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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/12/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3671/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU OM Presidente dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3671 /2025 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11.8.1978, con l'avvocato Ambra Renata Roncalli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sesto san Giovanni, via Dante n.49;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
6.7.1985, con l'avvocato Pier Giorgio Pruna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sesto San
Giovanni Via Cesare Battisti n. 89;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Conclusioni congiunte come da verbale d'udienza del 27.11.2025:
-pronuncia della separazione, senza addebito affido condiviso dei minori, con collocamento della residenza anagrafica presso la mamma, cui viene assegnata la casa coniugale, il padre verserà integralmente le spese condominiali ordinarie e straordinarie per la casa coniugale;
il padre rilascerà la casa coniugale entro il 22 dicembre;
il box della casa coniugale continuerà ad essere utilizzato in via esclusiva da Parte_1 il padre potrà vedere e tenere con sé i minori a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle 19, e durante la settimana quando non avrà con sé i minori nel fine settimana, per un pernottamento e due pomeriggi dalla uscita da scuola a dopo cena alle 20.30; nelle settimane in cui li tiene nel fine settimana due pomeriggi dalla uscita da scuola a dopo cena alle 20.30; dal 24 al 30 dicembre 2025 le figlie staranno con il padre e la settimana successiva con la mamma. da dicembre 2025 la signora percepirà il 100% dell'assegno unico da dicembre 2025 il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei minori a CP_1
l'importo di euro 300 mensili, e rimborserà il 50% della mensa e il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Monza;
restituirà a l'importo di euro 2.300 (rimborso spese e tasse anticipate) mediante 10 rate Parte_1 CP_1 mensili di euro 230 ciascuna a decorrere da gennaio 2026 spese di lite compensate i legali rinunciano alla solidarietà professionale.
pagina 2 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in Parte_1
Per_ data 14.5.2019 con;
che dalla unione nascevano (17/10/2016) e Controparte_1
(09/12/2019); che aveva una figlia, nata a [...] il Persona_2 CP_1 Persona_3
13/11/2008 da un precedente matrimonio, ed il cui padre risiedeva negli Stati Uniti;
di essersi occupato moralmente e materialmente anche della ragazza;
che iniziava a lavorare dopo il 2020 full time in un CP_1 negozio di Milano con reddito mensile di euro 1200; che, successivamente, ella si licenziava a trovava un'altra occupazione part time a 25 ore la settimana ed a tempo determinato, in scadenza a novembre 2025, con reddito mensile di euro 750; che ella manifestava la volontà di separarsi;
di essere libero professionista presso la nel settore alimentare con reddito mensile netto di euro 2700; di essere Controparte_2 proprietario esclusivo della casa coniugale;
di rimborsare mutuo di euro 350 mensili e finanziamenti di euro
554 mensili;
che le spese condominiali ammontavano ad euro 120 mensili;
che la moglie aveva in corso finanziamento di euro 300 mensili;
di percepire assegno unico di euro 700 mensili, di cui euro 180 trasferiti alla moglie per di essere disponibile a lasciare la casa coniugale, ed andare a vivere in locazione;
di Per_3 volere un collocamento paritetico, anche in considerazione del fatto che la resistente lavorava nel fine settimana;
concludeva domandando la separazione, l'affido condiviso con collocamento paritetico delle figlie, con possibilità per la resistente di restare nella casa coniugale, di poter contribuire al mantenimento delle stesse versando euro 200 mensili, oltre alla suddivisione due terzi alla resistente e un terzo a sé dell'assegno unico. CP_ Si costituiva la resistente, la quale esponeva di essersi trasferita in per volontà del marito, nonostante il fatto i coniugi inizialmente avessero in progetto di vivere a Cuba ed aprire una gelateria;
