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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/10/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 759/2023 R.G.
RE RALICA TANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidentedott.ssa Barbara Cao
dott. Alessandro Petronzi Giudice
dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. PATRIZIA CHIPPARI, Parte 1 "
con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
CP 1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. MOLTENI MARCO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (ex art. 85 c.p.c., attesa la rinuncia al mandato in atti)
RESISTENTE
CP 2 in qualità di curatore speciale della minore ER 1 nata 1'1.9.2017 AVV. ATTUBATO "
Controparte 3Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como -
OGGETTO SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI per parte ricorrente
All'udienza del 17.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale di status e successiva fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice istruttore
Con ricorso depositato in data 21.2.2023, Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito, sposato in data 15.7.2016 in FI SC CP 1 "
(atto iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di FI SC - anno 2016, n. 33, p. II, serie C). Ha chiesto, altresì, di disporre l'affido condiviso della figlia minore ER 1 con collocamento presso madre, di regolamentare le frequentazioni tra il padre e la figlia come dalla stessa proposto, nonché di porre a carico del marito un contributo al mantenimento per la figlia minore di € 400 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Como ed un assegno di mantenimento in proprio favore di
€ 300 mensili, nonché un contributo alla locazione di € 200 mensili.
CP 1 aderendoCon memoria difensiva ritualmente depositata in data 11.12.2023, si è costituito alla domanda di separazione e chiedendo il rigetto della domanda di addebito formulata dalla moglie. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia come dallo stesso proposto, nonché di porre a proprio carico un contributo mensile al mantenimento della figlia nella misura di € 300, oltre al pagamento del 50% delle spese extra assegno, nonché il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento per sé avanzata dalla moglie.
All'udienza presidenziale del 3.7.2024, il Presidente delegato ha sentito ampiamente le parti -le quali hanno meglio illustrato la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico- e si è riservato.
Con ordinanza del 3.7.2024, a scioglimento della riserva assunta, ha così provveduto:
...premesso che:
...con decreto del 22/03/2023, i Servizi Sociali dei Comuni di Cantù (residenza materna) e Controparte_4
(residenza paterna) sono stati incaricati di prendere in carico il nucleo;
- con relazione del 29/06/2023, i Servizi Sociali del Comune di Cantù hanno rilevato che la madre si è trasferita
(insieme a ER 1 agli altri due figli avuti da una precedente relazione, i gemelli Persona 2 e Per 3
[...]) a EG e di aver regolamentato le visite padre-figlia (un pomeriggio a settimana e weekend alterni) per l'accesa conflittualità;
Controparte 4 hanno rilevato che il padre:
- con relazione dell'08/11/2023, i Servizi Sociali del Comune di
- fa il manutentore delle ferrovie con turni notturni lunedì-sabato; - abita a Camerlata anche se ha la residenza
Controparte_4 con la nuova compagna ER 4 ; - aveva seguito un percorso psicologico personale a quando la moglie, a luglio 2020, aveva tentato il suicidio;
- manifesta preoccupazione per le competenze genitoriali della moglie;
- riferisce che il trasferimento a EG non è stato concordato;
- vede ER 1 il mercoledì pomeriggio e a weekend alterni con un pernotto;
- vorrebbe affido e collocamento a sé. Hanno concluso per la prosecuzione della regolamentazione attuale delle visite, la prosecuzione della presa in carico
Controparte 4 a Como), l'invito alla del padre con passaggio al nuovo servizio al cambio di residenza (da valutazione psicodiagnostica del padre;
-con relazione del 09/11/2023, i Servizi Sociali del Comune di Cantù hanno rilevato che: - scuola e polizia locale di EG hanno segnalato elementi di preoccupazione (minori lasciati soli a casa, schiamazzi a tarda notte, cattivi odori); - c'è procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Milano n. 3004/22 riguardante tutti e tre i minori con varie relazioni in cui si è chiesto l'affido all'ente, la regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario, la valutazione delle competenze genitoriali, la valutazione psicodiagnostica dei genitori, l'attivazione di un'educativa domiciliare o di un centro diurno, la conoscenza della rete familiare allargata e dei nuovi compagni;
- la madre dimostra una collaborazione altalenante ed è risultato impossibile contattarla dopo il trasferimento a EG, non ha aderito alla valutazione psicodiagnostica per asseriti problemi di salute, è disorganizzata, banalizza i problemi e non ha funzione normativa;
- il padre risulta poco collaborativo, rigido sul calendario, fatica a controllare gli impulsi;
- uno dei figli maggiori ha segnalato a una maestra i maltrattamenti subiti dalla madre;
- ER 1 sempre stata coinvolta, i genitori non si rendono conto delle ricadute su di lei delle loro rivendicazioni (a novembre 2022 la madre riporta un'abrasione su un occhio per un asserito litigio con il resistente, da questi negato, avvenuto alla presenza di ER 1 i due gemelli
,
la aggrediscono e la madre non è in grado di controllarli, prima che intervenissero i Servizi Sociali andava a scuola con discontinuità. Hanno concluso per l'affido all'ente, la regolamentazione delle visite padre-figlia, la valutazione psicodiagnostica dei genitori, l'invio al SERT per verificare l'astensione dall'uso di sostanze,
l'attivazione dell'ADM presso le case di padre e madre, la conoscenza della rete familiare allargata, la conoscenza dei nuovi compagni, il conferimento dell'incarico ai Servizi Sociali di EG;
- con decreto del 19/12/2023, a seguito di instaurazione del contraddittorio sull'ultima relazione dei Servizi Par Sociali, è stato disposto l'affido all'ente (Comune di EG), sono stati incaricati i di Legnano e
Controparte_4 di regolamentare le visite padre-figlia, effettuare la valutazione psicosociale e CP psicodiagnostica, prendere in carico i genitori presso il e attivare l'educativa domiciliare;
- con relazione del 05/03/2024, i Servizi Sociali del Comune di EG hanno rilevato che: - la casa risulta disordinata e poco igienica;
