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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RA GI, Presidente BOCCHIOLA MILENA ANGELA, Relatore ASCIONE MAURIZIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - partita IVA _1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Voghera - Piazza Cesare Battisti 7 27058 Voghera PV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1282 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
RICORRENTE:
CHIEDE voglia dichiarare nullo o inefficace l'Avviso di accertamento esecutivo impugnato o, comunque, annullarlo, siccome illegittimo, per i motivi tutti esposti. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
DEPOSITA MEMORIA insiste per l'accoglimento del ricorso, e così per l'annullamento dell'impugnato Avviso di accertamento dell'IMU anno 2019.
COMUNE di Voghera
CHIEDE
Nel merito:
- respingere totalmente il ricorso in quanto infondato, con declaratoria di legittimità dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2019 impugnato. Vinte le spese, con particolare attenzione al mancato riscontro da parte della Ricorrente_1 alle reiterate richieste di produzione di documentazione utile al riconoscimento dei requisiti sottesi all'applicazione dell'esenzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Voghera in data 15/01/2025 provvedeva a notificare alla Ricorrente_1 Ricorrente_1 un invito al contraddittorio preventivo ai sensi dell'art.
6-bis della Legge 212/2000, avente ad oggetto la contestazione del parziale pagamento dell'Imposta Municipale Propria - IMU - per l'anno anno 2019 - consistito nel versamento Ricorrente_1da parte della della somma di € 6.212,00, riferita ai soli terreni agricoli di proprietà dell'Istituto Religioso, omettendo la parte di imposta calcolata sul complesso immobiliare sito in Indirizzo_1 censito, fino al 31 Marzo 2019, al C.U indirizzo_1 rendita € 16.067,85 e a far data dal 1 Aprile 2019, a seguito di variazione per fusione–diversa distribuzione degli spazi interni, al C.U indirizzo_2 stessa rendita, per una imposta complessiva pari ad € 25.037,00 al netto di sanzioni e interessi. l'Ufficio, attraverso il contradditorio, invitava il contribuente a presentare le proprie controdeduzioni rispetto al mancato riconoscimento dell'esenzione per gli immobili di proprietà della Ricorrente_1. Da parte sua l'Istituto Religioso provvedeva a rispondere con nota acquisita al P.G n. 10963/2025 in data 24/02/2025, nei termini previsti dalla vigente normativa, il Comune non riteneva esaustiva la risposta , A fronte delle argomentazioni ritenute generiche ai fini della determinazione dei presupposti sottesi al riconoscimento dell'esenzione, il Comune di Voghera, ravvisata altresì la mancata presentazione della dichiarazione IMU nelle forme stabilite dall'art. 6 del D.M 19 Novembre 2012 n. 200 per l'anno 2019, emetteva in data 08/05/2025 l'avviso di accertamento, con conseguente irrogazione di sanzioni ed interessi per complessivi € 36.405,00 munito di motivazione rafforzata ai sensi del comma 4 dell'art.
