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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/11/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del Lavoro dott. AN NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1236 del R.G. per l'anno 2023, promossa da nata a [...] il [...], C.F.: , difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Domenico Tiani;
ricorrente contro
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p. t. e per esso l' Controparte_2
(C.F: ) in persona del Dirigente p. t., difeso dalla Funzionaria dott.ssa Maria
[...] P.IVA_2
LE RG;
resistente nonché contro
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente: premesso di essere dipendente presso il in Controparte_1 forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato il 26.08.2008 e di prestare attualmente la propria attività lavorativa presso l'Istituto Comprensivo Statale “Mario Squillace” di Montepaone, in qualità di docente di sostegno nella scuola primaria;
che, con decreto del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo prot. n. 408 del 24.07.2013, le veniva riconosciuta, alla data del 01.09.2009
(conferma in ruolo), un'anzianità di preruolo di anni 8 + anni 2 ai soli fini economici, nonché un'anzianità di ruolo di anni 1, per un totale di anni 9 + anni 2 ai soli fini economici;
che l'anzianità utile ai soli fini economici (anni 2), come indicato nel suddetto decreto, è utilizzabile per la maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18, ex art. 4, co. 3, D.P.R. n. 399/1988; che con detto decreto del 24.07.2013, veniva pertanto inquadrata, alla data del 01.09.2009, nella terza posizione stipendiale, corrispondente all'anzianità di anni 9; che, conseguentemente, a far data dal 01.09.2016 (per effetto del blocco degli scatti di anzianità disposto per il 2013) si sarebbe dovuto provvedere ad inquadrarla nella successiva classe stipendiale, la n. 15
(fascia da 15 a 20 anni); che invece dalle buste paga si evinceva che la fascia era rimasta inalterata
(la n. 9) e non era neppure indicata la scadenza temporale della stessa;
che, con P.E.C. 13.02.2019 inviata alla ed il 14.02.2019 alla , chiedeva Parte_2 Controparte_4 all'Istituto Comprensivo di comunicare con urgenza a chi di competenza la sua nuova classe stipendiale (fascia 15) con la relativa decorrenza, anche ai fini del successivo riallineamento della carriera al compimento del diciottesimo anno, ex art. 4, co. 3, D.P.R. n. 399/1988, per il recupero dell'anzianità di preruolo di anni 2, ai soli fini economici, in modo che potesse esserle attribuita la nuova classe stipendiale n. 15 con decorrenza 01.09.2016, con conseguente maturazione e liquidazione a suo favore di tutte le differenze retributive arretrate e maturate, oltre interessi dalle date di maturazione delle stesse fino al soddisfo e che venisse altresì consentito, a tempo debito, il riallineamento della carriera, ex art. 4, co. 3, D.P.R. n. 399/1988, con conseguente recupero economico dell'anzianità di preruolo di anni 2; che, con decreto del 25.02.2019 prot. n. 754, munito di visto e registrato il 12.09.2019 al n. 484, a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo, veniva riconosciuta ad essa istante la progressione di carriera con i relativi trattamenti economici, così come meglio precisato con il suddetto decreto;
che il decreto veniva inviato alla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Catanzaro per quanto di competenza, con salvezza degli “eventuali conguagli a debito o a credito conseguenti a osservazioni del suddetto organo”; che, per effetto del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, le erano dovute, con decorrenza 01.09.2016, le differenze retributive tra il trattamento economico attribuitole con il decreto del 25.02.2019 e quello invece concretamente attuato in tutto il periodo a far data dal
01.09.2016, oltre agli interessi legali;
che, con P.E.C. del 27.01.2020, veniva rivolto sollecito in tal senso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro, invitata alla liquidazione, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto (01.09.2016), delle differenze retributive maturate con relativi interessi legali, nonché alla concreta attuazione del riconoscimento e dell'attribuzione della nuova classe stipendiale con decorrenza sempre dal 01.09.2016 ed al riallineamento della carriera, ex art. 4, co. 3, D.P.R. n. 399/1988, con conseguente recupero economico dell'anzianità di preruolo di anni 2; che altra P.E.C. di sollecito veniva inviata il 15.05.2020, protocollata il 01.06.2020 al n. 0019138; che ancora