Sentenza breve 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 05/05/2026, n. 8296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8296 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08296/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03926/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3926 del 2026, proposto da
Air RG s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Maria Carlo Vasques, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Enac, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eleonora Papi Rea, Gianluca Lo Bianco, Maria Lavalle, Antonio Luca Santorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Denata S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione del 30 gennaio 2026 - EN-ALA--0016343-P, avente ad oggetto Scadenza Certificato Idoneità n. 370 “Prestatore di servizi di assistenza a terra”;
– del provvedimento del 9 marzo 2026 EN-PROT--0038631-P di archiviazione del procedimento di rinnovo del Certificato di idoneità della determinazione del 25 marzo 2026 EN-ALA--0048829-P avente ad oggetto l’archiviazione del procedimento e la reiezione della richiesta di riesame;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Enac;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- la ricorrente operava presso l’aeroporto di Roma Fiumicino nel settore dei servizi di assistenza a terra disciplinati dal d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, prestando servizi di categoria 10.2, relativa a trasporti speciali, attivati in funzione della richiesta dell’utente e delle caratteristiche specifiche dell’operazione. Nell’ambito di tale attività rientrano spedizioni urgenti o comunque sensibili, quali merci time-sensitive , materiali sanitari, organi e materiale umano destinato a trapianto, salme e altre spedizioni che richiedono un trattamento prioritario;
- in data 30 gennaio 2026 la ricorrente ha ricevuto l’atto recante “ Scadenza Certificato Idoneità n. 370 ‘Prestatore di servizi di assistenza a terra ”, con il quale l’EN comunicava alla Società che, in conseguenza della mancata richiesta di rinnovo nei termini, il certificato di idoneità doveva considerarsi cessato alla data del 29 gennaio 2026 e che, pertanto, a decorrere dal 30 gennaio 2026, Air RG AS non era più autorizzata allo svolgimento di attività soggette a certificazione;
- nella stessa data del 30 gennaio 2026, la ricorrente ha trasmesso all’EN la propria istanza di rilascio/rinnovo del Certificato n. 370, rappresentando che la mancata tempestiva trasmissione della richiesta era dipesa da un semplice errore materiale, chiedendo che tale circostanza non pregiudicasse l’esame della domanda e consentisse comunque il prosieguo dell’operatività;
- è seguito, quindi, un procedimento istruttorio di verifica dei requisiti, strutturato nei fatti come un procedimento di rilascio o di nuova valutazione per il rilascio di un nuovo certificato, all’esito del quale l’EN ha adottato un provvedimento di archiviazione, sottolineando che la richiesta era stata presentata dopo la scadenza del certificato, che l’attività di navettamento merce fast delivery in oggetto veniva espletata esclusivamente su voli nazionali del vettore IT, che tale attività non sarebbe più stata gestita da IT ma dal vettore Lufthansa a far data dal 26 ottobre 2025 e che la ricorrente non avrebbe più effettuato servizi oggetto di certificazione dal 26 ottobre 2025;
- avverso il suddetto provvedimento è stato presentato il presente ricorso, affidato alle seguenti censure:
I) “ Violazione e falsa applicazione della direttiva 96/67 CE; Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 Dlgs. 18 del 1999 e dell’art. 5 del Regolamento EN sulla certificazione dei prestatori di servizi di assistenza a terra Ed. 8 rev. 2, eccesso di potere, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa ”. Il provvedimento del 30 gennaio 2026 sarebbe anzitutto illegittimo nella parte in cui assume, quale effetto automatico della mancata presentazione dell’istanza entro il termine di cui all’art. 5 del Regolamento EN, la cessazione immediata della validità del certificato e la contestuale impossibilità per la società di proseguire nello svolgimento dell’attività già esercitata, in quanto il termine in questione non avrebbe natura perentoria e decadenziale, considerando peraltro che la documentazione contrattuale rilevante, e comunque la questione del rapporto con IT, sarebbe stata espressamente acquisita e poi considerata da EN nel prosieguo dell’istruttoria. Il comportamento dell’Amministrazione sarebbe anche contraddittorio, considerando che, da un lato, EN assume, il 30 gennaio, che dal giorno stesso la Società non poteva più svolgere alcuna attività certificata; dall’altro lato, la medesima Amministrazione attiva e porta avanti un’articolata istruttoria, come se la posizione della Società fosse ancora suscettibile di regolarizzazione, integrazione e verifica;