6-bis legge 212/2000. In particolare nell'atto venivano evidenziati due elementi motivazionali fondanti: 1) violazione dell'obbligo dichiarativo in presenza di variazione catastale avvenuta in data
01/04/2019 per fusione da diversa distribuzione degli spazi interni, a seguito della quale sono stati unificati in un unico subalterno cat. B/1 sette distinti edifici, destinati dalla Ricorrente_1 ad attività con diversa finalità ossia religiosa, sanitaria, socio-assistenziale e ricreativa;
2) l'esclusione del riconoscimento dell'esenzione in presenza di attività per le quali, sulla base Ricorrente_1della documentazione fornita dalla e in sede di contraddittorio, non è stato possibile riscontrare la natura “non commerciale”, con riferimento alle vigenti disposizioni ed agli orientamenti nazionali ed europei. La Ricorrente_1 presentava ricorso avverso l'indicato avviso di accertamento eccependo: 1) sull'obbligo dichiarativo: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 719 della legge 147/2013 e art. 13 comma 12 ter del Dl 201/2011 nonché dell'art. 6 del DM n. 200/2012 anche in riferimento all'art. 1 comma 770 della legge 160/2019; 2) sull'esclusione del riconoscimento dell'esenzione: violazione /o falsa applicazione delle seguenti norme:
- dell'art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 91bis, c. 1, DL n. 1/2012, conv. con L. n. 27/2012, in combinato disposto con l'art. 9, c. 8, del D.lgs. n. 23/2011;
- dell'art. 9, commi 6 e 6-ter del DL 10/10/2012 n. 174, conv. in Legge 7/12/2012 n. 213;
- dell'art. 1, comma 759, lett. g) della legge 27/12/2019 n. 160; - degli artt. 1, lett. p), 3 e 4, c. 2, lett. a) del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19/11/2012 n. 200;
- dell'art. 79, comma 1 e dell'art. 82, c. 6, del D.lgs. 3/7/2017 n. 117;
- dei paragrafi nn. 160, 163, 166, 167, 169, 170, 176 e 202 della Decisione della Commissione Europea 19/12/2012 n. 213/284/UE;
- dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2, comma 2, lett. f) e j), della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006;
- dell'art. 1 del DM 26/06/2014 e dell'allegato 1;
- degli artt. 1, comma 6, 8 bis, c. 3, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies del D.lgs. 30/12/1992 n. 502;
- dell'art. 54 della legge 27/12/2002 n. 289 e del D.P.C.M. 29/11/2001, all. 1C; degli artt, 33 e 34 del D.P.C.M. 12/01/2017; degli artt. 2, comma 2, lett b-bis, 8, commi 1 e 2, 5, c. 3, e 27, comma 1, lett. e), n. 1, della L.r. della Lombardia n. 33/2009;
- degli artt. 2, 3, 32, 38 u.c, e 118 u.c., della Costituzione nonché dell'art. 1, c. 18, del D.lgs. n. 502/1992.
3) sulle unità immobiliari adibite a Comunità Religiosa: mancato riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lettera i) del Dlgs. 504/1992 che richiama altresì ai fini agevolativi le attività di cui all'art. 16 lettera a) della Legge 222/1985;
4) sulla sanzione: violazione /o falsa applicazione dell'art. 13 comma 2 del Dlgs. 471/1997, violazione e falsa applicazione dell'art. 9 comma 6 del Dlgs. N. 23/2011. Violazione dell'art. 6 del Dlgs. 472/1997 e dell'art. 10 della Legge 212/2000. Difetto di motivazione. Concludeva come in epigrafe Si costituisce il Comune controdeduce ribadisce i propri assunti e motiva
• Con riferimento all'eccepita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 719 della Legge 27/12/2013 n. 147 e art. 13 comma 12 ter del DL 201/2011 nonché dell'art. 6 del DM n. 200/2012 anche in riferimento all'art. 1 comma 770 della Legge 160/2019
• Con riferimento all'esclusione del riconoscimento dell'esenzione agli immobili censiti al C.U Indirizzo_1 Conclude come in epigrafe
Il ricorrente presenta memoria ove richiamate integralmente le deduzioni in fatto e diritto riportate nel ricorso introduttivo, replica alle controdeduzioni depositate dal Comune e da atto delle novità legislative intervenute.
All'udienza fissata per la discussione, dopo l'esposizione del Relatore, la Corte deliberava nel segreto della Camera di Consiglio, riservando il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutate le ragioni esposte dalla ricorrente e tenuto conto delle osservazioni del COMUNE DI Voghera , - che per entrambe le parti si ritengono richiamate – questa Corte così decide .
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli 4 artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Questa Corte letta , valutata attentamente la documentazione, in atti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Per la stretta connessione delle questioni formulate i motivi di ricorso sono suscettibili di esame congiunto
In merito alla asserita violazione dell'obbligo dichiarativo, questa Corte evidenzia che, correttamente il ricorrente , in ottemperanza all'art. 1, comma 639, L. n. 147 del 2013 (IMU- IUC), integrata dall'art. 6 del D.M. n. 200 del 2012, dopo l'adozione del modello di dichiarazione con DM 26/06/2014 (cfr. doc. 14), ha presentato nel 2014 la dichiarazione relativa al 2012, precisando e indicando l'applicazione dell'esenzione IMU agli immobili in questione barrando: “Immobile esente”.