- la madre diserta gli incontri con i Servizi Sociali, risulta trascurata e sottopeso, fa fatica a gestire i gemelli che tengono comportamenti a rischio, riconosce di essere in difficoltà fisica ed emotiva tale da non riuscire a prendersi cura dei figli, dice di avere problemi di salute ma non si capisce quali,
i gemelli dicono che dorme molto e si ritira nella stanza col compagno uscendone in stato alterato, ha reazioni imprevedibili e impulsive, nega assunzione di sostanze;
- hanno chiesto alla Procura presso il Tribunale per i
Minorenni il collocamento comunitario dei gemelli;
- ER 1 isulta agitata, priva di contenimento normativo, ha perso giorni di scuola perché la madre non è stata in grado di accompagnarla;
- il padre svolge l'incontro con i Servizi Sociali da remoto restando a letto, si dice disponibile ad accogliere ER 1 e vuole evitare il collocamento comunitario, ma ha dimostrato di non essere in grado di comprendere i bisogni della figlia e adeguarvisi, la lascerebbe per la notte dal nonno paterno che la accompagnerebbe a scuola, la ritirerebbe dopo scuola e la terrebbe fino al dopo cena;
- la zia materna non è in grado di prendersi cura di ER 1 il nonno paterno (e sua moglie, che abitano a Cantù) è, invece, disposto a prendersi cura di ER 1 Hanno concluso, con l'assenso dei genitori, stanti i gravi elementi di pregiudizio presso l'abitazione materna e l'attuale inadeguatezza del padre di essere collocatario per le criticità evidenziate e i turni lavorativi notturni, per il collocamento presso il nonno paterno con frequentazioni padre-figlia tutti i pomeriggi e i weekend,
l'attivazione dell'EDM, la valutazione psicosociale e psicodiagnostica anche per futura progettualità e collocamento, le visite madre-figlia osservate e protette con possibilità di liberalizzazione;
con decreto del 13/03/2024, sono state disposte le indagini psicosociali e psicodiagnostiche, è stato autorizzato il collocamento provvisorio di ER 1 resso il nonno paterno con frequentazioni padre-figlia tutti i pomeriggi e i weekend e attivazione di ADM, sono stati disposti gli incontri madre-figlia protetti e la presa CP in carico della madre presso il
- dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Controparte 4 dell'11/06/2024 emerge che: - il padre da dicembre potrebbe fare solo turni diurni, vive sempre a Camerlata dove avrebbe spostato la residenza, dice che ER 1 ta bene dal nonno (casa frequentata anche da un'altra bambina) anche se a volte è un po' triste per il distacco dalla madre e dai fratelli e di essere felice di vederla di più. Concludono restando in attesa della valutazione psicodiagnostica e del passaggio al STM di Como;
- dalla relazione dei Servizi Sociali di EG dell'01/07/2024 emerge che: - la madre si è detta contraria al disposto aumento degli incontri padre-figlia, appare in uno stato di salute compromesso per quanto non sia chiaro il motivo, non intende andare al SERT, è andata solo al primo incontro della psicodiagnostica (che ha concluso per un approfondimento psichiatrico); - il padre non si reca agli incontri dai Servizi Sociali rendendo impossibile l'indagine psicosociale e nemmeno a quelli al CP_5 il gemello ER_2 ha riferito che il
-
resistente sarebbe stato violento verso ER 1 uando abitavano assieme;
- i nonni paterni hanno riferito di essere in difficoltà nella gestione dei vissuti emotivi di ER 1 e preoccupati per le lacune didattiche e le assenze a scuola, non si sentono in grado di essere figure vicarianti di quelle genitoriali;
- dagli incontri madre-figlia emerge un legame affettivo significativo anche se la madre non risulta sempre in grado di filtrare le comunicazioni e pare che si vedano anche fuori dallo spazio neutro. Concludono ribadendo gli elementi di pregiudizio presso l'abitazione materna, rimarcando dubbi sulla possibilità che il padre possa prendersi cura della figlia, evidenziando che i nonni risultano impossibilitati a continuare a ospitare ER_1 e, pertanto, suggerendo che, a seguito di un periodo in comunità, ER 1 enga destinata a un affido etero-familiare e gli incontri con entrambi i genitori si svolgano in spazio neutro;
ritenuto che
il quadro emerso e sopradescritto - con una situazione di grave complessità del nucleo familiare
- e l'esigenza di garantire l'effettiva attuazione di tutti gli interventi necessari a tutela della minore, con un efficiente lavoro di rete e coordinamento, impongano, a tutela della minore stessa, la nomina di un curatore speciale, nonché la conferma dell'affido all'ente; ritenuto, quanto al collocamento di ER 1 che, alla luce:
Controparte_4 dell'11/06/2024, da cui emerge che
-della relazione dei Servizi Sociali del Comune di
ER 1 i trova bene dal nonno;
- della relazione dei Servizi Sociali di EG dell'01/07/2024, da cui emerge che il nonno paterno e la di lui moglie sembrerebbero essere in grado di fornire a ER 1 un contesto maggiormente strutturato e prevedibile rispetto ai genitori, di cui sembrerebbe peraltro che la bambina stia beneficiando>>; -dell'odierna udienza, in cui il padre ha dichiarato che da mio padre si trova bene;
mio padre ieri ha telefonato agli assistenti sociali dicendo che non si sono capiti, che lui è contento che la bambina stia lì, semplicemente arriva stanco a fine settimana, li in casa dal nonno a volte c'è anche la nipote della moglie di mio padre, che ha 9 anni La bambina ha già sostenuto tanti trambusti;
ora vive in un ambiente sereno;
mio papà ha solo detto che a fine settimana arriva stanco, ma contento;
sono contrario che la bambina vada in comunità; io ho un lavoro fisso e una casa e ER 1 ta bene dai nonni e anche con me>>;
- dell'indiscutibile preferibilità di una soluzione intra-familiare a una etero-familiare; debba essere, allo stato, mantenuto il collocamento presso il nonno paterno (e la di lui moglie), salvo richiedere con urgenza all'ente affidatario di svolgere gli accertamenti di cui in dispositivo;
ritenuto che
le visite tra ER 1 i i genitori debbano essere regolamentate come indicato in dispositivo;
rilevato che, allo stato, stante il collocamento di ER 1 non deve essere disposto alcun contributo al suo mantenimento indiretto da parte del padre;
ritenuto che possa essere recepito l'accordo raggiunto in udienza fra le parti quanto al contributo, da parte del marito, al mantenimento della moglie, pur invitata questa, stante la giovane età, ad attivarsi per reperire un'attività lavorativa compatibile con le proprie condizioni di salute;
P.Q.M.
