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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/12/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 369/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 369 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2023
promossa da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] elettivamente domiciliato in SI, via A. Gramsci n.
3, presso lo Studio dell'avv. Simone Saiu, che lo rappresenta e difende giusta delega resa in foglio separato e da considerarsi apposta in calce all'atto di appello;
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. (P. IVA ), con sede in Loc. Campo Pisano P.IVA_1
appellata contumace
Pagina 1 e contro
(c.f. ), nata ad [...] il [...] e residente Controparte_2 C.F._2
in Roma, via Dei Licheni n. 15; (c.f. ), nato a Controparte_3 C.F._3
Buggerru il 22.02.1960, residente in [...]; (c.f. Controparte_4
, nata a [...] il [...], residente in [...]; CodiceFiscale_4 Controparte_5
(c.f. ), nato a [...] il [...], e residente in [...]
Roma n. 178 e (c.f. ), nato a [...] il Controparte_6 C.F._6
01.08.1960, via Roma n. 278
appellati contumaci
All'udienza del 28/11/2025 fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione,
ai sensi del disposto dell'art. 350 bis c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis
reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 887/2023, resa inter partes dal Tribunale di
Cagliari, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Antonio Dessì – R.G. n. 3253/2019,
pubblicata il 05.04.2023, mai notificata - accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di
primo grado che qui si riportano: accertare e dichiarare che il Signor nato ad [...]
SI il 07.01.1959 (C.F. ), ha acquisito per usucapione ventennale la CodiceFiscale_7
proprietà dei terreni siti in Buggerru, censiti al NCT del medesimo Comune al Foglio 13, mappali
1323 e 444, nonché del fabbricato in esso edificato”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in giudizio la Parte_1
società e i signori , Controparte_1 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
e per chiedere al Tribunale di accertare e dichiarare l'acquisto per CP_5 Controparte_6
Pagina 2 usucapione della proprietà dei terreni siti in Buggerru, censiti al NCT del medesimo Comune al
Foglio 13, mappali 1323 e 444, nonché del fabbricato su di essi edificato, ordinando conseguentemente al Conservatore le necessarie trascrizioni e volturazioni pro quota con esonero da responsabilità.
A sostegno delle suddette domande espose che:
- dai primi anni , i suoi genitori, e , Per_1 Controparte_7 Persona_2
rispettivamente deceduti il 08.04.2001 e il 16.09.2002 (docc. 4, 5), avevano posseduto in maniera pacifica, ininterrotta e non contestata i terreni e il fabbricato sopra indicati, edificando e ampliando il fabbricato, curando il terreno, recintandolo, diserbandolo e coltivandolo;
- dopo il decesso dei genitori, egli (che di fatto già abitava nell'immobile) aveva esercitato il possesso dei beni in via esclusiva, continuando, senza la contestazione di alcuno, a curare e provvedere alla custodia del terreno e ad abitare il fabbricato;
- dalle visure catastali risultava che il mappale 1323 era intestato alla mentre il CP_1
mappale 444 era intestato al padre e allo zio, Controparte_5
- dalle dichiarazioni di successione e dal certificato di famiglia storico (docc. 6, 7 e 8)
risultavano altri quattro coeredi, cioè i convenuti (fratelli) , Controparte_2 CP_3
ed ; CP_6 CP_4
- dalle visure ipocatastali allegate (docc.9, 10) non risultavano iscrizioni e trascrizioni
pregiudizievoli sui suddetti beni nell'ultimo ventennio;
- ai sensi dell'art. 1146, primo comma, c.c. “il possesso continua nell'erede con effetto
dall'aperura della successione”: tuttavia egli, dalla morte dei genitori, aveva estromesso i coeredi
dal compossesso dell'immobile, cambiando la serratura del fabbricato, recintando il terreno in
questione e impendendone l'accesso ad altri, manifestando in tal modo una inequivoca volontà di
possedere il bene come se fosse l'unico ed esclusivo proprietario;
- peraltro, egli abitava insieme ai genitori nel fabbricato ed utilizzava il terreno dal 1990,
mentre i coeredi non avevano mai utilizzato l'immobile neppure saltuariamente ed episodicamente.
Pagina 3 La causa venne istruita, nella contumacia dei convenuti, con documenti, interrogatorio formale di e prova testimoniale. Controparte_4
All'udienza del 6.10.2021, il giudice, rilevati il mancato reperimento della prova della
notifica dell'atto di citazione a , rimasto contumace, e la sua qualità di Controparte_6
litisconsorte necessario, invitò l'attore a fornire documentazione a supporto. Alla medesima udienza, rilevato ulteriormente: “a) che alla data della presente domanda giudiziale non poteva
essere ancora trascorso il termine del ventennio dal decesso dei genitori dei fratelli Parte_1
ovvero e , rispettivamente avvenuti l'8.4.2001 e il 16.9.2002, i Controparte_7 Persona_2
quali secondo le allegazioni dell'attore avevano già ininterrottamente posseduto i beni oggetto di
causa sin dai primi anni sessanta del secolo scorso;
b) che alle date degli indicati decessi, quindi, il
possesso dei suddetti genitori (e le loro proprietà, comprese quelle eventualmente già acquisite per
usucapione) si sarebbe automaticamente trasferite in capo a tutti (e a ciascuno de)i loro figli ed
eredi legittimi;
c) che l'attore, quand'anche avesse posseduto uti dominus insieme ai genitori (ciò
che non sembra nemmeno prospettato), non [aveva] comunque allegato di aver compiuto nei
confronti dei medesimi atti di interversione idonei a manifestargli, in modo non equivoco, di aver
iniziato a possedere in via esclusiva (e non più come compossessore o ospite); d) che, d'altronde,
nemmeno gli atti di interversione allegati alla pagina 3, penultimo capoverso della citazione
(asseritamente posti in essere nei confronti dei coeredi ma non precisamente collocati nel tempo)
appaiono sufficienti a dimostrare la maturazione dell'usucapione richiesta, visto quanto già
evidenziato sul mancato trascorrere del ventennio dalla morte dei comuni danti causa”, invitò
l'attore “a chiarire come le suddette circostanze si concilino, logicamente e giuridicamente, con
l'allegata maturazione in suo esclusivo favore e a danno dei fratelli - già ad aprile 2019 -
dell'usucapione per cui è causa (riferita a immobili precedentemente posseduti per oltre 40 anni
dai suoi genitori, defunti tra il 2001 e il 2002)”.
Con comparsa depositata il 18.10.2021 , ed CP_6 CP_2 CP_3 CP_4
si costituirono per aderire alle domande dell'attore, confermandone la prospettazione ed
[...]
Pagina 4 allegando che dopo la morte dei genitori aveva proseguito a possedere i beni Parte_1
comportandosi come unico proprietario, manifestando tale suo intendimento all'esterno in modo inequivocabile.
Con le note depositate il 21.1.2022 l'attore, nel confermare le proprie conclusioni, sostenne:
- di aver dimostrato nel corso del giudizio di aver posseduto pacificamente ed in via
esclusiva per oltre vent'anni i beni oggetto di causa;
- di aver posto in essere, come affermato dagli stessi convenuti, gli atti di interversione del possesso nei confronti dei coeredi dal gennaio 1997, ovvero dal trasferimento dei genitori presso
altro immobile per ragioni di cura e assistenza;
- che dopo aver posseduto unitamente ai genitori il terreno oggetto di causa ed aver abitato insieme a questi ultimi nel fabbricato su di esso edificato, dal 1997 aveva posto in essere i predetti atti di interversione del possesso consistiti in comunicazioni espresse ed inequivocabili circa l'intenzione di continuare a possedere i beni in via esclusiva.
La causa venne decisa con la sentenza n. 736/2023 che rigettò la domanda proposta dall'attore e dichiarò integralmente compensate le spese del giudizio.
In sintesi, secondo il Tribunale, doveva ribadirsi: a) che l'attore non aveva mai nemmeno prospettato (prima della ordinanza del 6.10.2021) di aver posseduto “uti dominus” insieme ai genitori e/o di aver compiuto nei loro confronti atti di interversione idonei a manifestar loro in modo non equivoco, di aver iniziato a possedere in via esclusiva (e non più come compossessore o semplice ospite); b) che anche i pretesi atti di interversione asseritamente posti in essere nel 1997 da nei confronti dei fratelli - per la prima volta allegati solo con le note successive Parte_1
al 6.10.2021 e in palese contrasto con quanto allegato in citazione - erano del tutto irrilevanti, posto che sino a che erano in vita i genitori, tali atti avrebbero dovuto essere posti in essere nei loro confronti;
c) che qualsiasi atto di interversione posto in essere nei confronti degli altri coeredi dopo la morte dei genitori doveva ritenersi del tutto irrilevante, visto che, comunque, dal 16.9.2002
(decesso della ) all'aprile 2019 (notifica della citazione) non era decorso il ventennio Per_2
Pagina 5 previsto dall'art.1158 cc, risultando quindi insussistenti i presupposti di fatto per l'accoglimento della domanda proposta dall'attore.
***
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza. Parte_1
Non si sono, invece, costituiti gli appellati di cui è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
***
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato nel non tenere conto della circostanza che la particella 1323 era catastalmente intestata ad
[...]
e non ai signori e intestatari, invece, della sola particella 444. Il CP_1 CP_5 Controparte_7
giudice avrebbe erroneamente rigettato la domanda di usucapione, anche con riferimento alla particella 1323, sul presupposto che qualsiasi atto di interversione posto in essere nei confronti
degli altri coeredi dopo la morte dei comuni genitori sarebbe irrilevante, visto che, comunque, dal
16.9.2002 (decesso della ) all'aprile 2019 (notifica citazione) non c'è il ventennio previsto Per_2
dall'art.1158 cc. Tale ragionamento, invero, non sarebbe condivisibile per la particella 1323,
rispetto alla quale avrebbe soltanto l'onere di dimostrare di aver posseduto uti dominus per oltre vent'anni (da solo o con l'unione del suo possesso a quello dei genitori) nei confronti di CP_1
senza alcun onere di dimostrare l'interversione del possesso o il possesso ad excludendum nei confronti dei coeredi.
2. Con la seconda censura, l'appellante lamenta che il giudice avrebbe errato nel dare per
scontato che il padre fosse proprietario del bene e che la disponibilità dell'immobile da parte
dell'attore sia dipesa dalla mera permissio del genitore. Il giudice avrebbe confuso un'ipotesi di
possesso esercitato dal figlio sull'immobile di proprietà dei genitori (…) con il compossesso
esercitato dal figlio e dal genitore sullo stesso immobile.