Tale dichiarazione ha prodotto efficacia anche per i successivi anni fino al 2019, come dispone l'art. 13, comma 12 ter, del DL 6/12/2011 n. 201. L'obbligo di dichiarazione IMU annuale per gli enti non commerciali è stato introdotto solo a decorrere dall'anno 2020, per effetto dell'art. 1, comma 770, L. 160/2019.
Questa Corte osserva che solo a decorrere dall'anno d'imposta 2020 gli enti non commerciali che possiedono immobili oggetto dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione ogni anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Questi soggetti, quindi, sono a seguito di questa norma obbligati di presentare la dichiarazione per ogni anno d'imposta, indipendentemente dal fatto che intervengano variazioni che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta.
Applicando il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. Questo collegio inoltre non ritiene accoglibile l'osservazione del Comune ove sostiene che la Congregazione fosse tenuta a una nuova presentazione della dichiarazione IMU nel 2019, essendo intervenuta in data 01/04/2029 una variazione catastale, che avrebbe comportato la presenza di un'attività di diversa natura, di cui il Comune non avrebbe avuto modo di avere contezza.
Nel caso di specie ha provato con visura storica prodotta , che gli immobili erano censiti al catasto fabbricati di Voghera indirizzo_1, poi, con variazione in data 14/04/2015, alla indirizzo_2, successivamente soppressi e identificati, a seguito di variazione per fusione in data 1/04/2019, nell'unico indirizzo_3, con consistenza e rendita invariata:.
Dalla visura stessa emerge che si è trattata di una semplice fusione dei subalterni e di una diversa distribuzione di spazi interni, senza alcuna modifica della consistenza, del classamento che resta B1, della destinazione e della rendita. La variazione castale di cui trattasi non costituisce una “variazione rilevante” ai fini della determinazione dell'imposta, che sola potrebbe far sorgere l'obbligo di una nuova dichiarazione come da . istruzioni MEF.
Nel caso di specie la variazione catastale non ha determinato una diversa rendita catastale e neppure ha comportato un diversa destinazione degli immobili, tale da far venire meno l'esenzione da IMU.
Relativamente a quanto rappresentato dal Comune in capo all'esclusione del riconoscimento dell'esenzione in presenza di attività per le quali non sarebbe stato possibile riscontrare la natura
“non commerciale”, in applicazione delle vigenti disposizioni ed degli orientamenti nazionali ed europei. Questo Collegio osserva che nelle more del giudizio è intervenuta una specifica norma di interpretazione autentica circa la disciplina dell'esenzione dell'IMU per le attività assistenziali e sanitarie, contenuta nella legge di bilancio 2026. (art. 1, commi 853 e 854, Legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicato in GU 30/12/2025 n. 42/L).
“853. In considerazione dei principi contenuti nella decisione 2013/248/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con modalità non commerciali quando le stesse: a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. 854. Gli enti non commerciali di cui al comma 853, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale” (doc. 48, testo identico a quello definitivo della Legge n. 199/2025).
Il ricorrente ha dimostrato e dato prova di possedere i requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione IMU
E non potrebbe neppure essere accoglibile da parte di questo Collegio una obiezione del Comune relativa eventualmente alla efficacia ,alla non retroattività in quanto l'art. 1, c. 2, Legge n. 212/2000 dispone che “L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”. Tale qualificazione è presente nell'art. 1, comma 853, Legge 199/2025, nel quale si dichiara che la norma è posta “per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Trattasi dunque di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva,
Ogni altra eccezione risulta assorbita da quanto sopra osservato e deciso.
P.Q.M.
Questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pavia accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RA GI, Presidente BOCCHIOLA MILENA ANGELA, Relatore ASCIONE MAURIZIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - partita IVA _1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Voghera - Piazza Cesare Battisti 7 27058 Voghera PV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1282 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
RICORRENTE:
CHIEDE voglia dichiarare nullo o inefficace l'Avviso di accertamento esecutivo impugnato o, comunque, annullarlo, siccome illegittimo, per i motivi tutti esposti. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
DEPOSITA MEMORIA insiste per l'accoglimento del ricorso, e così per l'annullamento dell'impugnato Avviso di accertamento dell'IMU anno 2019.
COMUNE di Voghera
CHIEDE
Nel merito:
- respingere totalmente il ricorso in quanto infondato, con declaratoria di legittimità dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2019 impugnato. Vinte le spese, con particolare attenzione al mancato riscontro da parte della Ricorrente_1 alle reiterate richieste di produzione di documentazione utile al riconoscimento dei requisiti sottesi all'applicazione dell'esenzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Voghera in data 15/01/2025 provvedeva a notificare alla Ricorrente_1 Ricorrente_1 un invito al contraddittorio preventivo ai sensi dell'art.
6-bis della Legge 212/2000, avente ad oggetto la contestazione del parziale pagamento dell'Imposta Municipale Propria - IMU - per l'anno anno 2019 - consistito nel versamento Ricorrente_1da parte della della somma di € 6.212,00, riferita ai soli terreni agricoli di proprietà dell'Istituto Religioso, omettendo la parte di imposta calcolata sul complesso immobiliare sito in Indirizzo_1 censito, fino al 31 Marzo 2019, al C.U indirizzo_1 rendita € 16.067,85 e a far data dal 1 Aprile 2019, a seguito di variazione per fusione–diversa distribuzione degli spazi interni, al C.U indirizzo_2 stessa rendita, per una imposta complessiva pari ad € 25.037,00 al netto di sanzioni e interessi. l'Ufficio, attraverso il contradditorio, invitava il contribuente a presentare le proprie controdeduzioni rispetto al mancato riconoscimento dell'esenzione per gli immobili di proprietà della Ricorrente_1. Da parte sua l'Istituto Religioso provvedeva a rispondere con nota acquisita al P.G n. 10963/2025 in data 24/02/2025, nei termini previsti dalla vigente normativa, il Comune non riteneva esaustiva la risposta , A fronte delle argomentazioni ritenute generiche ai fini della determinazione dei presupposti sottesi al riconoscimento dell'esenzione, il Comune di Voghera, ravvisata altresì la mancata presentazione della dichiarazione IMU nelle forme stabilite dall'art. 6 del D.M 19 Novembre 2012 n. 200 per l'anno 2019, emetteva in data 08/05/2025 l'avviso di accertamento, con conseguente irrogazione di sanzioni ed interessi per complessivi € 36.405,00 munito di motivazione rafforzata ai sensi del comma 4 dell'art.