ulteriore sollecito veniva inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro con e-mail del 26.02.2021; che altra e-mail sempre del 26.02.2021 veniva inviata per richiedere il riallineamento della carriera con il riconoscimento dei due anni a suo tempo accantonati che, sommati a quelli maturati, determinano un'anzianità di servizio di anni 21, con decorrenza 01.09.2020, con conseguente applicazione della nuova classe stipendiale 21, a far data dal 01.09.2020; che quest'ultimo sollecito veniva riscontrato con e-mail dello stesso giorno (26.02.2021), con la quale si comunicava che “il decreto di inquadramento contrattuale è stato già vistato ed è in attesa di applicazione”; che, tuttavia, detto decreto di inquadramento contrattuale non le veniva mai notificato, né di esso veniva fatta applicazione;
che, pertanto, con ricorso giudiziale del 11.05.2021, essa chiedeva: A) il riconoscimento della sua progressione di carriera con l'anzianità di servizio di anni
21 con decorrenza 01.09.2020 e la conseguente applicazione della nuova classe stipendiale 21, a far data dal 01.09.2020, essendole stata già riconosciuta l'anzianità di servizio di anni 15 con decorrenza
01.09.2016 con il decreto del 25.02.2019; B) l'accertamento e la quantificazione delle differenze retributive maturate e dovute alla ricorrente tra quanto riconosciutole con il predetto decreto e comunque previsto ex lege e quanto invece concretamente corrispostole per i seguenti periodi: dal
01.09.2016 (data di maturazione del diritto alla classe stipendiale n. 15) al 31.08.2020; dal 01.09.2020
(data di maturazione del diritto alla classe stipendiale n 21) all'attualità; con conseguente condanna di controparte al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive tra quanto riconosciutole con decreto del 25.02.2019 e comunque previsto ex lege e quanto invece concretamente erogatole nel periodo sopra indicato (dal 01.09/2016 all'attualità), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle varie date di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
C) il risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale per mancata/irregolare retribuzione e contribuzione nei periodi sopra indicati;
che detto ricorso, iscritto a ruolo con il n. 811/2021 R.G.A.C., veniva istruito con produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio e deciso con sentenza n.
358/2023 che così statuiva: accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nella fascia stipendiale n. 21 con decorrenza 01.09.2020; condanna il ad effettuare il
Controparte_1 predetto inquadramento ed a corrispondere alla ricorrente a titolo di differenze retributive per il periodo 01.09.2016-11.05.2021 la somma di € 1.106,10, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
condanna il a versare all' la somma di €. 544,79 a titolo di contributi
Controparte_1 CP_3 previdenziali sulle differenze retributive accertate per il periodo 01.09.2016-11.05.2021, oltre accessori di legge;
condanna il alla rifusione delle spese di lite, liquidate in
Controparte_1 complessivi € 1.759,00, di cui € 259,00 per spese ed € 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge;
pone a carico del le spese di C.T.U.; compensa le spese di lite tra parte
Controparte_1 ricorrente e l' che con detta sentenza veniva definito l'ammontare delle spettanze di essa CP_3 ricorrente calcolato fino al 11.05.2021 (data del deposito del ricorso n. 811/2021 R.G.A.C.), come espressamente richiesto dal Giudice del Lavoro al C.T.U.; che, però, fino al mese di agosto 2022, non veniva variata la sua classe stipendiale (da n. 15 a n. 21); che soltanto con la busta paga del mese di settembre 2022 le assegnavano la classe stipendiale n. 21 che avrebbe dovuto esserle attribuita già due anni prima (a settembre 2020) e conseguentemente solo da quel mese le corrispondevano il trattamento economico conformemente alla classe stipendiale n. 21; che, conseguentemente, erano ancora dovute le differenze retributive tra quanto a lei spettante in base alla classe stipendiale n. 21 e quanto invece concretamente corrispostole in applicazione della classe n. 15, per il periodo dal
12.05.2021 (poiché con la sentenza n. 358/2023 la condanna era stata determinata fino alla data del
11.05.2021) al 31.08.2022 (perché, con decorrenza 01.09.2022, era stata finalmente riconosciuta la classe stipendiale n. 21, con conseguente adeguamento del trattamento economico); che, con p.e.c. del 16.05.2023, il era stato diffidato a Controparte_5 corrispondere dette differenze retributive;
che detta p.e.c., diretta sia al che all' CP_6 [...]
