Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 3880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3880 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 15 aprile 2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13439/2023 R.G. vertente tra c.f. con il patrocinio dell'avv. VITELLO ANTONIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. RUSSO MARCELLO
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
FASCIANO GIANLIVIO ,
RESISTENTE
Nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.7.2023 l'istante , assunto in data 1.04.1979 dallo , CP_3
deduceva che con provvedimento del 31.03.2005 veniva inquadrato come funzionario di ambito tecnico nella categoria “D”, posizione economica D/6, come prevista dal CCNL Comparto Regioni
e Autonomie Locali, con le mansioni di responsabile dell'Ufficio Gare;
che a far data dal 1.01.20, giusta L.R. della Campania 18.01.16 n. 1, tutti i cinque I.A.C.P. della Campania, compreso quello afferente la Provincia di Napoli, venivano accorpati nella per CP_1 Controparte_1
l'Edilizia Residenziale- per cui esso istante era posto alle dipendenze della odierna resistente con medesima qualifica e mansioni.
1
del C.d.A. n. 25/53 del 14.12.20 , gli venivano affidati incarichi inerenti la gestione delle gare che prevedevano l'erogazione dei detti incentivi .
In particolare , tenuto conto dell'incarico di Posizione Organizzativa per il ruolo di Responsabile
Ufficio Gare attribuito dallo giusta determina dirigenziale n. 98 del 5.07.17, rinnovata giusta CP_3
determina n. 278 del 13.09.19 e confermato giusta determina dirigenziale n. 833 del 28.05.21 dallo
, nel corso del periodo 2017 - 2022, gli veniva affidata dalla (e prima dalla , CP_1 CP_1 CP_3 quale responsabile dell'Ufficio gare, la predisposizione di n. 118 procedure concorsuali.
La resistente, prima che l'istante venisse collocato in quiescenza a far data dal 1.12.22, disponeva la liquidazione delle somme relativi a incentivi , giusta n. 9 determine di riconoscimento degli incentivi emesse nel corso del periodo 12.09.22 / 11.11.22, pari a complessivi euro 9.599,48 e precisamente : a)l'importo pari ad euro 247,93, giusta determina n. 296 del 12/09/22 relativa alla procedura per il “Servizio assistenza sistemistica e informatica”; b)l'importo pari ad euro 127,54, giusta determina n. 297 del 12/09/22 relati va alla procedura “NA Rione S. Gaetano is. 10 Servizio di guardiania”; c)l'importo pari ad euro 167,39, giusta determina n. 430 del 7/11/22 relativa alla procedura per la “Manutenzione impianti di sollevamento”; d)l'importo pari ad euro 191,64, giusta determina n. 431 del 7/11/22 relativa alla procedura per il “Servizio di sottolettura contatori idrici”;e)l'importo pari ad euro 1.063,19, giusta determina n. 432 del 7/11/22 relativa alla procedura afferente l'“Accordo quadro manutenzione impianti elettrici”;f) l'importo pari ad euro 1.154,75, giusta determina n. n. 433 del 7/11/22 relativa alla procedura afferente i “Fondi F.E.S.R. 2014-2020
Via Pompilio Barra”;g)l'importo pari ad euro 4.335,49, giusta determina n. 439 del 10/11/22 relativa alla procedura denominata “M.O. ascensori 2021-2025”; h)l'importo pari ad euro 549,81, giusta determina n. 441 del 11/11/22 relati va alla procedura denominata “M.O. semestrale murarie
2021”;i)l'importo pari ad euro 1.761,74, giusta determina n. 442 del 11/11/22 relativa alla procedura per i “Rilievi fabbricati SUPERBONUS 110%”.
L'istante , tuttavia , si doleva del fatto che con successiva nota prot. 174947 del 22.11.22, la CP_1
gli comunicava di non poter erogare gli incentivi maturati e sopra riportati - a causa dell'avvenuto superamento del limite del 50% della retribuzione annua previsto dall'art. 113, comma 3, D.Lgs. n.
