determinata dall'Agenzia delle
Entrate-Territorio, non impugnata, pari ad € 151.954,80, rivalutata del 5%, con l'applicazione del moltiplicatore 60, di cui all'art. 13, comma 4, lett. d), del d.lgs. n. 201/2011”; - che, in relazione alla richiesta esenzione ex art. 7, l'appellante “è una società di capitali, difettando nei suoi confronti il requisito soggettivo dell'ente non commerciale richiesto dall'art. 73, comma l, lett. c) del d.P.R. n. 917/1986” con la conseguenza per cui “la circostanza dedotta dall'appellante e relativa all'utilizzo dell'immobile in questione da parte della
Associazione_2 , non assume alcun rilievo, non essendovi coincidenza tra proprietario ed utilizzatore del bene, come richiesto ai fini del riconoscimento dell'esenzione”. Né dubbi ricorrerebbero, a parere della CTR, quanto al “requisito oggettivo per l'esenzione, non essendo stato provato l'uso non commerciale dell'immobile, così come l'avvenuta comunicazione dei dati del citato bene per il quale l'appellante avanzava istanza di esenzione, in violazione dell'art. 13, comma 12 ter, del D.L. n. 201/2011”.
Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento e la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 21013/2024 -pubblicata il 26/07/2024- ha accolto il primo motivo di ricorso e respinto il secondo e demandando anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; in particolare il motivo accolto è quello inerente l'utilizzabilità della rendita catastale adottata prima del 01/01/2000, ma -a quella data- non ancora iscritta nei registri catastali poiché “messa in atti” solamente nel 2008 mentre il motivo respinto (il secondo) è quello afferente l'invocata sussistenza del diritto all'esenzione ai sensi dell'art. 7 – I co. lett. i) D. Lgs. n. 504/1992.
La Suprema Corte ha quindi disposto che “in accoglimento del primo motivo, rigettato il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà procedere alla rideterminazione dell'IMU per l'anno 2012 sulla scorta della pregressa rendita catastale applicabile anteriormente alla modifica dell'anno 1986, procedendo anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio”.
La Ricorrente_1 s.p.a. ha quindi tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi questa Corte con ricorso ex art. 63 D. Lgs. n. 546/1992 notificato il 26/02/2025 e depositato telematicamente il 27/03/2025 -illustrato da memoria-, concludendo per
“l'annullamento dell'avviso di accertamento dedotto in giudizio dichiarando che nulla è dovuto dalla società contribuente a titolo di imposte interessi e sanzioni” “previa riforma della sentenza di primo grado”. Si è costituito anche in questa fase il solo COMUNE di CASTEL GANDOLFO concludendo per l'estromissione della M.T. MAGGIOLI TRIBUTI s.r.l. -evocata in giudizio- in quanto carente di legittimazione passiva, ribadendo l'erroneità della “pretesa di controparte che sostiene la inesistenza della rendita catastale relativamente agli immobili oggetto del presente giudizio”, precisando che la rendita catastale -notificata solo il 10/02/2017- non è stata impugnata e concludendo affinchè questa Corte “Ridetermin[i] l'IMU per l'anno 2012 sulla scorta della rendita catastale applicata sin dall'anno 1986 determinata nella misura di
151.954,80 procedendo anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio e del giudizio di cassazione riconoscendosi la soccombenza in entrambi di Sport e Salute”.
Con ordinanza istruttoria n. 2390/2025 la Corte disponeva l'acquisizione da parte della
Segreteria l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di questa Corte n. 483/2025, sez. II, depositata il 23/01/2025, ove effettivamente cosa giudicata;
la relativa attestazione è in atti.
All'udienza del giorno 21 gennaio 2026, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott. BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. L'appello della s.p.a. è fondato e va accolto previa estromissione dal giudizio della società M.T. MAGGIOLI TRIBUTI s.r.l. per carenza di legittimazione passiva.
2. E' documentato in causa, infatti, che quest'ultima società non risultava concessionaria del servizio di accertamento del Comune di Castel Gandolfo per l'annualità 2012.
