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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/07/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
n. r.g. 4817/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4817 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2020, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c., ratione temporis applicabile, con ordinanza adottata ex art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 31.12.2024, promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata presso la sede in Albano
Laziale, al Borgo Garibaldi n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Merelli, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
Opponente contro
(p.iva ), rappresentata dalla Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in al Largo Arrigo VII n. 4, presso lo studio dell'avv. Pt_1
TT TI, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
1 nonché
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, CP_3 P.IVA_4
elettivamente domiciliata nella sede dell'Avvocatura Regionale in alla via Pt_1
Marcantonio Colonna n. 27, presso l'avv. Roberta Barone, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Terza chiamata
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento corrispettivo per prestazioni a carico del servizio sanitario regionale;
Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla in opposizione al decreto Parte_2
ingiuntivo n. 1122/2020, emesso da questo Tribunale in data 16.7.2020 e pubblicato il
17.7.2020, con cui è stato alla stessa ingiunto il pagamento, in favore della CP_1
in qualità di cessionaria dell' della
[...] Controparte_4 complessiva somma di euro 440.296,03, a titolo di corrispettivo per prestazioni di ricovero e di assistenza poste in essere da quest'ultima in regime di accreditamento, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha, nella specie, sostenuto:
- che le cessioni di credito in atti sono state motivatamente rifiutate da parte della stessa
, in quanto avvenute in violazione del contratto di budget sottoscritto Parte_1
dalla in data 11.12.2019-8.1.2020, per cui le stesse sono da considerare del tutto CP_4
invalide ed inefficaci nei suoi confronti;
- che la società ingiungente non sarebbe legittimata sul piano attivo, atteso che la
[...]
all'art. 14 del contratto di budget già menzionato, si è espressamente impegnata a CP_4 non cedere alcun credito afferente al rapporto di accreditamento in questione, se non ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 c. 13 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., con la conseguenza che la cessione intervenuta in forza della l. n. 130 del 1999 è da considerare
2 Part invalida e inefficace e, per questo, legittimamente rifiutata con le note Rm6 prot.
7999 del 12.2.2020, prot. 11424 del 28.2.2020 e prot. 11462 del 28.2.2020;
- che, inoltre, la stessa sarebbe carente di legittimazione passiva in quanto Parte_2
l'“ente incaricato del pagamento del corrispettivo” è la , secondo quanto CP_3 previsto dalla l n. 423 del 1993, nei rapporti con tutti i soggetti
“convenzionati/accreditati” con il SSN/SSR;
- che, inoltre, in sede di contratto di budget per gli anni 2019/2021, sottoscritto dall'
[...]
è espressamente previsto che la provvede al pagamento del CP_4 CP_3 corrispettivo, tramite la propria controllata LazioCrea;
- che, secondo l'orientamento consolidatosi nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, deve essere tracciata una distinzione fra il soggetto “autorizzatore” delle Part prestazioni, ossia la e quello “incaricato del pagamento, da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie”, vale a dire la in quanto l'autorizzazione CP_3
Part della prestazione sanitaria non costituisce la fonte dell'obbligazione in capo alla ma la condizione perché il soggetto incaricato per legge provveda al pagamento;
- che è, quindi, interesse della stessa opponente essere autorizzata alla chiamata in causa della al fine di ottenere l'accertamento della sua esclusiva CP_3
legittimazione passiva;
- che, inoltre, fra le struttura privata accreditata e il sistema sanitario regionale si instaura un vero e proprio rapporto di servizio, tanto che le ragioni del mancato accertamento, liquidazione e pagamento delle fattura azionate in sede monitoria si fondano su una valutazione, rispetto alle prestazioni sanitarie rese dalla di CP_4
difetto dei corrispondenti requisiti quantitativo/qualitativi previsti dall'ordinamento positivo vigente per come accollabili al SSN/SSR del , oltre che sulla mancata CP_3
emissione delle note di credito richieste;
- che, in particolare, la complessiva di euro 8.648,19 (di cui euro 4.113,53, riferiti alla fattura n. 54GRP del 31.12.2019, ed euro 4.534,66, riferiti alla fattura 1GRP del
31.1.2020) non risulta dovuta, a fronte della richiesta di nota di credito di cui alla nota Pt_3
prot. 2962 del 17.01.20, per produzione di n. 41 prestazioni di hospice domiciliare,
[...]
3 in eccesso rispetto a quelle esprimibili dalla nel mese di dicembre 2019 (20 CP_4 prestazioni), come da decreto del commissario ad acta della n. CP_3
U00204/2013, recante accreditamento istituzionale definitivo della Divisione CP_4
Grottaferrata;
- che la somma complessiva di euro 291.142,20 (di cui euro 33.812,47, riferiti alla fattura 1GRP del 31.1.2020; euro 111.758,63, riferiti alla fattura 3GRP del 31.1.2020; euro 33.812,47, riferiti alla fattura 5GRP del 29.2.2020; euro 111.758,63, riferiti alla fattura 7GRP del 29.2.2020) non è dovuta, alla luce delle richieste di note di credito di cui alle note prot. 11774 del 2.3.2020, prot. 17578 del 3.4.2020; prot. 18632 del Pt_3
10.4.2020, ravvisandosi un eccesso di fatturazione a saldo e consuntivo, rispetto ai flussi derivanti dal c.d. “RAD-R”, ossia dal flusso informatico tripartito soggetto
, concernente le cartelle cliniche emesse dall' in Controparte_5 CP_4
veste di soggetto erogatore;
- che la somma complessiva di euro 140.104,52 (di cui euro 76.282,60, riferiti alla fattura 5GRP del 29.2.2020; euro 13.885,07, riferiti alla fattura 7GRP del 29.2.2020; euro
49.936,85, riferiti alla fattura 2FB1 del 28.2.2020) non risulta dovuta, come emerge dalle Part richieste di note di credito di cui alle note m6 prot. 17578 del 3.4.2020; prot. 18632 del 10.4.2020; prot. 66416 del 19.12.2019;
- che la somma complessiva di euro 401,32 (di cui euro 200,66, riferiti alla fattura
4GRP del 31.1.2020, ed euro 200,66, riferiti alla fattura 8GRP del 29.2.2020) non è Part dovuta, a fronte delle richieste di note di credito di cui alle note Rm6 prot. 8237 del
13.02.20 e prot. 12901 del 6.3.2020, per eccesso di prestazioni di hospice domiciliare rispetto alle 20 giornaliere autorizzate ed accreditate come da decreto del commissario ad acta per la n. U00204/2013, già richiamato. CP_3
La azienda opponente ha, quindi, chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della , rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare: - in CP_3
via preliminare e pregiudiziale, ex art. 81 c.p.c., il difetto di legittimazione attiva della
Società opposta e, per l'effetto, revocare, ovvero annullare, ovvero dichiarare nullo o inefficace l'opposto provvedimento monitorio ingiunzionale;
- ancora in via preliminare e
4 pregiudiziale, subordinatamente e gradatamente, ex art. 100 c.p.c. il conseguente e sopravvenuto difetto di interesse ad agire della Società opposta e, per l'effetto, revocare, ovvero annullare, ovvero dichiarare nullo o inefficace l'opposto provvedimento monitorio ingiunzionale;
- di nuovo in via preliminare e pregiudiziale, subordinatamente e gradatamente, la carenza di legittimazione passiva della declinandola a Parte_4
carico del c.d. “ente incaricato del pagamento del corrispettivo”, nel caso di specie la
e, per l'effetto, rigettare la domanda monitoria avversaria verso la CP_3
opponente Amministrazione nonché, per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare che il predetto Ente Locale è l'unico soggetto passivamente legittimato come debitore nel caso di specie, ex Cassazione n. 18448/07 e n. 13333/15 ai sensi e per gli effetti di cui alla L.