Sostiene l'appellante che non sussisteva in capo a sè alcun onere di allegare atti di interversione del possesso nei confronti dei genitori, che avevano posseduto lo stesso bene prima di lui e, fino alla loro morte, unitamente a lui, ma, semmai, aveva l'onere di dimostrare di aver prima
Pagina 6 composseduto e poi posseduto il bene per oltre vent'anni. Invero esso appellante avrebbe dimostrato il possesso ad excludendum nei confronti dello zio, anch'esso intestatario Controparte_5
catastale della particella, e dei suoi fratelli, nonché prospettato un possesso ultraventennale non autonomo, ma congiunto a quello del padre.
Il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto che, nel caso di specie, si sarebbe prima
determinata una situazione di compossesso tra genitori e figlio sul bene e successivamente alla loro
morte di possesso esclusivo del solo figlio, erede ex lege. (…) Anche il compossesso esercitato
prima del decesso del dante causa deve essere considerato ai fini dell'usucapione atteso che
l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso
esclusivo.
Tale situazione di fatto rileverebbe nella successione tra i possessori e nella possibilità di congiungere il possesso del dante causa al proprio. La giurisprudenza ha, infatti, da tempo statuito
che il compossessore pro indiviso di un immobile, erede del possessore precedente e che poi ne
consegua il possesso esclusivo, o anche di una porzione dell'intero bene, può invocare anche il
precedente possesso ai fini del computo del tempo, ex articolo 1146, sussistendo il rapporto di fatto
con la cosa, nonché identità di contenuto e di tipo tra il possesso esercitato dal successore e quello
a suo tempo esercitato dal dante causa, nonché il rapporto ereditario. Analogamente, ha ritenuto
che il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può
usucapire anche la quota degli altri quando egli già abbia posseduto animo proprio ed in termini di
esclusività, godendo del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da
evidenziare un'equivoca volontà di possedere utili dominus (v. ex multis Cass. 1999/1370; Cass.
2002/13921; Cass. 2005/27287; Cass. 2009/7221; Cass. 2011/1558; Cass. 2013/28346).
***
1. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Va subito precisato che con riguardo ai coeredi di la domanda non può Parte_1
essere accolta. Invero, ai sensi dell'art. 1146, comma 1, c.c. il possesso del de cuius continua
Pagina 7 nell'erede con effetto automatico dall'apertura della successione: “… per effetto di una "fictio
iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene
senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (cfr.
Cass. civ. n. 15967/2011).
Il subentro degli eredi nel possesso del bene si verifica dunque ex se, in modo istantaneo e indipendentemente dalla loro volontà, non risultando, peraltro, nel caso di specie, che i coeredi abbiano rinunciato all'eredità. Ne consegue che, con il decesso di (2001) e Controparte_7
di (2002), si è costituita ex lege una situazione di compossesso a favore di tutti i Persona_2
coeredi, compreso l'odierno appellante.
Ebbene, dal momento dell'apertura della successione il coerede che abbia l'autonomo godimento del bene comune, per poterne utilmente invocare l'usucapione deve dimostrare di avere sostituito all'originario godimento uti condominus quello animo domini, e di avere quindi esercitato,
per il tempo richiesto ai fini dell'usucapione, il relativo possesso esclusivo, incompatibile con la possibilità degli altri coeredi di fare uso del bene medesimo.
Costituisce invero principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “ai fini dell'usucapione da parte del coerede o del comproprietario non occorre l'interversione
del titolo del suo possesso, essendo necessario e sufficiente che lo stesso abbia dimostrato
l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo (uti dominus) e senza
opposizione per il tempo utile ad usucapire (Cass. 26 novembre 1988 n. 6383), evidenziando un
possesso esclusivo su tutta la cosa incompatibile con il permanere del possesso altrui (Cass. 25
novembre 1995 n. 12231)” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16841 del 11/08/2005), nonché: “Il
coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima
della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del
possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è
tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità
incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di
Pagina 8 possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione
degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. (Nella specie la S.C., riformando la pronuncia
di merito, ha escluso che possa costituire prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza
che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, dopo la morte di questi, ad essere
l'unico ad averne la disponibilità).” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021).
Ciò posto, il possesso vantato da nei confronti dei coeredi – seppure Parte_1
dimostrato attraverso le dichiarazione dei testi auditi ( e , dalle Testimone_1 Testimone_2
quali è emerso che egli godesse di un possesso esclusivo ed incompatibile con la possibilità degli altri coeredi di fare uso del bene medesimo - non risulta essere stato esercitato per venti anni rispetto ai coeredi, prendendo come dies a quo la data dell'apertura della successione e come dies ad quem la data di instaurazione del giudizio. Difatti, come esattamente rilevato dal primo giudice,
“dal 16.9.2002 (decesso della ) all'aprile 2019 (notifica citazione) non c'è il ventennio Per_2
previsto dall'art.1158 cc, ciò che corrisponde ad un dato oggettivo e non omissibile che non può
essere smentito nemmeno dall'adesione dei convenuti e che ovviamente esclude la sussistenza dei
presupposti di fatto per l'accoglimento della domanda proposta dall'attore (essendo logicamente e
giuridicamente incompatibile con la tesi che ad aprile 2019 fosse già maturata in suo esclusivo
favore, e a danno dei citati fratelli, l'usucapione di immobili precedentemente posseduti uti domini
per oltre 40 anni dai comuni genitori, defunti tra il 2001 e il 2002)” (cfr. sentenza impugnata).
Nemmeno possono ritenersi decisive le diverse prospettazioni, peraltro tardive, in quanto introdotte solo in corso di causa, a seguito dei rilievi svolti dal Tribunale con la citata ordinanza,
secondo cui l'appellante avrebbe esercitato il compossesso insieme ai genitori, ovvero avrebbe esercitato il possesso esclusivo fin dal 1997, epoca in cui i genitori si sarebbero trasferiti in altro immobile per ragioni di cura.
Quanto alla prima, difatti, un eventuale compossesso non escluderebbe la successione nel
(com)possesso dei genitori in capo ai coeredi al momento dell'apertura della successione;
quanto alla seconda, difetta, come già ritenuto dal primo Giudice, qualsiasi elemento idoneo a dimostrare
Pagina 9 che, durante la vita dei genitori, il figlio avesse iniziato a possedere uti dominus, con modalità
oggettivamente incompatibili con la permissio normalmente insita nella coabitazione sorta per ragioni di ospitalità e di affectio familiaris.
La domanda nei confronti dei coeredi deve pertanto deve essere rigettata.
2. Una diversa valutazione deve essere effettuata con riferimento alla società in CP_1
relazione alla particella 1323, ad essa catastalmente intestata.
Riguardo a tale particella, infatti, l'appellante ha dimostrato un possesso pacifico,
continuato, e ultraventennale sul bene, unendo al possesso esercitato dai genitori il proprio senza
CP_ che abbia mai esercitato poteri corrispondenti al diritto di proprietà, né interrotto o contestato il possesso, rimanendo peraltro contumace in entrambi i gradi di giudizio. Segnatamente, con riguardo al suddetto mappale, dalle risultanze istruttorie è emerso che per oltre vent'anni il terreno è stato posseduto stabilmente da e (unitamente al fabbricato), che ne Controparte_7 Persona_2
hanno avuto cura recintandolo, diserbandolo e coltivandolo, possesso quindi proseguito dall'appellante senza contestazione alcuna.
Invero, con riguardo al terzo, la prosecuzione nel possesso derivante dall'apertura della successione determinante un compossesso in capo ai coeredi non incide sulla piena efficacia esterna, del possesso già esercitato dal de cuius e proseguito dal singolo coerede. Gli effetti limitativi della successione nel possesso operano, infatti, nei soli rapporti interni tra coeredi. Sul
punto è dirimente il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui: “Ai fini dell'usucapione
di un bene già in possesso del de cuius, lo stato di compossesso nascente a favore dei suoi coeredi,
per effetto della successione, non fa venir meno, nei confronti dei terzi estranei alla successione
ereditaria, il carattere esclusivo già sussistente in quel possesso, ma spiega i suoi effetti limitativi
(finalizzati a rendere possibile l'esercizio dei concorrenti diritti degli altri partecipanti) nel solo
ambito dei rapporti intercorrenti tra i coeredi compossessori e, perciò, non impedisce - attesa
l'identità dei due possessi - la successio possessionis ed il conseguente maturare dell'usucapione
del bene ereditario nei riguardi dei suindicati terzi, anche quando il possesso, dopo l'apertura della
Pagina 10 successione, si sia concretamente estrinsecato attraverso atti di esercizio posti in essere
esclusivamente da uno dei coeredi” (Cass. n. 22/1982).
Ne consegue che il possesso esercitato dall'appellante, congiunto ai sensi dell'art. 1146 c.c.
CP_ a quello dei propri genitori, è utile, nei confronti di , ai fini dell'usucapione della particella
1323 in capo a nella sua veste di coerede unitamente ai fratelli, essendo Parte_1
ampiamente decorso il termine ventennale in assenza di contestazioni o atti interruttivi da parte del terzo intestatario del bene.
CP_ Pertanto, la domanda di usucapione nei confronti di con riferimento alla particella n.
1323 deve essere accolta in capo a nella specificata qualità. Parte_1
3. Analogo ragionamento, ancorché di minimo rilievo pratico, deve essere svolto anche con riguardo al formale cointestatario della particella n. 444, estraneo alla successione di
[...]
e di , zio dell'appellante e degli altri coeredi, nei cui confronti la CP_7 Persona_2
usucapione deve parimenti ritenersi maturata. Questi, invero, non risulta avere mai esercitato poteri sul bene né avanzato pretese, rimanendo peraltro contumace in entrambi i gradi di giudizio. Anche
nei confronti di con riferimento alla particella n. 444, la domanda di usucapione Controparte_5
in capo a nella specificata qualità di coerede unitamente ai fratelli, deve essere Parte_1
accolta.
Nulla sulle spese del presente grado con riguardo ai fratelli e spese compensate nei Parte_1
confronti di e stante la contumacia e la non contestazione di tutti gli CP_1 Controparte_5
appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
736/2023 del Tribunale di Cagliari e, per l'effetto, dichiara acquisita in capo a
[...]
nella sua qualità di coerede unitamente ai fratelli, per intervenuta usucapione Parte_1
nei confronti di , la proprietà del terreno sito in Buggerru distinto al NCT foglio CP_1
Pagina 11 13, particella 1323, nonché nei confronti di la quota del terreno sito in Controparte_5
Buggerru, distinto al NCT foglio 13, particella 444;
2. nulla sulle spese per i coeredi Parte_1
3. spese compensate per e Controparte_5 CP_1
Così deciso in Cagliari, il 28 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella
Pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 369 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2023
promossa da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] elettivamente domiciliato in SI, via A. Gramsci n.