3. Innanzitutto va precisato quale sia il perimetro entro il quale deve svolgersi il presente giudizio di rinvio.
3.1 La Suprema Corte, con l'ordinanza che ha originato il presente giudizio di rinvio, ha stabilito che questa Corte “dovrà procedere alla rideterminazione dell'IMU per l'anno 2012 sulla scorta della pregressa rendita catastale applicabile anteriormente alla modifica dell'anno 1986, procedendo anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio” sulla scorta delle seguenti considerazioni e dovendosi disattendere quelle del Comune volte a sostenere l'applicabilità della rendita messa in atti nel 2008 (ma non notificata) poichè contrastano con il principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione, che questa Corte è tenuta ad osservare in sede di rinvio ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 546/1992:
3.1. va premesso che nel caso di specie risulta che “la variazione del precedente classamento” (sui cui si basa l'atto impositivo) è stata “messa in atti” solamente nell'anno
2008, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 novembre 2000 n. 243;
3.2. con riguardo all'efficacia temporale degli atti attributivi di tale rendita, l'art. 74 della citata legge n. 342 del 2000 dispone che: «a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati»;
3.3. come chiarito da questa Corte, tale disposizione «si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita» (cfr. Cass. nn.
4613/2018, 14402/2017, 18056/2016, 12330/2016, 12753/2012, 23600/2011; Sez. U. n. 3160/2011);
3.4. la notificazione della rendita attribuita, in definitiva, costituisce il presupposto per l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell'ICI, e ciò vale anche con riguardo alle annualità pregresse (ed a maggior ragione per quella ancora in corso al momento della notificazione) in ordine alle quali la posizione ICI non risulti essere stata definita proprio in attesa dell'attribuzione della rendita notificata (vedi Cass.
33579/2022);
3.5. si è, invero, affermato quanto segue: «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica» (cfr. Cass. n.
13443/2012, 20775/2005);
3.6. questa Corte ha, altresì, specificato che a detta interpretazione consegue che «la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione», e ciò in quanto gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva, ma hanno funzione meramente accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile (cfr. Cass. nn. 18056/2016, 12320/2016, 335/2015, 14402/2014,
12753/2014, 23600/2011, 14773/2011, 16031/2009, 12029/2009, 9203/2007; Cass. S.U. n. 3160/2011); per la necessità, quale discrimine di efficacia della rendita attribuita, della
'messa in atti': Cass. n. 18023/04; n. 3039/19);
3.7. l' art. 5, comma 2, del d.lvo 504/92 dispone, poi, che:” Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”;
3.8. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, poiché l'ente non poteva utilizzare la rendita de qua, messa in atti nel 2008 e non notificata alla contribuente, risulta evidente che la Commissione Tributaria Regionale non ha fatto buon governo dei principi espressi, incorrendo nei vizi denunciati, con la conseguenza che la sentenza impugnata sul punto va cassata.
4. E' cosa giudicata per effetto della pronuncia della Suprema Corte la circostanza che:
- il Comune di CASTEL GANDOLFO “non poteva utilizzare la rendita de qua, messa in atti nel 2008 e non notificata alla contribuente”;
- “non risulta adeguatamente censurata la ricostruzione in fatto dei giudici di merito secondo cui non sarebbe stato provato l'esercizio di attività non-commerciale, in fattispecie di uso indiretto (a nulla rilevando la mera allegazione secondo cui il mancato utilizzo a fini commerciali sarebbe desumibile dalle risultanze formali del P.R.G. e del catasto)” cioè “un immobile utilizzato per finalità istituzionali e senza fini di lucro”;
- “parte ricorrente non ha contestato la ratio decisoria circa la decisività della mancata presentazione di una tempestiva dichiarazione di esenzione”.
5. Nel decidere il presente giudizio di rinvio il Collegio non può prescindere anche dal giudicato esterno costituito dalla sentenza di questa Corte, sez. II, 23/01/2025, n. 483, passata in giudicato come attestazione in atti.
5.1 La Corte osserva che, in tema di giudicato esterno, è principio nomofilattico consolidato quello in base al quale (Cass. civ., sez. V, 24/10/2025, n. 28226) “La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente (Cass. Sez. 5, 07/12/2021, n. 38950)”.
5.2 Nemmeno può darsi seguito all'affermazione dell'Ente impositore allorchè afferma -a pag. 16 delle proprie controdeduzioni in questa fase- che “Desta perplessità il fatto che controparte a seguito della notifica ricevuta con protocollo RM 0070548 del 10/02/2017 non abbia mai impugnato la rendita catastale de quo, limitandosi nei giudizi avverso gli atti di accertamento IMU ad eccepirne la iniquità, dimenticando che il calcolo imponibile dell'IMU trae origine proprio dalla rendita catastale” poichè -anche ove così fosse- non risulta proposto il ricorso per revocazione dell'ordinanza della Suprema Corte, all'esito della quale è stato incardinato il presente giudizio, in ordine all'errore revocatorio concernente la supposta notifica della rendita in data 10/02/2017 e, quindi, in tesi, prima della notifica dell'avviso di accertamento di cui qui si verte cosicchè il Collegio è obbligato ad osservare il dictum della
Suprema Corte.
5.3 Ciò premesso, il Collegio, sulla base del giudicato esterno derivante dalla sentenza della C.G.T. di secondo grado del Lazio sez. II, 23/01/2025, n. 483, trattandosi di questione identica per l'a.i. 2016 ed applicabile anche all'annualità 2012, per cui è causa, accoglie il ricorso per riassunzione sulla scorta delle medesime motivazioni che di seguito si trascrivono:
L'appello deve invece essere accolto in riferimento al profilo concernente la mancata notifica dell'atto di classamento della variazione della rendita catastale, dovendo questo Giudice conformarsi, sul punto, a quanto stabilito, in riferimento a diversa annualità di imposta (2012) dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21013/24, emessa a seguito di ricorso presentato dalla Sport e Salute s.p.a. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Lazio (n. 1750/22) che aveva a sua volta rigettato l'appello della società medesima avverso sentenza CTP di rigetto del ricorso su analogo avviso di accertamento IMU. Precisamente, la Suprema Corte, nel rilevare che “la variazione del precedente classamento
(su cui si basa l'atto impositivo) è stata messa in atti solamente nell'anno 2008, successivamente all'entrata in vigore della legge 21 novembre 2000 n. 342”, il cui art. 74 dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione,
a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.
Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”, ha chiarito che “tale disposizione si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita”, evidenziando che “la notificazione della rendita attribuita …costituisce il presupposto per l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell'ICI, e ciò vale anche con riguardo alle annualità pregresse…in ordine alle quali la posizione ICI non risulti essere stata definita proprio in attesa dell'attribuzione della rendita notificata”.
Stabilendo la norma suindicata che dal 1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, secondo la pronuncia dei giudici di legittimità “il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell'atto – con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica”. Nel caso di specie, come rilevato anche nell'ordinanza qui riportata, il calcolo dell'imposta contenuto nell'avviso di accertamento impugnato era stato effettuato sulla base di una rendita catastale non notificata alla società contribuente e dunque inefficace, dovendo trovare applicazione l'art. 74 L. 342/00.
6. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c./53 ss. D.
Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
7. Le spese processuali di tutte le fasi e gradi del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico del COMUNE di CASTEL GANDOLFO come in dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento sulla base dell'effettivo valore della controversia e natura della pratica, dell'importanza, difficoltà, complessità della pratica, delle condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico, dei risultati e vantaggi ottenuti, anche non economici, dell'impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato (art. 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.); l'importo liquidato in dispositivo di Euro 18.000,00
-oltre accessori- è così suddiviso: Euro 4.500,00 per il giudizio di primo grado (applicando il
D.M. n. 37/2018), Euro 4.700,00 per il giudizio di secondo grado (applicando il D.M. n. 37/2018), Euro 4.000,00 per il giudizio di legittimità (applicando il D.M. n. 147/2022) ed Euro 4.800,00 per il presente giudizio di rinvio (applicando il D.M. n. 147/2022), oltre spese forfetarie 15% ed accessori.
7.1 Al riguardo si osserva che è principio nomofilattico consolidato (Cass. civ., sez. V, 17/02/2024, n.1873; conformi ex multis Cass. civ., sez. V, 04/10/2024, n. 26045; Cass. civ., sez. I, 19/06/2019, n. 16503) quello in base al quale “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione
-e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. 09/10/2015, n. 20289; Cass. 07/02/2007, n. 2634)”.