50/2016 - e che, per la medesima ragione, avrebbe provveduto a recuperare, con modalità da concordare, la somma pari ad euro 8.856,30 già corrisposta in precedenza;
proprio in relazione a tali somme venivano operate trattenute sulle ultime due buste paga emesse sotto al voce “REC. Comp.
2 Art. 113 DLGS 50/2016”, rispettivamente, pari ad euro 2.300,00 ed euro 7.470,00 lordi mentre non veniva emessa nemmeno la busta paga relativa al TFR.
L'istante , a seguito delle missive inoltrate per chiedere chiarimenti, veniva a conoscenza dell'emissione in data 26.04.23 della busta paga relativa al TFR dalla quale emergeva che CP_1 aveva provveduto a trattenere l'ulteriore importo pari ad euro 15.586,42 e ciò in contrasto con quanto comunicato in precedenza, mentre in data 24.05.23, l'Ente effettuava il pagamento delle somme dovute a titolo di TFR in misura pari ad euro 50.041,18 decurtando la somma sopra indicata.
Pertanto , avendo senza esito inoltrato richieste di pagamento degli incentivi dovuti e di restituzione delle somme trattenute, sul presupposto di aver maturato il diritto agli incentivi per l'attività tecnica svolta deduceva di aver maturato il diritto a ricevere da un importo pari a complessivi euro CP_1
34.955,90 non avendo ottenuto il corrispettivo pagamento.
In particolare, a fondamento della pretesa il ricorrente esponeva , in diritto, di aver perfettamente eseguito tutte le prestazioni oggetto di pretesa giudiziale come comprovato dal fatto che la CP_1
aveva dapprima provveduto al pagamento degli incentivi tecnici, per poi successivamente richiedere, parzialmente, la loro restituzione per l'asserito superamento del limite reddituale di legge. In proposito l'istante assumeva che la disciplina del regolamento adottato dalla giusta CP_1
Delibera del C.d.A. n. 25/53 del 14.12.20, pur confermando il contenuto di quello precedente dello
, in ordine al fatto che l'incentivo non può superare il 50% del trattamento retributivo del CP_3 dipendente, prevede all'art. 7 comma 9 che “l'eventuale quota eccedente il limite pari al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, per gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, verrà erogata nell'anno successivo”.
L'istante , infine , evidenziava che in ogni caso non era legittima la restituzione delle somme realizzata dalla resistente in quanto la verifica delle superamento del limite del 50% andava eseguita non già in relazione ai redditi maturati dal lavoratore nel corso dell'anno 2022 ma a quelli maturati nell'anno successivo con la conseguenza che, non essendo stata elargita alcuna somma a titolo di incentivi tecnici nel corso dell'anno 2023, l'importo oggetto di trattenuta non poteva che essere riconosciuto al lavoratore in ossequio al disposto dell'art. 7, comma 9, del regolamento Acer.