richiamata l'autorizzazione a vivere separati (verbale dell'odierna udienza presidenziale), con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto, ricordando loro che la prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
Per 5nomina curatrice speciale della minore (01/09/2017) l'avv. Antonella Attubato, iscritta all'apposito elenco, assegna a ciascuna parte termine sino al 18/07/2024 per notificare alla curatrice speciale nominata il proprio atto introduttivo del giudizio unitamente al presente provvedimento, assegna alla curatrice speciale termine sino al 05/09/2024 per costituirsi con propria comparsa e la autorizza a Par interloquire da subito con le parti, l'ente affidatario e i affinché siano svolte adeguate verifiche in ordine al benessere della minore e agli eventuali interventi opportuni;
,conferma l'affido all'Ente (Comune di EG) di Per 5 già disposto con provvedimento del
19/12/2023, rimettendo all'ente affidatario, in collaborazione con i servizi specialistici della competente ASL, di garantire una sollecita presa in carico della minore per un sostegno psicologico e/o psicoterapeutico volto a supportarla in tutte le sue necessità evolutive, comprese quelle inerenti al profilo scolastico, conferendo all'ente affidatario il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della minore, previa sola audizione dei genitori e in collaborazione con la curatrice speciale, le decisioni relative alla salute e al percorso scolastico di ER 1 con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti (l'ente affidatario, per l'effetto, eserciterà
i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie;
i genitori conservano la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria amministrazione, per le quali potranno operare disgiuntamente), e rimettendo all'ente affidatario ogni decisione in merito al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19-bis, d.l. n. 148 del 2017, convertito dalla legge n. 172 del 2017, n. 172; conferma, allo stato, collocamento provvisorio della minore presso il nonno paterno;
incarica l'ente affidatario di: a) attivare l'educativa domiciliare e procedere all'inserimento di ER_1 n un centro diurno, anche allo scopo di "alleggerire" il ruolo vicariante delle figure genitoriali in capo alla coppia attualmente collocataria;
b) effettuare una valutazione psicodiagnostica della minore e del nonno;
c) approfondire se davvero - anche alla luce di quanto disposto sub a) - non persista la disponibilità del nonno paterno a tenere con sé, pur provvisoriamente, ER 1 e quali siano lo stato psico-emotivo, la volontà della minore e il suo rapporto con il nonno;
d) depositare una relazione di aggiornamento su questi punti entro il
20/07/2024;
rileva che nessun contributo al mantenimento della figlia può essere disposto allo stato in favore della ricorrente, stante l'attuale collocamento;
delega l'ente affidatario per la regolamentazione e il monitoraggio del diritto di visita tra genitori e figlia, che si svolgeranno inizialmente per entrambi in spazio neutro salva una progressiva liberalizzazione subordinata alla previa verifica del benessere della minore e alla sottoposizione: - da parte di entrambi i genitori, agli accertamenti presso il Sert;
- da parte della madre, all'approfondimento psichiatrico suggerito all'esito della valutazione psicodiagnostica;
- da parte del padre, alla valutazione psicodiagnostica e agli eventuali approfondimenti successivi che questa dovesse suggerire;
dispone che CP_1 versi a Parte 1 l'importo mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento (da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT-FOI); ...dispone che i Servizi Sociali dei Comuni di Como (nuova residenza paterna)
e EG (residenza materna) proseguano negli incarichi loro conferiti con i provvedimenti del 22.3.2023,
19.12.2023 e 13.3.2024 e trasmettano una relazione di aggiornamento almeno dieci giorni prima della prossima udienza;
Ha nominato Giudice istruttore a dottoressa Manenti e fissato l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 14.2.2025.
All'udienza del 14.2.2025, il Giudice istruttore ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma c.p.c. e disposto che l'Ente affidatario-Comune di EG mantenga la minore collocata presso il nonno paterno e, attraverso i propri Servizi Sociali e Specialistici ASST, in collaborazione con i Servizi Sociali e Specialistici della ASST del Comune di Como (residenza paterna), ciascuno per quanto di competenza, coordinandosi con il Curatore Speciale della minore, Avv. Attubato, mantenga un'attenta presa in carico del nucleo familiare e della minore, provvedendo a dare corso agli incarichi già delegati con provvedimenti del 22.32023,
19.12.2023, 13.3.2024 e 3.7.2024, completando l'accertamento psicosociale e psicodiagnostico sul nucleo familiare (compreso il nucleo familiare del nonno paterno), diretto a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione psicoemotiva della minore, la qualità della relazione della minore stessa con ciascun genitore, l'idoneità del nonno paterno ad assumere un ruolo vicariante a fronte della eventuale perdurante inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse della minore e per verificare se l'assetto disposto (affido all'Ente e collocamento presso il nonno paterno) sia rispondente all'interesse della minore o, invece, occorra apportare delle modifiche, come suggerite;
- regolamentare tempi e modalità di frequentazione della minore con i genitori, secondo quanto maggiormente rispondente alle esigenze ed ai bisogni della minore stessa, inizialmente con modalità osservate e protette, con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione (e con elaborazione di un calendario) e con facoltà di sospensione ove pregiudizievoli, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati e della situazione psicofisica dei genitori, delle reazioni psicoemotive della minore e dell'esito degli accertamenti (anche tossicologici per la madre) svolti;
- garantire e calendarizzare regolari frequentazioni tra ER 1 ed i fratelli, Per 3 e ER 2 avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socioeducativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per la minore, con avvio del centro diurno e tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità, mirati all'implemento delle capacità genitoriali, nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, per elaborare i nuclei problematici, con effettiva presa in carico della madre da parte del CP 6 (svolgendo gli esami necessari per verificare l'astinenza dall'uso di sostanze); svolgere un'attenta attività di monitoraggio sull'intero nucleo familiare, segnalando immediatamente a questa A.G. situazioni di grave pregiudizio per la minore che richiedano un intervento del Tribunale; - trasmettere, ciascuno per quanto di competenza, una relazione di aggiornamento in ordine a quanto richiesto, entro e non oltre 10.10.2025 e rinviato per la discussione e decisione delle richieste istruttorie e perl'esame delle relazioni di aggiornamento dei Servizi incaricati all'udienza del 17.10.2025.
All'esito di tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte, attesa la richiesta di parte ricorrente di pronuncia parziale di status, -lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025 depositate da parte ricorrente e dal Curatore Speciale;
lette le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario del
10.10.2025 e del Comune di Como del 14.10.2025 dalle quali emerge che: - la madre ha aderito alla presa in carico in modo incostante in quanto a momenti in cui la donna appare focalizzata sulla figlia e capace di effettuare letture critiche circa il suo funzionamento e i suoi comportamenti, si inframmezzano altri in cui la stessa si mostra in completa contrapposizione con l'operato dei servizi e dell'A.G. competente di cui fatica a riconoscere la motivazione e l'opportunità, come osservato in relazione al mancato rispetto della prescrizione di Spazio Neutro. Tale ambivalenza risulta in linea con il funzionamento psico-emotivo della donna emerso dall'indagine effettuata dal servizio scrivente, che parrebbe essere caratterizzato da un'importante compromissione della regolazione emotiva ed affettiva;
-il padre non si è presentato agli incontri calendarizzati dagli operatori adducendo motivi di lavoro;
-il collocamento di ER 1 resso il nonno paterno e la moglie ha giovato alla stessa, determinando un miglioramento del suo benessere psico-fisico. Anche a fronte di quanto emerso nella valutazione psicodiagnostica effettuata dal servizio di NPI territorialmente competente si evince che ER 1 sembrerebbe essersi radicata in suddetto contesto, affidandosi progressivamente alle figure dei nonni paterni che percepirebbe come prevedibili ed affidabili, motivo, per cui
"si suggerisce di proseguire con l'attuale collocamento, mantenendo un contesto quanto più prevedibile e sicuro per la minore, che sia rispettoso dei suoi bisogni di stabilità". Nonostante ciò, a fronte dell'insofferenza riportata da parte dei nonni paterni in relazione alla gestione e mantenimento della progettualità su ER 1 che li vede coinvolti, in relazione alla quale si è riscontrata una completa mancanza di collaborazione ed attuazione degli interventi prescritti, il servizio scrivente ritiene opportuno che codesta A.G. valuti l'introduzione del supporto di una famiglia di appoggio che possa sostenere il Sig. Parte_3 e la moglie nella cura e gestione settimanale di ER 1 permanendo con la stessa per alcuni giorni durante la settimana.