, all' Controparte_7 CP_2 Controparte_8
ed all'Istituto Comprensivo Statale di Montepaone, veniva riscontrata solo da quest'ultimo
[...] che, con p.e.c. del 18.05.2023, trasmetteva il decreto di inquadramento prot. n. 2963 del 18.05.2023 per il riallineamento della carriera;
che però con detto decreto l'Istituto Comprensivo Statale non faceva altro che ottemperare a quanto già statuito con la citata sentenza n. 358/2023, riconoscendole finalmente la posizione stipendiale n. 21 con decorrenza dal 01.09.2020, come disposto con la predetta sentenza (“accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nella fascia stipendiale n. 21 con decorrenza 01/09/2020”), senza tuttavia liquidare le differenze retributive per il periodo 12.05.2021 - 31.08.2022, per come invece espressamente richiesto con la suddetta PEC;
che tale ultima richiesta era rimasta fino ad oggi inevasa;
tanto premesso: ha così concluso: “piaccia all'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento di questo ricorso: previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione, accertata la ricorrenza dei presupposti di legge, condannare il
[...]
, in persona del pro-tempore, a corrispondere all'odierna Controparte_9 CP_10 ricorrente tutte le differenze stipendiali conseguenti alla progressione di carriera, tra quanto spettantele per la classe n. 21 e quanto invece corrispostole per la classe n. 15, con riferimento al periodo dal 12/05/2021 al 31/08/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle varie date di maturazione del diritto fino al soddisfo, al netto ovviamente delle ritenute previdenziali da versarsi direttamente all' (ex Gestione INPDAP), Controparte_11 ma sempre a cura ed a carico del datore di lavoro;
condannare il Controparte_9
, in persona del pro-tempore, al risarcimento dei danni da responsabilità
[...] CP_10 contrattuale, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., per la mancata/irregolare retribuzione
e contribuzione nel periodo sopra indicato;
condannare il Controparte_9
, in persona del pro-tempore, al pagamento di spese e compensi di causa, oltre spese
[...] CP_10 generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Si è costituito in giudizio il , il quale ha eccepito la violazione Controparte_9 del principio del “ne bis in idem”, avendo la ricorrente già ricevuto quanto di sua spettanza e non potendo richiedere due volte lo stesso pagamento.
Si è altresì costituito in giudizio l' , associandosi alla richiesta attorea e chiedendo la condanna CP_3 del al pagamento dei contributi dovuti all' sulle maggiori retribuzioni spettanti alla CP_1 CP_3 ricorrente dal 12.05.2021 al 31.08.2022, oltre agli ulteriori importi dovuti per le sanzioni civili, ex art. 116, co. 8, lett. b), L. n. 388/00, maturate e maturande dalla data dell'inadempimento sino al soddisfo.
All'odierna udienza, il giudice ha riservato la causa in decisione sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Contrariamente a quanto eccepito dal convenuto , le somme che parte ricorrente ha CP_1 recuperate coattivamente, mercè il procedimento di espropriazione presso terzi iscritto al n. 354/2024
R.G.E., non corrispondono alle spettanze rivendicate nel presente giudizio, relative al periodo
12.05.2021 - 31.08.2022, atteso che il titolo esecutivo sotteso al procedimento espropriativo presso terzi è costituito dalla sentenza n. 358/2023 che ha condannato il al pagamento delle CP_1 differenze retributive, in favore dell'attrice, per il periodo 01.09.2016-11.05.2021.
Non a caso, la nota della Banca d'Italia, terzo pignorato in quel procedimento, fa riferimento all'avvenuto pagamento, a favore dell'istante, delle somme di cui all'ordinanza di assegnazione del
G.E. datata 03.04.2024, che sono per l'appunto quelle indicate nella predetta sentenza n. 358/2023, inerenti al periodo dal 01.09.2016 (data di maturazione del diritto) al 11.05.2021 (data di deposito del ricorso n. 811/2021 R.G.A.C.).