3, presso lo Studio dell'avv. Simone Saiu, che lo rappresenta e difende giusta delega resa in foglio separato e da considerarsi apposta in calce all'atto di appello;
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. (P. IVA ), con sede in Loc. Campo Pisano P.IVA_1
appellata contumace
Pagina 1 e contro
(c.f. ), nata ad [...] il [...] e residente Controparte_2 C.F._2
in Roma, via Dei Licheni n. 15; (c.f. ), nato a Controparte_3 C.F._3
Buggerru il 22.02.1960, residente in [...]; (c.f. Controparte_4
, nata a [...] il [...], residente in [...]; CodiceFiscale_4 Controparte_5
(c.f. ), nato a [...] il [...], e residente in [...]
Roma n. 178 e (c.f. ), nato a [...] il Controparte_6 C.F._6
01.08.1960, via Roma n. 278
appellati contumaci
All'udienza del 28/11/2025 fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione,
ai sensi del disposto dell'art. 350 bis c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis
reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 887/2023, resa inter partes dal Tribunale di
Cagliari, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Antonio Dessì – R.G. n. 3253/2019,
pubblicata il 05.04.2023, mai notificata - accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di
primo grado che qui si riportano: accertare e dichiarare che il Signor nato ad [...]
SI il 07.01.1959 (C.F. ), ha acquisito per usucapione ventennale la CodiceFiscale_7
proprietà dei terreni siti in Buggerru, censiti al NCT del medesimo Comune al Foglio 13, mappali
1323 e 444, nonché del fabbricato in esso edificato”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in giudizio la Parte_1
società e i signori , Controparte_1 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
e per chiedere al Tribunale di accertare e dichiarare l'acquisto per CP_5 Controparte_6
Pagina 2 usucapione della proprietà dei terreni siti in Buggerru, censiti al NCT del medesimo Comune al
Foglio 13, mappali 1323 e 444, nonché del fabbricato su di essi edificato, ordinando conseguentemente al Conservatore le necessarie trascrizioni e volturazioni pro quota con esonero da responsabilità.
A sostegno delle suddette domande espose che:
- dai primi anni , i suoi genitori, e , Per_1 Controparte_7 Persona_2
rispettivamente deceduti il 08.04.2001 e il 16.09.2002 (docc. 4, 5), avevano posseduto in maniera pacifica, ininterrotta e non contestata i terreni e il fabbricato sopra indicati, edificando e ampliando il fabbricato, curando il terreno, recintandolo, diserbandolo e coltivandolo;
- dopo il decesso dei genitori, egli (che di fatto già abitava nell'immobile) aveva esercitato il possesso dei beni in via esclusiva, continuando, senza la contestazione di alcuno, a curare e provvedere alla custodia del terreno e ad abitare il fabbricato;
- dalle visure catastali risultava che il mappale 1323 era intestato alla mentre il CP_1
mappale 444 era intestato al padre e allo zio, Controparte_5
- dalle dichiarazioni di successione e dal certificato di famiglia storico (docc. 6, 7 e 8)
risultavano altri quattro coeredi, cioè i convenuti (fratelli) , Controparte_2 CP_3
ed ; CP_6 CP_4
- dalle visure ipocatastali allegate (docc.9, 10) non risultavano iscrizioni e trascrizioni
pregiudizievoli sui suddetti beni nell'ultimo ventennio;
- ai sensi dell'art. 1146, primo comma, c.c. “il possesso continua nell'erede con effetto
dall'aperura della successione”: tuttavia egli, dalla morte dei genitori, aveva estromesso i coeredi
dal compossesso dell'immobile, cambiando la serratura del fabbricato, recintando il terreno in
questione e impendendone l'accesso ad altri, manifestando in tal modo una inequivoca volontà di
possedere il bene come se fosse l'unico ed esclusivo proprietario;
- peraltro, egli abitava insieme ai genitori nel fabbricato ed utilizzava il terreno dal 1990,
mentre i coeredi non avevano mai utilizzato l'immobile neppure saltuariamente ed episodicamente.
Pagina 3 La causa venne istruita, nella contumacia dei convenuti, con documenti, interrogatorio formale di e prova testimoniale. Controparte_4
All'udienza del 6.10.2021, il giudice, rilevati il mancato reperimento della prova della
notifica dell'atto di citazione a , rimasto contumace, e la sua qualità di Controparte_6
litisconsorte necessario, invitò l'attore a fornire documentazione a supporto. Alla medesima udienza, rilevato ulteriormente: “a) che alla data della presente domanda giudiziale non poteva
essere ancora trascorso il termine del ventennio dal decesso dei genitori dei fratelli Parte_1
ovvero e , rispettivamente avvenuti l'8.4.2001 e il 16.9.2002, i Controparte_7 Persona_2
quali secondo le allegazioni dell'attore avevano già ininterrottamente posseduto i beni oggetto di
causa sin dai primi anni sessanta del secolo scorso;
b) che alle date degli indicati decessi, quindi, il
possesso dei suddetti genitori (e le loro proprietà, comprese quelle eventualmente già acquisite per
usucapione) si sarebbe automaticamente trasferite in capo a tutti (e a ciascuno de)i loro figli ed
eredi legittimi;
c) che l'attore, quand'anche avesse posseduto uti dominus insieme ai genitori (ciò
che non sembra nemmeno prospettato), non [aveva] comunque allegato di aver compiuto nei
confronti dei medesimi atti di interversione idonei a manifestargli, in modo non equivoco, di aver
iniziato a possedere in via esclusiva (e non più come compossessore o ospite); d) che, d'altronde,
nemmeno gli atti di interversione allegati alla pagina 3, penultimo capoverso della citazione
(asseritamente posti in essere nei confronti dei coeredi ma non precisamente collocati nel tempo)
appaiono sufficienti a dimostrare la maturazione dell'usucapione richiesta, visto quanto già
evidenziato sul mancato trascorrere del ventennio dalla morte dei comuni danti causa”, invitò
l'attore “a chiarire come le suddette circostanze si concilino, logicamente e giuridicamente, con
l'allegata maturazione in suo esclusivo favore e a danno dei fratelli - già ad aprile 2019 -
dell'usucapione per cui è causa (riferita a immobili precedentemente posseduti per oltre 40 anni
dai suoi genitori, defunti tra il 2001 e il 2002)”.
Con comparsa depositata il 18.10.2021 , ed CP_6 CP_2 CP_3 CP_4
si costituirono per aderire alle domande dell'attore, confermandone la prospettazione ed
[...]
Pagina 4 allegando che dopo la morte dei genitori aveva proseguito a possedere i beni Parte_1
comportandosi come unico proprietario, manifestando tale suo intendimento all'esterno in modo inequivocabile.
Con le note depositate il 21.1.2022 l'attore, nel confermare le proprie conclusioni, sostenne:
- di aver dimostrato nel corso del giudizio di aver posseduto pacificamente ed in via
esclusiva per oltre vent'anni i beni oggetto di causa;
- di aver posto in essere, come affermato dagli stessi convenuti, gli atti di interversione del possesso nei confronti dei coeredi dal gennaio 1997, ovvero dal trasferimento dei genitori presso
altro immobile per ragioni di cura e assistenza;
- che dopo aver posseduto unitamente ai genitori il terreno oggetto di causa ed aver abitato insieme a questi ultimi nel fabbricato su di esso edificato, dal 1997 aveva posto in essere i predetti atti di interversione del possesso consistiti in comunicazioni espresse ed inequivocabili circa l'intenzione di continuare a possedere i beni in via esclusiva.
La causa venne decisa con la sentenza n. 736/2023 che rigettò la domanda proposta dall'attore e dichiarò integralmente compensate le spese del giudizio.
In sintesi, secondo il Tribunale, doveva ribadirsi: a) che l'attore non aveva mai nemmeno prospettato (prima della ordinanza del 6.10.2021) di aver posseduto “uti dominus” insieme ai genitori e/o di aver compiuto nei loro confronti atti di interversione idonei a manifestar loro in modo non equivoco, di aver iniziato a possedere in via esclusiva (e non più come compossessore o semplice ospite); b) che anche i pretesi atti di interversione asseritamente posti in essere nel 1997 da nei confronti dei fratelli - per la prima volta allegati solo con le note successive Parte_1
al 6.10.2021 e in palese contrasto con quanto allegato in citazione - erano del tutto irrilevanti, posto che sino a che erano in vita i genitori, tali atti avrebbero dovuto essere posti in essere nei loro confronti;
c) che qualsiasi atto di interversione posto in essere nei confronti degli altri coeredi dopo la morte dei genitori doveva ritenersi del tutto irrilevante, visto che, comunque, dal 16.9.2002
(decesso della ) all'aprile 2019 (notifica della citazione) non era decorso il ventennio Per_2
Pagina 5 previsto dall'art.1158 cc, risultando quindi insussistenti i presupposti di fatto per l'accoglimento della domanda proposta dall'attore.
***
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza. Parte_1
Non si sono, invece, costituiti gli appellati di cui è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
***
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato nel non tenere conto della circostanza che la particella 1323 era catastalmente intestata ad
[...]
e non ai signori e intestatari, invece, della sola particella 444. Il CP_1 CP_5 Controparte_7
giudice avrebbe erroneamente rigettato la domanda di usucapione, anche con riferimento alla particella 1323, sul presupposto che qualsiasi atto di interversione posto in essere nei confronti
degli altri coeredi dopo la morte dei comuni genitori sarebbe irrilevante, visto che, comunque, dal
16.9.2002 (decesso della ) all'aprile 2019 (notifica citazione) non c'è il ventennio previsto Per_2
dall'art.1158 cc. Tale ragionamento, invero, non sarebbe condivisibile per la particella 1323,
rispetto alla quale avrebbe soltanto l'onere di dimostrare di aver posseduto uti dominus per oltre vent'anni (da solo o con l'unione del suo possesso a quello dei genitori) nei confronti di CP_1
senza alcun onere di dimostrare l'interversione del possesso o il possesso ad excludendum nei confronti dei coeredi.
2. Con la seconda censura, l'appellante lamenta che il giudice avrebbe errato nel dare per
scontato che il padre fosse proprietario del bene e che la disponibilità dell'immobile da parte
dell'attore sia dipesa dalla mera permissio del genitore. Il giudice avrebbe confuso un'ipotesi di
possesso esercitato dal figlio sull'immobile di proprietà dei genitori (…) con il compossesso
esercitato dal figlio e dal genitore sullo stesso immobile.
Sostiene l'appellante che non sussisteva in capo a sè alcun onere di allegare atti di interversione del possesso nei confronti dei genitori, che avevano posseduto lo stesso bene prima di lui e, fino alla loro morte, unitamente a lui, ma, semmai, aveva l'onere di dimostrare di aver prima
Pagina 6 composseduto e poi posseduto il bene per oltre vent'anni. Invero esso appellante avrebbe dimostrato il possesso ad excludendum nei confronti dello zio, anch'esso intestatario Controparte_5
catastale della particella, e dei suoi fratelli, nonché prospettato un possesso ultraventennale non autonomo, ma congiunto a quello del padre.
Il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto che, nel caso di specie, si sarebbe prima
determinata una situazione di compossesso tra genitori e figlio sul bene e successivamente alla loro
morte di possesso esclusivo del solo figlio, erede ex lege. (…) Anche il compossesso esercitato
prima del decesso del dante causa deve essere considerato ai fini dell'usucapione atteso che
l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso
esclusivo.
Tale situazione di fatto rileverebbe nella successione tra i possessori e nella possibilità di congiungere il possesso del dante causa al proprio. La giurisprudenza ha, infatti, da tempo statuito
che il compossessore pro indiviso di un immobile, erede del possessore precedente e che poi ne
consegua il possesso esclusivo, o anche di una porzione dell'intero bene, può invocare anche il
precedente possesso ai fini del computo del tempo, ex articolo 1146, sussistendo il rapporto di fatto
con la cosa, nonché identità di contenuto e di tipo tra il possesso esercitato dal successore e quello
a suo tempo esercitato dal dante causa, nonché il rapporto ereditario. Analogamente, ha ritenuto
che il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può
usucapire anche la quota degli altri quando egli già abbia posseduto animo proprio ed in termini di
esclusività, godendo del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da
evidenziare un'equivoca volontà di possedere utili dominus (v. ex multis Cass. 1999/1370; Cass.
2002/13921; Cass. 2005/27287; Cass. 2009/7221; Cass. 2011/1558; Cass. 2013/28346).
***
1. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Va subito precisato che con riguardo ai coeredi di la domanda non può Parte_1
essere accolta. Invero, ai sensi dell'art. 1146, comma 1, c.c. il possesso del de cuius continua
Pagina 7 nell'erede con effetto automatico dall'apertura della successione: “… per effetto di una "fictio
iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene
senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (cfr.
Cass. civ. n. 15967/2011).
Il subentro degli eredi nel possesso del bene si verifica dunque ex se, in modo istantaneo e indipendentemente dalla loro volontà, non risultando, peraltro, nel caso di specie, che i coeredi abbiano rinunciato all'eredità. Ne consegue che, con il decesso di (2001) e Controparte_7
di (2002), si è costituita ex lege una situazione di compossesso a favore di tutti i Persona_2
coeredi, compreso l'odierno appellante.
Ebbene, dal momento dell'apertura della successione il coerede che abbia l'autonomo godimento del bene comune, per poterne utilmente invocare l'usucapione deve dimostrare di avere sostituito all'originario godimento uti condominus quello animo domini, e di avere quindi esercitato,
per il tempo richiesto ai fini dell'usucapione, il relativo possesso esclusivo, incompatibile con la possibilità degli altri coeredi di fare uso del bene medesimo.
Costituisce invero principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “ai fini dell'usucapione da parte del coerede o del comproprietario non occorre l'interversione
del titolo del suo possesso, essendo necessario e sufficiente che lo stesso abbia dimostrato
l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo (uti dominus) e senza
opposizione per il tempo utile ad usucapire (Cass. 26 novembre 1988 n. 6383), evidenziando un
possesso esclusivo su tutta la cosa incompatibile con il permanere del possesso altrui (Cass. 25
novembre 1995 n. 12231)” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16841 del 11/08/2005), nonché: “Il
coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima
della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del
possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è
tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità
incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di
Pagina 8 possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione
degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. (Nella specie la S.C., riformando la pronuncia
di merito, ha escluso che possa costituire prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza
che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, dopo la morte di questi, ad essere
l'unico ad averne la disponibilità).” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021).
Ciò posto, il possesso vantato da nei confronti dei coeredi – seppure Parte_1
dimostrato attraverso le dichiarazione dei testi auditi ( e , dalle Testimone_1 Testimone_2
quali è emerso che egli godesse di un possesso esclusivo ed incompatibile con la possibilità degli altri coeredi di fare uso del bene medesimo - non risulta essere stato esercitato per venti anni rispetto ai coeredi, prendendo come dies a quo la data dell'apertura della successione e come dies ad quem la data di instaurazione del giudizio. Difatti, come esattamente rilevato dal primo giudice,
“dal 16.9.2002 (decesso della ) all'aprile 2019 (notifica citazione) non c'è il ventennio Per_2
previsto dall'art.1158 cc, ciò che corrisponde ad un dato oggettivo e non omissibile che non può
essere smentito nemmeno dall'adesione dei convenuti e che ovviamente esclude la sussistenza dei
presupposti di fatto per l'accoglimento della domanda proposta dall'attore (essendo logicamente e
giuridicamente incompatibile con la tesi che ad aprile 2019 fosse già maturata in suo esclusivo
favore, e a danno dei citati fratelli, l'usucapione di immobili precedentemente posseduti uti domini
per oltre 40 anni dai comuni genitori, defunti tra il 2001 e il 2002)” (cfr. sentenza impugnata).
Nemmeno possono ritenersi decisive le diverse prospettazioni, peraltro tardive, in quanto introdotte solo in corso di causa, a seguito dei rilievi svolti dal Tribunale con la citata ordinanza,
secondo cui l'appellante avrebbe esercitato il compossesso insieme ai genitori, ovvero avrebbe esercitato il possesso esclusivo fin dal 1997, epoca in cui i genitori si sarebbero trasferiti in altro immobile per ragioni di cura.
Quanto alla prima, difatti, un eventuale compossesso non escluderebbe la successione nel
(com)possesso dei genitori in capo ai coeredi al momento dell'apertura della successione;
quanto alla seconda, difetta, come già ritenuto dal primo Giudice, qualsiasi elemento idoneo a dimostrare
Pagina 9 che, durante la vita dei genitori, il figlio avesse iniziato a possedere uti dominus, con modalità
oggettivamente incompatibili con la permissio normalmente insita nella coabitazione sorta per ragioni di ospitalità e di affectio familiaris.
La domanda nei confronti dei coeredi deve pertanto deve essere rigettata.
2. Una diversa valutazione deve essere effettuata con riferimento alla società in CP_1
relazione alla particella 1323, ad essa catastalmente intestata.
Riguardo a tale particella, infatti, l'appellante ha dimostrato un possesso pacifico,
continuato, e ultraventennale sul bene, unendo al possesso esercitato dai genitori il proprio senza
CP_ che abbia mai esercitato poteri corrispondenti al diritto di proprietà, né interrotto o contestato il possesso, rimanendo peraltro contumace in entrambi i gradi di giudizio. Segnatamente, con riguardo al suddetto mappale, dalle risultanze istruttorie è emerso che per oltre vent'anni il terreno è stato posseduto stabilmente da e (unitamente al fabbricato), che ne Controparte_7 Persona_2
hanno avuto cura recintandolo, diserbandolo e coltivandolo, possesso quindi proseguito dall'appellante senza contestazione alcuna.
Invero, con riguardo al terzo, la prosecuzione nel possesso derivante dall'apertura della successione determinante un compossesso in capo ai coeredi non incide sulla piena efficacia esterna, del possesso già esercitato dal de cuius e proseguito dal singolo coerede. Gli effetti limitativi della successione nel possesso operano, infatti, nei soli rapporti interni tra coeredi. Sul
punto è dirimente il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui: “Ai fini dell'usucapione
di un bene già in possesso del de cuius, lo stato di compossesso nascente a favore dei suoi coeredi,
per effetto della successione, non fa venir meno, nei confronti dei terzi estranei alla successione
ereditaria, il carattere esclusivo già sussistente in quel possesso, ma spiega i suoi effetti limitativi
(finalizzati a rendere possibile l'esercizio dei concorrenti diritti degli altri partecipanti) nel solo
ambito dei rapporti intercorrenti tra i coeredi compossessori e, perciò, non impedisce - attesa
l'identità dei due possessi - la successio possessionis ed il conseguente maturare dell'usucapione
del bene ereditario nei riguardi dei suindicati terzi, anche quando il possesso, dopo l'apertura della
Pagina 10 successione, si sia concretamente estrinsecato attraverso atti di esercizio posti in essere
esclusivamente da uno dei coeredi” (Cass. n. 22/1982).
Ne consegue che il possesso esercitato dall'appellante, congiunto ai sensi dell'art. 1146 c.c.
CP_ a quello dei propri genitori, è utile, nei confronti di , ai fini dell'usucapione della particella
1323 in capo a nella sua veste di coerede unitamente ai fratelli, essendo Parte_1
ampiamente decorso il termine ventennale in assenza di contestazioni o atti interruttivi da parte del terzo intestatario del bene.
CP_ Pertanto, la domanda di usucapione nei confronti di con riferimento alla particella n.
1323 deve essere accolta in capo a nella specificata qualità. Parte_1
3. Analogo ragionamento, ancorché di minimo rilievo pratico, deve essere svolto anche con riguardo al formale cointestatario della particella n. 444, estraneo alla successione di
[...]
e di , zio dell'appellante e degli altri coeredi, nei cui confronti la CP_7 Persona_2
usucapione deve parimenti ritenersi maturata. Questi, invero, non risulta avere mai esercitato poteri sul bene né avanzato pretese, rimanendo peraltro contumace in entrambi i gradi di giudizio. Anche
nei confronti di con riferimento alla particella n. 444, la domanda di usucapione Controparte_5
in capo a nella specificata qualità di coerede unitamente ai fratelli, deve essere Parte_1
accolta.
Nulla sulle spese del presente grado con riguardo ai fratelli e spese compensate nei Parte_1
confronti di e stante la contumacia e la non contestazione di tutti gli CP_1 Controparte_5
appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
736/2023 del Tribunale di Cagliari e, per l'effetto, dichiara acquisita in capo a
[...]
nella sua qualità di coerede unitamente ai fratelli, per intervenuta usucapione Parte_1
nei confronti di , la proprietà del terreno sito in Buggerru distinto al NCT foglio CP_1
Pagina 11 13, particella 1323, nonché nei confronti di la quota del terreno sito in Controparte_5
Buggerru, distinto al NCT foglio 13, particella 444;
2. nulla sulle spese per i coeredi Parte_1
3. spese compensate per e Controparte_5 CP_1
Così deciso in Cagliari, il 28 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella
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