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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 632/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 107/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013222720000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013222720000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013222720000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013222720000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013222720000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013222720000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013222720000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del suddetto professionista sito in Indirizzo_1
ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza nonché contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso il sollecito di pagamento esattoriale n° 034
20249013222720000 con il quale si richiedono – IRPEF, Sanzioni e Addizionali enti locali - relative all' anno 2013 -2014 e 2018 notificato al ricorrente da A.d.E.R in data 14 ottobre 2024 ed allegato in atti.
Il ricorrente ne deduceva la nullità e l'illegittimità per carenza del titolo esecutivo, difetto di motivazione, omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione dei crediti, nonché per non debenza della pretesa tributaria.
In particolare, assumeva di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento relativa all'anno 2018 e di aver ricevuto unicamente l'avviso di accertamento per l'anno 2013, avverso il quale aveva presentato istanza di annullamento in autotutela, rimasta priva di riscontro. Deduceva, inoltre, di non aver percepito i redditi da locazione posti a base degli accertamenti, essendo stato costretto ad agire per sfratto per morosità, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo.
Pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardivo deposito, avendo il ricorrente depositato l'atto introduttivo oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 22 del d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.lgs. 220/2023.
Nel merito, contestava integralmente le doglianze del ricorrente, evidenziando la regolare notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento, nonché la definitività degli atti impositivi non tempestivamente impugnati.
Deduceva altresì l'insussistenza della prescrizione, richiamando il termine decennale applicabile ai crediti erariali e l'efficacia interruttiva degli atti notificati.
Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì Agenzia delle Entrate – Riscossione, associandosi alle difese dell'Ente impositore e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. 220/2023, per i ricorsi notificati successivamente al 4 gennaio 2024 il deposito presso la Corte di Giustizia Tributaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica del ricorso alle controparti, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Nel caso di specie, il ricorrente ha notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate in data 09.12.2024; il termine per il deposito scadeva pertanto l'08.01.2025. Il deposito è invece avvenuto il 09.01.2025, oltre il termine perentorio previsto dalla legge. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, che assorbe ogni ulteriore questione.
Anche a voler prescindere dal rilievo pregiudiziale di inammissibilità, il ricorso risulterebbe comunque infondato nel merito.
Dalla documentazione prodotta dagli Uffici resistenti risulta che gli avvisi di accertamento esecutivi nn.
250TDFM000270/2018 (anno 2013) e 250TDFM000235/2019 (anno 2014), nonché la cartella di pagamento n. 0342020230005344835001 (anno 2018), sono stati regolarmente notificati al ricorrente.
Deve pertanto escludersi che il sollecito di pagamento impugnato costituisca il primo atto con cui il contribuente ha avuto conoscenza della pretesa tributaria.
Gli avvisi di accertamento esecutivi, non tempestivamente impugnati nei termini di cui all'art. 21 del d.lgs.
546/1992, sono divenuti definitivi. L'istanza di autotutela proposta dal ricorrente non ha efficacia sospensiva né può essere equiparata ad un mezzo di impugnazione, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Ne consegue la preclusione alla deduzione, in questa fase di riscossione, di censure attinenti al merito della pretesa impositiva.
I crediti erariali relativi all'IRPEF sono soggetti al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., non potendo essere qualificati come prestazioni periodiche ai sensi dell'art. 2948 c.c. Quanto a sanzioni ed interessi, pur a fronte di orientamenti giurisprudenziali non univoci, nel caso di specie la prescrizione non risulta maturata, atteso che essa è stata validamente interrotta mediante la notificazione di atti di intimazione e sollecito, tra cui l'intimazione n. 03420239007681250000 notificata il 16.04.2024.
Il sollecito di pagamento impugnato contiene il riferimento agli atti presupposti, alle annualità d'imposta e alle somme richieste, risultando idoneo a consentire al contribuente la piena comprensione della pretesa tributaria. Non sussiste pertanto il dedotto vizio di carenza di motivazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, in ogni caso, rigettato nel merito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate per come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. III così dispone: dichiara inammissibile il ricorso;
in ogni caso, lo rigetta nel merito;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che liquida in
€ 150,00 per ciascuna, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza li 23.01.2026
Il Giudice monocratico
ON AE
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 107/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013222720000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013222720000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013222720000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013222720000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013222720000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013222720000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013222720000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del suddetto professionista sito in Indirizzo_1
ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza nonché contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso il sollecito di pagamento esattoriale n° 034
20249013222720000 con il quale si richiedono – IRPEF, Sanzioni e Addizionali enti locali - relative all' anno 2013 -2014 e 2018 notificato al ricorrente da A.d.E.R in data 14 ottobre 2024 ed allegato in atti.
