Articolo 62 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 61Articolo 63
Versione
5 maggio 1968
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Versione
14 marzo 1991
Art. 62. Restituzione di atti e documenti. ((Il perito agrario non puo' trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti, e delle indennita' o l'omesso rimborso delle spese sostenute))
Sul reclamo del committente, il presidente del consiglio del collegio invita il perito agrario a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del consiglio del collegio che ha facolta' di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.
Entrata in vigore il 14 marzo 1991