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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Laura Petitti Consigliere dr. Andrea Pagano Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1333 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CS) in data 01/06/1969, con il patrocinio dell'avv. GUGLIELMO IVAN
AR (pec: e Email_1
con elezione di domicilio in VIA DEL FANTE 15 MARSALA, presso il medesimo difensore,
appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
ERICE (TP) in data 11/12/1970, con il patrocinio dell'avv. TRANCHIDA ROBERTA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec:
Email_2
appellata
E CON L'INTERVENTO
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza del Tribunale di Trapani n. 381/2025 del 30/05/2025
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
1) Dichiarare che il sig. ha diritto ad ottenere la modifica Pt_1 dell'assegno di mantenimento del figlio da € 500,00 ad € 200,00 viste le differenze reddituali sopravvenute dell'appellante dal momento in cui è andato in pensione rispetto al momento della sentenza di divorzio;
2) Disporre la modifica delle spese straordinarie dal 60% al 50%;
In via subordinata:
3) Disporre la riduzione l'importo dell'assegno di mantenimento nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
4) Con vittoria e spese e compensi ex DM 55/14 anche di primo grado;
Conclusioni per la parte appellata:
Rigettare l'appello, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Conclusioni per il Procuratore Generale: rigetto dell'impugnazione e conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 1. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato il 6/12/2023, Pt_1
convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trapani,
[...] [...]
chiedendo, a modifica delle condizioni di divorzio CP_1
(pronunciato dal medesimo Tribunale con sentenza n. 151/18), la riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio , in ragione Per_1 di un mutamento in peius delle proprie condizioni economiche, dovuto all'intervenuto pensionamento, nonché del contestuale miglioramento della situazione reddituale della sua ex moglie, nel frattempo assunta a tempo indeterminato, con impiego statale. Chiese, in particolare, disporsi la modifica di tale assegno di mantenimento da € 500,00 ad € 200,00, nonché la modifica della contribuzione delle spese straordinarie dal 60% al 50%.
2. La controparte si costituì nel conseguente giudizio, opponendosi all'accoglimento delle domande del ricorrente.
3. Fallito il tentativo di conciliazione preliminarmente effettuato, il Tribunale di Trapani, con la sentenza oggi impugnata, ha integralmente rigettato il ricorso, condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
4. Il giudice ha motivato la propria decisione, osservando che, pur avendo il passaggio in quiescenza determinato una lieve flessione nelle entrate del , detto cambiamento non risultava decisivo, a fronte Pt_1 della percezione del TFR. Sebbene tale somma fosse stata interamente devoluta alla sorella a titolo di “Restituzione denaro prestatomi”, il giudice ha rilevato l'assenza di riscontri circa i precedenti prestiti dedotti. Ha valorizzato, altresì, le spese necessarie per il mantenimento del figlio, studente universitario domiciliato a Roma.
5. Con ricorso del 5/7/2025, il ha proposto appello avverso la Pt_1 predetta decisione, riproponendo le domande di riduzione dell'assegno di mantenimento e di riduzione della misura del concorso nelle spese straordinarie. In particolare, con il primo motivo di appello, ha censurato la sottovalutazione, da parte del decidente, dell'entità del mutamento del reddito di esso appellante, ridottosi del 35%, non tenendo conto, altresì, del miglioramento della condizione reddituale della controparte. Con il secondo motivo, ha lamentato l'erronea valutazione del TFR, sia per non aver ritenuto dimostrato l'utilizzo della somma per estinguere un debito contratto con la sorella, sia per non aver considerato che si tratta di una fonte di reddito null'affatto costante. Con il terzo motivo, ha evidenziato di non essere stato partecipe delle scelte universitarie del figlio, né delle correlate spese, evidenziando altresì che il predetto, all'età di 27 anni,
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 non aveva ancora terminato il percorso di studi triennale, in “Arti e Scienze dello Spettacolo”.
