Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2001, n. 5771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5771 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
DEL POPOLO ITALI E ION Z E ISTRA REPUBBLICA ITALIANA L EM L E UPR D G 9 E 178 B T. R 3 DA 'A . L N C S ZIONE L LA E 7 Oggetto E ENT 6 D 9 -1 I S "ES -5 N 3 SEZIONE PRIMA CIVILE E S E G I G A E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: L R.G.N. 14723/98 - Presidente Dott. Alfredo ROCCHI Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron.12427 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Rep. Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Ud. 10/01/2001 Rel. Consigliere Dott. Walter CELENTANO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE BURINI STEFANO, domiciliato in ROMA presso la 3000 per diritti L. 19 APR 2001- CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, IL CANCELLIERE rappresentato e difeso dall'avvocato ACQUAROLI EVARISTO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTO DI MACERATA;
- intimato avverso la sentenza n. 61/98 della Pretura di MACERATA, Sezione distaccata di CIVITANOVA MARCHE, depositata il 2001 27/05/98; 46 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso in data 7.5.1997 TE UR propo- se opposizione, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, avversO il decreto notificato il 30.4.1997, con il quale il Prefetto di Macerata aveva disposto la sospensione provvisoria, per la durata di mesi due, della patente di guida ctg.B n. MC-2063775J. A sostegno dell'opposizione sostenne di non essere responsabile del sinistro stradale nel quale SI Gio- vanna aveva riportato lesioni personali e, ancora, che il decreto del Prefetto era da ritenersi illegittimo in relazione a ciò che il potere di sospensione, concesso all'autorità amministrativa per sole ragioni cautelari, era connesSO all'esistenza di un procedimento penale, nella specie non aperto per mancata proposizione della querela da parte della persona offesa. Si costituiva in giudizio il Prefetto, a mezzo di un proprio funzionario, per resistere all'opposizione. Con sentenza emessa il 20-27.5.1998 il RE di Macerata rigettò l'opposizione. 2 Ritenne quel Giudice: a) che, sotto un primo profilo di legittimità, la disposta sospensione della patente di guida resisteva alle censure dell'opponente, risultando evidente, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti, la responsa- bilità del UR per la violazione dell'art. 141/8.6 del codice della strada e per il sinistro che ne conse- guì, con danni alle persone;
b) che la vis attractiva del giudice penale in ordine ai provvedimenti relativi alla patente di guida viene meno, per espresso disposto di legge ( art. 222 del codice della strada vigente ), nei casi di estin- zione del reato e che tuttavia a tale estinzione non consegue l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria, e la competenza per l'applicazione in via definitiva della sanzione stessa passa automaticamente in capo al Prefetto, il quale procede ai sensi degli artt. 218 e 219 dello stesso codice in quanto compati- bili;
c) che soltanto nelle ipotesi di proscioglimento nel merito, e non anche in quelle di proscioglimento per estinzione del reato o per difetto della condizione di procedibilità , si verifica l'estinzione della san- zione accessoria;
d) che nemmeno fondata, nel caso di specie, risul- 3 dell'opponente relativa alla mancata tava la censura della "regole di procedura" fissate dagli osservanza artt. 218 e 219 suddetti atteso che tali regole di pro- cedura erano richiamate dall'art. 224 comma 3° per l'applicazione in via definitiva della sanzione della sospensione della patente di guida e non invece per l'applicazione della sanzione stessa in via provviso- ria, disciplinata dall'art. 223 ai commi 1° e 2° . ih. e) che la misura in concreto irrogata appariva con- grua rispetto all'entità dell'infrazione commessa dal UR, quale si desumeva dai dati ed elementi sogget- tivi ed oggettivi ed altresì rispetto all'entità delle lesioni personali derivatene alla persona coinvolta nel sinistro. Avverso tale sentenza il UR ha proposto ricor- so per cassazione L'intimato Prefetto di Macerata non ha svolto, nel presente giudizio, alcuna attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorrente ha svolto tre motivi di ricorso. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 218, 222, 223 e 224 del Codice della Strada ( D.Lgs. n. 285 del 1992) E' riproposta la tesi della illegittimità accessoria cautelare dell'applicazione della sanzione 4 per il caso in cui per il reato non si sia proce- procedibilità duto in difetto della condizione di (querela della persona offesa). Il secondo motivo denuncia ancora la violazione de- gli artt. 223 e 224 del Codice della Strada nonché "l'erronea applicazione delle procedure previste per l'irrogazione della sanzione accessoria". Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 218, 223 e 224 dinanzi citati in ordine ai criteri di determinazione della misura della sanzione. Il primo motivo è infondato. Già con le sentenze n. 5689 del 2000, n.12830, n. 10127, n. 2274 del 1999 questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale W il provvedi- mento di sospensione provvisoria della patente di gui- da, previsto dall'art. 223 comma secondo Cod. Strad. è un provvedimento amministrativo di natura cautelare, autonomo sul piano della finalità e degli effetti nonché della stessa impugnabilità (autonomamente previ- sta dall'art. 218 comma quinto), rispetto a quello ir- rogato in via definitiva a norma degli artt. 222 e 224 dello stesso codice, onde la sua irrogazione ad opera del Prefetto non è condizionata né dall'inizio dell'azione penale, né dall'eventuale difetto della condizione di procedibilità della querela, ove sia ri- 5 chiesta". E ciò la Corte ha ritenuto a) sulla base del disposto dell'art. 222 e 223, norma quest'ultima che attribuisce al Prefetto il potere di sospendere la pa- tente sulla base del solo accertamento che una viola- zione del codice della strada, dalla quale sia derivato danno alla persona, sia stata commessa e purché a cari- CO dell'autore della violazione si configurino “fondati elementi di evidente responsabilità"; b) sulla base della natura cautelare del provvedimento prefetti- zio di sospensione, in quanto volto a tutelare l'interesse pubblico in via preventiva rispetto alla irrogazione della sanzione, c) dal testo dell'art. 224 comma terzo, correttamente interpretato nel senso che esso dispone in via generale l'irrogabilità in sede amministrativa della sanzione accessoria della sospen- sione della patente ancorché per qualsiasi causa diver- sa dalla morte di colui che vi sia assoggettabile, l'accertamento della responsabilità penale non possa aver luogo, atteso che " 1 ragioni di ordine logico e sistematico impongono di ritenere che la formula "estinzione del reato" per causa diversa dalla morte, adoperata nel testo della norma, deve essere intesa come comprensiva anche della ipotesi di improcedibilità dell'azione penale per rinuncia ovvero per mancata pro- posizione della querela nel termine di legge, e non CO- me riferibile alle sole ipotesi di estinzione del reato previste negli artt. 150 e ss. del codice penale. Anche il secondo motivo è infondato atteso che il procedimento di cui al comma terzo dell'art. 224 c.s. è previsto per la sospensione della patente in via defi- nitiva. Il terzo motivo è inammissibile essendo rimessa al giudice dell'opposizione, quale giudice di merito, ogni valutazione circa la congruità della sanzione irrogata dall'autorità amministrativa. Nel caso di specie, il RE ha reso adeguata motivazione sul punto valutan- do la congruità della sanzione in relazione tanto all'infrazione commessa dall'opponente quanto all'entità delle lesioni derivate alla persona coinvol- ta nel sinistro. Il ricorso va dunque rigettato. Non è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di attività difensiva dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso addì 10 gennaio 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Walter Celentano Alfredo 7 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 2001 1g APR CANCELLIERE " M IL CANCELLIERE Luisa Passinett +