CASS
Sentenza 2 dicembre 2021
Sentenza 2 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2021, n. 44618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44618 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE IO ME nato il [...] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
Lette le conclusioni del P.G. Felicetta Marinelli;
lette le conclusioni delle parti civili Comune di Castelvetrano, Associazione antimafia e antiracket La Verita' VE LU ed Associazione AN e Antiusura ES;
lette le conclusioni del ricorrente RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 29 Gennaio 2021 n. 3595/2021 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da NI IC EL avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 15 Aprile 2019 in forza della quale era stata confermata la statuizione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all' art. 416 bis commi 4 e 6 c.p. e rideterminato il trattamento sanzionatorio a suo carico. 2. La difesa di NI IC EL impugna, quindi, la citata sentenza della Sesta Sezione con ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. lamentando taluni errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Suprema Corte. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 44618 Anno 2021 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 15/10/2021 Deduce che, erroneamente, i giudici di legittimità non avevano preso in esame gli argomenti di prova e le censure di fatto specificamente rivolte alla insussistenza dell'aggravante di cui all' art. 416 bis comma 6 c.p. Lamenta che pur essendo stati devoluti specifici motivi aggiunti di ricorso intesi ad evidenziare che la corte di appello non avesse valutato la documentazione prodotta al fine di dimostrare la insussistenza di detta aggravante e la difesa della EL aveva espressamente aderito alle doglianze formulata sul punto dalla difesa del GI, la corte di cassazione aveva omesso di valutare tale materiale argomentativo configurandosi un errore di fatto rilevante ex art. 625 bis c.p. 3. I difensori delle parti civili Comune di Castelvetrano, Associazione Antimafie ed AN - La verità VE LU e Associazione AN ed Antiusura ES hanno depositato memorie con le quali hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite come da allegate note. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere che l'errore materiale - unico rilevante ai fini della ammissibilità del rimedio di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. - deve essere esclusivamente una fuorviata rappresentazione percettiva del tutto priva di contenuto valutativo (Sez. U., Sentenza n. 18651 del 26/03/2015 Rv. 263686). Di conseguenza, tale errore materiale deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
2) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
3) non consistere in un vizio di assunzione del fatto né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Pertanto detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio estraneo all'ambito di applicabilità del rimedio straordinario invocato. 2 3. Fatte queste premesse si ritiene che, nel caso di specie, non ricorra alcuno dei presupposti sopra richiamati. Osserva, infatti, la Corte che: - il ricorso appare privo del requisito di "autosufficienza" non risultando esattamente indicato quale specifico "materiale argomentativo" non sarebbe stato considerato dalla Suprema Corte nella pronunzia impugnata, avendo il ricorrente operato un richiamo generico a questioni riguardanti una non meglio precisata documentazione;
- quanto alla omessa valutazione dei "motivi nuovi" la difesa non considera che dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso dello EL discendeva automaticamente la inammissibilità dei motivi nuovi ex art. 586 comma 4 c.p.p., che, pertanto, non dovevano essere presi in esame in dettaglio, non risultando, quindi, integrato alcun "errore di fatto" decisivo;
- la Corte di Cassazione, valutate tutte le difese degli imputati, ha ampiamente motivato in ordine alla configurabilità dell'aggravate di cui al,' art. 416 bis comma 6 c.p. in capo allo EL ed ai coimputati (pag. 21/22 punti 6.2.-6.3.) sicchè, anche sotto tale profilo, non può in alcun modo parlarsi di un errore di fatto rilevante ex art. 625 bis c.p.p. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati gli evidenti profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro quattromila. Il ricorrente va, poi, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Castelvetrano, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili associazione antimafia e antiracket La Verita' VE LU ed Associazione AN e Antiusura ES, ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di Appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Castelvetrano, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili associazione antimafia e antiracket La Verita' VE LU ed Associazione AN e Antiusura ES, ammesse al patrocinio a spese dello stato, 3 nella misura che sara liquidata dalla Corte di Appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, il 15 Ottobre 2021 Il Consigliere Estensore Il Pr idente
Lette le conclusioni del P.G. Felicetta Marinelli;
lette le conclusioni delle parti civili Comune di Castelvetrano, Associazione antimafia e antiracket La Verita' VE LU ed Associazione AN e Antiusura ES;
lette le conclusioni del ricorrente RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 29 Gennaio 2021 n. 3595/2021 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da NI IC EL avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 15 Aprile 2019 in forza della quale era stata confermata la statuizione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all' art. 416 bis commi 4 e 6 c.p. e rideterminato il trattamento sanzionatorio a suo carico. 2. La difesa di NI IC EL impugna, quindi, la citata sentenza della Sesta Sezione con ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. lamentando taluni errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Suprema Corte. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 44618 Anno 2021 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 15/10/2021 Deduce che, erroneamente, i giudici di legittimità non avevano preso in esame gli argomenti di prova e le censure di fatto specificamente rivolte alla insussistenza dell'aggravante di cui all' art. 416 bis comma 6 c.p. Lamenta che pur essendo stati devoluti specifici motivi aggiunti di ricorso intesi ad evidenziare che la corte di appello non avesse valutato la documentazione prodotta al fine di dimostrare la insussistenza di detta aggravante e la difesa della EL aveva espressamente aderito alle doglianze formulata sul punto dalla difesa del GI, la corte di cassazione aveva omesso di valutare tale materiale argomentativo configurandosi un errore di fatto rilevante ex art. 625 bis c.p. 3. I difensori delle parti civili Comune di Castelvetrano, Associazione Antimafie ed AN - La verità VE LU e Associazione AN ed Antiusura ES hanno depositato memorie con le quali hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite come da allegate note. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere che l'errore materiale - unico rilevante ai fini della ammissibilità del rimedio di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. - deve essere esclusivamente una fuorviata rappresentazione percettiva del tutto priva di contenuto valutativo (Sez. U., Sentenza n. 18651 del 26/03/2015 Rv. 263686). Di conseguenza, tale errore materiale deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
2) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
3) non consistere in un vizio di assunzione del fatto né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Pertanto detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio estraneo all'ambito di applicabilità del rimedio straordinario invocato. 2 3. Fatte queste premesse si ritiene che, nel caso di specie, non ricorra alcuno dei presupposti sopra richiamati. Osserva, infatti, la Corte che: - il ricorso appare privo del requisito di "autosufficienza" non risultando esattamente indicato quale specifico "materiale argomentativo" non sarebbe stato considerato dalla Suprema Corte nella pronunzia impugnata, avendo il ricorrente operato un richiamo generico a questioni riguardanti una non meglio precisata documentazione;
- quanto alla omessa valutazione dei "motivi nuovi" la difesa non considera che dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso dello EL discendeva automaticamente la inammissibilità dei motivi nuovi ex art. 586 comma 4 c.p.p., che, pertanto, non dovevano essere presi in esame in dettaglio, non risultando, quindi, integrato alcun "errore di fatto" decisivo;
- la Corte di Cassazione, valutate tutte le difese degli imputati, ha ampiamente motivato in ordine alla configurabilità dell'aggravate di cui al,' art. 416 bis comma 6 c.p. in capo allo EL ed ai coimputati (pag. 21/22 punti 6.2.-6.3.) sicchè, anche sotto tale profilo, non può in alcun modo parlarsi di un errore di fatto rilevante ex art. 625 bis c.p.p. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati gli evidenti profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro quattromila. Il ricorrente va, poi, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Castelvetrano, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili associazione antimafia e antiracket La Verita' VE LU ed Associazione AN e Antiusura ES, ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di Appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Castelvetrano, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili associazione antimafia e antiracket La Verita' VE LU ed Associazione AN e Antiusura ES, ammesse al patrocinio a spese dello stato, 3 nella misura che sara liquidata dalla Corte di Appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, il 15 Ottobre 2021 Il Consigliere Estensore Il Pr idente