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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 543/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2454/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00353559 39 000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00353559 39 000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00353559 39 000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00353559 39 000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della SC ed alla società ATO ME 1 spa in liq. in data 02.04.2025, depositato il 08.04.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00353559 39 000 notificata in data 12.02.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate - SC ha intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 1.387,88, a titolo di “Raccolta rifiuti anni 2008-2009-2010-2012”.
Nella cartella si fa riferimento, quale atto prodromico, a: intimazione di pagamento 289598 del 29.07.2019 notificata il 20.09.2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica di atti prodromici.
2. Prescrizione/decadenza.
In data 07.01.2026 si è costituita l'ATO. Ha eccepito inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti previamente notificati. Ha comunque argomentato l'insussistenza della prescrizione, rilevando la notifica di fatture ed intimazioni.
In particolare ha argomentato che:
- in data 29/08/2012 è stato notificato il saldo 2009 (All. 2);
- in data 11/12/12 è stata notificata la TIA 2010 (All.3);
- in data 19/01/2018 è stato inviato il saldo 2012, non consegnato perché “rifiutato” dal destinatario
(All. 4).
Ha quindi rassegnato la notifica di atti interruttivi della prescrizione, e precisamente:
- in data 29/12/2016, l'intimazione n. 013668/16 (emessa per TIA anno 2010) non consegnata perché
“rifiutata” dal destinatario (All. 5);
- in data 20/09/2019, l'intimazione n. 289598 del 29/07/2019 (emessa per TIA 2008-2009-2010 e saldo
2012), anch'essa non consegnata perché “rifiutata” dal destinatario (All. 6).
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti 2008-2009-2010-2012.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24;
22172/23, solo per le più recenti).
Merita premettere che non può ritenersi ritualmente formulata l'eccezione di decadenza, in quanto la stessa
è argomentata in relazione all'art. 2948 n. 4 c.c., ovvero alla maturata prescrizione. L'utilizzo del termine decadenza nell'intitolazione del motivo deve dunque ritenersi una mera clausola di stile.
Merita altresì premettere che questo GM condivide l'orientamento secondo il quale, in presenza di atti ad impugnazione c.d. facoltativa, in caso di omessa impugnazione non matura alcuna preclusione processuale e resta salva la possibilità di dedurre vizi già azionabili.
In particolare, in ordine alla possibilità di far valere la prescrizione mediante l'odierna impugnazione avverso la cartella, va preliminarmente rilevato che l'intimazione di pagamento indicata in cartella (rectius il sollecito di pagamento emesso dall'ente impositore) può certamente considerarsi atto impugnabile in virtù di una applicazione estensiva dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n.
448 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13963;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481); è stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (tra le tante: Cass., Sez. 5^,
5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017,
n. 11397; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass.,
Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile
2022, n. 11481). Ciò posto, deve tuttavia evidenziarsi che l'intimazione in questione non può essere assimilata ad alcuno degli atti tipici prefigurati dall'art. 19 D.Lgs. n. 546/92, dovendosene quindi riconoscere la natura di atto
“atipico”, ad impugnazione c.d. facoltativa, la cui omessa impugnazione non vale a precludere al contribuente la possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione nel presente giudizio proposto avverso la cartella.
Costituisce, infatti, principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 (come, per l'appunto, il sollecito di pagamento medio tempore notificato), costituendo la stessa un'estensione della tutela, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento;
ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 citato (tra le tante Cass. 16743/24; Cass. n. 22108/24;
n. 16118/23; n. 16122/23; n. 31259/21; 27860/21; n. 1230/20; n. 12150/19; n. 22507/19; n. 14045/2017; n.
26129/2017; n. 14675/16; n. 20611/16; n. 2616/2015; n. 16100/2011; n. 10987/2011; n. 8033/2011; S.U. n.
10672/2009; n. 21045/2007). In altre parole, è solo la mancata impugnazione di atti “tipici” che determina il consolidamento della pretesa tributaria e l'impossibilità di far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, ipotesi che non ricorre nel caso concreto.
Di converso, stante la natura atipica del sollecito di pagamento medio tempore notificato, il ricorrente non aveva l'onere d'impugnarlo per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati antecedentemente alla relativa notifica, potendo invece far valere il vizio nella presente sede.
A maggior ragione, l'argomentazione vale per le fatture, di cui è ampiamente condivisa la natura di atti ad impugnazione c.d. facoltativa.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorso può essere complessivamente accolto in relazione alla maturata prescrizione dei tributi, con rigetto per la sola annualità 2010.
Ed invero:
- per l'anno 2008, il primo atto notificato risulta essere l'intimazione del 2019, a prescrizione maturata;
- per l'anno 2009, dopo la notifica della fattura per saldo TIA in data 29/08/2012, da valersi quale atto interruttivo, è stata notificata l'intimazione del 2019, a prescrizione maturata;
- per l'anno 2012, il primo atto notificato è stata la fattura in data 19/01/2018 (per il solo saldo), a prescrizione maturata;
Per l'anno 2010, viceversa, sono state tempestivamente notificate sia la fattura che le intimazioni del 2016
e del 2019.
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto. Le spese possono essere compensate nella misura del 20% per la parzialità dell'accoglimento e poste per il residuo a carico di entrambe le parti resistenti.
Ciò in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato in relazione alle annualità 2008-2009-2012;
Rigetta nel resto;
Previa compensazione nella misura del 20%, condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 500,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2454/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00353559 39 000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00353559 39 000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00353559 39 000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00353559 39 000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della SC ed alla società ATO ME 1 spa in liq. in data 02.04.2025, depositato il 08.04.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00353559 39 000 notificata in data 12.02.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate - SC ha intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 1.387,88, a titolo di “Raccolta rifiuti anni 2008-2009-2010-2012”.
Nella cartella si fa riferimento, quale atto prodromico, a: intimazione di pagamento 289598 del 29.07.2019 notificata il 20.09.2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica di atti prodromici.
2. Prescrizione/decadenza.
In data 07.01.2026 si è costituita l'ATO. Ha eccepito inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti previamente notificati. Ha comunque argomentato l'insussistenza della prescrizione, rilevando la notifica di fatture ed intimazioni.
In particolare ha argomentato che:
- in data 29/08/2012 è stato notificato il saldo 2009 (All. 2);
- in data 11/12/12 è stata notificata la TIA 2010 (All.3);
- in data 19/01/2018 è stato inviato il saldo 2012, non consegnato perché “rifiutato” dal destinatario
(All. 4).
Ha quindi rassegnato la notifica di atti interruttivi della prescrizione, e precisamente:
- in data 29/12/2016, l'intimazione n. 013668/16 (emessa per TIA anno 2010) non consegnata perché
“rifiutata” dal destinatario (All. 5);
- in data 20/09/2019, l'intimazione n. 289598 del 29/07/2019 (emessa per TIA 2008-2009-2010 e saldo
2012), anch'essa non consegnata perché “rifiutata” dal destinatario (All. 6).
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti 2008-2009-2010-2012.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24;
22172/23, solo per le più recenti).
Merita premettere che non può ritenersi ritualmente formulata l'eccezione di decadenza, in quanto la stessa
è argomentata in relazione all'art. 2948 n. 4 c.c., ovvero alla maturata prescrizione. L'utilizzo del termine decadenza nell'intitolazione del motivo deve dunque ritenersi una mera clausola di stile.
Merita altresì premettere che questo GM condivide l'orientamento secondo il quale, in presenza di atti ad impugnazione c.d. facoltativa, in caso di omessa impugnazione non matura alcuna preclusione processuale e resta salva la possibilità di dedurre vizi già azionabili.
In particolare, in ordine alla possibilità di far valere la prescrizione mediante l'odierna impugnazione avverso la cartella, va preliminarmente rilevato che l'intimazione di pagamento indicata in cartella (rectius il sollecito di pagamento emesso dall'ente impositore) può certamente considerarsi atto impugnabile in virtù di una applicazione estensiva dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n.
448 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13963;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481); è stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (tra le tante: Cass., Sez. 5^,
5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017,
n. 11397; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass.,
Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile
2022, n. 11481). Ciò posto, deve tuttavia evidenziarsi che l'intimazione in questione non può essere assimilata ad alcuno degli atti tipici prefigurati dall'art. 19 D.Lgs. n. 546/92, dovendosene quindi riconoscere la natura di atto
“atipico”, ad impugnazione c.d. facoltativa, la cui omessa impugnazione non vale a precludere al contribuente la possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione nel presente giudizio proposto avverso la cartella.
Costituisce, infatti, principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 (come, per l'appunto, il sollecito di pagamento medio tempore notificato), costituendo la stessa un'estensione della tutela, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento;
ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 citato (tra le tante Cass. 16743/24; Cass. n. 22108/24;
n. 16118/23; n. 16122/23; n. 31259/21; 27860/21; n. 1230/20; n. 12150/19; n. 22507/19; n. 14045/2017; n.
26129/2017; n. 14675/16; n. 20611/16; n. 2616/2015; n. 16100/2011; n. 10987/2011; n. 8033/2011; S.U. n.
10672/2009; n. 21045/2007). In altre parole, è solo la mancata impugnazione di atti “tipici” che determina il consolidamento della pretesa tributaria e l'impossibilità di far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, ipotesi che non ricorre nel caso concreto.
Di converso, stante la natura atipica del sollecito di pagamento medio tempore notificato, il ricorrente non aveva l'onere d'impugnarlo per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati antecedentemente alla relativa notifica, potendo invece far valere il vizio nella presente sede.
A maggior ragione, l'argomentazione vale per le fatture, di cui è ampiamente condivisa la natura di atti ad impugnazione c.d. facoltativa.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorso può essere complessivamente accolto in relazione alla maturata prescrizione dei tributi, con rigetto per la sola annualità 2010.
Ed invero:
- per l'anno 2008, il primo atto notificato risulta essere l'intimazione del 2019, a prescrizione maturata;
- per l'anno 2009, dopo la notifica della fattura per saldo TIA in data 29/08/2012, da valersi quale atto interruttivo, è stata notificata l'intimazione del 2019, a prescrizione maturata;
- per l'anno 2012, il primo atto notificato è stata la fattura in data 19/01/2018 (per il solo saldo), a prescrizione maturata;
Per l'anno 2010, viceversa, sono state tempestivamente notificate sia la fattura che le intimazioni del 2016
e del 2019.
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto. Le spese possono essere compensate nella misura del 20% per la parzialità dell'accoglimento e poste per il residuo a carico di entrambe le parti resistenti.
Ciò in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato in relazione alle annualità 2008-2009-2012;
Rigetta nel resto;
Previa compensazione nella misura del 20%, condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 500,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti.