Sentenza breve 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 03/04/2026, n. 6202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6202 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06202/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14391/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14391 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato SA Di MA , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
nei confronti
Agricola Forestale Maccarese SRL, Inwit Spa, non costituite in giudizio;
Per l'annullamento del rifiuto parziale del 28/10/2015 sull'istanza di accesso ambientale del 25/10/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. RO AR RD.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato come
-nelle more del presente giudizio, parte ricorrente abbia depositato, in data 8/1/2026 – quindi prima dell’ udienza camerale del 24/3/2026 - dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso in epigrafe, pur prospettando - da ultimo - la cd. soccombenza virtuale .
In proposito, il resistente MAECI - con memoria di replica - eccepisce , in particolare, che “il resto delle informazioni ambientali delle quali lo stesso lamenta la mancata trasmissione è stato già posto nella sua disponibilità, in quanto evincibile dalla lettura della nota prot. n. 1532-P del 22.1.2025 (trasmessagli in data 28.10.2025), ovvero estraibile dalla consultazione dei siti istituzionali della P.A. Infine, per quanto concerne il quesito posto al punto 4 della richiesta di accesso all’informazione ambientale, vale a dire, illustrare “quali sono le iniziative che la Soprintendenza intende adottare per la tutela del vincolo archeologico culturale dell’area compresa tra il ripetitore e via della Muratella, e di fornire documentazione al riguardo”, l’Amministrazione ha evidenziato quanto segue. La“disciplina d’uso delle previsioni di tutela archeologica che gravano sull’area oggetto d’intervento non reca l’indicazione di alcuna “iniziativa” che lo scrivente Ministero è tenuto ad adottare al di fuori del rilascio dei pronunciamenti di propria competenza, che vengono resi nell’ambito delle procedure di autorizzazione attivate, su istanza della proprietà̀e/o dei soggetti comunque interessati e legittimati, al fine di apportarvi ogni trasformazione ammessa”.
Considerato come
– in relazione all’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del gravame – il Collegio non possa decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel giudizio amministrativo, in difetto di repliche o di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, sicchè parte ricorrente - sinchè la causa non venga trattenuta in decisione -fruisce della piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione di merito, in tal modo provocando la presa d’atto del Collegio , che può esclusivamente dichiarare l’ improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c) cpa , venendo meno, in tal caso, a condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere, che confluisce in una pronuncia di stampo meramente processuale, inidonea a proiettarsi al di fuori del giudizio.
Trattandosi di pronuncia in rito le spese del giudizio - considerata pure l’attendibilità delle eccezioni formulate dalla difesa erariale rispetto alla soccombenza virtuale prospettata da parte ricorrente - possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese processuali compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generali
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RZ, Presidente
RO AR RD, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AR RD | RA RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.