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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 231/2022 depositato il 14/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 Ente Economico Di Diritto Pubblico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Pietro - Piazza San Pietro, 6 09010 Villa San Pietro CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 462/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 23/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 148 TASI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: dare atto della cessazione della materia del contendere.
Appellato: conferma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 144/2020,
Ricorrente_1 - impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il quale il Comune di Villa San Pietro aveva accertato quanto dovuto per TASI per l'anno 2014 in relazione ad alcuni immobili di sua proprietà.
L'Istituto ricorrente censurava gli avvisi impugnati, eccependo che i beni immobili beneficiano dell'esclusione dall'imposizione IMU ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 504/1992 in quanto Ricorrente_1, ente pubblico economico, svolge la funzione di organismo fondiario nazionale con lo scopo di favorire il processo di modernizzazione delle imprese agricole e di promuovere e attuare gli interventi a favore dell'imprenditoria agricola, attraverso l'acquisto e la rivendita di terreni con patto di riservato dominio. Ricorrente_1 pertanto, esercita funzioni statali e persegue finalità di pubblico interesse, e per tale motivo beneficia dell'esenzione IMU in relazione agli immobili posseduti da enti pubblici «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», così come peraltro previsto espressamente dal proprio Statuto, che prevede l'applicazione delle «norme previste per le amministrazioni dello Stato».
L'Istituto lamentava poi l'erronea determinazione dell'imposta.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sezione III, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza Ricorrente_1 - propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costitiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituito in giudizio il Comune di Villa San Pietro chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appellante ha depositato memoria.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto della cessazione della materia del contendere.
Nelle more del presente giudizio di appello il Comune di Vialla San Pietro con determinazione del responsabile dell'Area Contabile n. 80 del 27 ottobre 2022 ha disposto parziale sgravio delle somme iscritte a ruolo.
Alla pubblica udienza le parti hanno confermato che ciò ha fatto cessare la materia del contendere.
Non resta quindi al Collegio che dichiarare l'estinzione del giudizio.
Le spese devono essere integralmente compensate, sull'accordo delle parti.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando dichara l'estinzione del giudizio di cui al ricorso in appello in epigrafe.
Compensa integralmente spese e onorari fra le parti costitutite.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della
Sardegna, Sezione Prima, il giorno 23 gennaio 2026, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 231/2022 depositato il 14/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 Ente Economico Di Diritto Pubblico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Pietro - Piazza San Pietro, 6 09010 Villa San Pietro CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 462/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 23/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 148 TASI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: dare atto della cessazione della materia del contendere.
Appellato: conferma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 144/2020,
Ricorrente_1 - impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il quale il Comune di Villa San Pietro aveva accertato quanto dovuto per TASI per l'anno 2014 in relazione ad alcuni immobili di sua proprietà.
L'Istituto ricorrente censurava gli avvisi impugnati, eccependo che i beni immobili beneficiano dell'esclusione dall'imposizione IMU ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 504/1992 in quanto Ricorrente_1, ente pubblico economico, svolge la funzione di organismo fondiario nazionale con lo scopo di favorire il processo di modernizzazione delle imprese agricole e di promuovere e attuare gli interventi a favore dell'imprenditoria agricola, attraverso l'acquisto e la rivendita di terreni con patto di riservato dominio. Ricorrente_1 pertanto, esercita funzioni statali e persegue finalità di pubblico interesse, e per tale motivo beneficia dell'esenzione IMU in relazione agli immobili posseduti da enti pubblici «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», così come peraltro previsto espressamente dal proprio Statuto, che prevede l'applicazione delle «norme previste per le amministrazioni dello Stato».
L'Istituto lamentava poi l'erronea determinazione dell'imposta.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sezione III, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza Ricorrente_1 - propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costitiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituito in giudizio il Comune di Villa San Pietro chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appellante ha depositato memoria.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto della cessazione della materia del contendere.
Nelle more del presente giudizio di appello il Comune di Vialla San Pietro con determinazione del responsabile dell'Area Contabile n. 80 del 27 ottobre 2022 ha disposto parziale sgravio delle somme iscritte a ruolo.
Alla pubblica udienza le parti hanno confermato che ciò ha fatto cessare la materia del contendere.
Non resta quindi al Collegio che dichiarare l'estinzione del giudizio.
Le spese devono essere integralmente compensate, sull'accordo delle parti.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando dichara l'estinzione del giudizio di cui al ricorso in appello in epigrafe.
Compensa integralmente spese e onorari fra le parti costitutite.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della
Sardegna, Sezione Prima, il giorno 23 gennaio 2026, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.