Pertanto, come fondatamente deduce l'istante, l'amministrazione ha liquidato in suo favore, a seguito del procedimento espropriativo presso terzi, le differenze retributive per il periodo 01.09.2016-
11.05.2021, laddove il petitum dell'odierno giudizio riguarda le spettanze reclamate dall'interessata nel diverso e successivo periodo 12.05.2021 - 31.08.2022, che non risultano esserle state corrisposte. Infatti, dalle buste paga prodotte dall'interessata riferite al periodo maggio 2021 - agosto 2022
(acquisibili nel giudizio in quanto l'esigenza della loro produzione è derivata dalle difese dell'amministrazione), si rileva che il suo inquadramento, in conformità alle statuizioni di cui alla sentenza n. 358/2023 (attribuzione classe 21 a decorrere dal 01.09.2020), è stato eseguito dall'amministrazione soltanto a partire dal mese di settembre 2022, laddove, nel periodo di interesse maggio 2021 - agosto 2022, la classe stipendiale applicata, con relativo trattamento economico, è stata prima la n. 9 e poi la n. 15 (il raffronto tra le buste paga di agosto 2022, classe n. 15, retribuzione netta € 1.704,56, e di settembre 2022, classe n. 21, retribuzione netta € 1.800,86, evidenzia una differenza di circa € 100,00, per effetto dell'attribuzione alla ricorrente della classe di sua competenza n. 21). In altri termini, i suddetti prospetti paga dimostrano che, nel periodo maggio 2021 - agosto
2022, il ha continuato ad applicare una classe stipendiale inferiore rispetto a quella spettante CP_1 alla ricorrente, attribuendole la classe corretta n. 21 solo con la busta paga di settembre 2022, quantunque il diritto fosse stato acquisito a settembre 2020.
Alla luce di tanto, il va dunque condannato a pagare alla ricorrente le Controparte_1 differenze retributive maturate per effetto della progressione di carriera, tra quanto ad essa spettante per la classe n. 21 e quanto le è stato effettivamente corrisposto (dapprima, per la classe n. 9 e, successivamente, per la n. 15), con riferimento al periodo 12.05.2021 - 31.08.2022, oltre agli interessi legali o, se maggiore, alla rivalutazione monetaria dalle date di maturazione del diritto fino al soddisfo.
Inoltre, il va condannato a versare all' i contributi previdenziali sulle maggiori CP_1 CP_3 retribuzioni spettanti a parte ricorrente, dal 12.05.2021 al 31.08.2022, oltre agli ulteriori importi dovuti per le sanzioni civili, ex art. 116, co. 8, lett. b), L. n. 388/00, dalla data dell'inadempimento sino al soddisfo.
Va invece respinta la domanda attorea di condanna del al risarcimento dei danni da CP_1 responsabilità contrattuale per mancata/irregolare retribuzione e contribuzione nel periodo indicato, atteso che, una volta riconosciuto all'interessata il differenziale retributivo e contributivo dovuto a seguito della ricollocazione stipendiale di competenza, non vi è spazio per il ristoro di un danno ulteriore, neppure specificamente allegato dall'istante.
Parimenti, va rigettata, sia la domanda di condanna del al risarcimento dei danni da CP_1 responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., per difetto della prova di un danno patito da parte attrice, sia la richiesta di ordinare la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive impiegate dall'amministrazione nella memoria difensiva, con l'assegnazione di una somma a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., dal momento che le espressioni utilizzate (“la condotta di parte avversaria integra gli estremi dell'abuso del processo”; “risulta evidente il dolo dell'odierna ricorrente, che pur consapevole di aver ricevuto quanto di spettanza, porta in giudizio la sua amministrazione chiedendo due volte lo stesso pagamento”; “contegno processualmente azzardato”) non rivelano un intento offensivo nei confronti di parte attrice, ma risultano preordinate alla dimostrazione, attraverso una valutazione del comportamento negativo della controparte, della scarsa attendibilità delle sue affermazioni.
Quanto al regolamento delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, vanno compensate per un terzo e poste a carico dell'amministrazione resistente per i restanti due terzi, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive Controparte_5 maturate per effetto della progressione di carriera, tra quanto ad essa spettante per la classe n. 21 e quanto le è stato effettivamente corrisposto, prima, per la classe n. 9 e, poi, per la n. 15, con riferimento al periodo 12.05.2021 - 31.08.2022, oltre agli interessi legali o, se maggiore, alla rivalutazione monetaria, dalle date di maturazione del diritto fino al soddisfo;
- condanna il al pagamento dei contributi dovuti all' sulle maggiori retribuzioni CP_1 CP_3 spettanti alla ricorrente dal 12.05.2021 al 31.08.2022, oltre agli ulteriori importi per le sanzioni civili, ex art. 116, co. 8, lett. b), L. n. 388/00, maturati e maturandi dalla data dell'inadempimento sino al soddisfo;
- rigetta le ulteriori domande avanzate da parte attrice;
- compensa per un terzo le spese di lite, condannando il convenuto a rifondere a parte CP_1 ricorrente i restanti due terzi, che liquida in € 2.000,00, più IVA e CPA come per legge, oltre ad euro
259,00 per esborsi.