n.° 423/93 nei rapporti con tutti i soggetti “convenzionati/accreditati” con il SSN/SSR
(farmacie, medici specialisti e strutture private convenzionate), e quindi, di nuovo per
l'effetto, che il medesimo Ente Locale sia obbligato a manlevare e garantire, ai sensi di legge, l'Amministrazione chiamante da ogni e qualsiasi pretesa attorea e, per ancora
l'effetto, a mantenere inoltre indenne l'Amministrazione chiamante medesima dalle spese di lite sostenute per la costituzione e la partecipazione al presente giudizio e, per l'effetto, revocare, ovvero annullare, ovvero dichiarare nullo o inefficace l'opposto provvedimento monitorio ingiunzionale;
- nel merito, ed in via principale, che nel caso concreto la
Società opposta non risulta titolare nei confronti della opponente di alcun Pt_5
credito per sorte e/o per accessori in ordine e rispetto alle partite ingiunte con l'opposto provvedimento monitorio ingiunzionale e, per l'effetto, revocarlo, ovvero annullarlo, ovvero dichiararlo nullo o inefficace, in quanto le pretese “ex adverso” dedotte sono totalmente infondate sotto ogni e qualsiasi profilo e di diritto e, comunque, non provate, oltre che in violazione di norme imperative di ordine pubblico poste a tutela del pubblico erario ed assolutamente indisponibili all'autonomia privata; - ancora nel merito, ed in via subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attrice, accertare e dichiarare il palese e pieno concorso del fatto colposo ex art. 1227 c.c. di parte opposta nella causazione dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la misura e la gravità della colpa concorrente nonché l'entità delle
5 conseguenze che sono derivate dal concorso del fatto del/dei danneggiato/i, operando poi la diminuzione dell'entità del dovuto secondo una percentuale che assommi l'incidenza dell'entità del dedotto fatto colposo concorrente sul danno totale accertato e l'incidenza della colpa della opposta rispetto a quella della opponente, il tutto anche in via equitativa;
- in via istruttoria, si chiede ex art. 210 c.p.c. volersi emettere nei confronti della (terzo chiamato), ordine di esibizione dell'originale e deposito di CP_3 copia agli atti del giudizio dei mandati di pagamento emessi dal predetto Ente Locale in nome e per conto della nel caso di specie, quali già richiesti dalla opponente Pt_3 Pt_3 con nota prot. 38118 del 30.07.20 (all. n. 21), ciò a valersi anche ad ulteriore
[...]
supporto della sopra estesa eccezione preliminare e pregiudiziale di carenza di legittimazione passiva della ”. Pt_3
La costituitasi in giudizio mediante la mandataria Controparte_1 [...]
ha dedotto: Controparte_2
- che la cessione intervenuta con la è pienamente opponibile alla , CP_4 Parte_2
in quanto, con contratto quadro di cessione di crediti disciplinato dalla l. n. 130 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritto in data 26.8.2019 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 31.8.2019, l' Controparte_4
ha ceduto i crediti vantanti nei confronti della a
[...] Parte_2 Controparte_1 impegnandosi a cederle, con separati e successivi contratti di cessione, ulteriori crediti e, sulla base dell'accordo quadro, sono state, poi, perfezionate singole cessioni di credito, notificate a mezzo PEC alla debitrice in data 15.1.2020, 18.2.2020, 5.3.2020 e 17.3.2020;
- che la predetta cessione è stata ripetuta in un atto notarile stipulato in data 24.10.2019
a rogito del Notaio Rep. n. 1951, successivamente integrato con atto del Per_1
18.2.2020 a rogito del medesimo Notaio Rep. n. 2306, notificato il 27.2.2020;
- che il contratto di cessione riporta specificamente le singole fatture cedute, l'importo individuale e il corrispettivo e non fa alcun riferimento all'esistenza di una clausola che espressamente imponga un divieto di cedere i crediti scaturenti dai contratti ex art. 8 quinquies del d.lgs. 502 del 1992, senza il consenso del debitore ceduto;
- che, nello stesso contratto di cessione, la cedente garantisce che i crediti sono
6 “liberamente cedibili alla cessionaria” (art. 3 punto c), per cui il divieto di cessione contenuto nel contratto di budget non è alla medesima opponibile ai sensi dell'art. 1260 c.
2 c.c.;
- che, ai fini dell'efficacia della cessione, non sarebbe stata comunque necessaria una Part adesione della in quanto vengono qui in considerazione prestazioni di natura istantanea, poste in essere in virtù di un contratto non più in corso di esecuzione e non afferenti ad una Amministrazione Statale;
- che, secondo quanto previsto dall'art. 8 quinquies c. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992, il Part soggetto che assume l'obbligo di provvedere al pagamento del corrispettivo è la mentre la avrebbe una mera funzione di indirizzo e programmazione;
CP_3
- che le contestazioni circa la carenza degli standard quantitativi e qualitativi richiesti in merito alle prestazioni erogate appaiono generiche;
- che, nella specie, per le fatture n. 1, 3, 5 e 7 GRP, secondo le contestazioni di controparte, risulterebbe un “eccesso di fatturazione” per gli importi azionati, ma non è dato comprendere da cosa deriverebbe detta circostanza, atteso che la cedente ha sempre erogato le prestazioni sanitarie nei limiti del budget assegnato per ciascun anno;
- che per la fattura n. 2FB1 nessuna contestazione è stata sollevata dall'opponente, riferendosi la comunicazione prodotta da quest'ultima ad altre prestazioni, in quanto la fattura in esame riguarda prestazioni specialistiche erogate nel mese di gennaio 2020, Part mentre la comunicazione della i riferisce a prestazioni del 2017;
- che, per le fatture n. 54 GPR, 4 GPR e 8 GPR, aventi ad oggetto prestazioni domiciliari di hospice rivolte a malati oncologici terminali, deve rilevarsi che dette prestazioni sono incomprimibili in tetti di spesa, indifferibili e sempre precedute da valutazioni delle strutture pubbliche a ciò deputate (unità valutative), secondo il protocollo regionale che regola la procedura di accesso alle cure palliative;
Part
- che il contratto sottoscritto dalla dalla cedente sarebbe nullo ex artt. 1418 e 1419
c.c. per violazione di norme imperative, quali devono ritenersi le disposizioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 502 del 1992 e smi, in tema di obbligo per lo Stato e per le Regioni di garantire il servizio sanitario nazionale, non prevedendo lo stesso contratto un
7 corrispettivo per le prestazioni poste in essere extra tetto;
- che l'importo richiesto risulterebbe comunque dovuto a titolo di risarcimento o di ingiustificato arricchimento, senza che possa assumere alcuna rilevanza la deduzione della parte opponente circa un asserito concorso di colpa della stessa cessionaria.
Quest'ultima ha, dunque, concluso nei seguenti termini: “- in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 cpc al decreto in quanto l'opposizione non si fonda su prova scritta;
- ovvero la provvisoria esecuzione parziale limitatamente Part alla somma di € 49.936,85 di cui alla fattura n. 2FB1 non contestata dalla - Pt_2 nel merito rigettare l'opposizione in quanto temeraria e infondata in fatto e diritto e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1122/20; - in via subordinata condannare la
al pagamento della somma di € 440.296,03 oltre interessi moratori ex d.lgs. Parte_2
n. 231/2002 od in quella maggiore o minore ritenuta di legge e di giustizia per i titoli dedotti in ricorso e nel presente atto;
- in via residuale e subordinata dichiarare la
[...] tenuta al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 440.296,03 o di Pt_2
quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi moratori;
- con vittoria di spese legali”.
Autorizzata la chiamata in causa della , richiesta dalla , si è CP_3 Parte_2 costituita in giudizio anche quest'ultima, asserendo: Part
- che la società opposta è priva di titolarità attiva, avendo la notificato il proprio rifiuto alla cessione dei crediti azionati in sede monitoria e prevedendo l'art. 106 del d.lgs.
n. 50 del 2016 una disciplina speciale per la cessione dei crediti nei riguardi della
Pubbliche Amministrazioni che ha abrogato, perché successiva, la disciplina dettata dalla l n. 130 del 1999;
- che risulta, tuttora, applicabile a detta cessione la disciplina di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923;
- che la stessa sarebbe priva di legittimazione passiva, in quanto l'unico CP_3
Part soggetto obbligato è la territorialmente competente, avendo la prima, quale unico compito, quello di garantire i finanziamenti alle aziende sanitarie per lo svolgimento delle
8 attività programmate nell'ambito del servizio sanitario regionale;
- che le fatture di cui è stato chiesto il pagamento risultano, in parte, già parzialmente saldate, in parte, bloccate perché concernenti prestazioni rese oltre i limiti di budget, come Part già dedotto dalla onvenuta;
- che risultano, infine, del tutto carenti i presupposti per configurare un ingiustificato arricchimento ai fini dell'art. 2041 c.c. e che non sarebbe applicabile nel caso di specie la disciplina di cui al d.lgs. n. 231 del 2002.
La chiamata ha, a mente di ciò, così concluso: “
1. In via preliminare: CP_3 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della società attrice;
2. In via ulteriormente preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
;
3. Nel merito ed in via principale: rigettare tutte le domanda proposte nei CP_3 confronti della , in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, CP_3
comunque, non provate sia nell'an che nel quantum e per l'effetto revocare, ovvero annullare ovvero dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in quanto le pretese “ex adverso” dedotte sono totalmente infondate e, comunque, non provate.
Rigettare, in ogni caso, tutte le domande di garanzia e manleva avanzate nei confronti della compreso il pagamento degli interessi moratori ex art. 5 d. lgs. CP_3
231/2002. Salvis Juribus Con vittoria di spese e compensi professionali come da vigente legislazione”.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale n. 21 del
9.2.2023, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti il 31.12.2024, previa concessione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile al giudizio, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, appare utile esaminare, in via preliminare, la questione afferente al difetto di titolarità attiva, in capo all'opposta, dei crediti azionati, sollevata sia dalla parte opponente che dalla parte chiamata, in
9 ragione della lamentata inefficacia dell'atto di cessione intervenuto fra la struttura accreditata e la stessa CP_4 Controparte_1
Occorre premettere, in punto di disciplina applicabile alla cessione in parola che, contrariamente a quanto assunto dalla chiamata, non verrebbe qui in CP_3 considerazione la disciplina dettata dal regio decreto n. 2440 del 1923 in materia di contabilità generale dello Stato, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte, “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (cfr.
Cass., 13 dicembre 2019, n. 32788), considerazione che deve essere estesa all'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, il quale subordina l'efficacia della cessione all'adesione del debitore ceduto, come peraltro affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità anche con specifico riferimento alle aziende sanitarie locali, da ritenere, sin dalla loro istituzione, enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (cfr. Cass., 21 dicembre 2017, n. 30658). Part Merita ancora evidenziare che, secondo quanto allegato dalla opponente, nel caso in disamina, il contratto stipulato fra la medesima e la struttura accreditata cedente ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm.ii. prevede all'art. 14, rubricato “cessione dei crediti” che “le modalità e i termini di cessione dei Crediti derivanti dal presente accordo/contratto sono disciplinati esclusivamente dall'art. 106, comma 13, del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., nonché dal regolamento allegato al presente contratto, al quale si rinvia integralmente (All. A), non essendo ammesse altre forme di cessione del credito”, regolamento che detta all'art. 7 una più puntuale disciplina della cessione dei crediti, quanto alla relativa forma e alle modalità di rifiuto opponibile dall' (cfr. doc. 3 Pt_1
del fascicolo di parte opponente).
Si evidenzia, inoltre, che, sulla base della disciplina di cui all'art. 106 c. 13 del d.lgs. n.
50 del 2016, nella formulazione vigente nel momento in cui è stato concluso il contratto
10 di cessione in parola, ai fini dell'opponibilità al debitore, “le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
A mente di quanto appena messo in luce, non può, in primo luogo, prescindersi dal rimarcare che la società opposta ha provveduto a depositare, nella presente sede, un atto di cessione concluso in forma di scrittura privata autenticata in data 24.10.2019 e un successivo atto integrativo del 17.2.2020, in cui si chiarisce che la cessione ivi disciplinata avviene ai sensi degli artt. 1 e 4 della l. n. 130 del 1999 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte opposta).
A fronte di ciò, si reputa condivisibile l'assunto della stessa parte opposta, secondo cui la riconducibilità della cessione intervenuta alla disciplina contemplata dalla legge appena richiamata, esclude la possibilità di richiedere, ai fini dell'opponibilità della cessione, formalità differenti rispetto a quelle ivi previste, come peraltro espressamente chiarito dall'art. 4 c. 4 bis delle legge citata, secondo cui “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”, disposizione che è da ritenere speciale rispetto alla disciplina generale dettata anche dall'art. 106 c. 13 del d.lgs. n. 50 del 2016, espressamente richiamata nel contratto di budget intervenuto fra la e la Parte_2 CP_4
Da tanto consegue che la specifica disciplina prevista dal contratto di budget che richiama quella prevista dal d.lgs. n. 50 del 2016, sopra ricordata, deve essere circoscritta
11 ai soli casi in cui la cessione non avvenga nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, per cui risulterebbe, viceversa, applicabile la disciplina di cui alla l. n.
130 del 1999, dovendo pure sottolinearsi che, come messo in luce dalla società opposta, le limitazioni contenute nel contratto di budget rispetto alla cessione di crediti, non sarebbero direttamente opponibili alla cessionaria, estranea al predetto contratto, non essendo le stesse neppure esplicitate nel contratto di cessione intervenuto fra la struttura accreditata e la Controparte_1
Si rileva poi che, nel caso di specie, la cessionaria ha versato in atti l'estratto della
Gazzetta Ufficiale recante la pubblicazione dell'avviso della cessione intervenuta con l' e le comunicazioni di avvenuta cessione riguardanti i crediti afferenti alle CP_4
fatture del 31.12.2019, 3GRP e 4GRP, tutte del 31.1.2020, 5GRP, 7GRP e CP_6 CP_7
tutte del 29.2.2020, 2FB1 del 28.2.2020, avvenute nei giorni 15.1.2020, 18.2.2020, CP_8
5.3.2020 e 17.3.2020, con la specificazione che, malgrado la cessionaria abbia prodotto le sole ricevute in formato .pdf dei messaggi pec inoltrati e non abbia depositato gli avvisi di ricevimento delle notificazioni eseguite a mezzo posta, d'altro canto, l'opponente non ha specificamente contestato che dette notificazioni siano state ricevute, tanto da avere notificato degli atti di rifiuto datati 12.2.2020 e 28.2.2020, riferibili alle cessioni comunicate in data 15.1.2020 e 18.2.2020 e, quindi, ai crediti portati dalle fatture CP_6 del 31.12.2019, 3GRP e 4GRP, tutte del 31.1.2020 (cfr. docc. 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, CP_7
3 del fascicolo di parte opposta e docc. 4, 5 e 6 del fascicolo di parte opponente).
A mente di quanto sopra argomentato, facendo applicazione della disciplina di cui alla l. n. 130 del 1999, stante l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta
Ufficiale e la notificazione della comunicazione di cessione nei riguardi della Parte_2
6, la stessa deve ritenersi pienamente opponibile a quest'ultima, senza che possano
[...]
rilevare gli atti di rifiuto dalla medesima notificati, di talché deve ritenersi condivisibile l'assunto di parte opposta, secondo cui il rifiuto opposto dalla , unicamente Parte_2
per ciò che attiene ai crediti portati dalle fatture del 31.12.2019, 3GRP e CP_6 CP_7
4GRP, tutte del 31.1.2020, non avrebbe alcuna incidenza sulla cessione per cui è causa, soggetta alla disciplina sulla cartolarizzazione dei crediti.
12 3. Proseguendo con l'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti, deve, Part nondimeno, osservarsi che, a fronte delle puntuali contestazioni mosse dalla ingiunta, circa la debenza delle somme residue indicate nelle fatture elencate nel ricorso monitorio, la società opposta non ha fornito puntuale dimostrazione dell'effettiva esistenza delle pretese creditorie azionate.
Si rileva, infatti, che la parte opponente ha allegato che la complessiva di euro
8.648,19, di cui euro 4.113,53, riferita alla fattura n. 54GRP del 31.12.2019, ed euro
4.534,66, riferita alla fattura 1GRP del 31.1.2020, non risulta dovuta, come esplicitato nella richiesta di nota di credito di cui alla nota prot. 2962 del 17.1.2020, in Pt_3
quanto riferibile all'esecuzione di 41 prestazioni di hospice domiciliare, eccedenti il numero massimo di venti prestazioni esprimibili dalla nel mese di dicembre CP_4
2019, come da decreto del commissario ad acta per la n. U00204/2013, CP_3
recante accreditamento istituzionale definitivo della Divisione Grottaferrata, e CP_4 che, del pari la somma complessiva di euro 401,32, di cui euro 200,66, riferita alla fattura
4GRP del 31.1.2020, ed euro 200,66 riferita alla fattura del 29.2.2020, non risulta CP_8 dovuta a fronte delle richieste di note di credito di cui alle note prot. 8237 del Pt_3
13.2.2020 e prot. 12901 del 6.3.2020, per eccesso di prestazioni di hospice domiciliare rispetto alle 20 giornaliere autorizzate ed accreditate come da decreto appena menzionato
(cfr. docc. 11, 19 e 20 del fascicolo della parte opposta).
In merito, deve rammentarsi che, ad avviso della Suprema Corte, “ 'la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario, per singola istituzione o per gruppi di istituzioni', quanto 'la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni', risulta 'rimessa ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale', visto che 'tale attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, assume valenza imprescindibile in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta
l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate'”, precisando ulteriormente che “in altri termini, 'l'osservanza del tetto di spesa in materia
13 sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato', di talché si è ritenuta persino 'giustificata
(anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget',
e ciò in ragione della 'necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili'” (cfr. Cass., 6 luglio 2020, n. 13884, che richiama in motivazione Cass., 31 ottobre 2019, n. 27997 e Cons. St. Ad. Plen., 12 aprile 2012, n. 3).
La società opposta si è invece limitata a sostenere genericamente che le disposizioni del contratto che prevedono un tetto di spesa per le diverse prestazioni sanitarie, oggetto di accreditamento, sarebbero invalide per contrarietà a norma imperativa, prospettazione che, facendo applicazione dei principi appena ricordati, non può essere condivisa.
Deve, inoltre, mettersi in luce che la parte opponente più che lamentare un eccesso di spesa rispetto al tetto autorizzato, ha precisato che le prestazioni, per cui è stato rifiutato il pagamento, sono state poste in essere dalla struttura in eccesso rispetto ai limiti dell'accreditamento, come stabilito dal decreto del commissario ad acta del 24.5.2013, recante il definitivo accreditamento della struttura erogante, essendosi, di contro, quest'ultima all'art. 7 n. 4 del contratto di budget espressamente impegnata a porre in essere le prestazioni nei limiti del tetto di spesa e nel rispetto dell'accreditamento (cfr. docc. 3 e 12 del fascicolo della parte opponente). Part La opponente ha poi specificamente rappresentato che la somma complessiva di euro 291.142,20, costituita da euro 33.812,47, riferiti alla fattura 1GRP del 31.1.2020, da euro 111.758,63, riferiti alla fattura 3GRP del 31.1.2020, da euro 33.812,47, riferiti alla fattura 5GRP del 29.2.2020, da euro 111.758,63, riferiti alla fattura 7GRP del 29.2.2020, Part non risulta dovuta, come esplicitato nelle richieste di note di credito di cui alle note
Rm6 prot. 11774 del 2.3.2020, prot. 17578 del 3.4.2020, prot. 18632 del 10.4.2020, per eccesso di fatturazione a saldo e consuntivo, rispetto ai flussi derivanti dal c.d. “RAD-R”, ossia dal flusso informatico tripartito soggetto erogatore/Asl/Regione , concernente CP_3 le cartelle cliniche emesse dall' (cfr. docc. 13, 14 e 15 del fascicolo di parte CP_4
opposta).
14 La stessa parte ha, analogamente, dedotto che la somma ulteriore di euro 140.104,52, costituita da euro 76.282,60, riferiti alla fattura 5GRP del 29.2.2020, da euro 13.885,07, riferiti alla fattura 7GRP del 29.2.2020, da euro 49.936,85, riferiti alla fattura 2FB1 del Part 28.2.2020, non risulta dovuta a fronte delle richieste di note di credito di cui alle note
Rm6 prot. 17578 del 3.4.2020 e prot. 18632 del 10.4.2020 (cfr. docc. 14 e 15 del fascicolo di parte opposta).
A fronte della contestazione sollevata dalla parte opponente, in merito alla corrispondenza fra gli importi fatturati e le risultanze dei flussi del sistema informatico adottato per agevolare la fase di fatturazione, di controllo e di successiva liquidazione dei corrispettivi dovuti, sistema informatico previsto dalla Determinazione della Regione Part Lazio n. 1598 del 2006, che, come evidenziato dalla registra le cartelle cliniche emesse dalla struttura accreditata e restituisce poi la certificazione delle prestazioni remunerabili a carico del servizio sanitario regionale, la società opposta non ha sollevato alcuna contestazione specifica, avendo unicamente sostenuto che la struttura accreditata avrebbe svolto tutte le prestazioni nel rispetto del tetto di spesa, circostanza che non Part corrisponde però a quella dedotta dalla giustificazione del mancato pagamento della porzione residua delle somme indicate nelle fatture in questione.
In altri e più chiari termini, rispetto alla suddetta contestazione, ossia alla non corrispondenza fra i dati emergenti dai flussi informatici in merito alle prestazioni erogate e gli importi fatturati, tanto che le fatture emesse sono risultate tutte pagate nella sola misura per cui risultava una corrispondenza fra i suddetti dati, in sede di controllo e liquidazione, la società opposta non ha fornito alcuna dimostrazione circa l'effettiva erogazione delle prestazioni ulteriori per cui si è domandato il corrispettivo, le quali non sono state neanche specificamente individuate.
In ultima analisi, avendo la parte opposta agito per il pagamento del corrispettivo relativo, in parte, a prestazioni rese dall' oltre i limiti dell'accreditamento, per CP_4
altra parte, a prestazioni di cui non è stata fornita compiuta dimostrazione dell'effettiva erogazione e non risultanti dal flusso informatico dei dati, adottato dalla deve CP_3
concludersi che la pretesa creditoria azionata non è stata adeguatamente dimostrata, con
15 conseguente assorbimento delle questioni afferenti all'individuazione dell'effettivo soggetto obbligato sul piano passivo e all'applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n.
231 del 2002 e con integrale conferma del provvedimento adottato in data 8.11.2021 in merito alle richieste istruttorie avanzate e reiterate dalla parte opposta.
Deve, infine, esaminarsi la domanda proposta, in via subordinata, dalla parte opposta di risarcimento dei danni o di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., precisando sin d'ora che la domanda risarcitoria, pur formulata, è priva di qualsiasi allegazione fattuale posta a suo fondamento e non può, dunque, essere accolta, per cui risulta assorbita la questione sollevata dall'opponente rispetto ad un eventuale concorso colposo della società opposta.
Si ritiene parimenti che la domanda di ingiustificato arricchimento non possa trovare accoglimento, in quanto, in primo luogo, proposta da un soggetto diverso da quello che ha reso le prestazioni, che non ha direttamente patito l'impoverimento, e riguardante prevalentemente prestazioni rispetto alle quali, come già evidenziato, non è stata fornita la prova dell'effettiva esecuzione.
Rispetto alle prestazioni poste in essere senza rispettare il limite di spesa, appare poi Part sufficiente rammentare che, come ricordato dalla e dalla , “in tema di CP_3
prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere
'imposto' che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”, considerazione che può essere estesa anche all'ipotesi di prestazioni rese al di fuori dei limiti dell'accreditamento (cfr., da ultimo, Cass., 24 settembre 2024, n. 25514).
4. Concludendo, l'opposizione proposta dalla , deve essere integralmente Parte_2
accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, mentre devono essere rigettate le domande di risarcimento dei danni e di ingiustificato arricchimento proposte dalla società opposta.
16 Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della parte opposta, anche nei riguardi della parte chiamata, non configurandosi un caso di chiamata meramente arbitraria, e sono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da determinare in relazione al valore del petitum (causa di valore compreso fra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00), con la specificazione che si applicheranno i parametri minimi per la sola fase istruttoria, data la sua natura prettamente documentale.
In merito alla disciplina delle spese di lite con riferimento alla parte chiamata, si precisa che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite
- il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”, principio applicabile anche in ipotesi di chiamata per comunanza di causa (cfr. Cass., 6 dicembre 2019, n. 31889).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie integralmente l'opposizione promossa dalla Parte_1
6 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1122/2020, emesso da questo Tribunale in
[...] data 16.7.2020 e pubblicato il 17.7.2020;
b) rigetta tutte le ulteriori domande proposte dalla come in epigrafe Controparte_1 rappresentata;
17 c) condanna la alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 17.252,00, per
[...]
compensi, ed euro 634,00, per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
d) condanna la alla rifusione, in favore della , delle Controparte_1 CP_3
spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 17.252,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Velletri, 11 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4817 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2020, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c., ratione temporis applicabile, con ordinanza adottata ex art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 31.12.2024, promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata presso la sede in Albano
Laziale, al Borgo Garibaldi n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Merelli, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
Opponente contro
(p.iva ), rappresentata dalla Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in al Largo Arrigo VII n. 4, presso lo studio dell'avv. Pt_1
TT TI, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
1 nonché
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, CP_3 P.IVA_4
elettivamente domiciliata nella sede dell'Avvocatura Regionale in alla via Pt_1
Marcantonio Colonna n. 27, presso l'avv. Roberta Barone, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Terza chiamata
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento corrispettivo per prestazioni a carico del servizio sanitario regionale;
Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla in opposizione al decreto Parte_2
ingiuntivo n. 1122/2020, emesso da questo Tribunale in data 16.7.2020 e pubblicato il
17.7.2020, con cui è stato alla stessa ingiunto il pagamento, in favore della CP_1
in qualità di cessionaria dell' della
[...] Controparte_4 complessiva somma di euro 440.296,03, a titolo di corrispettivo per prestazioni di ricovero e di assistenza poste in essere da quest'ultima in regime di accreditamento, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha, nella specie, sostenuto:
- che le cessioni di credito in atti sono state motivatamente rifiutate da parte della stessa
, in quanto avvenute in violazione del contratto di budget sottoscritto Parte_1
dalla in data 11.12.2019-8.1.2020, per cui le stesse sono da considerare del tutto CP_4
invalide ed inefficaci nei suoi confronti;
- che la società ingiungente non sarebbe legittimata sul piano attivo, atteso che la
[...]
all'art. 14 del contratto di budget già menzionato, si è espressamente impegnata a CP_4 non cedere alcun credito afferente al rapporto di accreditamento in questione, se non ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 c. 13 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., con la conseguenza che la cessione intervenuta in forza della l. n. 130 del 1999 è da considerare
2 Part invalida e inefficace e, per questo, legittimamente rifiutata con le note Rm6 prot.
7999 del 12.2.2020, prot. 11424 del 28.2.2020 e prot. 11462 del 28.2.2020;
- che, inoltre, la stessa sarebbe carente di legittimazione passiva in quanto Parte_2
l'“ente incaricato del pagamento del corrispettivo” è la , secondo quanto CP_3 previsto dalla l n. 423 del 1993, nei rapporti con tutti i soggetti
“convenzionati/accreditati” con il SSN/SSR;
- che, inoltre, in sede di contratto di budget per gli anni 2019/2021, sottoscritto dall'
[...]
è espressamente previsto che la provvede al pagamento del CP_4 CP_3 corrispettivo, tramite la propria controllata LazioCrea;
- che, secondo l'orientamento consolidatosi nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, deve essere tracciata una distinzione fra il soggetto “autorizzatore” delle Part prestazioni, ossia la e quello “incaricato del pagamento, da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie”, vale a dire la in quanto l'autorizzazione CP_3
Part della prestazione sanitaria non costituisce la fonte dell'obbligazione in capo alla ma la condizione perché il soggetto incaricato per legge provveda al pagamento;
- che è, quindi, interesse della stessa opponente essere autorizzata alla chiamata in causa della al fine di ottenere l'accertamento della sua esclusiva CP_3
legittimazione passiva;
- che, inoltre, fra le struttura privata accreditata e il sistema sanitario regionale si instaura un vero e proprio rapporto di servizio, tanto che le ragioni del mancato accertamento, liquidazione e pagamento delle fattura azionate in sede monitoria si fondano su una valutazione, rispetto alle prestazioni sanitarie rese dalla di CP_4
difetto dei corrispondenti requisiti quantitativo/qualitativi previsti dall'ordinamento positivo vigente per come accollabili al SSN/SSR del , oltre che sulla mancata CP_3
emissione delle note di credito richieste;
- che, in particolare, la complessiva di euro 8.648,19 (di cui euro 4.113,53, riferiti alla fattura n. 54GRP del 31.12.2019, ed euro 4.534,66, riferiti alla fattura 1GRP del
31.1.2020) non risulta dovuta, a fronte della richiesta di nota di credito di cui alla nota Pt_3
prot. 2962 del 17.01.20, per produzione di n. 41 prestazioni di hospice domiciliare,
[...]
3 in eccesso rispetto a quelle esprimibili dalla nel mese di dicembre 2019 (20 CP_4 prestazioni), come da decreto del commissario ad acta della n. CP_3
U00204/2013, recante accreditamento istituzionale definitivo della Divisione CP_4
Grottaferrata;
- che la somma complessiva di euro 291.142,20 (di cui euro 33.812,47, riferiti alla fattura 1GRP del 31.1.2020; euro 111.758,63, riferiti alla fattura 3GRP del 31.1.2020; euro 33.812,47, riferiti alla fattura 5GRP del 29.2.2020; euro 111.758,63, riferiti alla fattura 7GRP del 29.2.2020) non è dovuta, alla luce delle richieste di note di credito di cui alle note prot. 11774 del 2.3.2020, prot. 17578 del 3.4.2020; prot. 18632 del Pt_3
10.4.2020, ravvisandosi un eccesso di fatturazione a saldo e consuntivo, rispetto ai flussi derivanti dal c.d. “RAD-R”, ossia dal flusso informatico tripartito soggetto
, concernente le cartelle cliniche emesse dall' in Controparte_5 CP_4
veste di soggetto erogatore;
- che la somma complessiva di euro 140.104,52 (di cui euro 76.282,60, riferiti alla fattura 5GRP del 29.2.2020; euro 13.885,07, riferiti alla fattura 7GRP del 29.2.2020; euro
49.936,85, riferiti alla fattura 2FB1 del 28.2.2020) non risulta dovuta, come emerge dalle Part richieste di note di credito di cui alle note m6 prot. 17578 del 3.4.2020; prot. 18632 del 10.4.2020; prot. 66416 del 19.12.2019;
- che la somma complessiva di euro 401,32 (di cui euro 200,66, riferiti alla fattura
4GRP del 31.1.2020, ed euro 200,66, riferiti alla fattura 8GRP del 29.2.2020) non è Part dovuta, a fronte delle richieste di note di credito di cui alle note Rm6 prot. 8237 del
13.02.20 e prot. 12901 del 6.3.2020, per eccesso di prestazioni di hospice domiciliare rispetto alle 20 giornaliere autorizzate ed accreditate come da decreto del commissario ad acta per la n. U00204/2013, già richiamato. CP_3
La azienda opponente ha, quindi, chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della , rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare: - in CP_3
via preliminare e pregiudiziale, ex art. 81 c.p.c., il difetto di legittimazione attiva della
Società opposta e, per l'effetto, revocare, ovvero annullare, ovvero dichiarare nullo o inefficace l'opposto provvedimento monitorio ingiunzionale;
- ancora in via preliminare e
4 pregiudiziale, subordinatamente e gradatamente, ex art. 100 c.p.c. il conseguente e sopravvenuto difetto di interesse ad agire della Società opposta e, per l'effetto, revocare, ovvero annullare, ovvero dichiarare nullo o inefficace l'opposto provvedimento monitorio ingiunzionale;
- di nuovo in via preliminare e pregiudiziale, subordinatamente e gradatamente, la carenza di legittimazione passiva della declinandola a Parte_4
carico del c.d. “ente incaricato del pagamento del corrispettivo”, nel caso di specie la
e, per l'effetto, rigettare la domanda monitoria avversaria verso la CP_3
opponente Amministrazione nonché, per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare che il predetto Ente Locale è l'unico soggetto passivamente legittimato come debitore nel caso di specie, ex Cassazione n. 18448/07 e n. 13333/15 ai sensi e per gli effetti di cui alla L.
n.° 423/93 nei rapporti con tutti i soggetti “convenzionati/accreditati” con il SSN/SSR
(farmacie, medici specialisti e strutture private convenzionate), e quindi, di nuovo per
l'effetto, che il medesimo Ente Locale sia obbligato a manlevare e garantire, ai sensi di legge, l'Amministrazione chiamante da ogni e qualsiasi pretesa attorea e, per ancora
l'effetto, a mantenere inoltre indenne l'Amministrazione chiamante medesima dalle spese di lite sostenute per la costituzione e la partecipazione al presente giudizio e, per l'effetto, revocare, ovvero annullare, ovvero dichiarare nullo o inefficace l'opposto provvedimento monitorio ingiunzionale;
- nel merito, ed in via principale, che nel caso concreto la
Società opposta non risulta titolare nei confronti della opponente di alcun Pt_5
credito per sorte e/o per accessori in ordine e rispetto alle partite ingiunte con l'opposto provvedimento monitorio ingiunzionale e, per l'effetto, revocarlo, ovvero annullarlo, ovvero dichiararlo nullo o inefficace, in quanto le pretese “ex adverso” dedotte sono totalmente infondate sotto ogni e qualsiasi profilo e di diritto e, comunque, non provate, oltre che in violazione di norme imperative di ordine pubblico poste a tutela del pubblico erario ed assolutamente indisponibili all'autonomia privata; - ancora nel merito, ed in via subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attrice, accertare e dichiarare il palese e pieno concorso del fatto colposo ex art. 1227 c.c. di parte opposta nella causazione dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la misura e la gravità della colpa concorrente nonché l'entità delle
5 conseguenze che sono derivate dal concorso del fatto del/dei danneggiato/i, operando poi la diminuzione dell'entità del dovuto secondo una percentuale che assommi l'incidenza dell'entità del dedotto fatto colposo concorrente sul danno totale accertato e l'incidenza della colpa della opposta rispetto a quella della opponente, il tutto anche in via equitativa;
- in via istruttoria, si chiede ex art. 210 c.p.c. volersi emettere nei confronti della (terzo chiamato), ordine di esibizione dell'originale e deposito di CP_3 copia agli atti del giudizio dei mandati di pagamento emessi dal predetto Ente Locale in nome e per conto della nel caso di specie, quali già richiesti dalla opponente Pt_3 Pt_3 con nota prot. 38118 del 30.07.20 (all. n. 21), ciò a valersi anche ad ulteriore
[...]
supporto della sopra estesa eccezione preliminare e pregiudiziale di carenza di legittimazione passiva della ”. Pt_3
La costituitasi in giudizio mediante la mandataria Controparte_1 [...]
ha dedotto: Controparte_2
- che la cessione intervenuta con la è pienamente opponibile alla , CP_4 Parte_2
in quanto, con contratto quadro di cessione di crediti disciplinato dalla l. n. 130 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritto in data 26.8.2019 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 31.8.2019, l' Controparte_4
ha ceduto i crediti vantanti nei confronti della a
[...] Parte_2 Controparte_1 impegnandosi a cederle, con separati e successivi contratti di cessione, ulteriori crediti e, sulla base dell'accordo quadro, sono state, poi, perfezionate singole cessioni di credito, notificate a mezzo PEC alla debitrice in data 15.1.2020, 18.2.2020, 5.3.2020 e 17.3.2020;
- che la predetta cessione è stata ripetuta in un atto notarile stipulato in data 24.10.2019
a rogito del Notaio Rep. n. 1951, successivamente integrato con atto del Per_1
18.2.2020 a rogito del medesimo Notaio Rep. n. 2306, notificato il 27.2.2020;
- che il contratto di cessione riporta specificamente le singole fatture cedute, l'importo individuale e il corrispettivo e non fa alcun riferimento all'esistenza di una clausola che espressamente imponga un divieto di cedere i crediti scaturenti dai contratti ex art. 8 quinquies del d.lgs. 502 del 1992, senza il consenso del debitore ceduto;
- che, nello stesso contratto di cessione, la cedente garantisce che i crediti sono
6 “liberamente cedibili alla cessionaria” (art. 3 punto c), per cui il divieto di cessione contenuto nel contratto di budget non è alla medesima opponibile ai sensi dell'art. 1260 c.
2 c.c.;
- che, ai fini dell'efficacia della cessione, non sarebbe stata comunque necessaria una Part adesione della in quanto vengono qui in considerazione prestazioni di natura istantanea, poste in essere in virtù di un contratto non più in corso di esecuzione e non afferenti ad una Amministrazione Statale;
- che, secondo quanto previsto dall'art. 8 quinquies c. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992, il Part soggetto che assume l'obbligo di provvedere al pagamento del corrispettivo è la mentre la avrebbe una mera funzione di indirizzo e programmazione;
CP_3
- che le contestazioni circa la carenza degli standard quantitativi e qualitativi richiesti in merito alle prestazioni erogate appaiono generiche;
- che, nella specie, per le fatture n. 1, 3, 5 e 7 GRP, secondo le contestazioni di controparte, risulterebbe un “eccesso di fatturazione” per gli importi azionati, ma non è dato comprendere da cosa deriverebbe detta circostanza, atteso che la cedente ha sempre erogato le prestazioni sanitarie nei limiti del budget assegnato per ciascun anno;
- che per la fattura n. 2FB1 nessuna contestazione è stata sollevata dall'opponente, riferendosi la comunicazione prodotta da quest'ultima ad altre prestazioni, in quanto la fattura in esame riguarda prestazioni specialistiche erogate nel mese di gennaio 2020, Part mentre la comunicazione della i riferisce a prestazioni del 2017;
- che, per le fatture n. 54 GPR, 4 GPR e 8 GPR, aventi ad oggetto prestazioni domiciliari di hospice rivolte a malati oncologici terminali, deve rilevarsi che dette prestazioni sono incomprimibili in tetti di spesa, indifferibili e sempre precedute da valutazioni delle strutture pubbliche a ciò deputate (unità valutative), secondo il protocollo regionale che regola la procedura di accesso alle cure palliative;
Part
- che il contratto sottoscritto dalla dalla cedente sarebbe nullo ex artt. 1418 e 1419
c.c. per violazione di norme imperative, quali devono ritenersi le disposizioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 502 del 1992 e smi, in tema di obbligo per lo Stato e per le Regioni di garantire il servizio sanitario nazionale, non prevedendo lo stesso contratto un
7 corrispettivo per le prestazioni poste in essere extra tetto;
- che l'importo richiesto risulterebbe comunque dovuto a titolo di risarcimento o di ingiustificato arricchimento, senza che possa assumere alcuna rilevanza la deduzione della parte opponente circa un asserito concorso di colpa della stessa cessionaria.
Quest'ultima ha, dunque, concluso nei seguenti termini: “- in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 cpc al decreto in quanto l'opposizione non si fonda su prova scritta;
- ovvero la provvisoria esecuzione parziale limitatamente Part alla somma di € 49.936,85 di cui alla fattura n. 2FB1 non contestata dalla - Pt_2 nel merito rigettare l'opposizione in quanto temeraria e infondata in fatto e diritto e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1122/20; - in via subordinata condannare la
al pagamento della somma di € 440.296,03 oltre interessi moratori ex d.lgs. Parte_2
n. 231/2002 od in quella maggiore o minore ritenuta di legge e di giustizia per i titoli dedotti in ricorso e nel presente atto;
- in via residuale e subordinata dichiarare la
[...] tenuta al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 440.296,03 o di Pt_2
quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi moratori;
- con vittoria di spese legali”.
Autorizzata la chiamata in causa della , richiesta dalla , si è CP_3 Parte_2 costituita in giudizio anche quest'ultima, asserendo: Part
- che la società opposta è priva di titolarità attiva, avendo la notificato il proprio rifiuto alla cessione dei crediti azionati in sede monitoria e prevedendo l'art. 106 del d.lgs.
n. 50 del 2016 una disciplina speciale per la cessione dei crediti nei riguardi della
Pubbliche Amministrazioni che ha abrogato, perché successiva, la disciplina dettata dalla l n. 130 del 1999;
- che risulta, tuttora, applicabile a detta cessione la disciplina di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923;
- che la stessa sarebbe priva di legittimazione passiva, in quanto l'unico CP_3
Part soggetto obbligato è la territorialmente competente, avendo la prima, quale unico compito, quello di garantire i finanziamenti alle aziende sanitarie per lo svolgimento delle
8 attività programmate nell'ambito del servizio sanitario regionale;
- che le fatture di cui è stato chiesto il pagamento risultano, in parte, già parzialmente saldate, in parte, bloccate perché concernenti prestazioni rese oltre i limiti di budget, come Part già dedotto dalla onvenuta;
- che risultano, infine, del tutto carenti i presupposti per configurare un ingiustificato arricchimento ai fini dell'art. 2041 c.c. e che non sarebbe applicabile nel caso di specie la disciplina di cui al d.lgs. n. 231 del 2002.
La chiamata ha, a mente di ciò, così concluso: “
1. In via preliminare: CP_3 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della società attrice;
2. In via ulteriormente preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
;
3. Nel merito ed in via principale: rigettare tutte le domanda proposte nei CP_3 confronti della , in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, CP_3
comunque, non provate sia nell'an che nel quantum e per l'effetto revocare, ovvero annullare ovvero dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in quanto le pretese “ex adverso” dedotte sono totalmente infondate e, comunque, non provate.
Rigettare, in ogni caso, tutte le domande di garanzia e manleva avanzate nei confronti della compreso il pagamento degli interessi moratori ex art. 5 d. lgs. CP_3
231/2002. Salvis Juribus Con vittoria di spese e compensi professionali come da vigente legislazione”.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale n. 21 del
9.2.2023, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti il 31.12.2024, previa concessione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile al giudizio, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, appare utile esaminare, in via preliminare, la questione afferente al difetto di titolarità attiva, in capo all'opposta, dei crediti azionati, sollevata sia dalla parte opponente che dalla parte chiamata, in
9 ragione della lamentata inefficacia dell'atto di cessione intervenuto fra la struttura accreditata e la stessa CP_4 Controparte_1
Occorre premettere, in punto di disciplina applicabile alla cessione in parola che, contrariamente a quanto assunto dalla chiamata, non verrebbe qui in CP_3 considerazione la disciplina dettata dal regio decreto n. 2440 del 1923 in materia di contabilità generale dello Stato, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte, “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (cfr.
Cass., 13 dicembre 2019, n. 32788), considerazione che deve essere estesa all'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, il quale subordina l'efficacia della cessione all'adesione del debitore ceduto, come peraltro affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità anche con specifico riferimento alle aziende sanitarie locali, da ritenere, sin dalla loro istituzione, enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (cfr. Cass., 21 dicembre 2017, n. 30658). Part Merita ancora evidenziare che, secondo quanto allegato dalla opponente, nel caso in disamina, il contratto stipulato fra la medesima e la struttura accreditata cedente ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm.ii. prevede all'art. 14, rubricato “cessione dei crediti” che “le modalità e i termini di cessione dei Crediti derivanti dal presente accordo/contratto sono disciplinati esclusivamente dall'art. 106, comma 13, del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., nonché dal regolamento allegato al presente contratto, al quale si rinvia integralmente (All. A), non essendo ammesse altre forme di cessione del credito”, regolamento che detta all'art. 7 una più puntuale disciplina della cessione dei crediti, quanto alla relativa forma e alle modalità di rifiuto opponibile dall' (cfr. doc. 3 Pt_1
del fascicolo di parte opponente).
Si evidenzia, inoltre, che, sulla base della disciplina di cui all'art. 106 c. 13 del d.lgs. n.
50 del 2016, nella formulazione vigente nel momento in cui è stato concluso il contratto
10 di cessione in parola, ai fini dell'opponibilità al debitore, “le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
A mente di quanto appena messo in luce, non può, in primo luogo, prescindersi dal rimarcare che la società opposta ha provveduto a depositare, nella presente sede, un atto di cessione concluso in forma di scrittura privata autenticata in data 24.10.2019 e un successivo atto integrativo del 17.2.2020, in cui si chiarisce che la cessione ivi disciplinata avviene ai sensi degli artt. 1 e 4 della l. n. 130 del 1999 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte opposta).
A fronte di ciò, si reputa condivisibile l'assunto della stessa parte opposta, secondo cui la riconducibilità della cessione intervenuta alla disciplina contemplata dalla legge appena richiamata, esclude la possibilità di richiedere, ai fini dell'opponibilità della cessione, formalità differenti rispetto a quelle ivi previste, come peraltro espressamente chiarito dall'art. 4 c. 4 bis delle legge citata, secondo cui “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”, disposizione che è da ritenere speciale rispetto alla disciplina generale dettata anche dall'art. 106 c. 13 del d.lgs. n. 50 del 2016, espressamente richiamata nel contratto di budget intervenuto fra la e la Parte_2 CP_4
Da tanto consegue che la specifica disciplina prevista dal contratto di budget che richiama quella prevista dal d.lgs. n. 50 del 2016, sopra ricordata, deve essere circoscritta
11 ai soli casi in cui la cessione non avvenga nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, per cui risulterebbe, viceversa, applicabile la disciplina di cui alla l. n.
130 del 1999, dovendo pure sottolinearsi che, come messo in luce dalla società opposta, le limitazioni contenute nel contratto di budget rispetto alla cessione di crediti, non sarebbero direttamente opponibili alla cessionaria, estranea al predetto contratto, non essendo le stesse neppure esplicitate nel contratto di cessione intervenuto fra la struttura accreditata e la Controparte_1
Si rileva poi che, nel caso di specie, la cessionaria ha versato in atti l'estratto della
Gazzetta Ufficiale recante la pubblicazione dell'avviso della cessione intervenuta con l' e le comunicazioni di avvenuta cessione riguardanti i crediti afferenti alle CP_4
fatture del 31.12.2019, 3GRP e 4GRP, tutte del 31.1.2020, 5GRP, 7GRP e CP_6 CP_7
tutte del 29.2.2020, 2FB1 del 28.2.2020, avvenute nei giorni 15.1.2020, 18.2.2020, CP_8
5.3.2020 e 17.3.2020, con la specificazione che, malgrado la cessionaria abbia prodotto le sole ricevute in formato .pdf dei messaggi pec inoltrati e non abbia depositato gli avvisi di ricevimento delle notificazioni eseguite a mezzo posta, d'altro canto, l'opponente non ha specificamente contestato che dette notificazioni siano state ricevute, tanto da avere notificato degli atti di rifiuto datati 12.2.2020 e 28.2.2020, riferibili alle cessioni comunicate in data 15.1.2020 e 18.2.2020 e, quindi, ai crediti portati dalle fatture CP_6 del 31.12.2019, 3GRP e 4GRP, tutte del 31.1.2020 (cfr. docc. 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, CP_7
3 del fascicolo di parte opposta e docc. 4, 5 e 6 del fascicolo di parte opponente).
A mente di quanto sopra argomentato, facendo applicazione della disciplina di cui alla l. n. 130 del 1999, stante l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta
Ufficiale e la notificazione della comunicazione di cessione nei riguardi della Parte_2
6, la stessa deve ritenersi pienamente opponibile a quest'ultima, senza che possano
[...]
rilevare gli atti di rifiuto dalla medesima notificati, di talché deve ritenersi condivisibile l'assunto di parte opposta, secondo cui il rifiuto opposto dalla , unicamente Parte_2
per ciò che attiene ai crediti portati dalle fatture del 31.12.2019, 3GRP e CP_6 CP_7
4GRP, tutte del 31.1.2020, non avrebbe alcuna incidenza sulla cessione per cui è causa, soggetta alla disciplina sulla cartolarizzazione dei crediti.
12 3. Proseguendo con l'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti, deve, Part nondimeno, osservarsi che, a fronte delle puntuali contestazioni mosse dalla ingiunta, circa la debenza delle somme residue indicate nelle fatture elencate nel ricorso monitorio, la società opposta non ha fornito puntuale dimostrazione dell'effettiva esistenza delle pretese creditorie azionate.
Si rileva, infatti, che la parte opponente ha allegato che la complessiva di euro
8.648,19, di cui euro 4.113,53, riferita alla fattura n. 54GRP del 31.12.2019, ed euro
4.534,66, riferita alla fattura 1GRP del 31.1.2020, non risulta dovuta, come esplicitato nella richiesta di nota di credito di cui alla nota prot. 2962 del 17.1.2020, in Pt_3
quanto riferibile all'esecuzione di 41 prestazioni di hospice domiciliare, eccedenti il numero massimo di venti prestazioni esprimibili dalla nel mese di dicembre CP_4
2019, come da decreto del commissario ad acta per la n. U00204/2013, CP_3
recante accreditamento istituzionale definitivo della Divisione Grottaferrata, e CP_4 che, del pari la somma complessiva di euro 401,32, di cui euro 200,66, riferita alla fattura
4GRP del 31.1.2020, ed euro 200,66 riferita alla fattura del 29.2.2020, non risulta CP_8 dovuta a fronte delle richieste di note di credito di cui alle note prot. 8237 del Pt_3
13.2.2020 e prot. 12901 del 6.3.2020, per eccesso di prestazioni di hospice domiciliare rispetto alle 20 giornaliere autorizzate ed accreditate come da decreto appena menzionato
(cfr. docc. 11, 19 e 20 del fascicolo della parte opposta).
In merito, deve rammentarsi che, ad avviso della Suprema Corte, “ 'la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario, per singola istituzione o per gruppi di istituzioni', quanto 'la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni', risulta 'rimessa ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale', visto che 'tale attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, assume valenza imprescindibile in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta
l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate'”, precisando ulteriormente che “in altri termini, 'l'osservanza del tetto di spesa in materia
13 sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato', di talché si è ritenuta persino 'giustificata
(anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget',
e ciò in ragione della 'necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili'” (cfr. Cass., 6 luglio 2020, n. 13884, che richiama in motivazione Cass., 31 ottobre 2019, n. 27997 e Cons. St. Ad. Plen., 12 aprile 2012, n. 3).
La società opposta si è invece limitata a sostenere genericamente che le disposizioni del contratto che prevedono un tetto di spesa per le diverse prestazioni sanitarie, oggetto di accreditamento, sarebbero invalide per contrarietà a norma imperativa, prospettazione che, facendo applicazione dei principi appena ricordati, non può essere condivisa.
Deve, inoltre, mettersi in luce che la parte opponente più che lamentare un eccesso di spesa rispetto al tetto autorizzato, ha precisato che le prestazioni, per cui è stato rifiutato il pagamento, sono state poste in essere dalla struttura in eccesso rispetto ai limiti dell'accreditamento, come stabilito dal decreto del commissario ad acta del 24.5.2013, recante il definitivo accreditamento della struttura erogante, essendosi, di contro, quest'ultima all'art. 7 n. 4 del contratto di budget espressamente impegnata a porre in essere le prestazioni nei limiti del tetto di spesa e nel rispetto dell'accreditamento (cfr. docc. 3 e 12 del fascicolo della parte opponente). Part La opponente ha poi specificamente rappresentato che la somma complessiva di euro 291.142,20, costituita da euro 33.812,47, riferiti alla fattura 1GRP del 31.1.2020, da euro 111.758,63, riferiti alla fattura 3GRP del 31.1.2020, da euro 33.812,47, riferiti alla fattura 5GRP del 29.2.2020, da euro 111.758,63, riferiti alla fattura 7GRP del 29.2.2020, Part non risulta dovuta, come esplicitato nelle richieste di note di credito di cui alle note
Rm6 prot. 11774 del 2.3.2020, prot. 17578 del 3.4.2020, prot. 18632 del 10.4.2020, per eccesso di fatturazione a saldo e consuntivo, rispetto ai flussi derivanti dal c.d. “RAD-R”, ossia dal flusso informatico tripartito soggetto erogatore/Asl/Regione , concernente CP_3 le cartelle cliniche emesse dall' (cfr. docc. 13, 14 e 15 del fascicolo di parte CP_4
opposta).
14 La stessa parte ha, analogamente, dedotto che la somma ulteriore di euro 140.104,52, costituita da euro 76.282,60, riferiti alla fattura 5GRP del 29.2.2020, da euro 13.885,07, riferiti alla fattura 7GRP del 29.2.2020, da euro 49.936,85, riferiti alla fattura 2FB1 del Part 28.2.2020, non risulta dovuta a fronte delle richieste di note di credito di cui alle note
Rm6 prot. 17578 del 3.4.2020 e prot. 18632 del 10.4.2020 (cfr. docc. 14 e 15 del fascicolo di parte opposta).
A fronte della contestazione sollevata dalla parte opponente, in merito alla corrispondenza fra gli importi fatturati e le risultanze dei flussi del sistema informatico adottato per agevolare la fase di fatturazione, di controllo e di successiva liquidazione dei corrispettivi dovuti, sistema informatico previsto dalla Determinazione della Regione Part Lazio n. 1598 del 2006, che, come evidenziato dalla registra le cartelle cliniche emesse dalla struttura accreditata e restituisce poi la certificazione delle prestazioni remunerabili a carico del servizio sanitario regionale, la società opposta non ha sollevato alcuna contestazione specifica, avendo unicamente sostenuto che la struttura accreditata avrebbe svolto tutte le prestazioni nel rispetto del tetto di spesa, circostanza che non Part corrisponde però a quella dedotta dalla giustificazione del mancato pagamento della porzione residua delle somme indicate nelle fatture in questione.
In altri e più chiari termini, rispetto alla suddetta contestazione, ossia alla non corrispondenza fra i dati emergenti dai flussi informatici in merito alle prestazioni erogate e gli importi fatturati, tanto che le fatture emesse sono risultate tutte pagate nella sola misura per cui risultava una corrispondenza fra i suddetti dati, in sede di controllo e liquidazione, la società opposta non ha fornito alcuna dimostrazione circa l'effettiva erogazione delle prestazioni ulteriori per cui si è domandato il corrispettivo, le quali non sono state neanche specificamente individuate.
In ultima analisi, avendo la parte opposta agito per il pagamento del corrispettivo relativo, in parte, a prestazioni rese dall' oltre i limiti dell'accreditamento, per CP_4
altra parte, a prestazioni di cui non è stata fornita compiuta dimostrazione dell'effettiva erogazione e non risultanti dal flusso informatico dei dati, adottato dalla deve CP_3
concludersi che la pretesa creditoria azionata non è stata adeguatamente dimostrata, con
15 conseguente assorbimento delle questioni afferenti all'individuazione dell'effettivo soggetto obbligato sul piano passivo e all'applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n.
231 del 2002 e con integrale conferma del provvedimento adottato in data 8.11.2021 in merito alle richieste istruttorie avanzate e reiterate dalla parte opposta.
Deve, infine, esaminarsi la domanda proposta, in via subordinata, dalla parte opposta di risarcimento dei danni o di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., precisando sin d'ora che la domanda risarcitoria, pur formulata, è priva di qualsiasi allegazione fattuale posta a suo fondamento e non può, dunque, essere accolta, per cui risulta assorbita la questione sollevata dall'opponente rispetto ad un eventuale concorso colposo della società opposta.
Si ritiene parimenti che la domanda di ingiustificato arricchimento non possa trovare accoglimento, in quanto, in primo luogo, proposta da un soggetto diverso da quello che ha reso le prestazioni, che non ha direttamente patito l'impoverimento, e riguardante prevalentemente prestazioni rispetto alle quali, come già evidenziato, non è stata fornita la prova dell'effettiva esecuzione.
Rispetto alle prestazioni poste in essere senza rispettare il limite di spesa, appare poi Part sufficiente rammentare che, come ricordato dalla e dalla , “in tema di CP_3
prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere
'imposto' che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”, considerazione che può essere estesa anche all'ipotesi di prestazioni rese al di fuori dei limiti dell'accreditamento (cfr., da ultimo, Cass., 24 settembre 2024, n. 25514).
4. Concludendo, l'opposizione proposta dalla , deve essere integralmente Parte_2
accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, mentre devono essere rigettate le domande di risarcimento dei danni e di ingiustificato arricchimento proposte dalla società opposta.
16 Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della parte opposta, anche nei riguardi della parte chiamata, non configurandosi un caso di chiamata meramente arbitraria, e sono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da determinare in relazione al valore del petitum (causa di valore compreso fra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00), con la specificazione che si applicheranno i parametri minimi per la sola fase istruttoria, data la sua natura prettamente documentale.
In merito alla disciplina delle spese di lite con riferimento alla parte chiamata, si precisa che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite
- il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”, principio applicabile anche in ipotesi di chiamata per comunanza di causa (cfr. Cass., 6 dicembre 2019, n. 31889).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie integralmente l'opposizione promossa dalla Parte_1
6 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1122/2020, emesso da questo Tribunale in
[...] data 16.7.2020 e pubblicato il 17.7.2020;
b) rigetta tutte le ulteriori domande proposte dalla come in epigrafe Controparte_1 rappresentata;
17 c) condanna la alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 17.252,00, per
[...]
compensi, ed euro 634,00, per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
d) condanna la alla rifusione, in favore della , delle Controparte_1 CP_3
spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 17.252,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Velletri, 11 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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