Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4372/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PETRELLA FRANCESCA,
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TEBALDI RODOLFO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 14/02/2012 successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto n. cronol. 744/2012 emesso in data 22/02/2012;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 6
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. “Il figlio , minorenne ed economicamente non autosufficiente, rimarrà affidato ad Per_1 entrambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione, l'educazione, il mantenimento ed eserciteranno, paritariamente, la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative a salute, istruzione, educazione, impegni ricreativi ecc.. dovranno essere, sempre, assunte dai coniugi congiuntamente, tenendo conto delle effettive capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio stesso. Le decisioni relative all'ordinaria conduzione di vita del figlio verranno assunte separatamente.
2. , sebbene affidato ad entrambi i genitori, rimarrà collocato prevalentemente presso il Per_1
padre, in Pavullo nel Frignano (MO) in via Giardini 12, ove conserverà la residenza;
3. In ragione dell'età di , che già frequenta le scuole superiori, della sua particolare Per_1
maturità nonché degli impegni scolastici, le frequentazioni madre/ figlio verranno concordate direttamente fra i medesimi, come già accade da tempo, nel perfetto rispetto del principio di bigenitorialità. Si dà atto che l'abitazione della sig.ra è perfettamente confacente ad CP_1
accogliere il figlio . Per_1
4. Avuto riguardo alle rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, il contributo per il mantenimento del figlio verrà posto a carico della madre in € 150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, che la madre corrisponderà al padre mediante bonifico alle coordinate bancarie già in possesso, sino a quando non diverrà economicamente Per_1
autosufficiente.
5. le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione delle pezze giustificative in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc). Per le spese che non necessitano di preventivo accordo, il rimborso della quota a favore del coniuge che ha anticipato l'esborso, a cura dell'altro genitore, dovrà avvenire entro il mese successivo all'esibizione; mentre per le spese da concordarsi preventivamente, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Le spese pagina 2 di 6 straordinarie s'intendono regolate secondo il protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale di Modena, ovvero:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze.”
6. La casa coniugale, sita in Pavullo nel Frignano (MO) via Giardini n. 12, di proprietà della moglie, attualmente abitata dal sig. unitamente al figlio , verrà ceduta al Parte_1 Per_1 marito, che accetta, con diritti e pertinenze, comprensiva di arredi e suppellettili al prezzo di €
70.000,00; detto immobile è pervenuto alla moglie con atto del notaio del 30 marzo Per_2
1999 rep. 82141 racc. 6458 e risulta identificato al CF del comune di Pavullo al Foglio 66, particella 107, subb 3 e 8 (corte esclusiva del sub.3) ; le parti fanno in ogni caso riferimento al rogito di provenienza, per relationem, ai fini di una precisa identificazione dell'immobile da trasferirsi;
7. Unitamente al trasferimento della piena proprietà dell'immobile adibito a casa familiare, la sig.ra si obbliga a cedere la propria quota di proprietà pari ad 1/2 dei due CP_1 appartamenti per il prezzo di € 40.000,00 (€ 20.000,00 ciascuno), attualmente abitati rispettivamente dalle due figlie e (al momento dell'acquisto era un unico Per_3 Per_4
pagina 3 di 6 appartamento, poi suddiviso in due unità abitative nel 2005) siti sempre in Pavullo nel
Frignano (MO) Via Giardini n.12/1 pervenuto agli odierni ricorrenti con atto del notaio del 2 luglio 2003 rep. 91830 racc. 8829 ed identificato al Catasto Fabbricati del Per_2
suddetto Comune al foglio 66 particelle 107 subb. 1 (gli appartamenti oggi sono identificati con le particelle subb. 10 e 11) e 9 (BCNC corte esclusiva) ; le parti fanno in ogni caso riferimento al rogito di provenienza ed allo stato di fatto, per relationem, ai fini di una precisa identificazione della consistenza immobiliare da trasferirsi.
8. Il rogito definitivo di trasferimento degli immobili di cui ai punti precedenti 6 e 7 verrà stipulato presso il notaio entro 120 giorni dal deposito della sentenza di Persona_5
divorzio,
9. Nella determinazione del prezzo complessivo delle compravendite di cui al punto 8 si è tenuto conto degli apporti economici che entrambi i coniugi hanno dato alla famiglia, conseguentemente i trasferimenti in oggetto costituiscono condizioni-accordi conclusi nell'ottica del perseguimento del divorzio congiunto;
infatti le suddette operazioni rappresentano per i ricorrenti lo strumento di “negoziazione globale” volte a definire in modo stabile e far cessare in modo definitivo, sotto il profilo economico-patrimoniale, il rapporto coniugale intercorso tra i coniugi;
10. I trasferimenti di cui sopra e correlative somme costituiscono strumenti di composizione della crisi famigliare, per cui, i ricorrenti, per quanto occorrer possa beneficeranno delle esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dall'art.19 della legge n.74/87 e confermate poi da ultimo dall'art.1 commi 608 e 609 della legge 27.12.2013 n.147 e dalle circolari della Agenzia delle
Entrate n.277/Edel 21.06.2012 e n.2/E del 21.02.2014; dichiarano, pertanto, i ricorrenti, mediante i trasferimenti di cui al punto 8, di aver regolato ogni loro rapporto di natura economica e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo.
11. La sig.ra di professione farmacista, è titolare di reddito netto annuo medio relativo CP_1 all'ultimo triennio pari ad €.20.500, mentre il sig. , di professione Parte_1 impiegato, è titolare di reddito netto annuo medio relativo all'ultimo triennio pari ad €
37.000,00, pertanto entrambi dichiarano di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, rinunciando alla richiesta di assegno divorzile;
12. Poiché le tre figlie maggiori , e sono già maggiorenni ed economicamente Per_6 Per_3 Per_4
autosufficienti, nulla viene disposto per il loro mantenimento;
pagina 4 di 6 13. La sig.ra si obbliga a prestare il proprio consenso affinché l'assegno unico a sostegno CP_1
delle famiglie per il figlio venga percepito dal sig. in quanto genitore Per_1 Parte_1
collocatario;
14. Tutti gli arredi ed i suppellettili di proprietà dei coniugi che componevano la casa familiare sono già stati suddivisi di comune accordo tra le parti in sede di separazione.
15. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale, nascente dal matrimonio, tra di loro, a parte e di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo o ragione, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, impegnandosi, in ogni caso, a prestarsi in futuro reciprocamente la propria più fattiva collaborazione
16. Le spese legali relative al presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in PAVULLO
N/F il 18/09/1993 fra nato a [...] il Parte_1
30/06/1965 e nata a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PAVULLO N/F di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1993 Atto n. 53 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che pagina 5 di 6 aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 5/02/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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