6. L'appellata si è costituita con comparsa del 12/11/2025, opponendosi all'accoglimento dell'appello. Ha sottolineato che l'appellante, agente di polizia penitenziaria, dopo la diagnosi di infermità, aveva rifiutato il transito alle aree amministrative. Inoltre, egli aveva sostenuto spese, con importi da 50,00 a 100,00 euro, per esborsi alle sale Bingo, oltre che per consumazioni in pizzeria e ristoranti. Ha contestato l'attendibilità della deduzione avversaria, circa la restituzione alla sorella di un importo corrispondente al TFR incamerato. Ha rimarcato, infine, la mancata autosufficienza economica del figlio, che stava profondendo il massimo impegno negli studi universitari, con risultati brillanti. Ha instato, dunque, per il rigetto delle richieste dell'appellante.
7. Il Procuratore Generale presso questa Corte, cui è stata ritualmente comunicata la proposizione del giudizio, ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
8. Le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni con le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12/12/2025, all'esito della quale questa Corte ha posto la causa in decisione.
9. L'appello è parzialmente fondato.
10. Va premesso che, per procedere alla revisione delle condizioni della separazione o del divorzio, ex art. 473 bis. 29 c.p.c. (sulla base di principi interpretativi già elaborati in relazione agli artt. 710 c.p.c. e 9 della l. n. 898 del 1970, abrogati dalla riforma c.d. Cartabia) è necessario, quale presupposto per l'instaurazione del relativo giudizio, l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni di entrambe le parti.
11. In particolar modo, in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell' entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di separazione o di divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale- reddituale accertata (così Cass. n. 787 del 2017; Cass. n. 214 del 2016 e Cass. n. 14143 del 2014).
12. La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito i principi sopra enunciati, affermando che: «la revisione dell'assegno divorzile richiede, pertanto, la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi» (così Cass. n. 354 del 2023).
13. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato appare censurabile per più ordini di ragioni.
14. Innanzi tutto, è decisamente errato discorrere di “lieve flessione delle entrate del ”, laddove, invece, tale flessione, ben lungi dal risultare Pt_1 marginale, si appalesa estremamente significativa, atteso che l'appellante, a fronte di uno stipendio mensile di circa 2.000,00 euro, percepito all'epoca del divorzio, può attualmente contare su un'attuale entrata mensile, a titolo di pensione, di soli euro 1.300,00.
15. La circostanza non è, del resto, contestata dalla controparte, la quale ha inteso censurare, invece, la scelta dell'ex consorte di accedere al pensionamento, piuttosto che transitare nei ruoli civili dell'amministrazione della polizia penitenziaria.
16. Tale deduzione non appare, tuttavia, persuasiva, specie se si considera che il pensionamento è scaturito al riconoscimento di una infermità contratta dal lavoratore, in ogni caso all'esito di un lungo percorso professionale, nell'ambito dei ruoli militari della polizia penitenziaria. Non è pertanto esigibile che debba imporsi al soggetto obbligato al mantenimento di riconvertirsi in una attività completamente differente rispetto a quella espletata in tutto il percorso professionale, pena il diniego dell'invocata riduzione dell'assegno di mantenimento, diniego che assumerebbe, pertanto, una valenza larvatamente sanzionatoria, del tutto estranea alla logica dell'istituto giuridico in argomento.
17. Neppure può avallarsi la correttezza della notazione del primo giudice che mira a valorizzare oltremisura il dato della percezione, da
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 parte del , del TFR, e ciò indipendentemente dalla circostanza Pt_1
- di dubbia attendibilità e comunque inconferente – della destinazione della somma all'estinzione di un debito precedentemente contratto con la sorella. Va, infatti, considerato che il credito per TFR non nasce con la cessazione del rapporto lavorativo, ma si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 c.c., sì da costituire un diritto di credito a pagamento differito (cfr. sul punto, ex multis, Cass. civ., Sez. L., Sentenza n. 357 del 05/01/2024). Pertanto, la percezione del TFR - essendo il relativo diritto maturato nel corso di tutto l'arco dell'attività professionale – si atteggia a circostanza già prevedibile e valutabile al momento della pronuncia della sentenza di divorzio e non può considerarsi un fatto “sopravvenuto” in senso tecnico, sì da giustificare, di per sé, una modifica delle condizioni della separazione o del divorzio.