6-bis legge 212/2000. In particolare nell'atto venivano evidenziati due elementi motivazionali fondanti: 1) violazione dell'obbligo dichiarativo in presenza di variazione catastale avvenuta in data
01/04/2019 per fusione da diversa distribuzione degli spazi interni, a seguito della quale sono stati unificati in un unico subalterno cat. B/1 sette distinti edifici, destinati dalla Ricorrente_1 ad attività con diversa finalità ossia religiosa, sanitaria, socio-assistenziale e ricreativa;
2) l'esclusione del riconoscimento dell'esenzione in presenza di attività per le quali, sulla base Ricorrente_1della documentazione fornita dalla e in sede di contraddittorio, non è stato possibile riscontrare la natura “non commerciale”, con riferimento alle vigenti disposizioni ed agli orientamenti nazionali ed europei. La Ricorrente_1 presentava ricorso avverso l'indicato avviso di accertamento eccependo: 1) sull'obbligo dichiarativo: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 719 della legge 147/2013 e art. 13 comma 12 ter del Dl 201/2011 nonché dell'art. 6 del DM n. 200/2012 anche in riferimento all'art. 1 comma 770 della legge 160/2019; 2) sull'esclusione del riconoscimento dell'esenzione: violazione /o falsa applicazione delle seguenti norme:
- dell'art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 91bis, c. 1, DL n. 1/2012, conv. con L. n. 27/2012, in combinato disposto con l'art. 9, c. 8, del D.lgs. n. 23/2011;
- dell'art. 9, commi 6 e 6-ter del DL 10/10/2012 n. 174, conv. in Legge 7/12/2012 n. 213;
- dell'art. 1, comma 759, lett. g) della legge 27/12/2019 n. 160; - degli artt. 1, lett. p), 3 e 4, c. 2, lett. a) del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19/11/2012 n. 200;
- dell'art. 79, comma 1 e dell'art. 82, c. 6, del D.lgs. 3/7/2017 n. 117;
- dei paragrafi nn. 160, 163, 166, 167, 169, 170, 176 e 202 della Decisione della Commissione Europea 19/12/2012 n. 213/284/UE;
- dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2, comma 2, lett. f) e j), della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006;
- dell'art. 1 del DM 26/06/2014 e dell'allegato 1;
- degli artt. 1, comma 6, 8 bis, c. 3, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies del D.lgs. 30/12/1992 n. 502;
- dell'art. 54 della legge 27/12/2002 n. 289 e del D.P.C.M. 29/11/2001, all. 1C; degli artt, 33 e 34 del D.P.C.M. 12/01/2017; degli artt. 2, comma 2, lett b-bis, 8, commi 1 e 2, 5, c. 3, e 27, comma 1, lett. e), n. 1, della L.r. della Lombardia n. 33/2009;
- degli artt. 2, 3, 32, 38 u.c, e 118 u.c., della Costituzione nonché dell'art. 1, c. 18, del D.lgs. n. 502/1992.
3) sulle unità immobiliari adibite a Comunità Religiosa: mancato riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lettera i) del Dlgs. 504/1992 che richiama altresì ai fini agevolativi le attività di cui all'art. 16 lettera a) della Legge 222/1985;
4) sulla sanzione: violazione /o falsa applicazione dell'art. 13 comma 2 del Dlgs. 471/1997, violazione e falsa applicazione dell'art. 9 comma 6 del Dlgs. N. 23/2011. Violazione dell'art. 6 del Dlgs. 472/1997 e dell'art. 10 della Legge 212/2000. Difetto di motivazione. Concludeva come in epigrafe Si costituisce il Comune controdeduce ribadisce i propri assunti e motiva
• Con riferimento all'eccepita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 719 della Legge 27/12/2013 n. 147 e art. 13 comma 12 ter del DL 201/2011 nonché dell'art. 6 del DM n. 200/2012 anche in riferimento all'art. 1 comma 770 della Legge 160/2019
• Con riferimento all'esclusione del riconoscimento dell'esenzione agli immobili censiti al C.U Indirizzo_1 Conclude come in epigrafe
Il ricorrente presenta memoria ove richiamate integralmente le deduzioni in fatto e diritto riportate nel ricorso introduttivo, replica alle controdeduzioni depositate dal Comune e da atto delle novità legislative intervenute.
All'udienza fissata per la discussione, dopo l'esposizione del Relatore, la Corte deliberava nel segreto della Camera di Consiglio, riservando il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutate le ragioni esposte dalla ricorrente e tenuto conto delle osservazioni del COMUNE DI Voghera , - che per entrambe le parti si ritengono richiamate – questa Corte così decide .
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli 4 artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Questa Corte letta , valutata attentamente la documentazione, in atti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Per la stretta connessione delle questioni formulate i motivi di ricorso sono suscettibili di esame congiunto
In merito alla asserita violazione dell'obbligo dichiarativo, questa Corte evidenzia che, correttamente il ricorrente , in ottemperanza all'art. 1, comma 639, L. n. 147 del 2013 (IMU- IUC), integrata dall'art. 6 del D.M. n. 200 del 2012, dopo l'adozione del modello di dichiarazione con DM 26/06/2014 (cfr. doc. 14), ha presentato nel 2014 la dichiarazione relativa al 2012, precisando e indicando l'applicazione dell'esenzione IMU agli immobili in questione barrando: “Immobile esente”.
