CASS
Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2024, n. 22543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22543 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA LA CA nato a [...] il [...] TI ND OT OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CENICCOLA A. che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 22543 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO OR STANISLAO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, decidendo sull'impugnazione della parte civile, ha riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città, e ha dichiarato, ai soli effetti civili, la responsabilità di NE CA in relazione al reato previsto dagli artt. 595 cod. pen. e 13 legge n. 47 del 1948 e di TI RE TO TT, quale direttore responsabile del quotidiano sportivo 'La Gazzetta dello Sport', ex art. 57 cod. pen., per aver offeso, con la pubblicazione di un articolo, la reputazione del medico sportivo dr. Michele FE, condannandoli a risarcire il danno da liquidare nella separata sede civile. 2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Caterina Malavenda, che svolge quattro motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 521 cod, proc. pen., per violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza. La Corte di appello avrebbe fondato il giudizio di responsabilità sulla violazione del divieto di avvicinare ciclisti professionisti, avendo individuato l'evento lesivo della reputazione della persona offesa nell'averlo descritto come un soggetto che contravviene a precisi obblighi sanzionatori e cautelari disposti da organismi sportivi e giudiziari allo scopo di perseverare nelle pratiche illecite che hanno motivato le sanzioni a suo carico, obblighi e divieti che, tuttavia, non gravano sul professionista, quanto sugli atleti tesserati ai quali è vietata la frequentazione con il dr. FE, per la cui violazione è prevista la squalifica dalle competizioni agonistiche. Invece, il Pubblico Ministero aveva contestato ai ricorrenti di avere attribuito a FE il fatto ( non vero) di essersi recato presso il ritiro della squadra di ciclismo Astana in Montecatini nel novembre 2013, ed alludendo, in modo sottinteso e suggestivo, al fatto che il motivo della visita potesse essere legato a pratica illecita di dopina sportivo. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia il travisamento delle dichiarazioni della persona offesa, come rese nel dibattimento, in merito alla portata e agli effetti del provvedimento di inibizione irrogatogli dalle autorità sportive, che comportano per il ciclista tesserato il divieto di avvalersi delle prestazioni professionali dell'inibito, con sanzioni previste per il solo tesserato. In tal senso andava interpretato il titolo dell'articolo, e il relativo contenuto aventi riferimento chiaro alle conseguenze che avrebbero potuto esserci per la squadra dell'Astana in ragione della presenza del dr. FE nel ritiro di Montecatini. In sostanza, la notizia, risultata non vera, della presenza dei FE presso il ritiro dell'Astana non può configurarsi come lesiva della reputazione dei medico, in assenza di un divieto trasgredito: piuttosto, era la squadra a dover temere conseguenze ( e a porsi come possibile parte lesa) dall'avere ospitato il FE. 2.3. Con il terzo motivo si eccepisce l'erronea applicazione degli artt, 595 cod. pen. e 2043 cod. civ. per avere la Corte di appello identificato l'evento lesivo risarcibile nella notizia concernente la presenza della persona offesa nel ritiro della squadra dell'Astòpa, laddove la circostanza che detta notizia non fosse vera costituisce una inesattezza marginale e ininfluente, e, dunque, inoffensiva o marginalmente offensiva;
in realtà, la Corte di appello ha offerto una non consentita interpretazione in mai'am partem del contenuto dell'articolo, L ipotizzando come assai probabile che la presenza del dr. FE presso il ritiro dell'Astgna fosse correlato a pratiche sportive irregolari,: a fronte di una notizia in sé neutra ( la presenza del dr. FE presso il ritiro di Montecatini), la Corte di appello ne ha dato una lettura orientata in chiave colpevolista, travisando le dichiarazioni della stessa persona offesa, dalle quali emerge che l'unico soggetto che avrebbe potuto ritenersi leso dalla notizia della presenza del FE era la squadra dell'Astona. 