Tale intervento infatti consentirebbe da un lato ai nonni di alleggerirsi nella cura quotidiana di ER 1 oltreché negli aspetti di responsabilità circa la progettualità in essere, supportandoli nella sintonizzazione emotiva e necessità di fornire delle narrazioni adeguate in relazione alla storia del suo nucleo familiare, aspetto sul quale i nonni sembrerebbero faticare;
dall'altro manterrebbe la minore collocata all'interno del proprio nucleo familiare, garantendo continuità alla relazione con i nonni paterni che risultano attualmente essere un punto di riferimento per la stessa.; per quanto concerne la relazione tra ER 1 ed entrambi i genitori, attualmente regolamentata tramite incontri in Spazio neutro, il servizio scrivente ha contezza del fatto che ER 1 frequenti settimanalmente il padre, Sig. CP 1 verosimilmente pernottando anche presso l'abitazione dello stesso;
mentre incontrerebbe la madre, come lei stessa ha ammesso in sede di colloquio, a cadenza circa mensile quando la minore si trova presso l'abitazione paterna. Tuttavia, gli operatori ritengono opportuno mantenere gli incontri in modalità protetta ed osservata in considerazione della mancata collaborazione e conseguente impossibilità di espletare le valutazioni prescritte sugli stessi, evidenziando la necessità di ripristinare il rispetto di tale prescrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti al fine di garantire una modalità di incontro e relazione ordinata e coerente, evitando di esporre ER_1 delle modalità di visita imprevedibili e confusive, quali sono attualmente. (cfr. relazioni in atti); rilevato che l'affido all'Ente di un minore comporta la limitazione della responsabilità genitoriale quanto a tutte le decisioni di maggior interesse per i figli ex art. 337 ter c.c., relative quindi all'istruzione, all'educazione, alla salute ed anche alla residenza, che debbono dunque essere assunte dall'Ente Affidatario (sentiti i genitori ed il Curatore
Speciale); rilevato che l'Ente affidatario deve essere individuato in relazione al luogo di residenza del minore, con conseguente trasferimento delle competenze in caso di spostamento della residenza, questione su cui l'A.G. non ha potere di intervento (potendo piuttosto, in caso di disaccordo tra i genitori non limitati nell'esercizio della responsabilità genitoriale, non autorizzare il trasferimento della residenza); rilevato, in relazione all'attribuzione dell'assegno unico, che l'attribuzione della somma deve avvenire da parte di CP 7 nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole (Cass. 22.2.2025, n. 4672); ritenuto pertanto opportuno autorizzare il Curatore Speciale
a procedere a richiederne l'erogazione in favore del nonno paterno, Parte 3 , presso il quale la minore
è collocata, con conferimento del relativo potere sostanziale;
- il Giudice istruttore ha autorizzato il Curatore
Speciale nominato, Avv. Attubato Antonella, a procedere a richiedere l'erogazione dell'assegno unico riferibile a ER 5 (nata l'[...]) in favore del nonno paterno, Parte 3 con conferimento del
,
relativo potere sostanziale;
ha disposto che l'Ente affidatario-Comune di EG mantenga la minore collocata presso il nonno paterno e, attraverso i propri Servizi Sociali e Specialistici ASST, in collaborazione con i Servizi Sociali e Specialistici della ASST del Comune di Como (residenza paterna), ciascuno per quanto di competenza, coordinandosi con il Curatore Speciale della minore, Avv. Attubato, mantenga un'attenta presa in carico del nucleo familiare e della minore, provvedendo a dare corso agli incarichi già delegati con provvedimenti del 22.32023, 19.12.2023, 13.3.2024 3.7.2024 e 14.2.2025, -completando l'accertamento psicosociale e psicodiagnostico sul nucleo familiare (compreso il nucleo familiare del nonno paterno), diretto a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione psicoemotiva della minore, la qualità della relazione della minore stessa con ciascun genitore, l'idoneità del nonno paterno ad assumere un ruolo vicariante a fronte della eventuale perdurante inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, fornendo al
Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse della minore e per verificare se l'assetto disposto (affido all'Ente e collocamento presso il nonno paterno) sia rispondente all'interesse della minore o, invece, occorra apportare delle modifiche, come suggerite;
-regolamentare tempi e modalità di frequentazione della minore con i genitori, secondo quanto maggiormente rispondente alle esigenze ed ai bisogni della minore stessa, inizialmente con modalità osservate e protette, con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione (e con elaborazione di un calendario) e con facoltà di sospensione ove pregiudizievoli, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati e della situazione psicofisica dei genitori, delle reazioni psicoemotive della minore e dell'esito degli accertamenti (anche tossicologici per la madre) svolti;
-garantire e calendarizzare regolari frequentazioni tra ER 1 di fratelli, ER_3 e Per 2;
-avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socioeducativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per la minore, con avvio del centro diurno ed introduzione del supporto di una famiglia di appoggio e tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità, mirati all'implemento delle capacità genitoriali, nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, per elaborare i nuclei problematici, con effettiva presa in carico della madre da parte del SERD (svolgendo gli esami necessari per verificare l'astinenza dall'uso di sostanze); -svolgere un'attenta attività di monitoraggio sull'intero nucleo familiare, segnalando immediatamente a questa A.G. situazioni di grave pregiudizio per la minore che richiedano un intervento del Tribunale;
- trasmettere, ciascuno per quanto di competenza, una relazione di aggiornamento in ordine a quanto richiesto, entro e non oltre 15.9.2027, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni davanti al G.I. per il giorno 24.9.2027, previo deposito di documentazione economica aggiornata e ha disposto a cura della Cancelleria, la trasmissione del presente provvedimento al Tribunale per i Minorenni (proc. n. 3004/2022) per la trasmissione dei provvedimenti eventualmente assunti anche a tutela della minore ER 5 rimettendo la causa al Collegio per la pronuncia parziale di status, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., (Cass. 26.7.2019, n.
20323).
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Parte 1 e CP_1 hanno contratto matrimonio in data 15.7.2016 in FI SC.
Dalla loro unione è nata la figlia ER 1 in data 1.9.2017.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, per pronunciare la separazione, il Giudice, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Nel caso di specie, i motivi posti alla base delle rispettive domande e le allegazioni delle parti, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi e, pertanto, va pronunciata la separazione personale delle parti.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle ulteriori domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, così decide:
"sposati in 1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP 1 data 15.7.2016 in FI SC (atto iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di FI
SC anno 2016, n. 33, p. II, serie C).