18. Del tutto prive di rilevanza risultano le circostanze addotte dalla difesa della riguardanti gli esborsi in sale bingo o per ristoranti e CP_1 pizzeria, desunti dagli estratti conto dell'uomo, trattandosi di esborsi di limitato importo economico e che non incidono affatto sul dato oggettivo del peggioramento delle condizioni economiche del predetto, conseguite al pensionamento. E neppure può sostenersi che tali modeste spese esprimano un tenore di vita incompatibile con i redditi dichiarati dal
. Pt_1
19. Né risulta alcun elemento probatorio per predicare che l'uomo goda di altre entrate non dichiarate.
20. La sentenza impugnata presta, inoltre, il fianco ad un ulteriore ordine di censure, laddove oblitera del tutto il dato - decisamente rilevante, ma in alcun modo menzionato nella parte motiva - riguardante il sensibile miglioramento delle condizioni economiche della disoccupata CP_1 all'epoca del divorzio e titolare, oggi, di un impiego statale, per il quale percepisce redditi annui lordi pari a circa 20.000,00 euro. È sin troppo ovvio, viceversa, che tale miglioramento avrebbe dovuto essere ponderato, in uno al parallelo peggioramento delle condizioni del SULFARO, quale elemento giustificativo di una riduzione dell'attuale assegno di mantenimento imposto al richiedente.
21. Il giudice di prime cure ha sopravvalutato, inoltre, il peso decisionale della circostanza, addotta dalla relativa all'esigenza di CP_1 provvedere alle incrementate spese del figlio, studente ventisettenne fuori sede, iscritto a Roma alla facoltà di “Arti e Scienze dello Spettacolo”.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 22. Sul piano interpretativo, va al riguardo ricordato che, secondo il più recente orientamento di legittimità “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” ( Cass. civ. 2056/23 e 17183/20);
23. È stato altresì precisato che il principio di autoresponsabilità, come noto, postula il dovere del figlio maggiorenne di curare la propria preparazione tecnica e professionale e di impegnarsi nella ricerca di un lavoro. Inoltre, per costante giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (così da ultimo Cass. civ. n. 358/2023);
24. La Cassazione ha ulteriormente argomentato in tema di mantenimento di figli maggiorenni, ribadendo che, consolidati i principi sopra esposti, “è opportuno, altresì, evidenziare come l'applicazione in buona fede di tali principi mai potrà permettere al genitore di negare il suo mantenimento al figlio, convivente o no, non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi superiori (se non universitari), poiché non si legittima affatto la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio solo in quanto sia divenuto maggiorenne. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (Cass. civ. 26875/23).
25. Nel caso di specie, in base alla documentazione acquisita nel corso del giudizio, deve rilevarsi che, all'età di 27 anni, il giovane non Pt_1 ha ancora ultimato il corso di studi universitari cui è iscritto, di durata triennale. Inoltre, dalla lettura del libretto universitario prodotto dalla risulta che, nell'anno 2024, lo studente non ha superato alcun CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 esame, mentre nel 2025 ne ha superato soltanto uno, con la votazione di 19/30. Non pare, pertanto, possa avallarsi la deduzione della difesa della secondo cui il giovane starebbe coltivando il percorso CP_1 universitario “con il massimo impegno e la massima dedizione”. Né vi è prova che prima o durante gli anni universitari si sia adoperato per la ricerca di un lavoro, quanto meno part-time.
26. Pertanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, le circostanze sopra evidenziate avrebbero potuto financo essere valorizzate per valutare una revoca dell'assegno di mantenimento. In ogni caso, esse non possono essere sopravvalutate oltremisura, quali ragioni ostative ad una significativa riduzione dell'importo dell'assegno gravante sull'appellante, riduzione invocata in ragione del peggioramento delle proprie condizioni economiche e del miglioramento di quelle dell'altro genitore.