2.4. Con l'ultimo motivo i ricorrenti denunciano erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen. in relazione all'art. 21 Cost., giacchè la Corte di appello non ha riconosciuto la esimente del diritto di cronaca. Posto che tutte le informazioni riportate nell'articolo circa le disavventure sportive e giudiziarie che avevano coinvolto il dr. FE sono vere, in particolare egli essendo ritenuto dagli inquirenti dominus e ispiratore di una associazione criminale finalizzata al traffico di sostanze donanti e che nell'aprile 2012 egli era stato raggiunto dalla notifica della richiesta di proroga elle indagini, le quali, al momento della pubblicazione dell'articolo, erano ancora in corso, la pubblicazione della notizia che egli fosse stato fotografato a Montecatini non aggiungeva alcuna ulteriore lesione alla sua già compromessa reputazione. La divulgazione della notizia risulta cioè priva di valenza diffamatoria e inidonea a intaccare in modo significativo la reputazione della parte civile, dovendo essere riconosciuta la scriminante del diritto di cronaca. Viene evocata giurisprudenza civile e penale favorevole alla tesi difensiva. 3. Ha depositato memoria di costituzione l'avvocato Dario Bolognesi, nell'interesse della parte civile, Michele FE che ha formulato ampie argomentazioni a sostegno della invocata declaratoria di inammissibilità di tutti i motivi di ricorso, chiedendo la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio, come da nota depositata. 4. L'avvocato Malavenda ha depositato, nell'interesse dei ricorrenti, memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La sentenza impugnata deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. 2. Come si è premesso, la Corte di appello è giunta alla condanna risarcitoria in seguito all'appello della sola parte civile. 2.1. Costituisce, secondo le Sezioni Unite 'Dasclupta', orientamento consolidato della giurisprudenza europea quello secondo cui, nel giudizio d'appello, è consentita l'affermazione di responsabilità dell'imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative solo se vengano nuovamente, direttamente, assunti i testimoni, in caso contrario incorrendosi nella violazione dell'art. 6 CEDU e, in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico» (Corte EDU Dan c. Moldavia del 05/11/2011; OL c. Romania del 05/03/2013 e ER c. Romania del 09/04/2013; CE c. Italia del 29/06/2017). 4 3 12. In particolare, è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. Secondo le Sezioni unite, proprio "il rispetto" della decisione liberatoria - che rafforza la presunzione di innocenza - impone di riassumere, da parte di un giudice di appello che avverta dubbi sul fatto che a un tale esito corrisponda la giusta decisione, le prove decisive impiegando il metodo dialettico, cioè il migliore per la formazione e valutazione della prova, perché caratterizzato dall'oralità e dall'immediatezza e, quindi, dall'apprezzamento diretto degli apporti probatori dichiarativi, rivelatisi decisivi per il proscioglimento in primo grado (così le Sezioni Unite). Il dubbio derivante dall'assoluzione, infatti, "può ragionevolmente essere superato solo attraverso una concreta variazione della base cognitiva utilizzata dal giudice d'appello, unitamente ad una corrispondente "forza persuasiva superiore" della relativa motivazione" (così Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 Ud. (dep. 03/04/2018 ), Troise, Rv. 272430 01). Ciò giustifica l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa anche d'ufficio, cioè anche nel caso in cui nessuna delle parti la richieda. 2.3. Nella giurisprudenza di legittimità si è, inoltre, per quanto qui di rilievo, ripetutamente affermato - sulla base di una coordinata esegesi di successivi approdi delle Sezioni Unite, con le sentenze GU (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267489 ), AN (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269787) e VA (Sezioni Unite n. 4426 del 28/01/2019, VA, Rv. 275112) - che il giudice d'appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. 6 - „n. 12215 del 12/02/2019, Rv. 275167, Sez. 5 - , n. 38082 del 04/04/2019 Rv. 276933),venendo in rilievo la garanzia del giusto processo in favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica (Sez. 5 , n. 32854 del 15/04/2019 Rv. 277000), corrispondendo tale interpretazione al pvincipio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l'art. 3 della Costituzione. (Sez. 5 n. 15259 del 18/02/2020, Rv. 279255). 2.4. Il principio di diritto testé delineato mantiene validità anche all'esito dell'entrata in vigore del comma 3 -bis dell'art. 603 cod. proc. pen., introdotto con l'art. 1, comma 58, della legge n. 103 del 23/06/2017 - con decorrenza dal 03/08/2017, con cui il legislatore - codificando (soltanto) il primo principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite neila sentenza GU - ha statuito che "nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa il giudice dispone la rinnovazione 4 dell'istruttoria dibattimentale": in tal senso, il recente approdo delle Sezioni Unite (Sez. U n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228). 