Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 632
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardivo deposito del ricorso

    Il ricorrente ha notificato il ricorso in data 09.12.2024; il termine per il deposito scadeva l'08.01.2025. Il deposito è avvenuto il 09.01.2025, oltre il termine perentorio.

  • Rigettato
    Nullità e illegittimità degli avvisi di intimazione per carenza del titolo esecutivo, difetto di motivazione, omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione dei crediti e non debenza della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento esecutivi e la cartella di pagamento relativi agli anni 2013, 2014 e 2018 siano stati regolarmente notificati e che, non essendo stati tempestivamente impugnati, siano divenuti definitivi. L'istanza di autotutela non ha efficacia sospensiva. La prescrizione decennale non è maturata e gli atti contengono sufficienti indicazioni per la comprensione della pretesa tributaria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 632
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 632
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo