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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/09/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2385/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015151619000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5126/2025 depositato il 12/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249015151619000, notificata il 25.02.2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita alla sottesa cartella di pagamento n.
09420180007445671000, indicata come notificata in data 19.06.2018 e relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni di imposta 2013 e 2014.
Parte ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione della pretesa.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che per la medesima cartella è già intervenuta la sentenza n. 5118/2023 (dep. il 18-09-2023), che ha dichiarato inammissibile un precedente ricorso della contribuente avverso intimazione di pagamento riferita alla stessa cartella.
Inoltre la resistente deduce la regolare notifica della cartella e di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale.
Ha presentato controdeduzioni la Regione Calabria, rappresentando la regolarità della propria precedente attività accertativa e specificando sulle modalità applicative della normativa emergenziale.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
Pur indipendentemente dalla rappresentata decisione di questa Corte su precedente intimazione di pagamento (riferita alla medesima cartella) è emerso che la resistente Agenzia ha idoneamente dimostrato (con produzione poi non contestata da parte ricorrente) la notifica della cartella e di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale tra il 2019 e il 2024 (altra intimazione, preavviso di fermo, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria).
La Regione ha pure documentato la notifica del precedente avviso di accertamento.
Ne deriva, quindi, l'infondatezza della censura sulla prescrizione della pretesa.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) per ciascuna parte resistente.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/09/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2385/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015151619000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5126/2025 depositato il 12/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249015151619000, notificata il 25.02.2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita alla sottesa cartella di pagamento n.
09420180007445671000, indicata come notificata in data 19.06.2018 e relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni di imposta 2013 e 2014.
Parte ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione della pretesa.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che per la medesima cartella è già intervenuta la sentenza n. 5118/2023 (dep. il 18-09-2023), che ha dichiarato inammissibile un precedente ricorso della contribuente avverso intimazione di pagamento riferita alla stessa cartella.
Inoltre la resistente deduce la regolare notifica della cartella e di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale.
Ha presentato controdeduzioni la Regione Calabria, rappresentando la regolarità della propria precedente attività accertativa e specificando sulle modalità applicative della normativa emergenziale.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
Pur indipendentemente dalla rappresentata decisione di questa Corte su precedente intimazione di pagamento (riferita alla medesima cartella) è emerso che la resistente Agenzia ha idoneamente dimostrato (con produzione poi non contestata da parte ricorrente) la notifica della cartella e di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale tra il 2019 e il 2024 (altra intimazione, preavviso di fermo, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria).
La Regione ha pure documentato la notifica del precedente avviso di accertamento.
Ne deriva, quindi, l'infondatezza della censura sulla prescrizione della pretesa.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) per ciascuna parte resistente.