Tale dichiarazione ha prodotto efficacia anche per i successivi anni fino al 2019, come dispone l'art. 13, comma 12 ter, del DL 6/12/2011 n. 201. L'obbligo di dichiarazione IMU annuale per gli enti non commerciali è stato introdotto solo a decorrere dall'anno 2020, per effetto dell'art. 1, comma 770, L. 160/2019.
Questa Corte osserva che solo a decorrere dall'anno d'imposta 2020 gli enti non commerciali che possiedono immobili oggetto dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione ogni anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Questi soggetti, quindi, sono a seguito di questa norma obbligati di presentare la dichiarazione per ogni anno d'imposta, indipendentemente dal fatto che intervengano variazioni che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta.
Applicando il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. Questo collegio inoltre non ritiene accoglibile l'osservazione del Comune ove sostiene che la Congregazione fosse tenuta a una nuova presentazione della dichiarazione IMU nel 2019, essendo intervenuta in data 01/04/2029 una variazione catastale, che avrebbe comportato la presenza di un'attività di diversa natura, di cui il Comune non avrebbe avuto modo di avere contezza.
Nel caso di specie ha provato con visura storica prodotta , che gli immobili erano censiti al catasto fabbricati di Voghera indirizzo_1, poi, con variazione in data 14/04/2015, alla indirizzo_2, successivamente soppressi e identificati, a seguito di variazione per fusione in data 1/04/2019, nell'unico indirizzo_3, con consistenza e rendita invariata:.
Dalla visura stessa emerge che si è trattata di una semplice fusione dei subalterni e di una diversa distribuzione di spazi interni, senza alcuna modifica della consistenza, del classamento che resta B1, della destinazione e della rendita. La variazione castale di cui trattasi non costituisce una “variazione rilevante” ai fini della determinazione dell'imposta, che sola potrebbe far sorgere l'obbligo di una nuova dichiarazione come da . istruzioni MEF.
Nel caso di specie la variazione catastale non ha determinato una diversa rendita catastale e neppure ha comportato un diversa destinazione degli immobili, tale da far venire meno l'esenzione da IMU.
Relativamente a quanto rappresentato dal Comune in capo all'esclusione del riconoscimento dell'esenzione in presenza di attività per le quali non sarebbe stato possibile riscontrare la natura
“non commerciale”, in applicazione delle vigenti disposizioni ed degli orientamenti nazionali ed europei. Questo Collegio osserva che nelle more del giudizio è intervenuta una specifica norma di interpretazione autentica circa la disciplina dell'esenzione dell'IMU per le attività assistenziali e sanitarie, contenuta nella legge di bilancio 2026. (art. 1, commi 853 e 854, Legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicato in GU 30/12/2025 n. 42/L).
“853. In considerazione dei principi contenuti nella decisione 2013/248/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con modalità non commerciali quando le stesse: a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. 854. Gli enti non commerciali di cui al comma 853, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale” (doc. 48, testo identico a quello definitivo della Legge n. 199/2025).
Il ricorrente ha dimostrato e dato prova di possedere i requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione IMU
E non potrebbe neppure essere accoglibile da parte di questo Collegio una obiezione del Comune relativa eventualmente alla efficacia ,alla non retroattività in quanto l'art. 1, c. 2, Legge n. 212/2000 dispone che “L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”. Tale qualificazione è presente nell'art. 1, comma 853, Legge 199/2025, nel quale si dichiara che la norma è posta “per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Trattasi dunque di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva,
Ogni altra eccezione risulta assorbita da quanto sopra osservato e deciso.
P.Q.M.
Questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pavia accoglie il ricorso e compensa le spese