2.5. Fatta tale premessa, si osserva che la sentenza impugnata ha fondato il ribaltamento decisorio su una riconsiderazione del narrato della parte civile, ma ha omesso la rinnovazione istruttoria, ignorando la previsione di cui all'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. e ormai accreditati principi di diritto in tema di ribaltamento, in pejus, di pronuncia assolutoria di primo grado. Infatti, deve ormai ritenersi pacifico, secondo gli approdi di questa Corte di legittimità, che la riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado - nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro "dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio - impone al giudice del gravame il rispetto di due regulae iuris: per un verso, il ribaltamento deve poggiare su una motivazione c.d. rafforzata;
per altro verso, qualora scaturisca da un diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la riforma presuppone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e ciò anche quando si tratti di sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato. 2.5.1. In particolare, quanto al primo profilo, le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve, quindi, corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638), mettendo in luce le carenze e le aporie, che ne giustifichino l'integrale riforma ( Sez. 2 n. 50643 del 18711/2014, Rv. 261327), dando conto delle ragioni della relativa incompletezza, e non può, invece, limitarsi a imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato ( Sez. 6 n. :10130 del 20/02/2015, Rv. 262907). Si afferma, in sostanza, che la decisione di secondo grado, che vada di contrario avviso rispetto al decisum di primo grado, in punto di penale responsabilità deve essere sorretta da una motivazione c.d. rafforzata ( cfr. anche Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 Ud. (dep. 03/04/2018 ), Troise, Rv. 272430 01). 2.5.2. Quanto al secondo profilo, il più ampio consesso di questa Corte ha affermato che è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma l, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma I, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, 5 cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata (Sez. U„ n.27620 del 28/04/2016, GU, Rv. 267492; Sez. Un. n. 18620 del 19/01/2017, AN). 2.7. Il diritto vivente si è orientato nel senso che, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello, ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio" (Sez. 2 - , n. 13953 del 21/02/2020 Rv. 279146). Questo perché un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione, che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso, pertanto, mediato (Sez. 5 n. 27751 del 24/05/2019 Ud. (dep. 21/06/2019 ) Rv. 276987 ; conf. Sez. 3 - , n. 16444 del 04/02/2020 Rv. 279425). 2.8. Seguendo le delineate coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che, nei caso di specie, siano stati violati i limiti e la portata dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, in presenza di riforma in appello di una sentenza di assoluzione: la sentenza impugnata è pervenuta al ribaltamento del primo esito decisorio, fondando la propria decisione su una diversa valutazione della prova dichiarativa, in specie della deposizione della persona offesa, la quale è fatta oggetto della denuncia di travisamento dai ricorrenti. 2.9. 'omissione nella quale è incorsa la Corte territoriale, omettendo la rinnovazione istruttoria di detta prova decisiva, vizia la sentenza impugnata. Sulla scorta delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio sulle statuizioni civili, con rinvio dinanzi alla Corte d'appello civile a norma ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., tenendo presente il principio di diritto recentemente declinato dalla già citata sentenza IN , secondo cui - in ragione della autonomia del giudizio civile di "rinvio", sia in senso strutturale sia in senso funzionale - verificatosi un giudicato agli effetti penali, all'illecito civile tornano ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale (Sez. U n. 22065 del 28/01/2021 Ud. (dep. 04/06/2021 ), Rv. 28122801 ) 6 3. Gli altri motivi sono assorbiti, mentre deve essere rimessa al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese tra