Catanzaro, 07.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
AN NA
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del Lavoro dott. AN NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1236 del R.G. per l'anno 2023, promossa da nata a [...] il [...], C.F.: , difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Domenico Tiani;
ricorrente contro
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p. t. e per esso l' Controparte_2
(C.F: ) in persona del Dirigente p. t., difeso dalla Funzionaria dott.ssa Maria
[...] P.IVA_2
LE RG;
resistente nonché contro
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente: premesso di essere dipendente presso il in Controparte_1 forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato il 26.08.2008 e di prestare attualmente la propria attività lavorativa presso l'Istituto Comprensivo Statale “Mario Squillace” di Montepaone, in qualità di docente di sostegno nella scuola primaria;
che, con decreto del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo prot. n. 408 del 24.07.2013, le veniva riconosciuta, alla data del 01.09.2009
(conferma in ruolo), un'anzianità di preruolo di anni 8 + anni 2 ai soli fini economici, nonché un'anzianità di ruolo di anni 1, per un totale di anni 9 + anni 2 ai soli fini economici;
che l'anzianità utile ai soli fini economici (anni 2), come indicato nel suddetto decreto, è utilizzabile per la maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18, ex art. 4, co. 3, D.P.R. n. 399/1988; che con detto decreto del 24.07.2013, veniva pertanto inquadrata, alla data del 01.09.2009, nella terza posizione stipendiale, corrispondente all'anzianità di anni 9; che, conseguentemente, a far data dal 01.09.2016 (per effetto del blocco degli scatti di anzianità disposto per il 2013) si sarebbe dovuto provvedere ad inquadrarla nella successiva classe stipendiale, la n. 15
(fascia da 15 a 20 anni); che invece dalle buste paga si evinceva che la fascia era rimasta inalterata
(la n. 9) e non era neppure indicata la scadenza temporale della stessa;
che, con P.E.C. 13.02.2019 inviata alla ed il 14.02.2019 alla , chiedeva Parte_2 Controparte_4 all'Istituto Comprensivo di comunicare con urgenza a chi di competenza la sua nuova classe stipendiale (fascia 15) con la relativa decorrenza, anche ai fini del successivo riallineamento della carriera al compimento del diciottesimo anno, ex art. 4, co. 3, D.P.R. n. 399/1988, per il recupero dell'anzianità di preruolo di anni 2, ai soli fini economici, in modo che potesse esserle attribuita la nuova classe stipendiale n. 15 con decorrenza 01.09.2016, con conseguente maturazione e liquidazione a suo favore di tutte le differenze retributive arretrate e maturate, oltre interessi dalle date di maturazione delle stesse fino al soddisfo e che venisse altresì consentito, a tempo debito, il riallineamento della carriera, ex art. 4, co. 3, D.P.R. n. 399/1988, con conseguente recupero economico dell'anzianità di preruolo di anni 2; che, con decreto del 25.02.2019 prot. n. 754, munito di visto e registrato il 12.09.2019 al n. 484, a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo, veniva riconosciuta ad essa istante la progressione di carriera con i relativi trattamenti economici, così come meglio precisato con il suddetto decreto;
che il decreto veniva inviato alla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Catanzaro per quanto di competenza, con salvezza degli “eventuali conguagli a debito o a credito conseguenti a osservazioni del suddetto organo”; che, per effetto del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, le erano dovute, con decorrenza 01.09.2016, le differenze retributive tra il trattamento economico attribuitole con il decreto del 25.02.2019 e quello invece concretamente attuato in tutto il periodo a far data dal
01.09.2016, oltre agli interessi legali;
che, con P.E.C. del 27.01.2020, veniva rivolto sollecito in tal senso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro, invitata alla liquidazione, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto (01.09.2016), delle differenze retributive maturate con relativi interessi legali, nonché alla concreta attuazione del riconoscimento e dell'attribuzione della nuova classe stipendiale con decorrenza sempre dal 01.09.2016 ed al riallineamento della carriera, ex art. 4, co. 3, D.P.R. n. 399/1988, con conseguente recupero economico dell'anzianità di preruolo di anni 2; che altra P.E.C. di sollecito veniva inviata il 15.05.2020, protocollata il 01.06.2020 al n. 0019138; che ancora ulteriore sollecito