Il ricorrente ne deduceva la nullità e l'illegittimità per carenza del titolo esecutivo, difetto di motivazione, omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione dei crediti, nonché per non debenza della pretesa tributaria.
In particolare, assumeva di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento relativa all'anno 2018 e di aver ricevuto unicamente l'avviso di accertamento per l'anno 2013, avverso il quale aveva presentato istanza di annullamento in autotutela, rimasta priva di riscontro. Deduceva, inoltre, di non aver percepito i redditi da locazione posti a base degli accertamenti, essendo stato costretto ad agire per sfratto per morosità, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo.
Pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardivo deposito, avendo il ricorrente depositato l'atto introduttivo oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 22 del d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.lgs. 220/2023.
Nel merito, contestava integralmente le doglianze del ricorrente, evidenziando la regolare notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento, nonché la definitività degli atti impositivi non tempestivamente impugnati.
Deduceva altresì l'insussistenza della prescrizione, richiamando il termine decennale applicabile ai crediti erariali e l'efficacia interruttiva degli atti notificati.
Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì Agenzia delle Entrate – Riscossione, associandosi alle difese dell'Ente impositore e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. 220/2023, per i ricorsi notificati successivamente al 4 gennaio 2024 il deposito presso la Corte di Giustizia Tributaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica del ricorso alle controparti, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Nel caso di specie, il ricorrente ha notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate in data 09.12.2024; il termine per il deposito scadeva pertanto l'08.01.2025. Il deposito è invece avvenuto il 09.01.2025, oltre il termine perentorio previsto dalla legge. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, che assorbe ogni ulteriore questione.
Anche a voler prescindere dal rilievo pregiudiziale di inammissibilità, il ricorso risulterebbe comunque infondato nel merito.
Dalla documentazione prodotta dagli Uffici resistenti risulta che gli avvisi di accertamento esecutivi nn.
250TDFM000270/2018 (anno 2013) e 250TDFM000235/2019 (anno 2014), nonché la cartella di pagamento n. 0342020230005344835001 (anno 2018), sono stati regolarmente notificati al ricorrente.
Deve pertanto escludersi che il sollecito di pagamento impugnato costituisca il primo atto con cui il contribuente ha avuto conoscenza della pretesa tributaria.
Gli avvisi di accertamento esecutivi, non tempestivamente impugnati nei termini di cui all'art. 21 del d.lgs.
546/1992, sono divenuti definitivi. L'istanza di autotutela proposta dal ricorrente non ha efficacia sospensiva né può essere equiparata ad un mezzo di impugnazione, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Ne consegue la preclusione alla deduzione, in questa fase di riscossione, di censure attinenti al merito della pretesa impositiva.
I crediti erariali relativi all'IRPEF sono soggetti al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., non potendo essere qualificati come prestazioni periodiche ai sensi dell'art. 2948 c.c. Quanto a sanzioni ed interessi, pur a fronte di orientamenti giurisprudenziali non univoci, nel caso di specie la prescrizione non risulta maturata, atteso che essa è stata validamente interrotta mediante la notificazione di atti di intimazione e sollecito, tra cui l'intimazione n. 03420239007681250000 notificata il 16.04.2024.
Il sollecito di pagamento impugnato contiene il riferimento agli atti presupposti, alle annualità d'imposta e alle somme richieste, risultando idoneo a consentire al contribuente la piena comprensione della pretesa tributaria. Non sussiste pertanto il dedotto vizio di carenza di motivazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, in ogni caso, rigettato nel merito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate per come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. III così dispone: dichiara inammissibile il ricorso;
in ogni caso, lo rigetta nel merito;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che liquida in
€ 150,00 per ciascuna, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza li 23.01.2026
Il Giudice monocratico
ON AE