le parti sostenute nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma, addì 09 aprile 2024 Il t Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CENICCOLA A. che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 22543 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO OR STANISLAO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, decidendo sull'impugnazione della parte civile, ha riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città, e ha dichiarato, ai soli effetti civili, la responsabilità di NE CA in relazione al reato previsto dagli artt. 595 cod. pen. e 13 legge n. 47 del 1948 e di TI RE TO TT, quale direttore responsabile del quotidiano sportivo 'La Gazzetta dello Sport', ex art. 57 cod. pen., per aver offeso, con la pubblicazione di un articolo, la reputazione del medico sportivo dr. Michele FE, condannandoli a risarcire il danno da liquidare nella separata sede civile. 2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Caterina Malavenda, che svolge quattro motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 521 cod, proc. pen., per violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza. La Corte di appello avrebbe fondato il giudizio di responsabilità sulla violazione del divieto di avvicinare ciclisti professionisti, avendo individuato l'evento lesivo della reputazione della persona offesa nell'averlo descritto come un soggetto che contravviene a precisi obblighi sanzionatori e cautelari disposti da organismi sportivi e giudiziari allo scopo di perseverare nelle pratiche illecite che hanno motivato le sanzioni a suo carico, obblighi e divieti che, tuttavia, non gravano sul professionista, quanto sugli atleti tesserati ai quali è vietata la frequentazione con il dr. FE, per la cui violazione è prevista la squalifica dalle competizioni agonistiche. Invece, il Pubblico Ministero aveva contestato ai ricorrenti di avere attribuito a FE il fatto ( non vero) di essersi recato presso il ritiro della squadra di ciclismo Astana in Montecatini nel novembre 2013, ed alludendo, in modo sottinteso e suggestivo, al fatto che il motivo della visita potesse essere legato a pratica illecita di dopina sportivo. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia il travisamento delle dichiarazioni della persona offesa, come rese nel dibattimento, in merito alla portata e agli effetti del provvedimento di inibizione irrogatogli dalle autorità sportive, che comportano per il ciclista tesserato il divieto di avvalersi delle prestazioni professionali dell'inibito, con sanzioni previste per il solo tesserato. In tal senso andava interpretato il titolo dell'articolo, e il relativo contenuto aventi riferimento chiaro alle conseguenze che avrebbero potuto esserci per la squadra dell'Astana in ragione della presenza del dr. FE nel ritiro di Montecatini. In sostanza, la notizia, risultata non vera, della presenza dei FE presso il ritiro dell'Astana non può configurarsi come lesiva della reputazione dei medico, in assenza di un divieto trasgredito: piuttosto, era la squadra a dover temere conseguenze ( e a porsi come possibile parte lesa) dall'avere ospitato il FE. 2.3. Con il terzo motivo si eccepisce l'erronea applicazione degli artt, 595 cod. pen. e 2043 cod. civ. per avere la Corte di appello identificato l'evento lesivo risarcibile nella notizia concernente la presenza della persona offesa nel ritiro della squadra dell'Astòpa, laddove la circostanza che detta notizia non fosse vera costituisce una inesattezza marginale e ininfluente, e, dunque, inoffensiva o marginalmente offensiva;
in realtà, la Corte di appello ha offerto una non consentita interpretazione in mai'am partem del contenuto dell'articolo, L ipotizzando come assai probabile che la presenza del dr. FE presso il ritiro dell'Astgna fosse correlato a pratiche sportive irregolari,: a fronte di una notizia in sé neutra ( la presenza del dr. FE presso il ritiro di Montecatini), la Corte di appello ne ha dato una lettura orientata in chiave colpevolista, travisando le dichiarazioni della stessa persona offesa, dalle quali emerge che l'unico soggetto che avrebbe potuto ritenersi leso dalla notizia della presenza del FE era la squadra dell'Astona. 