veniva inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro con e-mail del 26.02.2021; che altra e-mail sempre del 26.02.2021 veniva inviata per richiedere il riallineamento della carriera con il riconoscimento dei due anni a suo tempo accantonati che, sommati a quelli maturati, determinano un'anzianità di servizio di anni 21, con decorrenza 01.09.2020, con conseguente applicazione della nuova classe stipendiale 21, a far data dal 01.09.2020; che quest'ultimo sollecito veniva riscontrato con e-mail dello stesso giorno (26.02.2021), con la quale si comunicava che “il decreto di inquadramento contrattuale è stato già vistato ed è in attesa di applicazione”; che, tuttavia, detto decreto di inquadramento contrattuale non le veniva mai notificato, né di esso veniva fatta applicazione;
che, pertanto, con ricorso giudiziale del 11.05.2021, essa chiedeva: A) il riconoscimento della sua progressione di carriera con l'anzianità di servizio di anni
21 con decorrenza 01.09.2020 e la conseguente applicazione della nuova classe stipendiale 21, a far data dal 01.09.2020, essendole stata già riconosciuta l'anzianità di servizio di anni 15 con decorrenza
01.09.2016 con il decreto del 25.02.2019; B) l'accertamento e la quantificazione delle differenze retributive maturate e dovute alla ricorrente tra quanto riconosciutole con il predetto decreto e comunque previsto ex lege e quanto invece concretamente corrispostole per i seguenti periodi: dal
01.09.2016 (data di maturazione del diritto alla classe stipendiale n. 15) al 31.08.2020; dal 01.09.2020
(data di maturazione del diritto alla classe stipendiale n 21) all'attualità; con conseguente condanna di controparte al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive tra quanto riconosciutole con decreto del 25.02.2019 e comunque previsto ex lege e quanto invece concretamente erogatole nel periodo sopra indicato (dal 01.09/2016 all'attualità), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle varie date di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
C) il risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale per mancata/irregolare retribuzione e contribuzione nei periodi sopra indicati;
che detto ricorso, iscritto a ruolo con il n. 811/2021 R.G.A.C., veniva istruito con produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio e deciso con sentenza n.
358/2023 che così statuiva: accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nella fascia stipendiale n. 21 con decorrenza 01.09.2020; condanna il ad effettuare il
Controparte_1 predetto inquadramento ed a corrispondere alla ricorrente a titolo di differenze retributive per il periodo 01.09.2016-11.05.2021 la somma di € 1.106,10, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
condanna il a versare all' la somma di €. 544,79 a titolo di contributi
Controparte_1 CP_3 previdenziali sulle differenze retributive accertate per il periodo 01.09.2016-11.05.2021, oltre accessori di legge;
condanna il alla rifusione delle spese di lite, liquidate in
Controparte_1 complessivi € 1.759,00, di cui € 259,00 per spese ed € 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge;
pone a carico del le spese di C.T.U.; compensa le spese di lite tra parte
Controparte_1 ricorrente e l' che con detta sentenza veniva definito l'ammontare delle spettanze di essa CP_3 ricorrente calcolato fino al 11.05.2021 (data del deposito del ricorso n. 811/2021 R.G.A.C.), come espressamente richiesto dal Giudice del Lavoro al C.T.U.; che, però, fino al mese di agosto 2022, non veniva variata la sua classe stipendiale (da n. 15 a n. 21); che soltanto con la busta paga del mese di settembre 2022 le assegnavano la classe stipendiale n. 21 che avrebbe dovuto esserle attribuita già due anni prima (a settembre 2020) e conseguentemente solo da quel mese le corrispondevano il trattamento economico conformemente alla classe stipendiale n. 21; che, conseguentemente, erano ancora dovute le differenze retributive tra quanto a lei spettante in base alla classe stipendiale n. 21 e quanto invece concretamente corrispostole in applicazione della classe n. 15, per il periodo dal
12.05.2021 (poiché con la sentenza n. 358/2023 la condanna era stata determinata fino alla data del
11.05.2021) al 31.08.2022 (perché, con decorrenza 01.09.2022, era stata finalmente riconosciuta la classe stipendiale n. 21, con conseguente adeguamento del trattamento economico); che, con p.e.c. del 16.05.2023, il era stato diffidato a Controparte_5 corrispondere dette differenze retributive;
che detta p.e.c., diretta sia al che all' CP_6 [...]