II) “ Illegittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di revisione/riesame. Violazione e falsa applicazione della direttiva 96/67 CE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 Dlgs. 18 del 1999. Eccesso di potere per motivazione perplessa e contraddittoria, travisamento dei fatti, violazione del Regolamento EN ”. Mentre il primo atto interdittivo del 30 gennaio 2026 muoveva dal presupposto della mancanza di evidenza del rinnovo del contratto con IT, tale presupposto sarebbe stato successivamente smentito, essendo stato prodotto il relativo contratto. La diversa motivazione addotta in seguito dall’EN, secondo cui le attività cargo di cui al contratto non sarebbero più state effettuate da IT ma da Lufthansa, confonderebbe la gestione generale delle attività cargo del vettore con lo specifico servizio oggetto della certificazione categoria 10.2, ossia il trasporto speciale richiesto dall’utente, limitato nel caso di specie al fast delivery per IT, dal momento che le attività cargo in generale non coincidono con il servizio rientrante nella categoria 10.2. Parimenti viziato sarebbe l’ulteriore argomento secondo cui Air RG AS non avrebbe più effettuato servizi per IT dal 26 ottobre 2025, considerato peraltro che il Regolamento EN contempla la decadenza del titolo in caso di inattività protratta per sei mesi e che la società avrebbe anche documentato lo svolgimento di servizi e rapporti operativi riferibili ad altri soggetti e gestori, nell’ambito delle proprie note integrative e della documentazione successivamente prodotta;
III) “ Eccesso di potere per travisamento del quadro normativo, ampliamento surrettizio dell’ambito della limitazione, violazione dei principi di concorrenza ed eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione della direttiva 96/67 CE, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 18/1999, violazione del Regolamento EN in materia di handling, per avere confuso categorie e sottocategorie distinte e per avere attribuito portata espansiva a una limitazione eccezionale; violazione dei principi di concorrenza e di parità di trattamento, eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento ”. Il provvedimento con il quale EN ha respinto la richiesta di revisione proposta dalla Società ricorrente risulterebbe anzitutto viziato in via derivata. A tale invalidità derivata si aggiungerebbe un ulteriore e autonomo vizio, in quanto l’EN non si limiterebbe a ribadire le ragioni del precedente provvedimento di archiviazione, ma aggiungerebbe che il trasporto, carico e scarico delle merci tra l’aerostazione cargo e l’aeromobile rientrerebbe nella sottocategoria 5.4, soggetta a limitazione nello scalo di Fiumicino, e che, pertanto, qualsiasi tipologia di merce dovrebbe essere movimentata esclusivamente dagli handler vincitori della relativa gara di limitazione. In tal modo, però, l’Amministrazione finirebbe col sostenere, in via implicita ma inequivoca, che anche l’attività ricondotta sino a quel momento alla categoria 10.2 sarebbe in sostanza attratta o assorbita entro il perimetro delle attività oggetto di limitazione nello scalo di Fiumicino, conclusione erronea e illogica, considerato peraltro che dagli stessi dati EN sono operanti nello scalo di Fiumicino 4 operatori certificati per categoria 10.2 e nessuno di tali operatori coincide con le tre società aggiudicatarie della gara della limitazione;
- l’EN si è costituito in resistenza, chiedendo il rigetto del ricorso;
dato avviso alle parti della sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio all’esito dell’udienza cautelare, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
ritenuto che il ricorso sia parzialmente fondato e debba essere accolto per quanto di ragione per i seguenti motivi:
- la ricorrente ha presentato istanza di rinnovo successivamente alla scadenza della certificazione in proprio possesso. Per tali ragioni, il procedimento istruttorio avviato dall’EN, pur nell’ambiguità che emerge dallo stesso tenore degli atti impugnati, non può che riferirsi al rilascio di una nuova certificazione. Inconferente, al riguardo, è il richiamo di parte ricorrente a pretesi effetti decadenziali ricollegati dall’EN alla mancata richiesta di rinnovo entro i termini regolamentari, conseguendo pacificamente la scadenza della certificazione al decorso del relativo termine di efficacia, senza che un’istanza successiva possa valere a sanare in via postuma la mancata richiesta di rinnovo anteriormente alla scadenza;
- ciò posto, risulta dagli atti, e in particolare dai chiarimenti forniti da IT all’EN, che il contratto in essere tra IT e la ricorrente nel 2025 era un “ RG General Sales & Services Agreement ” attraverso il quale la Società Air RG era titolata ad agire quale RG GSSA per conto IT per il mercato nazionale. In aggiunta, secondo l’Annex D, la Società Air RG poteva effettuare trasporto di tipo “ rush services ” sia “ board to board ” che “ warehouse to shipboard and v/v ”. Con la stipula dell’accordo tra IT e Lufthansa RG in data 25.10.2025 è decaduto il Contratto RG GSSA e conseguentemente anche il servizio “rush cargo” in quanto definito nell’Annex D del contratto stesso. Tuttavia, onde poter riattivare il servizio “ rush cargo ”, essenziale per la movimentazione di spedizioni “ time sensitive ”, le parti hanno stipulato un nuovo contratto in data 17 gennaio 2026, attualmente suscettibile di essere esercitato esclusivamente per servizi “rush” su mercato nordamericano, uniche spedizioni commercializzate IT “055”, che risente di una stagionalità, con incremento nella imminente stagione “ summer ” in considerazione dell’effetto combinato di incremento voli e aumento di merce “ perishable ”. Contestualmente, ci sono interlocuzioni in corso con Lufthansa RG per assicurare la riattivazione del servizio “rush” anche per le spedizioni “020”, in particolare, ma non solo, per movimentazioni di radiofarmaci e tessuti umani per trapianti;
- dal corredo documentale emerge, pertanto, che esiste senz’altro un contesto giuridico che legittima astrattamente la ricorrente allo svolgimento delle attività riconducibili alla categoria 10.2 (Qualsiasi trasporto speciale richiesto dall'utente), risultando la contraria riconduzione alla categoria 5 sostenuta dall’EN del tutto apodittica e non sostenuta da adeguate evidenze istruttorie. Tanto è sufficiente onde soddisfare quanto previsto dall’art. 5, co. 1, del Regolamento handling, secondo cui “ I prestatori certificati possono dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art., 13 d.lgs. 18/99: - Attraverso l’affidamento dei servizi ai sensi del successivo art. 10 ”, tale previsione non potendo interpretarsi in alcun modo nel senso di richiedere all’operatore anche l’effettivo esercizio dell’attività, che evidentemente non potrebbe avvenire prima del rilascio della certificazione. Ogni esigenza di assicurare l’effettività dell’attività a fronte della sua intervenuta contrattualizzazione, d’altra parte, è assicurata dalla previsione di decadenza del certificato in caso di “ mancato esercizio dell’attività per un periodo continuativo di almeno sei mesi ” (art. 21, co. 1, lett. l));
ritenuto, pertanto, che gli atti impugnati debbano essere annullati, con obbligo per l’EN di pronunciarsi nuovamente sull’istanza di rilascio della certificazione entro giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, nel rispetto di quanto sopra precisato;
ritenuto che debba essere rigettata la richiesta risarcitoria formulata dalla ricorrente, considerato, da un lato, che l’intervenuta scadenza del certificato è imputabile a negligenza della società e, dall’altro lato, che non risulta sufficientemente dimostrato il presupposto del danno economico conseguente al mancato svolgimento dell’attività, tenuto conto di quanto sopra evidenziato in ordine all’operatività dell’attuale assetto contrattuale;
ritenuto che le spese di lite sostenute dalla ricorrente debbano essere poste a carico dell’EN nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e ordina all’EN di pronunciarsi nuovamente sull’istanza di rilascio della certificazione entro giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, nel rispetto dei principi enunciati in parte motiva. Rigetta nel resto.
Condanna l’EN al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, quantificate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ZI, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | EL ZI |
IL SEGRETARIO