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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6987/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di Guardia Piemontese - Via Municipio, 1 87020 Guardia Piemontese CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320240004105658000 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (cf. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica al Comune di Guardia Piemontese ed Agenzia delle Entrate Riscossione – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 07320240004105958000 per il recupero della Tassa
TARI anno 2023 per un importo complessivo di € 222,88 di cui 5,88 per diritti di notifica.
A fondamento del ricorso, Ricorrente_1 ha posto due ampi motivi:
la mancata notifica degli atti presupposti;
la non correttezza ed intellegibilità dei calcoli dell'imposta.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo la carenza di legittimazione passiva in ordine al fondamento del credito azionato e facendo rilevare di avere provveduto alla emissione della cartella sulla base di quanto ricevuto dall'Ente locale impositore;
ha poi resistito a tutte le ulteriori eccezioni.
Si è costituito il Comune di Guardia Piemontese resistendo al ricorso avversario con affermazione di tesi di ordine generale.
La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All'odierna udienza, il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene allora in preliminare e dirimente rilievo il principio secondo il quale, in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni –
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018 n. 1144).
E tanto ricorre nel caso di specie, posto che non risulta sia mai stato notificato al ricorrente alcun avviso di accertamento o altro titolo legittimante l'emissione della cartella.
Si impone, sol per questo, l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza;
vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. VIII, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata;
- condanna Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Guardia Piemontese in solido delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 30 per esborsi ed euro 120 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Difensore_1.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6987/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di Guardia Piemontese - Via Municipio, 1 87020 Guardia Piemontese CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320240004105658000 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (cf. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica al Comune di Guardia Piemontese ed Agenzia delle Entrate Riscossione – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 07320240004105958000 per il recupero della Tassa
TARI anno 2023 per un importo complessivo di € 222,88 di cui 5,88 per diritti di notifica.
A fondamento del ricorso, Ricorrente_1 ha posto due ampi motivi:
la mancata notifica degli atti presupposti;
la non correttezza ed intellegibilità dei calcoli dell'imposta.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo la carenza di legittimazione passiva in ordine al fondamento del credito azionato e facendo rilevare di avere provveduto alla emissione della cartella sulla base di quanto ricevuto dall'Ente locale impositore;
ha poi resistito a tutte le ulteriori eccezioni.
Si è costituito il Comune di Guardia Piemontese resistendo al ricorso avversario con affermazione di tesi di ordine generale.
La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All'odierna udienza, il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene allora in preliminare e dirimente rilievo il principio secondo il quale, in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni –
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018 n. 1144).
E tanto ricorre nel caso di specie, posto che non risulta sia mai stato notificato al ricorrente alcun avviso di accertamento o altro titolo legittimante l'emissione della cartella.
Si impone, sol per questo, l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza;
vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. VIII, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata;
- condanna Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Guardia Piemontese in solido delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 30 per esborsi ed euro 120 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Difensore_1.