27. D'altro canto, a tali accresciute esigenze economiche i genitori potranno far fronte anche sub specie di contribuzione per spese straordinarie, attualmente ripartite in ragione del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre. Né risulta arguibile la ragione per cui la pur opponendosi ad una riduzione dell'assegno di CP_1 mantenimento gravante sul , non abbia mai neppure richiesto Pt_1 all'altro genitore di contribuire alle spese straordinarie, omettendo altresì di fornirgli ogni informazione riguardante il percorso formativo prescelto dal figlio.
28. Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, le domande dell'appellante si appalesano meritevoli di accoglimento parziale, nel senso che i suddetti mutamenti delle condizioni reddituali degli ex coniugi giustificano una riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento, da euro 500,00 ad euro 300,00 mensili.
29. Non può accogliersi, invece, la domanda di diversa determinazione della misura del concorso alle spese straordinarie, atteso che la comparazione dei rispettivi redditi annuali dei coniugi, risultanti dalle dichiarazioni prodotte, lascia tuttora emergere una più florida condizione dell'uomo rispetto alla donna, sì da giustificare una differenziazione tra le rispettive quote di contribuzione alle spese straordinarie.
30. Quanto al regime delle spese di lite, l'accoglimento soltanto parziale dell'appello ne giustifica la compensazione, per entrambi i gradi, in ragione del 50%, mentre la restante quota va posta a carico della CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 La relativa liquidazione, operata conformemente ai criteri di cui al D.M. n. 147 del 13.8.22 (per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa), è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• Accoglie parzialmente l'appello proposto nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Trapani n. 381/2025 del 30/05/2025 e, per l'effetto, in parziale riforma della predetta sentenza, ridetermina in euro 300,00 mensili l'assegno di mantenimento gravante su in Parte_1 favore del figlio confermando nel resto la Controparte_2 predetta sentenza.
• Compensa tra le parti nella misura del 50% le spese processuali e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 della restante quota, che si liquida, al netto della Parte_1 disposta compensazione parziale, in € 1.904,50 per il giudizio di primo grado ed in € 1.750,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 12/12/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Andrea Pagano.
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 9
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1333 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CS) in data 01/06/1969, con il patrocinio dell'avv. GUGLIELMO IVAN
AR (pec: e Email_1
con elezione di domicilio in VIA DEL FANTE 15 MARSALA, presso il medesimo difensore,
appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
ERICE (TP) in data 11/12/1970, con il patrocinio dell'avv. TRANCHIDA ROBERTA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec:
Email_2
appellata
E CON L'INTERVENTO
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza del Tribunale di Trapani n. 381/2025 del 30/05/2025
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
1) Dichiarare che il sig. ha diritto ad ottenere la modifica Pt_1 dell'assegno di mantenimento del figlio da € 500,00 ad € 200,00 viste le differenze reddituali sopravvenute dell'appellante dal momento in cui è andato in pensione rispetto al momento della sentenza di divorzio;
2) Disporre la modifica delle spese straordinarie dal 60% al 50%;
In via subordinata:
3) Disporre la riduzione l'importo dell'assegno di mantenimento nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
4) Con vittoria e spese e compensi ex DM 55/14 anche di primo grado;
Conclusioni per la parte appellata:
Rigettare l'appello, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Conclusioni per il Procuratore Generale: rigetto dell'impugnazione e conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 1. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato il 6/12/2023, Pt_1
convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trapani,
[...] [...]
chiedendo, a modifica delle condizioni di divorzio CP_1
(pronunciato dal medesimo Tribunale con sentenza n. 151/18), la riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio , in ragione Per_1 di un mutamento in peius delle proprie condizioni economiche, dovuto all'intervenuto pensionamento, nonché del contestuale miglioramento della situazione reddituale della sua ex moglie, nel frattempo assunta a tempo indeterminato, con impiego statale. Chiese, in particolare, disporsi la modifica di tale assegno di mantenimento da € 500,00 ad € 200,00, nonché la modifica della contribuzione delle spese straordinarie dal 60% al 50%.
2. La controparte si costituì nel conseguente giudizio, opponendosi all'accoglimento delle domande del ricorrente.
3. Fallito il tentativo di conciliazione preliminarmente effettuato, il Tribunale di Trapani, con la sentenza oggi impugnata, ha integralmente rigettato il ricorso, condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
4. Il giudice ha motivato la propria decisione, osservando che, pur avendo il passaggio in quiescenza determinato una lieve flessione nelle entrate del , detto cambiamento non risultava decisivo, a fronte Pt_1 della percezione del TFR. Sebbene tale somma fosse stata interamente devoluta alla sorella a titolo di “Restituzione denaro prestatomi”, il giudice ha rilevato l'assenza di riscontri circa i precedenti prestiti dedotti. Ha valorizzato, altresì, le spese necessarie per il mantenimento del figlio, studente universitario domiciliato a Roma.
5. Con ricorso del 5/7/2025, il ha proposto appello avverso la Pt_1 predetta decisione, riproponendo le domande di riduzione dell'assegno di mantenimento e di riduzione della misura del concorso nelle spese straordinarie. In particolare, con il primo motivo di appello, ha censurato la sottovalutazione, da parte del decidente, dell'entità del mutamento del reddito di esso appellante, ridottosi del 35%, non tenendo conto, altresì, del miglioramento della condizione reddituale della controparte. Con il secondo motivo, ha lamentato l'erronea valutazione del TFR, sia per non aver ritenuto dimostrato l'utilizzo della somma per estinguere un debito contratto con la sorella, sia per non aver considerato che si tratta di una fonte di reddito null'affatto costante. Con il terzo motivo, ha evidenziato di non essere stato partecipe delle scelte universitarie del figlio, né delle correlate spese, evidenziando altresì che il predetto, all'età di 27 anni,
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 non aveva ancora terminato il percorso di studi triennale, in “Arti e Scienze dello Spettacolo”.
6. L'appellata si è costituita con comparsa del 12/11/2025, opponendosi all'accoglimento dell'appello. Ha sottolineato che l'appellante, agente di polizia penitenziaria, dopo la diagnosi di infermità, aveva rifiutato il transito alle aree amministrative. Inoltre, egli aveva sostenuto spese, con importi da 50,00 a 100,00 euro, per esborsi alle sale Bingo, oltre che per consumazioni in pizzeria e ristoranti. Ha contestato l'attendibilità della deduzione avversaria, circa la restituzione alla sorella di un importo corrispondente al TFR incamerato. Ha rimarcato, infine, la mancata autosufficienza economica del figlio, che stava profondendo il massimo impegno negli studi universitari, con risultati brillanti. Ha instato, dunque, per il rigetto delle richieste dell'appellante.
7. Il Procuratore Generale presso questa Corte, cui è stata ritualmente comunicata la proposizione del giudizio, ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
8. Le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni con le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12/12/2025, all'esito della quale questa Corte ha posto la causa in decisione.
9. L'appello è parzialmente fondato.
10. Va premesso che, per procedere alla revisione delle condizioni della separazione o del divorzio, ex art. 473 bis. 29 c.p.c. (sulla base di principi interpretativi già elaborati in relazione agli artt. 710 c.p.c. e 9 della l. n. 898 del 1970, abrogati dalla riforma c.d. Cartabia) è necessario, quale presupposto per l'instaurazione del relativo giudizio, l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni di entrambe le parti.
11. In particolar modo, in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell' entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di separazione o di divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale- reddituale accertata (così Cass. n. 787 del 2017; Cass. n. 214 del 2016 e Cass. n. 14143 del 2014).
12. La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito i principi sopra enunciati, affermando che: «la revisione dell'assegno divorzile richiede, pertanto, la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi» (così Cass. n. 354 del 2023).
13. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato appare censurabile per più ordini di ragioni.
14. Innanzi tutto, è decisamente errato discorrere di “lieve flessione delle entrate del ”, laddove, invece, tale flessione, ben lungi dal risultare Pt_1 marginale, si appalesa estremamente significativa, atteso che l'appellante, a fronte di uno stipendio mensile di circa 2.000,00 euro, percepito all'epoca del divorzio, può attualmente contare su un'attuale entrata mensile, a titolo di pensione, di soli euro 1.300,00.