di non essersi potuta inserire nel mondo del lavoro sia per la scarsa conoscenza della lingua, sia per il fatto di dover accudire le tre figlie;
di percepire euro 130 mensili per il mantenimento di di aver lavorato anche Per_3 pre Covid in un'azienda di sanificazione, con reddito mensile di euro 350 e part time 15 ore la settimana;
di aver lavorato anche prima in modo irregolare;
di aver lavorato dal 2022 presso Cioccolatini Italiani al banco di vendita, ma di aver dovuto cessare l'attività a causa del troppo stress e dei problemi di salute connessi al fatto di dover stare in piedi molte ore al giorno;
di aver condiviso con il marito la scelta di effettuare altra occupazione, sperabilmente di ufficio;
di aver trovato tuttavia solo attività nella ristorazione a 35 ore la settimana e poi presso Rinascente a 25 ore la settimana con reddito mensile di euro 1100, ma contratto in scadenza a novembre 2025; di aver sempre contribuito al ménage familiare, ed anche alle spese per la casa coniugale, di esclusiva proprietà del ricorrente;
di aver venduto un immobile a Cuba destinando al marito i proventi;
che i redditi dichiarati dal ricorrente non erano congrui rispetto agli impegni di spesa assunti;
che dei tre finanziamenti accesi, uno afferiva ad un'auto in uso al padre di uno a spese personali Parte_1
(corso di inglese) e il terzo era stato acceso in piena crisi coniugale;
che il proprio orario di lavoro era dal pagina 3 di 5 lunedì al mercoledì ed il sabato e la domenica dalle 10 alle 15.30; di occuparsi prevalentemente delle figlie e che invece il ricorrente le faceva gestire ai di lui genitori;
concludeva domandando la separazione, con affido condiviso, collocamento delle minori presso di sé, regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre;
che fosse posto a carico del padre un contributo al mantenimento delle minori nella misura mensile di euro 600, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, e proprio nella misura mensile di euro 150; assegnazione a sé della casa coniugale, e ripartizione al 50% delle spese condominiali ordinarie;
di poter percepire il 100% dell'assegno unico;
alla udienza del 27.11.2025 le parti rispettivamente dichiaravano: il ricorrente: vivo a Sesto San Giovanni, viviamo ancora tutti insieme, la casa coniugale è di mia proprietà esclusiva, è gravata da mutuo di euro 350 che sto pagando io. Io sono libero professionista in ambito alimentare con reddito mensile netto di circa 2000 euro;
non collaboro più con da circa un anno, e attualmente ricevo pagamenti solo da;
fino CP_3 CP_4 all'anno scorso avevo prelievi di contanti, che prelevavo dalla carta di credito e mi ri-versavo. Ma nel 2025 non li ho effettuati.
L'assegno unico è di 700 euro e lo percepisco io. Una quota è per la figlia della signora, ma non conosco la ripartizione. La scuola dei nostri figli è 5 minuti a piedi da casa nostra, e le portiamo a volte io e a volte mia moglie, e per andarle e prenderle,
i primi tre giorni la settimana andiamo a prenderle io e i miei genitori, e il giovedì ed il venerdì mia moglie che aveva i giorni liberi da lavoro. Il sabato e la domenica li gestivo io perché la signora lavorava. La figlia maggiore la domenica fa gli scout. Se uscissi di casa andrei momentaneamente dai miei genitori, in attesa di trovare un appartamento vicino alla mia casa di proprietà; la resistente: viviamo ancora tutti nella casa coniugale, io non ho lavoro, il contratto mi è scaduto il 24 novembre, io ho un appuntamento già oggi e anche domani, per trovare un altro lavoro, voglio cercare qualcosa dal lunedì al venerdì per poter alternare con lui i fine settimana, e vorrei fare segretaria o assistente alla poltrona, con reddito di euro 1000 circa, se invece fosse addetta alla mensa avrei troppe poche ore, e stipendio di sole 300/500 euro. Io lavoravo della 10 alle 16 e potevo sempre prendere e portare le figlie, ma lui mi ha sempre detto che voleva farlo lui dal lunedì al mercoledì e allora io magari approfittavo per fare un'ora in più al lavoro. Adesso ho diritto a NASPI, ma sono solo 700 euro al mese, il 75% dell'ultima retribuzione.
Le parti nel corso dell'udienza dichiaravano di aver trovato un accordo per la consensualizzazione del procedimento alle condizioni come riportate.