7.2 Nulla sulle spese per quanto riguarda la società M.T. MAGGIOLI TRIBUTI s.r.l. non avendo quest'ultima svolto attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara il difetto di legittimazione passiva della società M.T. MAGGIOLI TRIBUTI s.r.l. accoglie l'appello della Ricorrente_1 s.p.a. e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato;
condanna il COMUNE di CASTEL GANDOLFO al pagamento delle spese del giudizio in favore della Ricorrente_1 s.p.a. che liquida in complessivi Euro 18.000,00 per tutte le fasi e gradi del processo, oltre spese forfetarie 15% ed accessori;
nulla sulle spese tra le altre parti processuali.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI CE, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO CE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1742/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Castel Gandolfo - Piazza Della Liberta' 7 00073 Castel Gandolfo RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Societa' Maggiori Tributi S.p.a. - 02638260402 elettivamente domiciliato presso segreteria@mtspa.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6776/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 19 e pubblicata il 14/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 736 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 256/2026 depositato il 23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.p.a. impugnava dinanzi la C.T.P. di ROMA l'avviso di accertamento n. n. 736, per l'IMU relativa all'annualità 2012 e notificato il 28/12/2018, del quale chiedeva l'annullamento con vittoria di spese, con cui il COMUNE di CASTEL GANDOLFO ha richiesto l'importo di Euro 88.028,00 a titolo di maggiore imposta, oltre interessi e sanzioni.
Con l'avviso di accertamento, l'Ufficio ha quantificato il tributo dovuto in totali Euro
101.475,40 dai quali ha scomputato i versamenti effettuati per Euro 13.451,00 (da qui l'importo accertato di Euro 88.028,00) ed applicato la sanzione del 30% per versamento parziale/omesso (Euro 26.407,20) oltre interessi;
in particolare il tributo dovuto deriva dal valore attribuito all'immobile per cui è causa (sito nel Comune di CASTEL GANDOLFO alla Indirizzo_1) quantificato in Euro 9.573.152,40 (pari al valore automatico della rendita di Euro 151.954,80 attribuito al fabbricato accatastato in cat. D/6, cioè Euro
151.954,80 x rival. 5% x coeff. 60) sulla base della rendita iscritta al catasto ed in atti dal
28/10/2008 giusta variazione del 31/07/1986 (pratica n. RM1367792 in atti dal 28/10/2008).
La contribuente deduceva ed affermava, già con il ricorso in primo grado, che tale rendita non le era mai stata notificata e, quindi, inopponibile poiché (i) “secondo il disposto di cui all'art. 74, L. n. 342/2000, l'efficacia delle rendite messe in atti successivamente al 1° gennaio 2000 risulta subordinata alla notifica all'intestatario dell'immobile”, (ii) “in ogni caso, la rendita posta dal Comune alla base della pretesa impositiva risultava assolutamente Nominativo_1sproporzionata, come dimostrato dalla perizia giurata del Geom. ” depositata in primo grado e (iii) “in via subordinata alle precedenti censure, la Società contestava la violazione da parte del Comune delle disposizioni di cui all'art. 7, d.lgs. 504/1997 e dell'art. 87 TUIR recanti il trattamento agevolato dell'esenzione da IMU per immobili utilizzati per finalità diverse da quelle commerciali – tra cui anche quelle sportive - stante il fatto che Indirizzo_1l'immobile sito in assolveva la sola funzione di foresteria per gli atleti Associazione_2della ”.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il COMUNE di CASTEL GANDOLFO, controdeducendo, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso vinte le spese.