15. La circostanza non è, del resto, contestata dalla controparte, la quale ha inteso censurare, invece, la scelta dell'ex consorte di accedere al pensionamento, piuttosto che transitare nei ruoli civili dell'amministrazione della polizia penitenziaria.
16. Tale deduzione non appare, tuttavia, persuasiva, specie se si considera che il pensionamento è scaturito al riconoscimento di una infermità contratta dal lavoratore, in ogni caso all'esito di un lungo percorso professionale, nell'ambito dei ruoli militari della polizia penitenziaria. Non è pertanto esigibile che debba imporsi al soggetto obbligato al mantenimento di riconvertirsi in una attività completamente differente rispetto a quella espletata in tutto il percorso professionale, pena il diniego dell'invocata riduzione dell'assegno di mantenimento, diniego che assumerebbe, pertanto, una valenza larvatamente sanzionatoria, del tutto estranea alla logica dell'istituto giuridico in argomento.
17. Neppure può avallarsi la correttezza della notazione del primo giudice che mira a valorizzare oltremisura il dato della percezione, da
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 parte del , del TFR, e ciò indipendentemente dalla circostanza Pt_1
- di dubbia attendibilità e comunque inconferente – della destinazione della somma all'estinzione di un debito precedentemente contratto con la sorella. Va, infatti, considerato che il credito per TFR non nasce con la cessazione del rapporto lavorativo, ma si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 c.c., sì da costituire un diritto di credito a pagamento differito (cfr. sul punto, ex multis, Cass. civ., Sez. L., Sentenza n. 357 del 05/01/2024). Pertanto, la percezione del TFR - essendo il relativo diritto maturato nel corso di tutto l'arco dell'attività professionale – si atteggia a circostanza già prevedibile e valutabile al momento della pronuncia della sentenza di divorzio e non può considerarsi un fatto “sopravvenuto” in senso tecnico, sì da giustificare, di per sé, una modifica delle condizioni della separazione o del divorzio.
18. Del tutto prive di rilevanza risultano le circostanze addotte dalla difesa della riguardanti gli esborsi in sale bingo o per ristoranti e CP_1 pizzeria, desunti dagli estratti conto dell'uomo, trattandosi di esborsi di limitato importo economico e che non incidono affatto sul dato oggettivo del peggioramento delle condizioni economiche del predetto, conseguite al pensionamento. E neppure può sostenersi che tali modeste spese esprimano un tenore di vita incompatibile con i redditi dichiarati dal
. Pt_1
19. Né risulta alcun elemento probatorio per predicare che l'uomo goda di altre entrate non dichiarate.
20. La sentenza impugnata presta, inoltre, il fianco ad un ulteriore ordine di censure, laddove oblitera del tutto il dato - decisamente rilevante, ma in alcun modo menzionato nella parte motiva - riguardante il sensibile miglioramento delle condizioni economiche della disoccupata CP_1 all'epoca del divorzio e titolare, oggi, di un impiego statale, per il quale percepisce redditi annui lordi pari a circa 20.000,00 euro. È sin troppo ovvio, viceversa, che tale miglioramento avrebbe dovuto essere ponderato, in uno al parallelo peggioramento delle condizioni del SULFARO, quale elemento giustificativo di una riduzione dell'attuale assegno di mantenimento imposto al richiedente.
21. Il giudice di prime cure ha sopravvalutato, inoltre, il peso decisionale della circostanza, addotta dalla relativa all'esigenza di CP_1 provvedere alle incrementate spese del figlio, studente ventisettenne fuori sede, iscritto a Roma alla facoltà di “Arti e Scienze dello Spettacolo”.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 22. Sul piano interpretativo, va al riguardo ricordato che, secondo il più recente orientamento di legittimità “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” ( Cass. civ. 2056/23 e 17183/20);
23. È stato altresì precisato che il principio di autoresponsabilità, come noto, postula il dovere del figlio maggiorenne di curare la propria preparazione tecnica e professionale e di impegnarsi nella ricerca di un lavoro. Inoltre, per costante giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (così da ultimo Cass. civ. n. 358/2023);
24. La Cassazione ha ulteriormente argomentato in tema di mantenimento di figli maggiorenni, ribadendo che, consolidati i principi sopra esposti, “è opportuno, altresì, evidenziare come l'applicazione in buona fede di tali principi mai potrà permettere al genitore di negare il suo mantenimento al figlio, convivente o no, non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi superiori (se non universitari), poiché non si legittima affatto la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio solo in quanto sia divenuto maggiorenne. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (Cass. civ. 26875/23).
25. Nel caso di specie, in base alla documentazione acquisita nel corso del giudizio, deve rilevarsi che, all'età di 27 anni, il giovane non Pt_1 ha ancora ultimato il corso di studi universitari cui è iscritto, di durata triennale. Inoltre, dalla lettura del libretto universitario prodotto dalla risulta che, nell'anno 2024, lo studente non ha superato alcun CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 esame, mentre nel 2025 ne ha superato soltanto uno, con la votazione di 19/30. Non pare, pertanto, possa avallarsi la deduzione della difesa della secondo cui il giovane starebbe coltivando il percorso CP_1 universitario “con il massimo impegno e la massima dedizione”. Né vi è prova che prima o durante gli anni universitari si sia adoperato per la ricerca di un lavoro, quanto meno part-time.
26. Pertanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, le circostanze sopra evidenziate avrebbero potuto financo essere valorizzate per valutare una revoca dell'assegno di mantenimento. In ogni caso, esse non possono essere sopravvalutate oltremisura, quali ragioni ostative ad una significativa riduzione dell'importo dell'assegno gravante sull'appellante, riduzione invocata in ragione del peggioramento delle proprie condizioni economiche e del miglioramento di quelle dell'altro genitore.
27. D'altro canto, a tali accresciute esigenze economiche i genitori potranno far fronte anche sub specie di contribuzione per spese straordinarie, attualmente ripartite in ragione del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre. Né risulta arguibile la ragione per cui la pur opponendosi ad una riduzione dell'assegno di CP_1 mantenimento gravante sul , non abbia mai neppure richiesto Pt_1 all'altro genitore di contribuire alle spese straordinarie, omettendo altresì di fornirgli ogni informazione riguardante il percorso formativo prescelto dal figlio.
28. Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, le domande dell'appellante si appalesano meritevoli di accoglimento parziale, nel senso che i suddetti mutamenti delle condizioni reddituali degli ex coniugi giustificano una riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento, da euro 500,00 ad euro 300,00 mensili.
29. Non può accogliersi, invece, la domanda di diversa determinazione della misura del concorso alle spese straordinarie, atteso che la comparazione dei rispettivi redditi annuali dei coniugi, risultanti dalle dichiarazioni prodotte, lascia tuttora emergere una più florida condizione dell'uomo rispetto alla donna, sì da giustificare una differenziazione tra le rispettive quote di contribuzione alle spese straordinarie.
30. Quanto al regime delle spese di lite, l'accoglimento soltanto parziale dell'appello ne giustifica la compensazione, per entrambi i gradi, in ragione del 50%, mentre la restante quota va posta a carico della CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 La relativa liquidazione, operata conformemente ai criteri di cui al D.M. n. 147 del 13.8.22 (per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa), è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• Accoglie parzialmente l'appello proposto nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Trapani n. 381/2025 del 30/05/2025 e, per l'effetto, in parziale riforma della predetta sentenza, ridetermina in euro 300,00 mensili l'assegno di mantenimento gravante su in Parte_1 favore del figlio confermando nel resto la Controparte_2 predetta sentenza.
• Compensa tra le parti nella misura del 50% le spese processuali e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 della restante quota, che si liquida, al netto della Parte_1 disposta compensazione parziale, in € 1.904,50 per il giudizio di primo grado ed in € 1.750,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 12/12/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Andrea Pagano.
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