, all' Controparte_7 CP_2 Controparte_8
ed all'Istituto Comprensivo Statale di Montepaone, veniva riscontrata solo da quest'ultimo
[...] che, con p.e.c. del 18.05.2023, trasmetteva il decreto di inquadramento prot. n. 2963 del 18.05.2023 per il riallineamento della carriera;
che però con detto decreto l'Istituto Comprensivo Statale non faceva altro che ottemperare a quanto già statuito con la citata sentenza n. 358/2023, riconoscendole finalmente la posizione stipendiale n. 21 con decorrenza dal 01.09.2020, come disposto con la predetta sentenza (“accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nella fascia stipendiale n. 21 con decorrenza 01/09/2020”), senza tuttavia liquidare le differenze retributive per il periodo 12.05.2021 - 31.08.2022, per come invece espressamente richiesto con la suddetta PEC;
che tale ultima richiesta era rimasta fino ad oggi inevasa;
tanto premesso: ha così concluso: “piaccia all'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento di questo ricorso: previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione, accertata la ricorrenza dei presupposti di legge, condannare il
[...]
, in persona del pro-tempore, a corrispondere all'odierna Controparte_9 CP_10 ricorrente tutte le differenze stipendiali conseguenti alla progressione di carriera, tra quanto spettantele per la classe n. 21 e quanto invece corrispostole per la classe n. 15, con riferimento al periodo dal 12/05/2021 al 31/08/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle varie date di maturazione del diritto fino al soddisfo, al netto ovviamente delle ritenute previdenziali da versarsi direttamente all' (ex Gestione INPDAP), Controparte_11 ma sempre a cura ed a carico del datore di lavoro;
condannare il Controparte_9
, in persona del pro-tempore, al risarcimento dei danni da responsabilità
[...] CP_10 contrattuale, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., per la mancata/irregolare retribuzione
e contribuzione nel periodo sopra indicato;
condannare il Controparte_9
, in persona del pro-tempore, al pagamento di spese e compensi di causa, oltre spese
[...] CP_10 generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Si è costituito in giudizio il , il quale ha eccepito la violazione Controparte_9 del principio del “ne bis in idem”, avendo la ricorrente già ricevuto quanto di sua spettanza e non potendo richiedere due volte lo stesso pagamento.
Si è altresì costituito in giudizio l' , associandosi alla richiesta attorea e chiedendo la condanna CP_3 del al pagamento dei contributi dovuti all' sulle maggiori retribuzioni spettanti alla CP_1 CP_3 ricorrente dal 12.05.2021 al 31.08.2022, oltre agli ulteriori importi dovuti per le sanzioni civili, ex art. 116, co. 8, lett. b), L. n. 388/00, maturate e maturande dalla data dell'inadempimento sino al soddisfo.
All'odierna udienza, il giudice ha riservato la causa in decisione sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Contrariamente a quanto eccepito dal convenuto , le somme che parte ricorrente ha CP_1 recuperate coattivamente, mercè il procedimento di espropriazione presso terzi iscritto al n. 354/2024
R.G.E., non corrispondono alle spettanze rivendicate nel presente giudizio, relative al periodo
12.05.2021 - 31.08.2022, atteso che il titolo esecutivo sotteso al procedimento espropriativo presso terzi è costituito dalla sentenza n. 358/2023 che ha condannato il al pagamento delle CP_1 differenze retributive, in favore dell'attrice, per il periodo 01.09.2016-11.05.2021.
Non a caso, la nota della Banca d'Italia, terzo pignorato in quel procedimento, fa riferimento all'avvenuto pagamento, a favore dell'istante, delle somme di cui all'ordinanza di assegnazione del
G.E. datata 03.04.2024, che sono per l'appunto quelle indicate nella predetta sentenza n. 358/2023, inerenti al periodo dal 01.09.2016 (data di maturazione del diritto) al 11.05.2021 (data di deposito del ricorso n. 811/2021 R.G.A.C.).
