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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2024, n. 17016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17016 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AP VA TE nato a [...] il [...] avverso la sentenza dei 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito il difensore L'avv. SALVATORE CRIMI insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17016 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 27/02/2024 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Torino, che - nel dichiarare l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata della pena - ha parzialmente riformato la sentenza del g.u.p. presso il Tribunale di Torino che, in sede di rito abbreviato, aveva ritenuto RE AN EO responsabile di una nutrita serie di imputazioni di cui all'art. 615 ter cod. pen., aggravate dalle circostanze di cui al comma 2 nn. 1 e 3 della medesima norma incriminatrice. Sono stati articolati tre motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. Att. Cod. proc. pen.. 1.11 primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali a tal fine stabilite, poiché la Corte d'appello avrebbe illegittimamente respinto l'istanza di rinvio dell'udienza del 8 giugno 2023, fondata sul documentato legittimo impedimento dell'imputato. 2. Il secondo motivo ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, escluso con motivazione apparente ed illogica. 3.11 terzo motivo ha lamentato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, riconosciuta la continuazione tra i reati, avrebbe omesso di quantificare i singoli aumenti relativi alle fattispecie-satellite. Inoltre, il giudice di secondo grado avrebbe effettuato gli aumenti previsti per la continuazione in violazione dell'art. 134 del codice penale. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.In tema di impedimento a comparire dell'imputato, è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione immune da vizi logici e giuridici con la quale si dà ragione del fatto che l'impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge (sez. 2, n. 36879 del 2017, T., Rv. 271167; sez. 5, n. 35170 del 2005, Ornaghi e altro, Rv. 232568). La Corte d'appello ha respinto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato con motivazione logica ed esente da censure di intrinseca illogicità, esprimendosi per l'assenza di prova appagante della "assolutezza" dell'impedimento addotto, consistito in una (unilateralmente) riferita sintomatologia dolorosa alle anche, che ne avrebbe determinato una impossibilità alla deambulazione ("allo stato attuale manifesta dolore acuto a destra e sinistra ed è impossibilitato alla deambulazione") certificata dal medico di fiducia;
( 2 tale certificazione, monca perché priva della "indicazione della durata" dell'impossibilità a comparire, è stata integrata da una seconda, a firma dello stesso sanitario, in pari data, che attesta la "necessità" di "gg. 15 a partire da oggi 31/05/2023 per coxo-artrosi bilaterale" senza alcuna illustrazione delle ragioni della "necessità", eventualmente collegate all'esigenza di cure o alla sequela di terapie in corso;
inoltre, e infine, la Corte territoriale ha stigmatizzato l'avvenuta produzione di copie fotostatiche in luogo degli originali ed anche tale appunto si sottrae a critiche di intrinseca illogicità , perché è il prudente apprezzamento del giudice di merito ad attribuire valenza processuale alle copie fotostatiche dei documenti in luogo degli originali e l'opzione di privilegiare l'esibizione di questi ultimi, o delle relative copie autenticate, ben si giustifica quando sia funzionale a conferire portata probatoria alle certificazioni sanitarie, in conformità del resto a risalente, ma condivisibile giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "in tema di prova de/legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza dibattimentale, rettamente il giudice di merito nega efficacia probatoria alla semplice copia fotostatica di un certificato medico fatto pervenire dall'interessato, in quanto, secondo le norme vigenti, le copie fotostatiche di scrittura possono avere la stessa efficacia delle autentiche sempre che la loro conformità all'originale sia attestata dal pubblico ufficiale competente" (sez. 5, n. 2 del 15/01/1968,Cornaro, Rv. 107167). L'atto di impugnazione non si confronta, miratamente, con la "ratio decidendi" della sentenza della Corte territoriale e si limita nella sostanza a rivendicare la connotazione fidefaciente della documentazione sanitaria e a riproporre le argomentazioni poste a fondamento della richiesta di rinvio dell'udienza. Il motivo di ricorso si rivela dunque generico e manifestamente infondato. 2.11 motivo di ricorso - peraltro totalmente aspecifico - che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, è indeducibile in questa sede, perché non formulato con i motivi di appello (confinati alla richiesta di riduzione della pena) e, dunque, travolto dall'inammissibilità di cui all'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; esso, inoltre, è manifestamente infondato, perchè confuta una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); le conclusioni argomentate dei giudici del merito (si vedano pag. 14 sentenza di primo grado, pag. 10 della sentenza impugnata, in un contesto di c.d. doppia conforme) sono, pertanto, incensurabili. 3.11 terzo motivo è, sotto diversi profili, inammissibile. La mancata specificazione dei singoli aumenti per ciascuno dei reati-satellite nel contesto della commisurazione prevista per la continuazione costituisce violazione di legge non dedotta con i 3 Il Presidente motivi di gravame, che si sono limitati ad invocare l'applicazione del minimo sanzionatorio con il contenimento degli "aumenti di pena per il reato continuato". La questione è dunque improponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione ed è, a sua volta, affetta dal vulnus dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. L'ulteriore obiezione, che investe la determinazione aritmetica dei singoli aumenti per le ipotesi-satellite, è vieppiù inammissibile, perché indeducibile per le ragioni testè indicate, per difetto di interesse e perché manifestamente infondato. L'art. 134 secondo comma del codice penale stabilisce che nelle condanne a pene detentive temporanee non si tiene conto delle frazioni di giorno, e tanto sta a significare che la frazione di giorno deve essere nel computo eliminata e non arrotondata all'entità superiore. Pertanto, il frazionamento dell'aumento previsto per il reato continuato, ove necessario ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio previsto in relazione al singolo reato-satellite, comporta in ogni caso, in favor rei, la obliterazione della frazione di giorno. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27/02/2024 Il consi 'ere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito il difensore L'avv. SALVATORE CRIMI insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17016 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 27/02/2024 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Torino, che - nel dichiarare l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata della pena - ha parzialmente riformato la sentenza del g.u.p. presso il Tribunale di Torino che, in sede di rito abbreviato, aveva ritenuto RE AN EO responsabile di una nutrita serie di imputazioni di cui all'art. 615 ter cod. pen., aggravate dalle circostanze di cui al comma 2 nn. 1 e 3 della medesima norma incriminatrice. Sono stati articolati tre motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. Att. Cod. proc. pen.. 1.11 primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali a tal fine stabilite, poiché la Corte d'appello avrebbe illegittimamente respinto l'istanza di rinvio dell'udienza del 8 giugno 2023, fondata sul documentato legittimo impedimento dell'imputato. 2. Il secondo motivo ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, escluso con motivazione apparente ed illogica. 3.11 terzo motivo ha lamentato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, riconosciuta la continuazione tra i reati, avrebbe omesso di quantificare i singoli aumenti relativi alle fattispecie-satellite. Inoltre, il giudice di secondo grado avrebbe effettuato gli aumenti previsti per la continuazione in violazione dell'art. 134 del codice penale. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.In tema di impedimento a comparire dell'imputato, è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione immune da vizi logici e giuridici con la quale si dà ragione del fatto che l'impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge (sez. 2, n. 36879 del 2017, T., Rv. 271167; sez. 5, n. 35170 del 2005, Ornaghi e altro, Rv. 232568). La Corte d'appello ha respinto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato con motivazione logica ed esente da censure di intrinseca illogicità, esprimendosi per l'assenza di prova appagante della "assolutezza" dell'impedimento addotto, consistito in una (unilateralmente) riferita sintomatologia dolorosa alle anche, che ne avrebbe determinato una impossibilità alla deambulazione ("allo stato attuale manifesta dolore acuto a destra e sinistra ed è impossibilitato alla deambulazione") certificata dal medico di fiducia;
( 2 tale certificazione, monca perché priva della "indicazione della durata" dell'impossibilità a comparire, è stata integrata da una seconda, a firma dello stesso sanitario, in pari data, che attesta la "necessità" di "gg. 15 a partire da oggi 31/05/2023 per coxo-artrosi bilaterale" senza alcuna illustrazione delle ragioni della "necessità", eventualmente collegate all'esigenza di cure o alla sequela di terapie in corso;
inoltre, e infine, la Corte territoriale ha stigmatizzato l'avvenuta produzione di copie fotostatiche in luogo degli originali ed anche tale appunto si sottrae a critiche di intrinseca illogicità , perché è il prudente apprezzamento del giudice di merito ad attribuire valenza processuale alle copie fotostatiche dei documenti in luogo degli originali e l'opzione di privilegiare l'esibizione di questi ultimi, o delle relative copie autenticate, ben si giustifica quando sia funzionale a conferire portata probatoria alle certificazioni sanitarie, in conformità del resto a risalente, ma condivisibile giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "in tema di prova de/legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza dibattimentale, rettamente il giudice di merito nega efficacia probatoria alla semplice copia fotostatica di un certificato medico fatto pervenire dall'interessato, in quanto, secondo le norme vigenti, le copie fotostatiche di scrittura possono avere la stessa efficacia delle autentiche sempre che la loro conformità all'originale sia attestata dal pubblico ufficiale competente" (sez. 5, n. 2 del 15/01/1968,Cornaro, Rv. 107167). L'atto di impugnazione non si confronta, miratamente, con la "ratio decidendi" della sentenza della Corte territoriale e si limita nella sostanza a rivendicare la connotazione fidefaciente della documentazione sanitaria e a riproporre le argomentazioni poste a fondamento della richiesta di rinvio dell'udienza. Il motivo di ricorso si rivela dunque generico e manifestamente infondato. 2.11 motivo di ricorso - peraltro totalmente aspecifico - che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, è indeducibile in questa sede, perché non formulato con i motivi di appello (confinati alla richiesta di riduzione della pena) e, dunque, travolto dall'inammissibilità di cui all'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; esso, inoltre, è manifestamente infondato, perchè confuta una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); le conclusioni argomentate dei giudici del merito (si vedano pag. 14 sentenza di primo grado, pag. 10 della sentenza impugnata, in un contesto di c.d. doppia conforme) sono, pertanto, incensurabili. 3.11 terzo motivo è, sotto diversi profili, inammissibile. La mancata specificazione dei singoli aumenti per ciascuno dei reati-satellite nel contesto della commisurazione prevista per la continuazione costituisce violazione di legge non dedotta con i 3 Il Presidente motivi di gravame, che si sono limitati ad invocare l'applicazione del minimo sanzionatorio con il contenimento degli "aumenti di pena per il reato continuato". La questione è dunque improponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione ed è, a sua volta, affetta dal vulnus dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. L'ulteriore obiezione, che investe la determinazione aritmetica dei singoli aumenti per le ipotesi-satellite, è vieppiù inammissibile, perché indeducibile per le ragioni testè indicate, per difetto di interesse e perché manifestamente infondato. L'art. 134 secondo comma del codice penale stabilisce che nelle condanne a pene detentive temporanee non si tiene conto delle frazioni di giorno, e tanto sta a significare che la frazione di giorno deve essere nel computo eliminata e non arrotondata all'entità superiore. Pertanto, il frazionamento dell'aumento previsto per il reato continuato, ove necessario ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio previsto in relazione al singolo reato-satellite, comporta in ogni caso, in favor rei, la obliterazione della frazione di giorno. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27/02/2024 Il consi 'ere estensore