Pertanto chiedeva all'adito Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro di :
1. accertare e dichiarare il diritto del sig. ai sensi e per gli effetti del combina- to disposto Pt_1 dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/16 e dell'art. 7 del Regolamento Acer approva- to giusta Delibera del
C.d.A. n. 25/53 del 14.12.20, a percepire tutti gli incentivi per l'attività tecnica svolta in favore della resistente e, per l'effetto,
2.condannare la resistente al pagamento in favore del lavoratore delle somme pari ad euro CP_1
3 34.955,90 (trentaquattromilanovecentocinquantacinque/90), oltre interessi e rivalutazione come per legge - ovverosia, in dettaglio, euro 25.356,42, per le somme dapprima versate e poi trattenute giusta prelievi sulle ultime tre buste paga emesse dalla ed euro 9.599,48, quali somme CP_1 riconosciute dall'Ente come dovute per l'opera svolta in suo favore e mai onorate - ovvero la maggiore o minore somma ritenuta opportuna anche, ove d'uopo, per via equitativa, per tutte le ragioni offerte in narrativa qui da intendersi come ritrascritte;
3. in via alternativa - nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse che l'art. 7, comma 9, del
Regolamento Acer sopra richiamato non trovasse applicazione nel caso di lavoratore non più in servizio - disapplicare, ai sensi dell'art. 5 dell'allegato E della L. n. 2248/1865, in parte qua, la prefata disposizione, in uno agli atti alla stessa collegati, connessi e conseguenti, attesa la sua evidente illegittimità per violazione degli artt. 3 e 36 Cost. e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento delle somme come indicate sub 2) delle presenti conclusioni;
4. in linea meramente gradata, nella non creduta ipotesi in cui l'On. Giudice adito non ritenesse, per qualsivoglia ragione, accoglibile la domanda come spiegate ai numeri che precedono, condannare in ogni caso l' al pagamento in favore del ricorrente della somma pari CP_1
ad euro 15.586,42 (quindicimilacinquecentoottantasei/42), oltre interessi e rivalutazione se dovuti e come per legge, come indebitamente trattenuta nella busta paga emessa in data 26.04.23 (afferente il trattamento di fine rapporto) ovvero la maggiore o minore somma ritenuta opportuna anche, ove
d'uopo, per via equitativa, per tutte le ragioni offerte in narrativa qui da intendersi come ritrascritte;vinte le spese di lite.
Si costituiva la resistente che con varie argomentazioni in fatto e in diritto chiedeva il rigetto CP_1
del ricorso.
Non si costituiva l' nonostante la regolare notifica del ricorso onde la declaratoria di CP_2
contumacia.
Disattese le richieste istruttorie orali e quella di chiamata in causa dello IACP il Giudice invitava le parti alla discussione concedendo termine per note illustrative.
Fissata l'udienza con modalità cartolare , acquisite le note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente il giudicante reitera in questa sede il rigetto delle richieste istruttorie e della chiamata in causa dello formulata dalla resistente . CP_3 CP_1
In particolare va ribadito che le preclusioni imposte alle parti dal rito lavoristico non consentono , fatto salvo l'esercizio dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., di accedere a richieste istruttorie non formulate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio. Orbene , nella specie , il giudicante concedeva
4 alle parti un termine per note nonché per produzione documentale con l'ordinanza del 5.3.2024 certamente non per aggirare il regime delle preclusioni né per consentire una irrituale deroga alle preclusioni di legge;
esso era evidentemente circoscritto alle deduzioni in ordine alla chiesta chiamata in causa dello IACP così come formulata dalla resistente nonché per valutare CP_1
l'ammissibilità e rilevanza della documentazione che il ricorrente indicava in udienza e che era da intendersi riferita a quella di natura regolamentare ( pubblicata in atti non agevolmente accessibili vedi per consentirne una più agevole fruizione anche da parte del giudicante. Pertanto ciò CP_4
non autorizza l'istante a formulare le richieste di istruzione orale (prova per testi e interrogatorio formale) mai dedotte nell'atto introduttivo ( e formulate solo nelle note depositate il 28.6.2024) peraltro estranee alla causa petendi e al petitum individuato dal ricorso in quanto afferenti la posizione di altro dipendente (tale . Quanto alla produzione documentale va detto che il Per_1
giudice deve valutare la fondatezza della domanda con riferimento al momento della proposizione del ricorso e pertanto non appare altresì ammissibile la produzione di documenti di epoca anteriore al ricorso ( vedi nota IACP del 2018) né di epoca successiva ( istanze di accesso , diniego, determine di liquidazione ) non palesandosi la loro decisività e/o indispensabilità ai fini del decidere né tantomeno può accogliersi la richiesta ( peraltro tardiva per quanto detto ) ex art. 210 c.p.c..