Pertanto, come fondatamente deduce l'istante, l'amministrazione ha liquidato in suo favore, a seguito del procedimento espropriativo presso terzi, le differenze retributive per il periodo 01.09.2016-
11.05.2021, laddove il petitum dell'odierno giudizio riguarda le spettanze reclamate dall'interessata nel diverso e successivo periodo 12.05.2021 - 31.08.2022, che non risultano esserle state corrisposte. Infatti, dalle buste paga prodotte dall'interessata riferite al periodo maggio 2021 - agosto 2022
(acquisibili nel giudizio in quanto l'esigenza della loro produzione è derivata dalle difese dell'amministrazione), si rileva che il suo inquadramento, in conformità alle statuizioni di cui alla sentenza n. 358/2023 (attribuzione classe 21 a decorrere dal 01.09.2020), è stato eseguito dall'amministrazione soltanto a partire dal mese di settembre 2022, laddove, nel periodo di interesse maggio 2021 - agosto 2022, la classe stipendiale applicata, con relativo trattamento economico, è stata prima la n. 9 e poi la n. 15 (il raffronto tra le buste paga di agosto 2022, classe n. 15, retribuzione netta € 1.704,56, e di settembre 2022, classe n. 21, retribuzione netta € 1.800,86, evidenzia una differenza di circa € 100,00, per effetto dell'attribuzione alla ricorrente della classe di sua competenza n. 21). In altri termini, i suddetti prospetti paga dimostrano che, nel periodo maggio 2021 - agosto
2022, il ha continuato ad applicare una classe stipendiale inferiore rispetto a quella spettante CP_1 alla ricorrente, attribuendole la classe corretta n. 21 solo con la busta paga di settembre 2022, quantunque il diritto fosse stato acquisito a settembre 2020.
Alla luce di tanto, il va dunque condannato a pagare alla ricorrente le Controparte_1 differenze retributive maturate per effetto della progressione di carriera, tra quanto ad essa spettante per la classe n. 21 e quanto le è stato effettivamente corrisposto (dapprima, per la classe n. 9 e, successivamente, per la n. 15), con riferimento al periodo 12.05.2021 - 31.08.2022, oltre agli interessi legali o, se maggiore, alla rivalutazione monetaria dalle date di maturazione del diritto fino al soddisfo.
Inoltre, il va condannato a versare all' i contributi previdenziali sulle maggiori CP_1 CP_3 retribuzioni spettanti a parte ricorrente, dal 12.05.2021 al 31.08.2022, oltre agli ulteriori importi dovuti per le sanzioni civili, ex art. 116, co. 8, lett. b), L. n. 388/00, dalla data dell'inadempimento sino al soddisfo.
Va invece respinta la domanda attorea di condanna del al risarcimento dei danni da CP_1 responsabilità contrattuale per mancata/irregolare retribuzione e contribuzione nel periodo indicato, atteso che, una volta riconosciuto all'interessata il differenziale retributivo e contributivo dovuto a seguito della ricollocazione stipendiale di competenza, non vi è spazio per il ristoro di un danno ulteriore, neppure specificamente allegato dall'istante.
Parimenti, va rigettata, sia la domanda di condanna del al risarcimento dei danni da CP_1 responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., per difetto della prova di un danno patito da parte attrice, sia la richiesta di ordinare la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive impiegate dall'amministrazione nella memoria difensiva, con l'assegnazione di una somma a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., dal momento che le espressioni utilizzate (“la condotta di parte avversaria integra gli estremi dell'abuso del processo”; “risulta evidente il dolo dell'odierna ricorrente, che pur consapevole di aver ricevuto quanto di spettanza, porta in giudizio la sua amministrazione chiedendo due volte lo stesso pagamento”; “contegno processualmente azzardato”) non rivelano un intento offensivo nei confronti di parte attrice, ma risultano preordinate alla dimostrazione, attraverso una valutazione del comportamento negativo della controparte, della scarsa attendibilità delle sue affermazioni.
Quanto al regolamento delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, vanno compensate per un terzo e poste a carico dell'amministrazione resistente per i restanti due terzi, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive Controparte_5 maturate per effetto della progressione di carriera, tra quanto ad essa spettante per la classe n. 21 e quanto le è stato effettivamente corrisposto, prima, per la classe n. 9 e, poi, per la n. 15, con riferimento al periodo 12.05.2021 - 31.08.2022, oltre agli interessi legali o, se maggiore, alla rivalutazione monetaria, dalle date di maturazione del diritto fino al soddisfo;
- condanna il al pagamento dei contributi dovuti all' sulle maggiori retribuzioni CP_1 CP_3 spettanti alla ricorrente dal 12.05.2021 al 31.08.2022, oltre agli ulteriori importi per le sanzioni civili, ex art. 116, co. 8, lett. b), L. n. 388/00, maturati e maturandi dalla data dell'inadempimento sino al soddisfo;
- rigetta le ulteriori domande avanzate da parte attrice;
- compensa per un terzo le spese di lite, condannando il convenuto a rifondere a parte CP_1 ricorrente i restanti due terzi, che liquida in € 2.000,00, più IVA e CPA come per legge, oltre ad euro
259,00 per esborsi.
Catanzaro, 07.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
AN NA