2. PROVVEDE in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3. RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fin SC, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
RE RALICA TANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidentedott.ssa Barbara Cao
dott. Alessandro Petronzi Giudice
dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. PATRIZIA CHIPPARI, Parte 1 "
con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
CP 1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. MOLTENI MARCO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (ex art. 85 c.p.c., attesa la rinuncia al mandato in atti)
RESISTENTE
CP 2 in qualità di curatore speciale della minore ER 1 nata 1'1.9.2017 AVV. ATTUBATO "
Controparte 3Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como -
OGGETTO SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI per parte ricorrente
All'udienza del 17.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale di status e successiva fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice istruttore
Con ricorso depositato in data 21.2.2023, Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito, sposato in data 15.7.2016 in FI SC CP 1 "
(atto iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di FI SC - anno 2016, n. 33, p. II, serie C). Ha chiesto, altresì, di disporre l'affido condiviso della figlia minore ER 1 con collocamento presso madre, di regolamentare le frequentazioni tra il padre e la figlia come dalla stessa proposto, nonché di porre a carico del marito un contributo al mantenimento per la figlia minore di € 400 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Como ed un assegno di mantenimento in proprio favore di
€ 300 mensili, nonché un contributo alla locazione di € 200 mensili.
CP 1 aderendoCon memoria difensiva ritualmente depositata in data 11.12.2023, si è costituito alla domanda di separazione e chiedendo il rigetto della domanda di addebito formulata dalla moglie. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia come dallo stesso proposto, nonché di porre a proprio carico un contributo mensile al mantenimento della figlia nella misura di € 300, oltre al pagamento del 50% delle spese extra assegno, nonché il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento per sé avanzata dalla moglie.
All'udienza presidenziale del 3.7.2024, il Presidente delegato ha sentito ampiamente le parti -le quali hanno meglio illustrato la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico- e si è riservato.
Con ordinanza del 3.7.2024, a scioglimento della riserva assunta, ha così provveduto:
...premesso che:
...con decreto del 22/03/2023, i Servizi Sociali dei Comuni di Cantù (residenza materna) e Controparte_4
(residenza paterna) sono stati incaricati di prendere in carico il nucleo;
- con relazione del 29/06/2023, i Servizi Sociali del Comune di Cantù hanno rilevato che la madre si è trasferita
(insieme a ER 1 agli altri due figli avuti da una precedente relazione, i gemelli Persona 2 e Per 3
[...]) a EG e di aver regolamentato le visite padre-figlia (un pomeriggio a settimana e weekend alterni) per l'accesa conflittualità;
Controparte 4 hanno rilevato che il padre:
- con relazione dell'08/11/2023, i Servizi Sociali del Comune di
- fa il manutentore delle ferrovie con turni notturni lunedì-sabato; - abita a Camerlata anche se ha la residenza
Controparte_4 con la nuova compagna ER 4 ; - aveva seguito un percorso psicologico personale a quando la moglie, a luglio 2020, aveva tentato il suicidio;
- manifesta preoccupazione per le competenze genitoriali della moglie;
- riferisce che il trasferimento a EG non è stato concordato;
- vede ER 1 il mercoledì pomeriggio e a weekend alterni con un pernotto;
- vorrebbe affido e collocamento a sé. Hanno concluso per la prosecuzione della regolamentazione attuale delle visite, la prosecuzione della presa in carico
Controparte 4 a Como), l'invito alla del padre con passaggio al nuovo servizio al cambio di residenza (da valutazione psicodiagnostica del padre;
-con relazione del 09/11/2023, i Servizi Sociali del Comune di Cantù hanno rilevato che: - scuola e polizia locale di EG hanno segnalato elementi di preoccupazione (minori lasciati soli a casa, schiamazzi a tarda notte, cattivi odori); - c'è procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Milano n. 3004/22 riguardante tutti e tre i minori con varie relazioni in cui si è chiesto l'affido all'ente, la regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario, la valutazione delle competenze genitoriali, la valutazione psicodiagnostica dei genitori, l'attivazione di un'educativa domiciliare o di un centro diurno, la conoscenza della rete familiare allargata e dei nuovi compagni;
- la madre dimostra una collaborazione altalenante ed è risultato impossibile contattarla dopo il trasferimento a EG, non ha aderito alla valutazione psicodiagnostica per asseriti problemi di salute, è disorganizzata, banalizza i problemi e non ha funzione normativa;
- il padre risulta poco collaborativo, rigido sul calendario, fatica a controllare gli impulsi;
- uno dei figli maggiori ha segnalato a una maestra i maltrattamenti subiti dalla madre;
- ER 1 sempre stata coinvolta, i genitori non si rendono conto delle ricadute su di lei delle loro rivendicazioni (a novembre 2022 la madre riporta un'abrasione su un occhio per un asserito litigio con il resistente, da questi negato, avvenuto alla presenza di ER 1 i due gemelli
,
la aggrediscono e la madre non è in grado di controllarli, prima che intervenissero i Servizi Sociali andava a scuola con discontinuità. Hanno concluso per l'affido all'ente, la regolamentazione delle visite padre-figlia, la valutazione psicodiagnostica dei genitori, l'invio al SERT per verificare l'astensione dall'uso di sostanze,
l'attivazione dell'ADM presso le case di padre e madre, la conoscenza della rete familiare allargata, la conoscenza dei nuovi compagni, il conferimento dell'incarico ai Servizi Sociali di EG;
- con decreto del 19/12/2023, a seguito di instaurazione del contraddittorio sull'ultima relazione dei Servizi Par Sociali, è stato disposto l'affido all'ente (Comune di EG), sono stati incaricati i di Legnano e
Controparte_4 di regolamentare le visite padre-figlia, effettuare la valutazione psicosociale e CP psicodiagnostica, prendere in carico i genitori presso il e attivare l'educativa domiciliare;
- con relazione del 05/03/2024, i Servizi Sociali del Comune di EG hanno rilevato che: - la casa risulta disordinata e poco igienica;