Di conseguenza l'odierno giudicante , fermo restando che il Regolamento Reg. n. 4/2016 era già stato prodotto da , ha limitato l'acquisizione documentale all'atto normativo rappresentato CP_1
dalla delibera regionale n. 328/2019 .
Quanto alla richiesta di chiamata in causa dello tenuto conto che a tale ente è subentrato ad CP_3
ogni effetto di legge l deve ribadirsi la mancanza di presupposti per la chiamata in causa CP_1
non sussistendo né ipotesi di litisconsorzio necessario né tantomeno di comunanza della causa tale da giustificare la chiamata iussu iudicis ex art. 106 c.p.c..
Sempre in via preliminare deve escludersi la ricorrenza dei presupposti ex art.89 c.p.c. così come richiesto per la sussistenza di espressioni sconvenienti o offensive contenute negli atti difensivi di in riferimento alla posizione del ricorrente trattandosi di frasi che rientrano nel lecito CP_1
esercizio dell'attività difensiva e nella dialettica processuale particolarmente accesa come si evince dall'intenso carteggio intercorso tra le parti prima e nel corso del giudizio .
L'esame delle domande presuppone una preliminare ricostruzione delle fonti che disciplinano la materia degli incentivi ai dipendenti di enti pubblici;
in particolare tale disciplina è introdotta dall'art.113 del codice degli appalti approvato con dlg.vo n. 50 del 2016.
Sotto la rubrica (Incentivi per funzioni tecniche) l'art. 113 dispone :
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo
5 statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi
a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e
i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
6 svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
Ciò posto , in relazione alla fattispecie in esame , l'amministrazione nega il diritto dell'istante a ricevere le somme pretese- sia con riferimento a quelle , non liquidate, riferite alle n. 9 determine di riconoscimento degli incentivi emesse nel corso del periodo 12.09.22 / 11.11.22 sia in relazione a quelle oggetto di trattenuta da parte della stessa sul presupposto che gli incentivi di CP_1
pertinenza del avrebbero superato il limite di legge laddove è previsto ( cfr. art. 113 comma 3 Pt_1
sopra riportato ) che gli importi degli incentivi non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
Invero il ricorrente non pare contestare , anche alla luce dei conteggi operati negli atti difensivi da
, che gli incentivi da erogare o erogati abbiano superato il “tetto” previsto dalla legge per CP_1
l'anno di riferimento ma sostiene che ne avrebbe diritto sul presupposto che nella specie opererebbe il regolamento approvato con Delibera del C.d.A. n. 25/46 in data 14.12.2020 il CP_1 quale all'art. 7 prevedeva: …. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali
e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della
7 competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D. Lgs 50/2016 ed, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia nel tempo e dalla contrattazione nazionale.
L'eventuale quota eccedente il limite pari al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, per gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, verrà erogata nell'anno successivo.
In particolare il assume in questo giudizio, sulla scia delle considerazioni svolte in sede Pt_1
stragiudiziale (cfr. tra le altre missiva del 22.11.e del 19.12. 2022) che la quota eccedente il limite del 50% del trattamento retributivo non gli impediva di ottenere il pagamento degli incentivi dovendoli erogare l'amministrazione “nell'anno successivo” ovvero , in tal caso , nell'anno 2023, anno in cui alcun limite poteva ritenersi superato essendo stato collocato in pensione dal 1.12.2022.
A parere del giudicante la disposizione testè richiamata del regolamento ed invocata dal CP_1
a fondamento della pretesa non può trovare applicazione . Pt_1
A prescindere dalla circostanza che con successiva delibera adottata da (vedi determinazione CP_1 dirigenziale n. 234/2023) è stato disposto l'annullamento in autotutela d'ufficio della detta disposizione in parte qua , è palese la nullità assoluta di tale previsione del regolamentare in contrasto con la fonte legislativa .
Difatti la norma di legge ha stabilito un limite preciso e invalicabile costituito dalla misura del 50% del trattamento retributivo complessivo del dipendente chiamato a svolgere incarichi con attribuzione di incentivi . Orbene lo scivolamento all'anno successivo della corresponsione della quota eccedente il tetto di legge costituisce un evidente aggiramento della disposizione di legge realizzando un artifizio contabile in contrasto con i principi di contabilità pubblica e di rispetto del bilancio di competenza degli enti.
Diversamente opinando l'applicazione della disposizione regolamentare renderebbe priva di effetti la limitazione di cui alla previsione normativa;
ciascun dipendente si vedrebbe comunque riconosciuti i compensi , anche quando il loro ammontare supera il tetto di legge, con il limitato pregiudizio di goderne nell'anno successivo alla loro effettiva maturazione non essendo configurabile alcuna ulteriore limitazione . La ratio della norma di legge è ben comprensibile;
si tratta di evitare la concentrazione in capo al singolo dipendente di un numero di incarichi extra ordinem così elevato e con valenza economica sproporzionata (oltre il 50% della retribuzione annua) rispetto allo stipendio sì da distrarre il lavoratore dalle mansioni ordinarie a lui assegnate nell'ufficio di competenza.
Del resto non può sottacersi che la previsione normativa di legge era nota al ricorrente per cui ben poteva evitare di accettare l'elevato numero di incarichi (ben 118 nel periodo 2017-2022 come
8 dedotto dallo stesso in guisa tale da evitare la maturazione di incentivi che avrebbero Pt_1
condotto certamente al superamento del limite di legge.
Ne consegue che nel caso di specie i problemi di applicazione temporale della normativa regolamentare che secondo la prospettazione del sarebbe applicabile comunque nel periodo Pt_1 tra il 2020 ( data di approvazione del regolamento con la modifica di cui all'art. 7 ) e il 2023 ( data di annullamento della disposizione ) non colgono nel segno;
trattasi di disposizione nulla per contrasto a norma di legge di rango superiore non derogabile dalla modifica regolamentare introdotta dal 2020.
Ne consegue che deve ritenersi legittima la condotta della tesa al recupero delle somme CP_1
indebitamente versate al in violazione delle disposizioni di legge. Pt_1
In particolare va detto che il regolamento ( approvato con decreto commissariale n. 41/114 CP_1
del 12.10.2017 ) ma anche quello invocato dall'istante (approvato con decreto commissariale n.
25/53 del 14.12.2020) , prevede proprio all'art. 7 ultimo comma che Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate individualmente somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.
Trattasi di disposizione pacificamente applicabile nella fattispecie in esame .
In ordine alle modalità ed entità delle somme oggetto di recupero alcun censura può ascriversi alla condotta di risultando i conteggi allegati conformi alle disposizioni di legge;
essi CP_1
legittimano la situazione di indebito concretizzatasi con il superamento del limite di legge.
Quanto ,infine, ai compensi (in acconto) maturati in relazione alle n. 9 determine dirigenziali emesse tra il 3 e l'11 novembre 2022 (all. 10 del ricorso) valgono le medesime considerazioni già espresse;
trattasi di compensi ex art. 113 dlg.vo 50 /2016 il cui ammontare supera il limite di euro
27.690,24 (50% delle retribuzioni percepite al 30.11.2022) a valere sul bilancio 2022 per cui è legittimo il diniego della liquidazione così come comunicato da . CP_1
Tenuto conto che la questione esaminata assorbe ogni ulteriore motivo di doglianza ed appare decisiva per pronunciare l'infondatezza del ricorso appare superfluo esaminare gli ulteriori profili di indagine sollecitati dalle parti.
Sussistono i motivi di legge in ragione della novità della questione e dei problemi applicativi posti dalla normativa di legge e regolamentare esaminata per compensare le spese di lite.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta il ricorso . Compensa le spese di lite . Si comunichi.
Così deciso in Napoli,15/05/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella
9