2.4. Con l'ultimo motivo i ricorrenti denunciano erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen. in relazione all'art. 21 Cost., giacchè la Corte di appello non ha riconosciuto la esimente del diritto di cronaca. Posto che tutte le informazioni riportate nell'articolo circa le disavventure sportive e giudiziarie che avevano coinvolto il dr. FE sono vere, in particolare egli essendo ritenuto dagli inquirenti dominus e ispiratore di una associazione criminale finalizzata al traffico di sostanze donanti e che nell'aprile 2012 egli era stato raggiunto dalla notifica della richiesta di proroga elle indagini, le quali, al momento della pubblicazione dell'articolo, erano ancora in corso, la pubblicazione della notizia che egli fosse stato fotografato a Montecatini non aggiungeva alcuna ulteriore lesione alla sua già compromessa reputazione. La divulgazione della notizia risulta cioè priva di valenza diffamatoria e inidonea a intaccare in modo significativo la reputazione della parte civile, dovendo essere riconosciuta la scriminante del diritto di cronaca. Viene evocata giurisprudenza civile e penale favorevole alla tesi difensiva. 3. Ha depositato memoria di costituzione l'avvocato Dario Bolognesi, nell'interesse della parte civile, Michele FE che ha formulato ampie argomentazioni a sostegno della invocata declaratoria di inammissibilità di tutti i motivi di ricorso, chiedendo la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio, come da nota depositata. 4. L'avvocato Malavenda ha depositato, nell'interesse dei ricorrenti, memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La sentenza impugnata deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. 2. Come si è premesso, la Corte di appello è giunta alla condanna risarcitoria in seguito all'appello della sola parte civile. 2.1. Costituisce, secondo le Sezioni Unite 'Dasclupta', orientamento consolidato della giurisprudenza europea quello secondo cui, nel giudizio d'appello, è consentita l'affermazione di responsabilità dell'imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative solo se vengano nuovamente, direttamente, assunti i testimoni, in caso contrario incorrendosi nella violazione dell'art. 6 CEDU e, in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico» (Corte EDU Dan c. Moldavia del 05/11/2011; OL c. Romania del 05/03/2013 e ER c. Romania del 09/04/2013; CE c. Italia del 29/06/2017). 4 3 12. In particolare, è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. Secondo le Sezioni unite, proprio "il rispetto" della decisione liberatoria - che rafforza la presunzione di innocenza - impone di riassumere, da parte di un giudice di appello che avverta dubbi sul fatto che a un tale esito corrisponda la giusta decisione, le prove decisive impiegando il metodo dialettico, cioè il migliore per la formazione e valutazione della prova, perché caratterizzato dall'oralità e dall'immediatezza e, quindi, dall'apprezzamento diretto degli apporti probatori dichiarativi, rivelatisi decisivi per il proscioglimento in primo grado (così le Sezioni Unite). Il dubbio derivante dall'assoluzione, infatti, "può ragionevolmente essere superato solo attraverso una concreta variazione della base cognitiva utilizzata dal giudice d'appello, unitamente ad una corrispondente "forza persuasiva superiore" della relativa motivazione" (così Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 Ud. (dep. 03/04/2018 ), Troise, Rv. 272430 01). Ciò giustifica l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa anche d'ufficio, cioè anche nel caso in cui nessuna delle parti la richieda. 2.3. Nella giurisprudenza di legittimità si è, inoltre, per quanto qui di rilievo, ripetutamente affermato - sulla base di una coordinata esegesi di successivi approdi delle Sezioni Unite, con le sentenze GU (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267489 ), AN (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269787) e VA (Sezioni Unite n. 4426 del 28/01/2019, VA, Rv. 275112) - che il giudice d'appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. 6 - „n. 12215 del 12/02/2019, Rv. 275167, Sez. 5 - , n. 38082 del 04/04/2019 Rv. 276933),venendo in rilievo la garanzia del giusto processo in favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica (Sez. 5 , n. 32854 del 15/04/2019 Rv. 277000), corrispondendo tale interpretazione al pvincipio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l'art. 3 della Costituzione. (Sez. 5 n. 15259 del 18/02/2020, Rv. 279255). 2.4. Il principio di diritto testé delineato mantiene validità anche all'esito dell'entrata in vigore del comma 3 -bis dell'art. 603 cod. proc. pen., introdotto con l'art. 1, comma 58, della legge n. 103 del 23/06/2017 - con decorrenza dal 03/08/2017, con cui il legislatore - codificando (soltanto) il primo principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite neila sentenza GU - ha statuito che "nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa il giudice dispone la rinnovazione 4 dell'istruttoria dibattimentale": in tal senso, il recente approdo delle Sezioni Unite (Sez. U n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228). 