*******
Ritenuto che :
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una pagina 4 di 5 situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali delle figlie (17/10/2016) e (09/12/2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da Persona_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3671 /2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi nato a Parte_1
SESTO SAN GIOVANNI (MI) il 11.8.1978 e nata a [...] Controparte_1 il 6.7.1985, che hanno contratto matrimonio in data 14.5.2019 a Sesto San Giovanni, omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni per le annotazioni di legge (atto n. 33 parte
I);
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Presidente
AU OM
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU OM Presidente dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3671 /2025 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11.8.1978, con l'avvocato Ambra Renata Roncalli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sesto san Giovanni, via Dante n.49;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
6.7.1985, con l'avvocato Pier Giorgio Pruna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sesto San
Giovanni Via Cesare Battisti n. 89;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Conclusioni congiunte come da verbale d'udienza del 27.11.2025:
-pronuncia della separazione, senza addebito affido condiviso dei minori, con collocamento della residenza anagrafica presso la mamma, cui viene assegnata la casa coniugale, il padre verserà integralmente le spese condominiali ordinarie e straordinarie per la casa coniugale;
il padre rilascerà la casa coniugale entro il 22 dicembre;
il box della casa coniugale continuerà ad essere utilizzato in via esclusiva da Parte_1 il padre potrà vedere e tenere con sé i minori a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle 19, e durante la settimana quando non avrà con sé i minori nel fine settimana, per un pernottamento e due pomeriggi dalla uscita da scuola a dopo cena alle 20.30; nelle settimane in cui li tiene nel fine settimana due pomeriggi dalla uscita da scuola a dopo cena alle 20.30; dal 24 al 30 dicembre 2025 le figlie staranno con il padre e la settimana successiva con la mamma. da dicembre 2025 la signora percepirà il 100% dell'assegno unico da dicembre 2025 il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei minori a CP_1
l'importo di euro 300 mensili, e rimborserà il 50% della mensa e il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Monza;
restituirà a l'importo di euro 2.300 (rimborso spese e tasse anticipate) mediante 10 rate Parte_1 CP_1 mensili di euro 230 ciascuna a decorrere da gennaio 2026 spese di lite compensate i legali rinunciano alla solidarietà professionale.
pagina 2 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in Parte_1
Per_ data 14.5.2019 con;
che dalla unione nascevano (17/10/2016) e Controparte_1
(09/12/2019); che aveva una figlia, nata a [...] il Persona_2 CP_1 Persona_3
13/11/2008 da un precedente matrimonio, ed il cui padre risiedeva negli Stati Uniti;
di essersi occupato moralmente e materialmente anche della ragazza;
che iniziava a lavorare dopo il 2020 full time in un CP_1 negozio di Milano con reddito mensile di euro 1200; che, successivamente, ella si licenziava a trovava un'altra occupazione part time a 25 ore la settimana ed a tempo determinato, in scadenza a novembre 2025, con reddito mensile di euro 750; che ella manifestava la volontà di separarsi;
di essere libero professionista presso la nel settore alimentare con reddito mensile netto di euro 2700; di essere Controparte_2 proprietario esclusivo della casa coniugale;
di rimborsare mutuo di euro 350 mensili e finanziamenti di euro
554 mensili;
che le spese condominiali ammontavano ad euro 120 mensili;
che la moglie aveva in corso finanziamento di euro 300 mensili;
di percepire assegno unico di euro 700 mensili, di cui euro 180 trasferiti alla moglie per di essere disponibile a lasciare la casa coniugale, ed andare a vivere in locazione;
di Per_3 volere un collocamento paritetico, anche in considerazione del fatto che la resistente lavorava nel fine settimana;
concludeva domandando la separazione, l'affido condiviso con collocamento paritetico delle figlie, con possibilità per la resistente di restare nella casa coniugale, di poter contribuire al mantenimento delle stesse versando euro 200 mensili, oltre alla suddivisione due terzi alla resistente e un terzo a sé dell'assegno unico. CP_ Si costituiva la resistente, la quale esponeva di essersi trasferita in per volontà del marito, nonostante il fatto i coniugi inizialmente avessero in progetto di vivere a Cuba ed aprire una gelateria;
di non essersi potuta inserire nel mondo del lavoro sia per la scarsa conoscenza della lingua, sia per il fatto di dover accudire le tre figlie;
di percepire euro 130 mensili per il mantenimento di di aver lavorato anche Per_3 pre Covid in un'azienda di sanificazione, con reddito mensile di euro 350 e part time 15 ore la settimana;
di aver lavorato anche prima in modo irregolare;
di aver lavorato dal 2022 presso Cioccolatini Italiani al banco di vendita, ma di aver dovuto cessare l'attività a causa del troppo stress e dei problemi di salute connessi al fatto di dover stare in piedi molte ore al giorno;
di aver condiviso con il marito la scelta di effettuare altra occupazione, sperabilmente di ufficio;
di aver trovato tuttavia solo attività nella ristorazione a 35 ore la settimana e poi presso Rinascente a 25 ore la settimana con reddito mensile di euro 1100, ma contratto in scadenza a novembre 2025; di aver sempre contribuito al ménage familiare, ed anche alle spese per la casa coniugale, di esclusiva proprietà del ricorrente;
di aver venduto un immobile a Cuba destinando al marito i proventi;
che i redditi dichiarati dal ricorrente non erano congrui rispetto agli impegni di spesa assunti;
che dei tre finanziamenti accesi, uno afferiva ad un'auto in uso al padre di uno a spese personali Parte_1
(corso di inglese) e il terzo era stato acceso in piena crisi coniugale;
che il proprio orario di lavoro era dal pagina 3 di 5 lunedì al mercoledì ed il sabato e la domenica dalle 10 alle 15.30; di occuparsi prevalentemente delle figlie e che invece il ricorrente le faceva gestire ai di lui genitori;
concludeva domandando la separazione, con affido condiviso, collocamento delle minori presso di sé, regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre;
che fosse posto a carico del padre un contributo al mantenimento delle minori nella misura mensile di euro 600, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, e proprio nella misura mensile di euro 150; assegnazione a sé della casa coniugale, e ripartizione al 50% delle spese condominiali ordinarie;
di poter percepire il 100% dell'assegno unico;
alla udienza del 27.11.2025 le parti rispettivamente dichiaravano: il ricorrente: vivo a Sesto San Giovanni, viviamo ancora tutti insieme, la casa coniugale è di mia proprietà esclusiva, è gravata da mutuo di euro 350 che sto pagando io. Io sono libero professionista in ambito alimentare con reddito mensile netto di circa 2000 euro;
non collaboro più con da circa un anno, e attualmente ricevo pagamenti solo da;
fino CP_3 CP_4 all'anno scorso avevo prelievi di contanti, che prelevavo dalla carta di credito e mi ri-versavo. Ma nel 2025 non li ho effettuati.
L'assegno unico è di 700 euro e lo percepisco io. Una quota è per la figlia della signora, ma non conosco la ripartizione. La scuola dei nostri figli è 5 minuti a piedi da casa nostra, e le portiamo a volte io e a volte mia moglie, e per andarle e prenderle,
i primi tre giorni la settimana andiamo a prenderle io e i miei genitori, e il giovedì ed il venerdì mia moglie che aveva i giorni liberi da lavoro. Il sabato e la domenica li gestivo io perché la signora lavorava. La figlia maggiore la domenica fa gli scout. Se uscissi di casa andrei momentaneamente dai miei genitori, in attesa di trovare un appartamento vicino alla mia casa di proprietà; la resistente: viviamo ancora tutti nella casa coniugale, io non ho lavoro, il contratto mi è scaduto il 24 novembre, io ho un appuntamento già oggi e anche domani, per trovare un altro lavoro, voglio cercare qualcosa dal lunedì al venerdì per poter alternare con lui i fine settimana, e vorrei fare segretaria o assistente alla poltrona, con reddito di euro 1000 circa, se invece fosse addetta alla mensa avrei troppe poche ore, e stipendio di sole 300/500 euro. Io lavoravo della 10 alle 16 e potevo sempre prendere e portare le figlie, ma lui mi ha sempre detto che voleva farlo lui dal lunedì al mercoledì e allora io magari approfittavo per fare un'ora in più al lavoro. Adesso ho diritto a NASPI, ma sono solo 700 euro al mese, il 75% dell'ultima retribuzione.
Le parti nel corso dell'udienza dichiaravano di aver trovato un accordo per la consensualizzazione del procedimento alle condizioni come riportate.
*******
Ritenuto che :
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una pagina 4 di 5 situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali delle figlie (17/10/2016) e (09/12/2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da Persona_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3671 /2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi nato a Parte_1
SESTO SAN GIOVANNI (MI) il 11.8.1978 e nata a [...] Controparte_1 il 6.7.1985, che hanno contratto matrimonio in data 14.5.2019 a Sesto San Giovanni, omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni per le annotazioni di legge (atto n. 33 parte
I);
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Presidente
AU OM
pagina 5 di 5