- la madre diserta gli incontri con i Servizi Sociali, risulta trascurata e sottopeso, fa fatica a gestire i gemelli che tengono comportamenti a rischio, riconosce di essere in difficoltà fisica ed emotiva tale da non riuscire a prendersi cura dei figli, dice di avere problemi di salute ma non si capisce quali,
i gemelli dicono che dorme molto e si ritira nella stanza col compagno uscendone in stato alterato, ha reazioni imprevedibili e impulsive, nega assunzione di sostanze;
- hanno chiesto alla Procura presso il Tribunale per i
Minorenni il collocamento comunitario dei gemelli;
- ER 1 isulta agitata, priva di contenimento normativo, ha perso giorni di scuola perché la madre non è stata in grado di accompagnarla;
- il padre svolge l'incontro con i Servizi Sociali da remoto restando a letto, si dice disponibile ad accogliere ER 1 e vuole evitare il collocamento comunitario, ma ha dimostrato di non essere in grado di comprendere i bisogni della figlia e adeguarvisi, la lascerebbe per la notte dal nonno paterno che la accompagnerebbe a scuola, la ritirerebbe dopo scuola e la terrebbe fino al dopo cena;
- la zia materna non è in grado di prendersi cura di ER 1 il nonno paterno (e sua moglie, che abitano a Cantù) è, invece, disposto a prendersi cura di ER 1 Hanno concluso, con l'assenso dei genitori, stanti i gravi elementi di pregiudizio presso l'abitazione materna e l'attuale inadeguatezza del padre di essere collocatario per le criticità evidenziate e i turni lavorativi notturni, per il collocamento presso il nonno paterno con frequentazioni padre-figlia tutti i pomeriggi e i weekend,
l'attivazione dell'EDM, la valutazione psicosociale e psicodiagnostica anche per futura progettualità e collocamento, le visite madre-figlia osservate e protette con possibilità di liberalizzazione;
con decreto del 13/03/2024, sono state disposte le indagini psicosociali e psicodiagnostiche, è stato autorizzato il collocamento provvisorio di ER 1 resso il nonno paterno con frequentazioni padre-figlia tutti i pomeriggi e i weekend e attivazione di ADM, sono stati disposti gli incontri madre-figlia protetti e la presa CP in carico della madre presso il
- dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Controparte 4 dell'11/06/2024 emerge che: - il padre da dicembre potrebbe fare solo turni diurni, vive sempre a Camerlata dove avrebbe spostato la residenza, dice che ER 1 ta bene dal nonno (casa frequentata anche da un'altra bambina) anche se a volte è un po' triste per il distacco dalla madre e dai fratelli e di essere felice di vederla di più. Concludono restando in attesa della valutazione psicodiagnostica e del passaggio al STM di Como;
- dalla relazione dei Servizi Sociali di EG dell'01/07/2024 emerge che: - la madre si è detta contraria al disposto aumento degli incontri padre-figlia, appare in uno stato di salute compromesso per quanto non sia chiaro il motivo, non intende andare al SERT, è andata solo al primo incontro della psicodiagnostica (che ha concluso per un approfondimento psichiatrico); - il padre non si reca agli incontri dai Servizi Sociali rendendo impossibile l'indagine psicosociale e nemmeno a quelli al CP_5 il gemello ER_2 ha riferito che il
-
resistente sarebbe stato violento verso ER 1 uando abitavano assieme;
- i nonni paterni hanno riferito di essere in difficoltà nella gestione dei vissuti emotivi di ER 1 e preoccupati per le lacune didattiche e le assenze a scuola, non si sentono in grado di essere figure vicarianti di quelle genitoriali;
- dagli incontri madre-figlia emerge un legame affettivo significativo anche se la madre non risulta sempre in grado di filtrare le comunicazioni e pare che si vedano anche fuori dallo spazio neutro. Concludono ribadendo gli elementi di pregiudizio presso l'abitazione materna, rimarcando dubbi sulla possibilità che il padre possa prendersi cura della figlia, evidenziando che i nonni risultano impossibilitati a continuare a ospitare ER_1 e, pertanto, suggerendo che, a seguito di un periodo in comunità, ER 1 enga destinata a un affido etero-familiare e gli incontri con entrambi i genitori si svolgano in spazio neutro;
ritenuto che
il quadro emerso e sopradescritto - con una situazione di grave complessità del nucleo familiare
- e l'esigenza di garantire l'effettiva attuazione di tutti gli interventi necessari a tutela della minore, con un efficiente lavoro di rete e coordinamento, impongano, a tutela della minore stessa, la nomina di un curatore speciale, nonché la conferma dell'affido all'ente; ritenuto, quanto al collocamento di ER 1 che, alla luce:
Controparte_4 dell'11/06/2024, da cui emerge che
-della relazione dei Servizi Sociali del Comune di
ER 1 i trova bene dal nonno;
- della relazione dei Servizi Sociali di EG dell'01/07/2024, da cui emerge che il nonno paterno e la di lui moglie sembrerebbero essere in grado di fornire a ER 1 un contesto maggiormente strutturato e prevedibile rispetto ai genitori, di cui sembrerebbe peraltro che la bambina stia beneficiando>>; -dell'odierna udienza, in cui il padre ha dichiarato che da mio padre si trova bene;
mio padre ieri ha telefonato agli assistenti sociali dicendo che non si sono capiti, che lui è contento che la bambina stia lì, semplicemente arriva stanco a fine settimana, li in casa dal nonno a volte c'è anche la nipote della moglie di mio padre, che ha 9 anni La bambina ha già sostenuto tanti trambusti;
ora vive in un ambiente sereno;
mio papà ha solo detto che a fine settimana arriva stanco, ma contento;
sono contrario che la bambina vada in comunità; io ho un lavoro fisso e una casa e ER 1 ta bene dai nonni e anche con me>>;
- dell'indiscutibile preferibilità di una soluzione intra-familiare a una etero-familiare; debba essere, allo stato, mantenuto il collocamento presso il nonno paterno (e la di lui moglie), salvo richiedere con urgenza all'ente affidatario di svolgere gli accertamenti di cui in dispositivo;
ritenuto che
le visite tra ER 1 i i genitori debbano essere regolamentate come indicato in dispositivo;
rilevato che, allo stato, stante il collocamento di ER 1 non deve essere disposto alcun contributo al suo mantenimento indiretto da parte del padre;
ritenuto che possa essere recepito l'accordo raggiunto in udienza fra le parti quanto al contributo, da parte del marito, al mantenimento della moglie, pur invitata questa, stante la giovane età, ad attivarsi per reperire un'attività lavorativa compatibile con le proprie condizioni di salute;
P.Q.M.