2.5. Fatta tale premessa, si osserva che la sentenza impugnata ha fondato il ribaltamento decisorio su una riconsiderazione del narrato della parte civile, ma ha omesso la rinnovazione istruttoria, ignorando la previsione di cui all'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. e ormai accreditati principi di diritto in tema di ribaltamento, in pejus, di pronuncia assolutoria di primo grado. Infatti, deve ormai ritenersi pacifico, secondo gli approdi di questa Corte di legittimità, che la riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado - nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro "dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio - impone al giudice del gravame il rispetto di due regulae iuris: per un verso, il ribaltamento deve poggiare su una motivazione c.d. rafforzata;
per altro verso, qualora scaturisca da un diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la riforma presuppone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e ciò anche quando si tratti di sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato. 2.5.1. In particolare, quanto al primo profilo, le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve, quindi, corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638), mettendo in luce le carenze e le aporie, che ne giustifichino l'integrale riforma ( Sez. 2 n. 50643 del 18711/2014, Rv. 261327), dando conto delle ragioni della relativa incompletezza, e non può, invece, limitarsi a imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato ( Sez. 6 n. :10130 del 20/02/2015, Rv. 262907). Si afferma, in sostanza, che la decisione di secondo grado, che vada di contrario avviso rispetto al decisum di primo grado, in punto di penale responsabilità deve essere sorretta da una motivazione c.d. rafforzata ( cfr. anche Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 Ud. (dep. 03/04/2018 ), Troise, Rv. 272430 01). 2.5.2. Quanto al secondo profilo, il più ampio consesso di questa Corte ha affermato che è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma l, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma I, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, 5 cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata (Sez. U„ n.27620 del 28/04/2016, GU, Rv. 267492; Sez. Un. n. 18620 del 19/01/2017, AN). 2.7. Il diritto vivente si è orientato nel senso che, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello, ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio" (Sez. 2 - , n. 13953 del 21/02/2020 Rv. 279146). Questo perché un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione, che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso, pertanto, mediato (Sez. 5 n. 27751 del 24/05/2019 Ud. (dep. 21/06/2019 ) Rv. 276987 ; conf. Sez. 3 - , n. 16444 del 04/02/2020 Rv. 279425). 2.8. Seguendo le delineate coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che, nei caso di specie, siano stati violati i limiti e la portata dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, in presenza di riforma in appello di una sentenza di assoluzione: la sentenza impugnata è pervenuta al ribaltamento del primo esito decisorio, fondando la propria decisione su una diversa valutazione della prova dichiarativa, in specie della deposizione della persona offesa, la quale è fatta oggetto della denuncia di travisamento dai ricorrenti. 2.9. 'omissione nella quale è incorsa la Corte territoriale, omettendo la rinnovazione istruttoria di detta prova decisiva, vizia la sentenza impugnata. Sulla scorta delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio sulle statuizioni civili, con rinvio dinanzi alla Corte d'appello civile a norma ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., tenendo presente il principio di diritto recentemente declinato dalla già citata sentenza IN , secondo cui - in ragione della autonomia del giudizio civile di "rinvio", sia in senso strutturale sia in senso funzionale - verificatosi un giudicato agli effetti penali, all'illecito civile tornano ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale (Sez. U n. 22065 del 28/01/2021 Ud. (dep. 04/06/2021 ), Rv. 28122801 ) 6 3. Gli altri motivi sono assorbiti, mentre deve essere rimessa al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese tra le parti sostenute nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma, addì 09 aprile 2024 Il t Consigliere estensore