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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 256/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente SARACO ANTONIO, Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1989/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via G Grezar 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 769/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez. 2 e pubblicata il 28/11/2023 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13370202200000375000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Si dà atto che la Camera di consiglio si è svolta in videoconferenza tramite il sistema di collegamento di cui all'art. 3 del Decreto del Viceministro del 24/11/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appello promosso da Ricorrente_1 per di ottenere la riforma della sentenza n. 769/2023 con cui la Corte di Giustizia di primo grado di Crotone ha rigettato il ricorso proposto dal medesimo contribuente avverso il preavviso di iscrizione ipotecario avente a oggetto la Tassa Rifiuti per gli anni da 2010 a 2015.
Il primo giudice, preso atto del perfezionamento della notifica dell'intimazione di pagamento prodromica, non impugnata, ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione dei crediti formulata e ha altresì rigettato la dedotta illegittimità per carenza di motivazione stante la puntuale indicazione delle cartelle presupposte e del carico iscritto a ruolo.
In questa sede l'appellante deduce l'erroneità della sentenza laddove non ha considerato che la notifica dell'intimazione di pagamento non può comportare la reviviscenza di una la pretesa creditoria già prescritta;
ad ogni modo rileva che, non essendo proseguita l'attività riscossiva nell'anno, è stata caducata l'efficacia dell'intimazione.
Di poi contesta la notifica delle cartelle di pagamento, non provata stante il mancato deposito della CAN e, conseguentemente, insiste per l'accoglimento del difetto di motivazione, posto che l'atto impugnato richiama documentazione che non sarebbe mai giunta nella sfera di conoscenza del contribuente.
Infine, lamenta la violazione delle tariffe in ordine alla condanna alle spese, ritenuta sproporzionata rispetto al valore della controversia.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Occorre, innanzitutto, rilevare che l'intimazione di pagamento costituisce un atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 Dlgs n. 546/1992, che, quindi, se non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente.
Tale principio è stato, anche recentemente ricordato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 20476/2025 ha accolto il ricorso proposto dall'agente della riscossone posto che la mancata impugnazione dell'avviso di intimazione entro i termini di legge impedisce che possano essere sollevate contestazioni maturate prima della notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successiva ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Tanto premesso, i motivi di gravame attinenti al titolo devono essere dichiarati inammissibili.
Parimenti infondata appare la questione relativa alla motivazione dell'atto che consente al contribuente la conoscenza degli elementi essenziali della pretesa tributaria.
Da ultimo, quanto alla liquidazione delle spese, questo giudice deve osservare come la sentenza impugnata contenga una condanna del tutto conforme all'applicazione delle tariffe, così come individuate dal DM n. 55/2014, avendo riguardo ai valori medi stabiliti per lo scaglione di riferimento.
Orbene, tale determinazione non appare contestabile rientrando nella facoltà del giudice al quale, in materia, è impedito esclusivamente di derogare ai minimi stabiliti.
Da quanto esposto discende il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, delle competenze di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate in euro 991,00, oltre accessori come per legge, con distrazione se richiesta.
Il Giudice estensore Il Presidente
IO RA RO TE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente SARACO ANTONIO, Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1989/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via G Grezar 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 769/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez. 2 e pubblicata il 28/11/2023 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13370202200000375000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Si dà atto che la Camera di consiglio si è svolta in videoconferenza tramite il sistema di collegamento di cui all'art. 3 del Decreto del Viceministro del 24/11/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appello promosso da Ricorrente_1 per di ottenere la riforma della sentenza n. 769/2023 con cui la Corte di Giustizia di primo grado di Crotone ha rigettato il ricorso proposto dal medesimo contribuente avverso il preavviso di iscrizione ipotecario avente a oggetto la Tassa Rifiuti per gli anni da 2010 a 2015.
Il primo giudice, preso atto del perfezionamento della notifica dell'intimazione di pagamento prodromica, non impugnata, ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione dei crediti formulata e ha altresì rigettato la dedotta illegittimità per carenza di motivazione stante la puntuale indicazione delle cartelle presupposte e del carico iscritto a ruolo.
In questa sede l'appellante deduce l'erroneità della sentenza laddove non ha considerato che la notifica dell'intimazione di pagamento non può comportare la reviviscenza di una la pretesa creditoria già prescritta;
ad ogni modo rileva che, non essendo proseguita l'attività riscossiva nell'anno, è stata caducata l'efficacia dell'intimazione.
Di poi contesta la notifica delle cartelle di pagamento, non provata stante il mancato deposito della CAN e, conseguentemente, insiste per l'accoglimento del difetto di motivazione, posto che l'atto impugnato richiama documentazione che non sarebbe mai giunta nella sfera di conoscenza del contribuente.
Infine, lamenta la violazione delle tariffe in ordine alla condanna alle spese, ritenuta sproporzionata rispetto al valore della controversia.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Occorre, innanzitutto, rilevare che l'intimazione di pagamento costituisce un atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 Dlgs n. 546/1992, che, quindi, se non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente.
Tale principio è stato, anche recentemente ricordato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 20476/2025 ha accolto il ricorso proposto dall'agente della riscossone posto che la mancata impugnazione dell'avviso di intimazione entro i termini di legge impedisce che possano essere sollevate contestazioni maturate prima della notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successiva ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Tanto premesso, i motivi di gravame attinenti al titolo devono essere dichiarati inammissibili.
Parimenti infondata appare la questione relativa alla motivazione dell'atto che consente al contribuente la conoscenza degli elementi essenziali della pretesa tributaria.
Da ultimo, quanto alla liquidazione delle spese, questo giudice deve osservare come la sentenza impugnata contenga una condanna del tutto conforme all'applicazione delle tariffe, così come individuate dal DM n. 55/2014, avendo riguardo ai valori medi stabiliti per lo scaglione di riferimento.
Orbene, tale determinazione non appare contestabile rientrando nella facoltà del giudice al quale, in materia, è impedito esclusivamente di derogare ai minimi stabiliti.
Da quanto esposto discende il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, delle competenze di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate in euro 991,00, oltre accessori come per legge, con distrazione se richiesta.
Il Giudice estensore Il Presidente
IO RA RO TE