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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 25/02/2026, n. 3316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3316 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3316/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7802/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259000393210000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistenti: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate - CO, RA EP ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071 2025
90003932 10/000, emessa per il recupero di imposte (IRPEF e Addizionali) relative all'anno d'imposta 2017.
La ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto, individuato nell'avviso di accertamento n. TF501EN03695/2023. In via subordinata, eccepiva l'illegittimità della pretesa in virtù dell'annullamento dell'accertamento operato nei confronti della società partecipata ("
Società_1") con sentenza n. 18216/2024 emessa da questa medesima Corte.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 18, 19 e 21 del D. Lgs. 546/92 e, nel merito, deducendo la regolarità della notifica dell'atto prodromico (avvenuta in data 09/01/2024), ormai divenuto definitivo.
Si è costituita, altresì, l'Agenzia delle Entrate - CO, sollevando in via del tutto preliminare ed assorbente l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica dello stesso, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 546/1992. L'Ente della riscossione ha documentato che l'intimazione impugnata era stata regolarmente notificata a mezzo PEC in data 21.01.2025, a fronte di una notifica del ricorso avvenuta solamente in data 18.04.2025. Ha eccepito, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Il Collegio è chiamato, in via pregiudiziale, a esaminare l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dall'Agenzia delle Entrate - CO e dall'Ufficio. Tale eccezione risulta fondata e riveste carattere dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altra questione di rito e di merito prospettata dalle parti.
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, "il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato". Il rispetto di tale termine decadenziale costituisce un presupposto processuale inderogabile, la cui insussistenza deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
Dalla disamina della documentazione versata in atti, emerge una palese discrasia tra quanto dichiarato dalla ricorrente e le risultanze probatorie. Sebbene la ricorrente affermi nel proprio atto introduttivo che l'intimazione di pagamento sia stata notificata in data 21 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate - CO ha fornito prova documentale inconfutabile che l'atto impugnato è stato regolarmente notificato a mezzo Posta
Elettronica Certificata (PEC) in data 21 gennaio 2025, ore 08.12.
Risulta parimenti agli atti (come attestato anche dalla ricevuta S.I.Gi.T.) che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato alle controparti in data 18 aprile 2025.
Effettuando il computo dei termini a ritroso, appare evidente come, decorrendo il dies a quo dalla data certa del 21 gennaio 2025, il termine perentorio di sessanta giorni sancito dall'art. 21 D.Lgs. 546/92 sia inesorabilmente spirato in data 22 marzo 2025. Ne consegue che la notifica del ricorso, perfezionatasi quasi un mese dopo la scadenza (il 18 aprile 2025), risulta palesemente e irrimediabilmente tardiva.
La tardività della proposizione dell'azione preclude a questa Corte qualsivoglia indagine sul merito della pretesa tributaria, ivi compresa la valutazione sulla validità della notifica dell'atto presupposto e sull'eventuale efficacia dell'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, quale conseguenza derivante dalla sentenza n. 18216/2024 prodotta dalla ricorrente, essendosi il rapporto giuridico d'imposta definitivamente cristallizzato a causa della mancata tempestiva opposizione.
Per quanto attiene al regime delle spese di lite, sebbene la regola generale della soccombenza (art. 15 D.
Lgs. 546/92 e art. 91 c.p.c.) imporrebbe la condanna della parte ricorrente, il Collegio ritiene sussistano i giusti motivi di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti in causa. Tale deroga si giustifica in considerazione della peculiarità della vicenda sostanziale sottostante, ed in particolare della documentata esistenza di una pronuncia favorevole di primo grado emessa da questa stessa Corte (Sent. 18216/2024) in merito all'accertamento presupposto a carico della società partecipata dalla odierna ricorrente, circostanza che, pur non potendo sanare il vizio processuale di tardività dell'azione, ha ragionevolmente indotto la contribuente a ritenere fondate le proprie ragioni di merito, originando l'impulso difensivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese di lite compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7802/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259000393210000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistenti: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate - CO, RA EP ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071 2025
90003932 10/000, emessa per il recupero di imposte (IRPEF e Addizionali) relative all'anno d'imposta 2017.
La ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto, individuato nell'avviso di accertamento n. TF501EN03695/2023. In via subordinata, eccepiva l'illegittimità della pretesa in virtù dell'annullamento dell'accertamento operato nei confronti della società partecipata ("
Società_1") con sentenza n. 18216/2024 emessa da questa medesima Corte.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 18, 19 e 21 del D. Lgs. 546/92 e, nel merito, deducendo la regolarità della notifica dell'atto prodromico (avvenuta in data 09/01/2024), ormai divenuto definitivo.
Si è costituita, altresì, l'Agenzia delle Entrate - CO, sollevando in via del tutto preliminare ed assorbente l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica dello stesso, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 546/1992. L'Ente della riscossione ha documentato che l'intimazione impugnata era stata regolarmente notificata a mezzo PEC in data 21.01.2025, a fronte di una notifica del ricorso avvenuta solamente in data 18.04.2025. Ha eccepito, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Il Collegio è chiamato, in via pregiudiziale, a esaminare l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dall'Agenzia delle Entrate - CO e dall'Ufficio. Tale eccezione risulta fondata e riveste carattere dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altra questione di rito e di merito prospettata dalle parti.
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, "il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato". Il rispetto di tale termine decadenziale costituisce un presupposto processuale inderogabile, la cui insussistenza deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
Dalla disamina della documentazione versata in atti, emerge una palese discrasia tra quanto dichiarato dalla ricorrente e le risultanze probatorie. Sebbene la ricorrente affermi nel proprio atto introduttivo che l'intimazione di pagamento sia stata notificata in data 21 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate - CO ha fornito prova documentale inconfutabile che l'atto impugnato è stato regolarmente notificato a mezzo Posta
Elettronica Certificata (PEC) in data 21 gennaio 2025, ore 08.12.
Risulta parimenti agli atti (come attestato anche dalla ricevuta S.I.Gi.T.) che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato alle controparti in data 18 aprile 2025.
Effettuando il computo dei termini a ritroso, appare evidente come, decorrendo il dies a quo dalla data certa del 21 gennaio 2025, il termine perentorio di sessanta giorni sancito dall'art. 21 D.Lgs. 546/92 sia inesorabilmente spirato in data 22 marzo 2025. Ne consegue che la notifica del ricorso, perfezionatasi quasi un mese dopo la scadenza (il 18 aprile 2025), risulta palesemente e irrimediabilmente tardiva.
La tardività della proposizione dell'azione preclude a questa Corte qualsivoglia indagine sul merito della pretesa tributaria, ivi compresa la valutazione sulla validità della notifica dell'atto presupposto e sull'eventuale efficacia dell'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, quale conseguenza derivante dalla sentenza n. 18216/2024 prodotta dalla ricorrente, essendosi il rapporto giuridico d'imposta definitivamente cristallizzato a causa della mancata tempestiva opposizione.
Per quanto attiene al regime delle spese di lite, sebbene la regola generale della soccombenza (art. 15 D.
Lgs. 546/92 e art. 91 c.p.c.) imporrebbe la condanna della parte ricorrente, il Collegio ritiene sussistano i giusti motivi di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti in causa. Tale deroga si giustifica in considerazione della peculiarità della vicenda sostanziale sottostante, ed in particolare della documentata esistenza di una pronuncia favorevole di primo grado emessa da questa stessa Corte (Sent. 18216/2024) in merito all'accertamento presupposto a carico della società partecipata dalla odierna ricorrente, circostanza che, pur non potendo sanare il vizio processuale di tardività dell'azione, ha ragionevolmente indotto la contribuente a ritenere fondate le proprie ragioni di merito, originando l'impulso difensivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese di lite compensate.