richiamata l'autorizzazione a vivere separati (verbale dell'odierna udienza presidenziale), con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto, ricordando loro che la prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
Per 5nomina curatrice speciale della minore (01/09/2017) l'avv. Antonella Attubato, iscritta all'apposito elenco, assegna a ciascuna parte termine sino al 18/07/2024 per notificare alla curatrice speciale nominata il proprio atto introduttivo del giudizio unitamente al presente provvedimento, assegna alla curatrice speciale termine sino al 05/09/2024 per costituirsi con propria comparsa e la autorizza a Par interloquire da subito con le parti, l'ente affidatario e i affinché siano svolte adeguate verifiche in ordine al benessere della minore e agli eventuali interventi opportuni;
,conferma l'affido all'Ente (Comune di EG) di Per 5 già disposto con provvedimento del
19/12/2023, rimettendo all'ente affidatario, in collaborazione con i servizi specialistici della competente ASL, di garantire una sollecita presa in carico della minore per un sostegno psicologico e/o psicoterapeutico volto a supportarla in tutte le sue necessità evolutive, comprese quelle inerenti al profilo scolastico, conferendo all'ente affidatario il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della minore, previa sola audizione dei genitori e in collaborazione con la curatrice speciale, le decisioni relative alla salute e al percorso scolastico di ER 1 con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti (l'ente affidatario, per l'effetto, eserciterà
i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie;
i genitori conservano la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria amministrazione, per le quali potranno operare disgiuntamente), e rimettendo all'ente affidatario ogni decisione in merito al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19-bis, d.l. n. 148 del 2017, convertito dalla legge n. 172 del 2017, n. 172; conferma, allo stato, collocamento provvisorio della minore presso il nonno paterno;
incarica l'ente affidatario di: a) attivare l'educativa domiciliare e procedere all'inserimento di ER_1 n un centro diurno, anche allo scopo di "alleggerire" il ruolo vicariante delle figure genitoriali in capo alla coppia attualmente collocataria;
b) effettuare una valutazione psicodiagnostica della minore e del nonno;
c) approfondire se davvero - anche alla luce di quanto disposto sub a) - non persista la disponibilità del nonno paterno a tenere con sé, pur provvisoriamente, ER 1 e quali siano lo stato psico-emotivo, la volontà della minore e il suo rapporto con il nonno;
d) depositare una relazione di aggiornamento su questi punti entro il
20/07/2024;
rileva che nessun contributo al mantenimento della figlia può essere disposto allo stato in favore della ricorrente, stante l'attuale collocamento;
delega l'ente affidatario per la regolamentazione e il monitoraggio del diritto di visita tra genitori e figlia, che si svolgeranno inizialmente per entrambi in spazio neutro salva una progressiva liberalizzazione subordinata alla previa verifica del benessere della minore e alla sottoposizione: - da parte di entrambi i genitori, agli accertamenti presso il Sert;
- da parte della madre, all'approfondimento psichiatrico suggerito all'esito della valutazione psicodiagnostica;
- da parte del padre, alla valutazione psicodiagnostica e agli eventuali approfondimenti successivi che questa dovesse suggerire;
dispone che CP_1 versi a Parte 1 l'importo mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento (da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT-FOI); ...dispone che i Servizi Sociali dei Comuni di Como (nuova residenza paterna)
e EG (residenza materna) proseguano negli incarichi loro conferiti con i provvedimenti del 22.3.2023,
19.12.2023 e 13.3.2024 e trasmettano una relazione di aggiornamento almeno dieci giorni prima della prossima udienza;
Ha nominato Giudice istruttore a dottoressa Manenti e fissato l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 14.2.2025.
All'udienza del 14.2.2025, il Giudice istruttore ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma c.p.c. e disposto che l'Ente affidatario-Comune di EG mantenga la minore collocata presso il nonno paterno e, attraverso i propri Servizi Sociali e Specialistici ASST, in collaborazione con i Servizi Sociali e Specialistici della ASST del Comune di Como (residenza paterna), ciascuno per quanto di competenza, coordinandosi con il Curatore Speciale della minore, Avv. Attubato, mantenga un'attenta presa in carico del nucleo familiare e della minore, provvedendo a dare corso agli incarichi già delegati con provvedimenti del 22.32023,
19.12.2023, 13.3.2024 e 3.7.2024, completando l'accertamento psicosociale e psicodiagnostico sul nucleo familiare (compreso il nucleo familiare del nonno paterno), diretto a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione psicoemotiva della minore, la qualità della relazione della minore stessa con ciascun genitore, l'idoneità del nonno paterno ad assumere un ruolo vicariante a fronte della eventuale perdurante inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse della minore e per verificare se l'assetto disposto (affido all'Ente e collocamento presso il nonno paterno) sia rispondente all'interesse della minore o, invece, occorra apportare delle modifiche, come suggerite;
- regolamentare tempi e modalità di frequentazione della minore con i genitori, secondo quanto maggiormente rispondente alle esigenze ed ai bisogni della minore stessa, inizialmente con modalità osservate e protette, con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione (e con elaborazione di un calendario) e con facoltà di sospensione ove pregiudizievoli, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati e della situazione psicofisica dei genitori, delle reazioni psicoemotive della minore e dell'esito degli accertamenti (anche tossicologici per la madre) svolti;
- garantire e calendarizzare regolari frequentazioni tra ER 1 ed i fratelli, Per 3 e ER 2 avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socioeducativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per la minore, con avvio del centro diurno e tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità, mirati all'implemento delle capacità genitoriali, nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, per elaborare i nuclei problematici, con effettiva presa in carico della madre da parte del CP 6 (svolgendo gli esami necessari per verificare l'astinenza dall'uso di sostanze); svolgere un'attenta attività di monitoraggio sull'intero nucleo familiare, segnalando immediatamente a questa A.G. situazioni di grave pregiudizio per la minore che richiedano un intervento del Tribunale; - trasmettere, ciascuno per quanto di competenza, una relazione di aggiornamento in ordine a quanto richiesto, entro e non oltre 10.10.2025 e rinviato per la discussione e decisione delle richieste istruttorie e perl'esame delle relazioni di aggiornamento dei Servizi incaricati all'udienza del 17.10.2025.
All'esito di tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte, attesa la richiesta di parte ricorrente di pronuncia parziale di status, -lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025 depositate da parte ricorrente e dal Curatore Speciale;
lette le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario del
10.10.2025 e del Comune di Como del 14.10.2025 dalle quali emerge che: - la madre ha aderito alla presa in carico in modo incostante in quanto a momenti in cui la donna appare focalizzata sulla figlia e capace di effettuare letture critiche circa il suo funzionamento e i suoi comportamenti, si inframmezzano altri in cui la stessa si mostra in completa contrapposizione con l'operato dei servizi e dell'A.G. competente di cui fatica a riconoscere la motivazione e l'opportunità, come osservato in relazione al mancato rispetto della prescrizione di Spazio Neutro. Tale ambivalenza risulta in linea con il funzionamento psico-emotivo della donna emerso dall'indagine effettuata dal servizio scrivente, che parrebbe essere caratterizzato da un'importante compromissione della regolazione emotiva ed affettiva;
-il padre non si è presentato agli incontri calendarizzati dagli operatori adducendo motivi di lavoro;
-il collocamento di ER 1 resso il nonno paterno e la moglie ha giovato alla stessa, determinando un miglioramento del suo benessere psico-fisico. Anche a fronte di quanto emerso nella valutazione psicodiagnostica effettuata dal servizio di NPI territorialmente competente si evince che ER 1 sembrerebbe essersi radicata in suddetto contesto, affidandosi progressivamente alle figure dei nonni paterni che percepirebbe come prevedibili ed affidabili, motivo, per cui
"si suggerisce di proseguire con l'attuale collocamento, mantenendo un contesto quanto più prevedibile e sicuro per la minore, che sia rispettoso dei suoi bisogni di stabilità". Nonostante ciò, a fronte dell'insofferenza riportata da parte dei nonni paterni in relazione alla gestione e mantenimento della progettualità su ER 1 che li vede coinvolti, in relazione alla quale si è riscontrata una completa mancanza di collaborazione ed attuazione degli interventi prescritti, il servizio scrivente ritiene opportuno che codesta A.G. valuti l'introduzione del supporto di una famiglia di appoggio che possa sostenere il Sig. Parte_3 e la moglie nella cura e gestione settimanale di ER 1 permanendo con la stessa per alcuni giorni durante la settimana.
Tale intervento infatti consentirebbe da un lato ai nonni di alleggerirsi nella cura quotidiana di ER 1 oltreché negli aspetti di responsabilità circa la progettualità in essere, supportandoli nella sintonizzazione emotiva e necessità di fornire delle narrazioni adeguate in relazione alla storia del suo nucleo familiare, aspetto sul quale i nonni sembrerebbero faticare;
dall'altro manterrebbe la minore collocata all'interno del proprio nucleo familiare, garantendo continuità alla relazione con i nonni paterni che risultano attualmente essere un punto di riferimento per la stessa.; per quanto concerne la relazione tra ER 1 ed entrambi i genitori, attualmente regolamentata tramite incontri in Spazio neutro, il servizio scrivente ha contezza del fatto che ER 1 frequenti settimanalmente il padre, Sig. CP 1 verosimilmente pernottando anche presso l'abitazione dello stesso;
mentre incontrerebbe la madre, come lei stessa ha ammesso in sede di colloquio, a cadenza circa mensile quando la minore si trova presso l'abitazione paterna. Tuttavia, gli operatori ritengono opportuno mantenere gli incontri in modalità protetta ed osservata in considerazione della mancata collaborazione e conseguente impossibilità di espletare le valutazioni prescritte sugli stessi, evidenziando la necessità di ripristinare il rispetto di tale prescrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti al fine di garantire una modalità di incontro e relazione ordinata e coerente, evitando di esporre ER_1 delle modalità di visita imprevedibili e confusive, quali sono attualmente. (cfr. relazioni in atti); rilevato che l'affido all'Ente di un minore comporta la limitazione della responsabilità genitoriale quanto a tutte le decisioni di maggior interesse per i figli ex art. 337 ter c.c., relative quindi all'istruzione, all'educazione, alla salute ed anche alla residenza, che debbono dunque essere assunte dall'Ente Affidatario (sentiti i genitori ed il Curatore
Speciale); rilevato che l'Ente affidatario deve essere individuato in relazione al luogo di residenza del minore, con conseguente trasferimento delle competenze in caso di spostamento della residenza, questione su cui l'A.G. non ha potere di intervento (potendo piuttosto, in caso di disaccordo tra i genitori non limitati nell'esercizio della responsabilità genitoriale, non autorizzare il trasferimento della residenza); rilevato, in relazione all'attribuzione dell'assegno unico, che l'attribuzione della somma deve avvenire da parte di CP 7 nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole (Cass. 22.2.2025, n. 4672); ritenuto pertanto opportuno autorizzare il Curatore Speciale
a procedere a richiederne l'erogazione in favore del nonno paterno, Parte 3 , presso il quale la minore
è collocata, con conferimento del relativo potere sostanziale;
- il Giudice istruttore ha autorizzato il Curatore
Speciale nominato, Avv. Attubato Antonella, a procedere a richiedere l'erogazione dell'assegno unico riferibile a ER 5 (nata l'[...]) in favore del nonno paterno, Parte 3 con conferimento del
,
relativo potere sostanziale;
ha disposto che l'Ente affidatario-Comune di EG mantenga la minore collocata presso il nonno paterno e, attraverso i propri Servizi Sociali e Specialistici ASST, in collaborazione con i Servizi Sociali e Specialistici della ASST del Comune di Como (residenza paterna), ciascuno per quanto di competenza, coordinandosi con il Curatore Speciale della minore, Avv. Attubato, mantenga un'attenta presa in carico del nucleo familiare e della minore, provvedendo a dare corso agli incarichi già delegati con provvedimenti del 22.32023, 19.12.2023, 13.3.2024 3.7.2024 e 14.2.2025, -completando l'accertamento psicosociale e psicodiagnostico sul nucleo familiare (compreso il nucleo familiare del nonno paterno), diretto a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione psicoemotiva della minore, la qualità della relazione della minore stessa con ciascun genitore, l'idoneità del nonno paterno ad assumere un ruolo vicariante a fronte della eventuale perdurante inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, fornendo al
Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse della minore e per verificare se l'assetto disposto (affido all'Ente e collocamento presso il nonno paterno) sia rispondente all'interesse della minore o, invece, occorra apportare delle modifiche, come suggerite;
-regolamentare tempi e modalità di frequentazione della minore con i genitori, secondo quanto maggiormente rispondente alle esigenze ed ai bisogni della minore stessa, inizialmente con modalità osservate e protette, con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione (e con elaborazione di un calendario) e con facoltà di sospensione ove pregiudizievoli, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati e della situazione psicofisica dei genitori, delle reazioni psicoemotive della minore e dell'esito degli accertamenti (anche tossicologici per la madre) svolti;
-garantire e calendarizzare regolari frequentazioni tra ER 1 di fratelli, ER_3 e Per 2;
-avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socioeducativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per la minore, con avvio del centro diurno ed introduzione del supporto di una famiglia di appoggio e tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità, mirati all'implemento delle capacità genitoriali, nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, per elaborare i nuclei problematici, con effettiva presa in carico della madre da parte del SERD (svolgendo gli esami necessari per verificare l'astinenza dall'uso di sostanze); -svolgere un'attenta attività di monitoraggio sull'intero nucleo familiare, segnalando immediatamente a questa A.G. situazioni di grave pregiudizio per la minore che richiedano un intervento del Tribunale;
- trasmettere, ciascuno per quanto di competenza, una relazione di aggiornamento in ordine a quanto richiesto, entro e non oltre 15.9.2027, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni davanti al G.I. per il giorno 24.9.2027, previo deposito di documentazione economica aggiornata e ha disposto a cura della Cancelleria, la trasmissione del presente provvedimento al Tribunale per i Minorenni (proc. n. 3004/2022) per la trasmissione dei provvedimenti eventualmente assunti anche a tutela della minore ER 5 rimettendo la causa al Collegio per la pronuncia parziale di status, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., (Cass. 26.7.2019, n.
20323).
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Parte 1 e CP_1 hanno contratto matrimonio in data 15.7.2016 in FI SC.
Dalla loro unione è nata la figlia ER 1 in data 1.9.2017.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, per pronunciare la separazione, il Giudice, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Nel caso di specie, i motivi posti alla base delle rispettive domande e le allegazioni delle parti, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi e, pertanto, va pronunciata la separazione personale delle parti.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle ulteriori domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, così decide:
"sposati in 1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP 1 data 15.7.2016 in FI SC (atto iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di FI
SC anno 2016, n. 33, p. II, serie C).
2. PROVVEDE in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3. RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fin SC, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao