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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 297/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1457/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di Vallelonga - Corso Umberto I, 122 89821 Vallelonga VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250005546116000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15.11.2025 all'Agenzia Entrate SI e al Comune di Vallelonga e depositato il 26.11.2025 il contribuente Ricorrente_1 difeso dall'Avv. Difensore_1 impugna la cartella di pagamento n. 13920250005546116000 notificata in data 19.09.2025 per un importo complessivo di €. 340,88 per TARI anno d'imposta 2017 ed espone quanto segue.
1) Nullità della cartella di pagamento per omessa notifica della “fattura” (sic!).
L'azione esperita è finalizzata a far accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento oggetto di impugnazione nonché dell'intera procedura di riscossione esperita dall'Agente Riscossore per omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Difatti, il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto oggi impugnato risulta essere inesistente poiché, il presupposto avviso di accertamento – neppure richiamato nell'atto impugnato – non è mai stato notificato all'odierno ricorrente.
Il sollecito di pagamento si limita a richiedere il versamento della somma senza specificare l'immobile a cui si riferisce il pagamento. Ciò perché, il sollecito di pagamento viene emesso solo a seguito dell'emissione dell'avviso di accertamento da parte dell'ente creditore ed è proprio l'avviso di accertamento l'atto in cui vengono indicati tutti gli elementi essenziali.
Perciò, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento comporta la nullità degli atti successivi notificati.
Nel caso di specie, il Comune di Vallelonga non ha provveduto alla notifica dell'avviso di accertamento.
Pertanto, in assenza di tale adempimento la cartella di pagamento è illegittima.
2) Illegittimità della cartella di pagamento per decadenza del credito.
Si evidenzia, inoltre, la decadenza dell'ente comunale alla riscossione del credito.
Orbene, accanto alla prescrizione, la pubblica amministrazione deve rispettare anche il termine di decadenza.
Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Nel caso di specie, si ribadisce, che l'avviso di accertamento non è stato mai notificato. Ma pur volendo, per assurdo, considerare avvenuta la notifica dell'avviso di accertamento, il termine di decadenza risulta comunque maturato alla data di consegna del ruolo.
In altre parole, considerando che il sollecito di pagamento è stato notificato in data 23.08.2022, si presuppone che l'avviso di accertamento sia stato notificato in data precedente. Inoltre, l'avviso di accertamento diviene definitivo dopo 60 giorni dalla notifica.
Se al 23.08.2022 data di notifica del sollecito si presume che i 60 giorni siano già decorsi, significa che l'avviso di accertamento era stato notificato almeno 60 giorni prima, ovvero in data 24.06.2022. Ebbene, esaminando la cartella opposta, si evince che l'ente comunale ha consegnato il ruolo all'Ader in data 10.08.2025.
È palese che, dalla presunta notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data antecedente il 24.06.2022, alla consegna del ruolo 10.08.2025 sono trascorsi ben oltre 3 anni.
3) Illegittimità della cartella di pagamento per prescrizione del credito.
A partire del 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore della legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio in materia di tributi locali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Essendo un tributo relativo all'anno 2017, la prescrizione quinquennale sarebbe maturata il 31.12.2022.
Perciò, entro tale termine il comune di Vallelonga avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento.
4) Carenza del presupposto impositivo: il ricorrente non è proprietario dell'immobile oggetto della Tari.
A seguito della notifica della cartella di pagamento, in cui non si evince l'immobile oggetto di Tari, l'Avv. Ricorrente_1 si recava presso il Comune di Vallelonga per avere maggiori informazioni in merito alla somma richiesta.
In tale sede, il ricorrente veniva informato che il tributo oggetto della cartella di pagamento si riferisce alla Tari annualità 2017 riguardante l'immobile sito in Indirizzo_1, piano II.
Ebbene, tale immobile non è intestato né posseduto né detenuto dall'Avv. Ricorrente_1, bensì risulta intestato alla Sig.ra Nominativo_3.
Il ricorrente, difatti, non ha mai avuto la disponibilità né il possesso dell'immobile in alcuna forma.
I riferimenti dell'immobile non erano presenti neppure nel sollecito di pagamento n. 92 indicato nell'atto oggetto di opposizione.
L'Agenzia delle Entrate SI in data 29.01.2026 si costituisce ed espone quanto segue.
Merito della pretesa a ruolo, carenza di legittimazione passiva.
Si eccepisce, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
L'ente impositore è comunque “il titolare del diritto di credito oggetto di contestazione nel giudizio”, essendo il concessionario della riscossione “un (mero) destinatario del pagamento…, o più precisamente, con riferimento allo schema civilistico dell'art.1188cc, comma 1, il soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento.” (cfr. Cassazione civile, sez. trib.,15/04/2011, n.8613; cfr Cass. n.21222 del 2006).
Quanto ai crediti aventi natura diversa da quella tributaria, si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di ingiunzioni amministrative, per le contestazioni circa la debenza è legittimata passiva necessaria, unicamente l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, anche se il giudizio è instaurato a seguito di notifica della cartella o dell'avviso di mora emessi dal concessionario della riscossione, poiché questi è un semplice adiectus solutionis causa. L'eventuale domanda formulata contestualmente anche nei confronti dell'ente di esazione deve, pertanto, intendersi come mera “denuntiatio litis” che non vale ad attribuirgli la qualità di parte.
In ordine alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente Creditore.
In ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'odierno deducente, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
Nel caso di riscossione di somme a mezzo ruolo, infatti, legittimato passivo nel giudizio di opposizione avverso alla cartella esattoriale emessa dall'ente di esazione, allorquando siano dedotti vizi antecedenti alla consegna del ruolo, cui appartiene la doglianza della mancata notificazione degli atti prodromici, è soltanto l'ente impositore, quale titolare del relativo credito e soggetto che ha materialmente compiuto l'attività di iscrizione a ruolo, e non il soggetto incaricato della riscossione.
Prescrizione/decadenza riferibile a ente impositore.
Il ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 13920250005546116 è stato reso esecutivo in data 10.06.2025
e solo successivamente preso in consegna dall'Agente della SI, il quale ha provveduto alla notifica della cartella in data 19.09.2025 (come da estratto ruolo e referto di notifica che si allega).
I motivi di annullamento dedotti da parte avversa, infatti, afferendo a fasi antecedenti alla stessa formazione del ruolo, attengono esclusivamente alla legittimità dell'attività effettuata dall'Ente impositore, dal momento che gli importi e le indicazioni contenuti nella cartella esattoriale riportano fedelmente i dati forniti, con il ruolo, dallo stesso Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Merita accoglimento l'eccezione di nullità per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, del quale non è stata offerta la prova.
Consegue l'accoglimento del ricorso.
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2- quinquies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con D.
M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti intimate al pagamento, in solido tra loro delle spese processuali liquidate in complessivi €. 150,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge con distrazione a favore dell'Avv. Difensore_1.
Così deciso in VI Valentia in data 10.02.2026
Il Presidente UC CA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1457/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di Vallelonga - Corso Umberto I, 122 89821 Vallelonga VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250005546116000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15.11.2025 all'Agenzia Entrate SI e al Comune di Vallelonga e depositato il 26.11.2025 il contribuente Ricorrente_1 difeso dall'Avv. Difensore_1 impugna la cartella di pagamento n. 13920250005546116000 notificata in data 19.09.2025 per un importo complessivo di €. 340,88 per TARI anno d'imposta 2017 ed espone quanto segue.
1) Nullità della cartella di pagamento per omessa notifica della “fattura” (sic!).
L'azione esperita è finalizzata a far accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento oggetto di impugnazione nonché dell'intera procedura di riscossione esperita dall'Agente Riscossore per omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Difatti, il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto oggi impugnato risulta essere inesistente poiché, il presupposto avviso di accertamento – neppure richiamato nell'atto impugnato – non è mai stato notificato all'odierno ricorrente.
Il sollecito di pagamento si limita a richiedere il versamento della somma senza specificare l'immobile a cui si riferisce il pagamento. Ciò perché, il sollecito di pagamento viene emesso solo a seguito dell'emissione dell'avviso di accertamento da parte dell'ente creditore ed è proprio l'avviso di accertamento l'atto in cui vengono indicati tutti gli elementi essenziali.
Perciò, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento comporta la nullità degli atti successivi notificati.
Nel caso di specie, il Comune di Vallelonga non ha provveduto alla notifica dell'avviso di accertamento.
Pertanto, in assenza di tale adempimento la cartella di pagamento è illegittima.
2) Illegittimità della cartella di pagamento per decadenza del credito.
Si evidenzia, inoltre, la decadenza dell'ente comunale alla riscossione del credito.
Orbene, accanto alla prescrizione, la pubblica amministrazione deve rispettare anche il termine di decadenza.
Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Nel caso di specie, si ribadisce, che l'avviso di accertamento non è stato mai notificato. Ma pur volendo, per assurdo, considerare avvenuta la notifica dell'avviso di accertamento, il termine di decadenza risulta comunque maturato alla data di consegna del ruolo.
In altre parole, considerando che il sollecito di pagamento è stato notificato in data 23.08.2022, si presuppone che l'avviso di accertamento sia stato notificato in data precedente. Inoltre, l'avviso di accertamento diviene definitivo dopo 60 giorni dalla notifica.
Se al 23.08.2022 data di notifica del sollecito si presume che i 60 giorni siano già decorsi, significa che l'avviso di accertamento era stato notificato almeno 60 giorni prima, ovvero in data 24.06.2022. Ebbene, esaminando la cartella opposta, si evince che l'ente comunale ha consegnato il ruolo all'Ader in data 10.08.2025.
È palese che, dalla presunta notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data antecedente il 24.06.2022, alla consegna del ruolo 10.08.2025 sono trascorsi ben oltre 3 anni.
3) Illegittimità della cartella di pagamento per prescrizione del credito.
A partire del 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore della legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio in materia di tributi locali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Essendo un tributo relativo all'anno 2017, la prescrizione quinquennale sarebbe maturata il 31.12.2022.
Perciò, entro tale termine il comune di Vallelonga avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento.
4) Carenza del presupposto impositivo: il ricorrente non è proprietario dell'immobile oggetto della Tari.
A seguito della notifica della cartella di pagamento, in cui non si evince l'immobile oggetto di Tari, l'Avv. Ricorrente_1 si recava presso il Comune di Vallelonga per avere maggiori informazioni in merito alla somma richiesta.
In tale sede, il ricorrente veniva informato che il tributo oggetto della cartella di pagamento si riferisce alla Tari annualità 2017 riguardante l'immobile sito in Indirizzo_1, piano II.
Ebbene, tale immobile non è intestato né posseduto né detenuto dall'Avv. Ricorrente_1, bensì risulta intestato alla Sig.ra Nominativo_3.
Il ricorrente, difatti, non ha mai avuto la disponibilità né il possesso dell'immobile in alcuna forma.
I riferimenti dell'immobile non erano presenti neppure nel sollecito di pagamento n. 92 indicato nell'atto oggetto di opposizione.
L'Agenzia delle Entrate SI in data 29.01.2026 si costituisce ed espone quanto segue.
Merito della pretesa a ruolo, carenza di legittimazione passiva.
Si eccepisce, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
L'ente impositore è comunque “il titolare del diritto di credito oggetto di contestazione nel giudizio”, essendo il concessionario della riscossione “un (mero) destinatario del pagamento…, o più precisamente, con riferimento allo schema civilistico dell'art.1188cc, comma 1, il soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento.” (cfr. Cassazione civile, sez. trib.,15/04/2011, n.8613; cfr Cass. n.21222 del 2006).
Quanto ai crediti aventi natura diversa da quella tributaria, si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di ingiunzioni amministrative, per le contestazioni circa la debenza è legittimata passiva necessaria, unicamente l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, anche se il giudizio è instaurato a seguito di notifica della cartella o dell'avviso di mora emessi dal concessionario della riscossione, poiché questi è un semplice adiectus solutionis causa. L'eventuale domanda formulata contestualmente anche nei confronti dell'ente di esazione deve, pertanto, intendersi come mera “denuntiatio litis” che non vale ad attribuirgli la qualità di parte.
In ordine alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente Creditore.
In ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'odierno deducente, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
Nel caso di riscossione di somme a mezzo ruolo, infatti, legittimato passivo nel giudizio di opposizione avverso alla cartella esattoriale emessa dall'ente di esazione, allorquando siano dedotti vizi antecedenti alla consegna del ruolo, cui appartiene la doglianza della mancata notificazione degli atti prodromici, è soltanto l'ente impositore, quale titolare del relativo credito e soggetto che ha materialmente compiuto l'attività di iscrizione a ruolo, e non il soggetto incaricato della riscossione.
Prescrizione/decadenza riferibile a ente impositore.
Il ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 13920250005546116 è stato reso esecutivo in data 10.06.2025
e solo successivamente preso in consegna dall'Agente della SI, il quale ha provveduto alla notifica della cartella in data 19.09.2025 (come da estratto ruolo e referto di notifica che si allega).
I motivi di annullamento dedotti da parte avversa, infatti, afferendo a fasi antecedenti alla stessa formazione del ruolo, attengono esclusivamente alla legittimità dell'attività effettuata dall'Ente impositore, dal momento che gli importi e le indicazioni contenuti nella cartella esattoriale riportano fedelmente i dati forniti, con il ruolo, dallo stesso Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Merita accoglimento l'eccezione di nullità per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, del quale non è stata offerta la prova.
Consegue l'accoglimento del ricorso.
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2- quinquies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con D.
M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti intimate al pagamento, in solido tra loro delle spese processuali liquidate in complessivi €. 150,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge con distrazione a favore dell'Avv. Difensore_1.
Così deciso in VI Valentia in data 10.02.2026
Il Presidente UC CA