La C.T.P. di ROMA, con la sentenza n. 6776/19/2019, rigettava il ricorso e condannava la contribuente alla rifusione delle spese del grado, osservando:
- “quanto alla determinazione della rendita degli immobili in questione si deve osservare come questa sia stata determinata nell'anno 1986, quindi prima dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 74, comma l, della legge n. 342/2000, che dunque non può trovare applicazione”;
- guardando al merito, “il calcolo di quanto dovuto effettuato dal Comune di Castel Gandolfo appare corretto, essendosi applicata alla rendita catastale pari a € 151.954.80 rivalutata del 5% il moltiplicatore di 60 di cui all'art. 13, comma 4, lett. d), del D. Lgs. n. 201/2011. Di contro, si deve rilevare come la perizia giurata allegata al ricorso consideri i valori del 2008 e del 2017, per come si evince dagli stessi allegati del documento di parte”;
- con riferimento all'ulteriore censura prospettata, “nella fattispecie, non può trovare applicazione alcuna esenzione ex art. 7 del D Lgs. n. 504 l 1992, poiché mancava il requisito Società_1soggettivo in capo alla spa”, dovendosi ritenere “irrilevante che il bene in
Associazione_2esame fosse stato utilizzato dalla , poiché per aversi l'esenzione era necessaria la coincidenza tra proprietario ed utilizzatore del bene (cfr. ex multis Cassazione n. 12301/2017)” e affermando che “non appare neppure sussistente il requisito oggettivo per l'esenzione, atteso che vi è difetto di prova circa l'uso non commerciale del bene immobile (cfr. Cassazione n. 18821/2017), come pure difetta la prova della comunicazione dei dati dell'immobile per il quale si richiedeva l'esenzione, in violazione dell'art. 13, comma 12 ter, del D.L. n. 201/2011”. Ricorrente_1La s.p.a., quindi, ha impugnato la detta sentenza con atto di appello con il quale deduceva l'erroneità della stessa:
1) poiché “nonostante si legga nella visura una presunta notifica che sarebbe avvenuta nel
Società_12017, nella realtà dei fatti non è mai avvenuta nei confronti di S.p.A. Ai sensi dell'art. 74, comma 1, legge n. 342/2000, l'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI”;
2) “Il ricorrente in primo grado, ribadito anche in secondo grado, contesta la mancata notifica e la assoluta sproporzione della rendita attribuita rispetto a quella reale”;
3) In quanto erra il giudice di primo grado quando “non ritiene applicabile l'esenzione
Società_1dall'imposta in quanto “mancava il requisito soggettivo” essendo proprietario
S.p.A. e quindi una società di capitali e nella parte in cui “neppure appare sussistente il requisiti oggettivo per l'esenzione, atteso che vi è difetto di prova circa l'uso non commerciale dell'immobile”.
Si costituiva il COMUNE di CASTEL GANDOLFO, controdeducendo, concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza.
La C.G.T. di secondo grado del LAZIO, con la sentenza n. 1750/6/2022, confermava la sentenza di primo grado osservando:
- che, “nella visura storica per immobile è scritto che la rendita di euro 151.954,80 deriva da “variazione del 31/7/1986 protocollo n.RM1367792 in atti dal28/10/2008 CLASSAMENTO
n 17354Al/1986. La suddetta indicazione ha un univoco significato, ovvero, che la variazione della rendita attribuibile alla parte è dell'anno 1986, ma che è stata inserita solo in data 28/10/2008 dall'Ufficio a ciò preposto” e, quindi, che non potrebbe trovare “in alcun modo applicazione, nel caso di specie, l'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000, e che nessuna notifica doveva essere effettuata dall'ente territoriale alla società appellante”;
- che “al calcolo della imposta, non si ravvisano errori da parte dell'appellato, essendo il suddetto calcolo ancorato ad una rendita catastale determinata dall'Agenzia delle
Entrate-Territorio, non impugnata, pari ad € 151.954,80, rivalutata del 5%, con l'applicazione del moltiplicatore 60, di cui all'art. 13, comma 4, lett. d), del d.lgs. n. 201/2011”; - che, in relazione alla richiesta esenzione ex art. 7, l'appellante “è una società di capitali, difettando nei suoi confronti il requisito soggettivo dell'ente non commerciale richiesto dall'art. 73, comma l, lett. c) del d.P.R. n. 917/1986” con la conseguenza per cui “la circostanza dedotta dall'appellante e relativa all'utilizzo dell'immobile in questione da parte della
Associazione_2 , non assume alcun rilievo, non essendovi coincidenza tra proprietario ed utilizzatore del bene, come richiesto ai fini del riconoscimento dell'esenzione”. Né dubbi ricorrerebbero, a parere della CTR, quanto al “requisito oggettivo per l'esenzione, non essendo stato provato l'uso non commerciale dell'immobile, così come l'avvenuta comunicazione dei dati del citato bene per il quale l'appellante avanzava istanza di esenzione, in violazione dell'art. 13, comma 12 ter, del D.L. n. 201/2011”.
Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento e la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 21013/2024 -pubblicata il 26/07/2024- ha accolto il primo motivo di ricorso e respinto il secondo e demandando anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; in particolare il motivo accolto è quello inerente l'utilizzabilità della rendita catastale adottata prima del 01/01/2000, ma -a quella data- non ancora iscritta nei registri catastali poiché “messa in atti” solamente nel 2008 mentre il motivo respinto (il secondo) è quello afferente l'invocata sussistenza del diritto all'esenzione ai sensi dell'art. 7 – I co. lett. i) D. Lgs. n. 504/1992.
La Suprema Corte ha quindi disposto che “in accoglimento del primo motivo, rigettato il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà procedere alla rideterminazione dell'IMU per l'anno 2012 sulla scorta della pregressa rendita catastale applicabile anteriormente alla modifica dell'anno 1986, procedendo anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio”.
La Ricorrente_1 s.p.a. ha quindi tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi questa Corte con ricorso ex art. 63 D. Lgs. n. 546/1992 notificato il 26/02/2025 e depositato telematicamente il 27/03/2025 -illustrato da memoria-, concludendo per
“l'annullamento dell'avviso di accertamento dedotto in giudizio dichiarando che nulla è dovuto dalla società contribuente a titolo di imposte interessi e sanzioni” “previa riforma della sentenza di primo grado”. Si è costituito anche in questa fase il solo COMUNE di CASTEL GANDOLFO concludendo per l'estromissione della M.T. MAGGIOLI TRIBUTI s.r.l. -evocata in giudizio- in quanto carente di legittimazione passiva, ribadendo l'erroneità della “pretesa di controparte che sostiene la inesistenza della rendita catastale relativamente agli immobili oggetto del presente giudizio”, precisando che la rendita catastale -notificata solo il 10/02/2017- non è stata impugnata e concludendo affinchè questa Corte “Ridetermin[i] l'IMU per l'anno 2012 sulla scorta della rendita catastale applicata sin dall'anno 1986 determinata nella misura di
151.954,80 procedendo anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio e del giudizio di cassazione riconoscendosi la soccombenza in entrambi di Sport e Salute”.
Con ordinanza istruttoria n. 2390/2025 la Corte disponeva l'acquisizione da parte della
Segreteria l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di questa Corte n. 483/2025, sez. II, depositata il 23/01/2025, ove effettivamente cosa giudicata;
la relativa attestazione è in atti.
All'udienza del giorno 21 gennaio 2026, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott. BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. L'appello della s.p.a. è fondato e va accolto previa estromissione dal giudizio della società M.T. MAGGIOLI TRIBUTI s.r.l. per carenza di legittimazione passiva.
2. E' documentato in causa, infatti, che quest'ultima società non risultava concessionaria del servizio di accertamento del Comune di Castel Gandolfo per l'annualità 2012.
3. Innanzitutto va precisato quale sia il perimetro entro il quale deve svolgersi il presente giudizio di rinvio.
3.1 La Suprema Corte, con l'ordinanza che ha originato il presente giudizio di rinvio, ha stabilito che questa Corte “dovrà procedere alla rideterminazione dell'IMU per l'anno 2012 sulla scorta della pregressa rendita catastale applicabile anteriormente alla modifica dell'anno 1986, procedendo anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio” sulla scorta delle seguenti considerazioni e dovendosi disattendere quelle del Comune volte a sostenere l'applicabilità della rendita messa in atti nel 2008 (ma non notificata) poichè contrastano con il principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione, che questa Corte è tenuta ad osservare in sede di rinvio ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 546/1992:
3.1. va premesso che nel caso di specie risulta che “la variazione del precedente classamento” (sui cui si basa l'atto impositivo) è stata “messa in atti” solamente nell'anno
2008, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 novembre 2000 n. 243;
3.2. con riguardo all'efficacia temporale degli atti attributivi di tale rendita, l'art. 74 della citata legge n. 342 del 2000 dispone che: «a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati»;
3.3. come chiarito da questa Corte, tale disposizione «si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita» (cfr. Cass. nn.
4613/2018, 14402/2017, 18056/2016, 12330/2016, 12753/2012, 23600/2011; Sez. U. n. 3160/2011);
3.4. la notificazione della rendita attribuita, in definitiva, costituisce il presupposto per l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell'ICI, e ciò vale anche con riguardo alle annualità pregresse (ed a maggior ragione per quella ancora in corso al momento della notificazione) in ordine alle quali la posizione ICI non risulti essere stata definita proprio in attesa dell'attribuzione della rendita notificata (vedi Cass.
33579/2022);
3.5. si è, invero, affermato quanto segue: «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica» (cfr. Cass. n.
13443/2012, 20775/2005);
3.6. questa Corte ha, altresì, specificato che a detta interpretazione consegue che «la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione», e ciò in quanto gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva, ma hanno funzione meramente accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile (cfr. Cass. nn. 18056/2016, 12320/2016, 335/2015, 14402/2014,
12753/2014, 23600/2011, 14773/2011, 16031/2009, 12029/2009, 9203/2007; Cass. S.U. n. 3160/2011); per la necessità, quale discrimine di efficacia della rendita attribuita, della
'messa in atti': Cass. n. 18023/04; n. 3039/19);
3.7. l' art. 5, comma 2, del d.lvo 504/92 dispone, poi, che:” Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”;
3.8. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, poiché l'ente non poteva utilizzare la rendita de qua, messa in atti nel 2008 e non notificata alla contribuente, risulta evidente che la Commissione Tributaria Regionale non ha fatto buon governo dei principi espressi, incorrendo nei vizi denunciati, con la conseguenza che la sentenza impugnata sul punto va cassata.
4. E' cosa giudicata per effetto della pronuncia della Suprema Corte la circostanza che:
- il Comune di CASTEL GANDOLFO “non poteva utilizzare la rendita de qua, messa in atti nel 2008 e non notificata alla contribuente”;
- “non risulta adeguatamente censurata la ricostruzione in fatto dei giudici di merito secondo cui non sarebbe stato provato l'esercizio di attività non-commerciale, in fattispecie di uso indiretto (a nulla rilevando la mera allegazione secondo cui il mancato utilizzo a fini commerciali sarebbe desumibile dalle risultanze formali del P.R.G. e del catasto)” cioè “un immobile utilizzato per finalità istituzionali e senza fini di lucro”;
- “parte ricorrente non ha contestato la ratio decisoria circa la decisività della mancata presentazione di una tempestiva dichiarazione di esenzione”.
5. Nel decidere il presente giudizio di rinvio il Collegio non può prescindere anche dal giudicato esterno costituito dalla sentenza di questa Corte, sez. II, 23/01/2025, n. 483, passata in giudicato come attestazione in atti.
5.1 La Corte osserva che, in tema di giudicato esterno, è principio nomofilattico consolidato quello in base al quale (Cass. civ., sez. V, 24/10/2025, n. 28226) “La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente (Cass. Sez. 5, 07/12/2021, n. 38950)”.
5.2 Nemmeno può darsi seguito all'affermazione dell'Ente impositore allorchè afferma -a pag. 16 delle proprie controdeduzioni in questa fase- che “Desta perplessità il fatto che controparte a seguito della notifica ricevuta con protocollo RM 0070548 del 10/02/2017 non abbia mai impugnato la rendita catastale de quo, limitandosi nei giudizi avverso gli atti di accertamento IMU ad eccepirne la iniquità, dimenticando che il calcolo imponibile dell'IMU trae origine proprio dalla rendita catastale” poichè -anche ove così fosse- non risulta proposto il ricorso per revocazione dell'ordinanza della Suprema Corte, all'esito della quale è stato incardinato il presente giudizio, in ordine all'errore revocatorio concernente la supposta notifica della rendita in data 10/02/2017 e, quindi, in tesi, prima della notifica dell'avviso di accertamento di cui qui si verte cosicchè il Collegio è obbligato ad osservare il dictum della
Suprema Corte.
5.3 Ciò premesso, il Collegio, sulla base del giudicato esterno derivante dalla sentenza della C.G.T. di secondo grado del Lazio sez. II, 23/01/2025, n. 483, trattandosi di questione identica per l'a.i. 2016 ed applicabile anche all'annualità 2012, per cui è causa, accoglie il ricorso per riassunzione sulla scorta delle medesime motivazioni che di seguito si trascrivono:
L'appello deve invece essere accolto in riferimento al profilo concernente la mancata notifica dell'atto di classamento della variazione della rendita catastale, dovendo questo Giudice conformarsi, sul punto, a quanto stabilito, in riferimento a diversa annualità di imposta (2012) dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21013/24, emessa a seguito di ricorso presentato dalla Sport e Salute s.p.a. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Lazio (n. 1750/22) che aveva a sua volta rigettato l'appello della società medesima avverso sentenza CTP di rigetto del ricorso su analogo avviso di accertamento IMU. Precisamente, la Suprema Corte, nel rilevare che “la variazione del precedente classamento
(su cui si basa l'atto impositivo) è stata messa in atti solamente nell'anno 2008, successivamente all'entrata in vigore della legge 21 novembre 2000 n. 342”, il cui art. 74 dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione,
a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.
Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”, ha chiarito che “tale disposizione si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita”, evidenziando che “la notificazione della rendita attribuita …costituisce il presupposto per l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell'ICI, e ciò vale anche con riguardo alle annualità pregresse…in ordine alle quali la posizione ICI non risulti essere stata definita proprio in attesa dell'attribuzione della rendita notificata”.
Stabilendo la norma suindicata che dal 1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, secondo la pronuncia dei giudici di legittimità “il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell'atto – con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica”. Nel caso di specie, come rilevato anche nell'ordinanza qui riportata, il calcolo dell'imposta contenuto nell'avviso di accertamento impugnato era stato effettuato sulla base di una rendita catastale non notificata alla società contribuente e dunque inefficace, dovendo trovare applicazione l'art. 74 L. 342/00.
6. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c./53 ss. D.
Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
7. Le spese processuali di tutte le fasi e gradi del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico del COMUNE di CASTEL GANDOLFO come in dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento sulla base dell'effettivo valore della controversia e natura della pratica, dell'importanza, difficoltà, complessità della pratica, delle condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico, dei risultati e vantaggi ottenuti, anche non economici, dell'impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato (art. 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.); l'importo liquidato in dispositivo di Euro 18.000,00
-oltre accessori- è così suddiviso: Euro 4.500,00 per il giudizio di primo grado (applicando il
D.M. n. 37/2018), Euro 4.700,00 per il giudizio di secondo grado (applicando il D.M. n. 37/2018), Euro 4.000,00 per il giudizio di legittimità (applicando il D.M. n. 147/2022) ed Euro 4.800,00 per il presente giudizio di rinvio (applicando il D.M. n. 147/2022), oltre spese forfetarie 15% ed accessori.
7.1 Al riguardo si osserva che è principio nomofilattico consolidato (Cass. civ., sez. V, 17/02/2024, n.1873; conformi ex multis Cass. civ., sez. V, 04/10/2024, n. 26045; Cass. civ., sez. I, 19/06/2019, n. 16503) quello in base al quale “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione
-e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. 09/10/2015, n. 20289; Cass. 07/02/2007, n. 2634)”.
7.2 Nulla sulle spese per quanto riguarda la società M.T. MAGGIOLI TRIBUTI s.r.l. non avendo quest'ultima svolto attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara il difetto di legittimazione passiva della società M.T. MAGGIOLI TRIBUTI s.r.l. accoglie l'appello della Ricorrente_1 s.p.a. e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato;
condanna il COMUNE di CASTEL GANDOLFO al pagamento delle spese del giudizio in favore della Ricorrente_1 s.p.a. che liquida in complessivi Euro 18.000,00 per tutte le fasi e gradi del processo, oltre spese forfetarie 15% ed accessori;
nulla sulle spese tra le altre parti processuali.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI