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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 28/10/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.RG. 977/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 28/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 977 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LEILI MAZI ed ERNESTO Parte_1
IANNUCCI
ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli Avv.ti ANTONELLA ALTIERI e MASSIMILIANO CIRCI
resistente
FATTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2023, ha convenuto in giudizio la Parte_1 società in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di Controparte_1 sentire accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere inquadrato, in considerazione delle mansioni effettivamente espletate, nella 2° categoria del CCNL Metalmeccanica –
Piccola con conseguente condanna della società convenuta al Controparte_2
1 pagamento in proprio favore dell'importo di € 36.318,20 a titolo di differenze retributive, anche in virtù del lavoro straordinario asseritamente svolto.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha dedotto:
- di essere stato assunto dalla società convenuta il 16.10.2018, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato full-time più volte prorogato, con scadenza, da ultimo, al
31.12.2021, per lo svolgimento di mansioni di “Installatore di impianti telefonici” ed inquadramento nel 1° livello del CCNL Metalmeccanica – Piccola Industria Confapi;
- di aver percepito una retribuzione mensile pari ad € 1.337,26;
- di aver svolto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, attività di autista e magazziniere;
- in particolare, di essersi recato “ogni mattina alle ore 06.00 presso la sede della società convenuta in VA MA – Località Colle Conchi snc, ove prendeva il pulmino di proprietà dell'azienda e in qualità di autista accompagnava la squadra degli operai, addetti alla sostituzione dei contatori, presso il magazzino dove erano collocati i contatori della luce nuovi e quelli vecchi, già sostituiti”; di aver provveduto, una volta arrivati a destinazione, “alla registrazione dei contatori dismessi, attraverso un telefono palmare, e li riponeva in appositi contenitori che venivano poi ritirati dall'Enel, circa una volta al mese”; di essere ripartito alla guida del pulmino, per raggiungere la sede della società convenuta in VA MA, dopo il rientro della squadra di operai presso il magazzino, che avveniva alle ore 16.30/17.00;
- di aver svolto, inoltre, attività di magazziniere “a decorrere dal 16.10.2018 e sino a
30.06.2019 in Civitavecchia alla Via Siligato snc;
successivamente, presso il magazzino sito in Fregene, Viale di Porto 323 e, a decorrere da dicembre 2020, anche presso il magazzino sito in Cisterna di Latina, Via Appia km 49.000”;
- di aver osservato un orario settimanale superiore alle 40 ore contrattualmente previste, ovvero: nel periodo dal 16.10.2018 a 30.06.2019, dalle ore 6.00 alle ore 19.00, con un'ora di paura pranzo, per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì; a decorrere da luglio 2019 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, dalle ore 6.00 sino alle ore 18.00, sempre con un'ora di pausa per il pranzo, per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, senza che a ciò sia conseguito il pagamento del relativo compenso, tenuto conto della dovuta maggiorazione prevista dal contratto collettivo;
- che le ferie non godute non sono state retribuite nella misura dovuta;
2 - di aver ricevuto soltanto un acconto pari ad € 600,00 a titolo di tredicesima mensilità per l'anno 2019;
- di essere, dunque, “creditore della somma di € 36.318,20, così come risulta dal conteggio allegato al presente ricorso di cui ne costituisce parte integrante, per i seguenti titoli: € 6.408,34 di differenze retributive derivanti dall'errato inquadramento;
€ 1.079,65 a titolo di 13° mensilità; € 78,68 a titolo di 14° mensilità; € 23.691,50 a titolo di lavoro straordinario;
€ 40,56 a titolo di festività; € 4.233,11 a titolo di trattamento di fine rapporto”;
- di aver diffidato la società convenuta, con raccomandata a/r del 9 giugno 2022, a corrispondergli “le differenze retributive maturate in forza del rapporto di lavoro con voi intercorso, nel periodo 8 giugno 2020 / 31 dicembre 2021, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, indennità di mancato preavviso, e tutte le altre competenze di fine rapporto ivi compreso il TFR”.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la ha contestato quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e chiesto il rigetto del ricorso.
In particolare, in merito alla richiesta di inquadramento al livello superiore (2^ categoria), la società convenuta ha evidenziato come “le prestazioni lavorative di magazziniere del Sig. , privo di titoli di studio e/o di particolari capacità Pt_1 professionali, venivano svolte all'interno della sede operativa della resistente e consistevano nel riporre i vecchi contatori elettrici sostituiti dagli operatori specializzati De.Ne.Da in appositi contenitori che poi sistemava all'interno dei magazzini (siti in Civitavecchia, Fregene e Latina), in attesa di essere ritirati dalle committenti. Il riferimento a mansioni di “installatore di impianti telefonici”, non ripetuto nel secondo contratto di lavoro, infatti, consisteva in un mero refuso”; e che, pertanto, “diversamente da quanto il ricorrente tenti genericamente di prospettare, a quest'ultimo non era stato richiesto lo svolgimento di alcuna attività di natura amministrativa all'interno della società, non avendone, peraltro, neppure i relativi titoli
e/o competenze professionali”.
Sulle ulteriori mansioni di autista rivendicate dal ricorrente, la resistente ha specificato che, “essendo la guida del veicolo rimessa ad una scelta del tutto autonoma dei dipendenti”, il pulmino era stato messo a disposizione di coloro che avessero voluto
3 utilizzarlo per recarsi dalla sede centrale al luogo di lavoro assegnato e viceversa, e che, dalla documentazione in atti, emergerebbe l'alternanza dei dipendenti alla guida.
Riguardo al lavoro straordinario, la ha dedotto che “ogni ora di CP_1 straordinario che il Sig. svolgeva e che peraltro venivano da questo dichiarate Pt_1 negli appositi rapportini giornalieri venivano regolarmente inserite in busta paga
(sottoscritte dal lavoratore stesso), e retribuite secondo le maggiorazioni previste dal
CCNL”, e che quanto ex adverso rivendicato ricomprenderebbe periodi in cui il ricorrente non ha lavorato (n. 23 giorni – dal 17.05.20 al 7.6.20 – di pausa tra il primo ed il secondo contratto a tempo determinato;
giorni di ferie e permessi;
n. 104 giorni in cui l era assente dal lavoro per malattia, nonché perché in Cassa Integrazione Pt_1
Guadagni a causa del Covid-19).
Ha poi evidenziato come “il ricorrente, nel conteggio delle ore di straordinario annovera tra le ore rientranti nel normale orario di lavoro sia la pausa pranzo (così conteggiando 20/25 h di straordinario a settimana) che ovviamente non è inclusa nel normale orario di lavoro giacché il lavoratore non svolge prestazioni di lavoro effettive,
e sia il tragitto che il Sig. percorreva dalla sede di VA MA ove si Pt_1 incontrava con gli altri dipendenti che avevano scelto di servirsi della vettura messa a disposizione della alla sede periferica”. CP_1
La società resistente ha infine precisato di aver regolarmente corrisposto la tredicesima mensilità, ma non la quattordicesima poiché non prevista dalla contrattazione collettiva, sostenendo, inoltre, che il ricorrente abbia fruito per intero delle ferie, non maturate durante il periodo di CIG.
Esaurito infruttuosamente un tentativo di conciliazione, espletata la prova per testi ed autorizzato il deposito di note difensive finali, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza, mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
DIRITTO
Le domande formulate in ricorso sono solo parzialmente fondate, e devono essere accolte, per quanto di ragione, alla luce delle seguenti considerazioni.
Il nodo centrale della presente controversia attiene all'asserito svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni riconducibili ad un superiore livello di inquadramento contrattuale, a far data dal 16 ottobre 2018 e sino al 31 dicembre 2021.
4 A seguire, il ricorrente lamenta il mancato pagamento del lavoro straordinario svolto, avendo osservato un orario lavorativo (pari, di media, ad 11 ore giornaliere) superiore alle 40 ore settimanali previste dal contratto individuale di lavoro, nonché di alcune voci retributive (ferie, permessi, mensilità aggiuntive, TFR), e le ha quantificate utilizzando, quale base di calcolo, la retribuzione relativa al livello reclamato.
Tanto premesso, con riferimento alla domanda volta all'accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato in un livello superiore rispetto a quello contrattualmente riconosciuto, deve osservarsi, in linea generale, come costituisca indirizzo giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il giudizio volto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato si articola in un procedimento logico- giuridico che si sviluppa in tre fasi successive: la prima relativa all'accertamento in fatto delle attività lavorative svolte dal ricorrente;
la seconda volta ad individuare, nel contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, sia la qualifica attribuita che quella rivendicata;
infine, la terza, nel quale si opera il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i contenuti della disciplina contrattuale individuati nella seconda (Cass. Sez.
Lav. n. 8589/2015).
L'osservanza del descritto criterio trifasico, da cui, come detto, non si può prescindere per la determinazione dell'inquadramento del lavoratore, postula che il lavoratore, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia adempiuto all'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo puntualmente le mansioni espletate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto, e individuando quelle corrispondenti alla qualifica oggetto di pretesa alla luce delle declaratorie contrattuali (Cass. Sez. Lav. n. 18943/2016).
Il lavoratore ricorrente deve, dunque, indicare la declaratoria contrattuale della categoria di appartenenza e quella della categoria di cui si chieda il riconoscimento, per poi effettuare un raffronto fra le due ed indicare gli elementi sulla base dei quali sorgerebbe il diritto al superiore inquadramento, esplicitando la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al contrattuale invocato rispetto a quello attribuito, dando evidenza degli elementi che differenziano il contenuto professionale di una declaratoria rispetto alle altre (Cass. Sez. Lav. n. 5544/2020).
5 Nella fattispecie in esame, si ritiene che il ricorrente abbia adeguatamente assolto ai suindicati oneri richiamando le declaratorie della categoria attribuitagli (1°) e di quella rivendicata (2°), unitamente alla descrizione delle mansioni in concreto espletate.
Al riguardo, giova osservare che rientrano nella 1° categoria del CCNL Metalmeccanica
– Piccola Industria Confapi “coloro che svolgono: - attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali;
- inservienti e simili”.
Appartengono, invece, alla 2° categoria, “- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio. Lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate: - guida macchine attrezzate”.
Quanto alle mansioni effettivamente espletate dal ricorrente, peraltro, è necessario distinguere, ai fini di valutare la loro riconducibilità nella categoria superiore, tra l'attività di magazziniere e quella di autista.
Con riferimento alla prima, occorre preliminarmente evidenziare come - malgrado nei contratti a tempo determinato succedutisi nel tempo il ricorrente risulti essere stato assunto per lo svolgimento di mansioni di “installatore e montatore di macchinari e impianti industriali” (tra il 16.10.2018 e il 16.5.2020) e di “magazziniere e consegnatario” (tra l'8.6.2020 e il 31.12.2021) - il sig. abbia sempre svolto le Pt_1 sole mansioni di magazziniere.
Sul punto, il teste ha riferito che “il ricorrente si occupava del magazzino di Tes_1
Civitavecchia, dalla pulizia alla sistemazione, inoltre con il codice a barre registrava sul programma Enel i dati dei contatori”; “a volte mi è capitato di vederlo lavorare perché magari rientravamo in magazzino perché non bastavano i contatori o per sostituire dei contatori fallati”; “in magazzino oltre a c'era il Parte_1 responsabile programmatore ”. Persona_1
6 Quest'ultimo, a sua volta, ha dichiarato che “il ricorrente era magazziniere e lavorava in mio supporto. Io gestivo i ragazzi che sostituivano i contatori e curavo i rapporti con
i responsabili Enel per organizzare il lavoro”, “la sistemazione dei contatori avveniva il giorno dopo rispetto al rientro degli operai perché era un'operazione che richiedeva un po' di tempo. Durante la sistemazione i contatori venivano anche registrati, quello era un mio compito perché ero io ad avere le credenziali, ma quando mancavo Pt_1 poteva sostituirmi, lui non aveva le credenziali, gli davo le mie”.
Di analogo tenore le dichiarazioni del teste “la sera finito il turno di lavoro Tes_2 quando tornavamo in magazzino gli davamo i contatori cambiati e lui uno ad uno li registrava e li metteva dentro al pallet. Si occupava in generale del magazzino”, “ci portava in magazzino e poi si metteva a registrare i contatori” e “mentre noi eravamo in giro per il cambio dei contatori il ricorrente restava in magazzino per la registrazione di quelli riportati la sera prima”. E ancora: “per registrare i contatori servivano delle credenziali e il ricorrente ce le aveva. Per la registrazione utilizzava una specie di telefonino/tablet con la barra code. A volte mi è capitato di vederlo registrare i contatori, magari quando rientravo prima per prendere altri contatori”, “ogni sera venivano scaricati circa dai 30 a 50 contatori, in alcuni giorni anche di più”.
Infine, anche il teste ha riferito che “il ricorrente gestiva il magazzino e si Tes_3 occupava dei contatori di Enel, li batteva col barre code utilizzando uno smartphone fornito da Enel Distribuzione a cui accedeva con delle credenziali”.
Provato che le mansioni di magazziniere svolte dal ricorrente consistevano, oltre che nella sistemazione dei contatori, nell'attività di registrazione degli stessi – in supporto o in sostituzione del responsabile - per il tramite di un c.d. lettore barcode, deve ritenersi le stesse siano state correttamente inquadrate dalla resistente nella categoria attribuita all in fase di assunzione (1° categoria, così come risultante anche dalle Pt_1 comunicazioni obbligatorie online e dalle buste paga), trattandosi di mansioni non direttamente collegate al processo produttivo, non implicanti conoscenze professionali e caratterizzate da semplicità, manualità, intuitività e ripetitività.
Quanto alle mansioni di autista, occorre rilevare come, dalle risultanze dell'istruttoria, non sia emerso né che il veicolo aziendale fosse stato affidato al ricorrente né che allo stesso fossero state assegnate mansioni di guida.
7 Al riguardo, la società resistente ha dedotto che il pulmino era stato messo a disposizione dalla società a tutti i dipendenti che volessero effettuare il tragitto sede centrale – sede operativa senza utilizzare il proprio mezzo privato, e che l'organizzazione del trasporto era estranea all'attività lavorativa ma atteneva ad un mero accordo tra colleghi.
Tali deduzioni, invero, risultano confermate dalle dichiarazioni testimoniali assunte: si veda, ad esempio, quanto riferito dal teste (“noi partivamo dal magazzino di Tes_1
VA alle ore 6:00, poi ci recavamo nel magazzino di Civitavecchia, ci muovevamo insieme anche con altri operatori con un pulmino guidato dallo stesso ”, Pt_1
“tornavamo ad VA tutti insieme, dove arrivavamo alle 18.30/19, in base al traffico che trovavamo. Anche il ritorno il pulmino era guidato da ”), dal teste Pt_1 Per_1
(“partivamo da VA MA alle 6.00/6.30 e ci recavamo presso la sede operativa
(Civitavecchia, Cisterna) con un pulmino messo a disposizione dalla ditta. Il CP_3 pulmino lo guidava , ma a volte facevamo a turno, se era stanco oppure se non Pt_1
c'era. Anche io l'ho guidato a volte. A VA rientravamo intorno alle 18”) e dal teste
(“il ricorrente…guidava il pullmino a 9 posti, per un periodo lo ha guidato solo Tes_3 lui, poi abbiamo cominciato ad alternarci e a guidare a turno”).
In tale contesto, la circostanza che il ricorrente si offrisse spesso di mettersi alla guida del mezzo non può ritenersi dirimente ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori rivendicate.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di superiore inquadramento deve essere rigettata, unitamente alla richiesta di riconoscimento delle conseguenti differenze retributive su tutte le voci indicate nei conteggi prodotti (retribuzione oraria, indennità di ferie non godute, mensilità aggiuntive, festività, straordinario diurno, TFR;
cfr. all. 6 ricorso).
Venendo ora alla domanda di riconoscimento del lavoro straordinario asseritamente svolto - premesso che le ore lavorate venivano dichiarate dallo stesso lavoratore in appositi “rapportini”, dai quali risulta lo svolgimento pressoché abituale di 8 ore giornaliere (all. 5 memoria di costituzione) - occorre osservare come l'orario di lavoro sia stato individuato dai testi escussi in una fascia oraria ricompresa tra le ore 6/6,30 e le ore 18/19.
In particolare, gli stessi hanno riferito che gli operai arrivavano presso la sede centrale di VA verso le ore 6./630, si recavano presso le varie sedi operative, rientravano
8 in magazzino a fine turno - tra le ore 16 e le ore 17 - ed infine si avvalevano del pulmino che li riportava ad VA intorno alle ore 18/19; dunque, tenuto conto delle distanze relative al tragitto tra le sedi operative di Civitavecchia, Fregene e Fiumicino e la sede centrale di VA, è plausibile che il turno di lavoro iniziasse presso la sede operativa alle ore 7/7,30 e finisse per le 16/16,30, per un totale di 8 ore lavorative (considerata 1 ora di pausa pranzo); ne consegue il sostanziale rispetto delle 40 ore settimanali contrattualmente previste.
Al riguardo, deve precisarsi come, nell'atto introduttivo e nei conteggi allegati, il ricorrente consideri tempo lavorato anche le ore impiegate nel trasferimento dalla sede centrale alla sede lavorativa e viceversa.
Sul punto, tuttavia, la società resistente ha affermato che “non vi era alcun obbligo imposto dalla datrice di lavoro di passare dapprima in sede per poi dirigersi nelle sedi periferiche, ben potendo il Sig. (come fatto da altri suoi colleghi) recarsi sul Pt_1 posto di lavoro con i propri mezzi”, circostanza non contestata da parte ricorrente.
Giova a questo punto rammentare che rientra nell'orario di lavoro il lasso di tempo, anche antecedente o posteriore alla prestazione lavorativa strettamente intesa, in cui i lavoratori mettono le proprie energie a disposizione del datore di lavoro: ebbene, nella fattispecie in esame, non è stata provata (ma nemmeno dedotta) l'eterodirezione dell'azienda in ordine allo svolgimento delle operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro, con la conseguenza che le stesse non possono ritenersi tali da giustificare la retribuzione del tempo impiegato per le stesse (si veda, sul punto, Cass. Lav. 28 maggio 2024, n. 14848, la quale ha affermato che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento delle mansioni affidategli: caratteristiche, queste, non ravvisabili nel caso di specie, dovendosi ritenere frutto di una mera scelta discrezionale dei lavoratori quella di recarsi, prima di raggiungere le sedi operative, presso la sede centrale di VA).
Ne consegue il rigetto della domanda di accertamento dello svolgimento, da parte del ricorrente, di lavoro “straordinario diurno”, nonchè della conseguente richiesta di condanna della convenuta al pagamento, a tale titolo, dell'importo di € 23.691,50.
9 Non possono essere riconosciute neanche le indennità per ferie e permessi non goduti, dovendosi richiamare al riguardo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il lavoratore che, una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta” (Cass. sez. lav. 16603/2024).
Nulla spetta, pertanto, a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti, non avendo il ricorrente – pur gravato del relativo onere probatorio – articolato né fornito alcuna prova del dedotto espletamento di attività lavorativa anche nei periodi destinati al loro godimento e che il loro mancato godimento sia dipeso da esigenze di servizio (Cass. sez. lav. 6262/2022).
Quanto al dedotto omesso pagamento delle mensilità aggiuntive, deve invece riconoscersi al ricorrente la differenza tra quanto pacificamente corrispostogli a titolo di acconto in relazione alla tredicesima mensilità dell'anno 2019, pari ad € 600,00, e la somma indicata a tale titolo nella relativa busta paga (€ 932,00), la quale non può certamente costituire prova del pagamento, in quanto sprovvista, peraltro, della firma per quietanza dal lavoratore (all. 2 della memoria): ne consegue la condanna della società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma netta di € 332,00, oltre interessi monetari e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Nulla spetta, invece, a titolo di quattordicesima mensilità, non prevista dal CCNL applicato.
Infine, per quanto concerne il trattamento di fine rapporto - pacifico che il ricorrente abbia percepito l'importo di € 1.329,99 a titolo di TFR maturato sino al 16.5.2020 (all.5
e 6 ricorso) – si ritiene che la società resistente, in difetto di prova dell'adempimento dell'obbligazione posta a suo carico, debba essere condannata al pagamento del trattamento di fine rapporto successivamente maturato, pari all'importo lordo di
€.2.822,46 (quantificato, ai sensi dell'art. 2120 c.c., utilizzando, quale base di calcolo, la RAL corrispondente alla 1° categoria di inquadramento, così come indicata nei conteggi allegati al ricorso).
10 Stante il limitato accoglimento della domanda attorea, si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate per ½, con condanna della società resistente alla refusione della restante metà, liquidata come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa (nella specie pari alla somma in concreto liquidata), da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo netto di a € 332,00, a titolo di tredicesima mensilità dell'anno 2019, già detratto quanto già percepito in acconto, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo;
- condanna altresì la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo lordo di € 2.822,46, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo, a titolo di TFR maturato successivamente al 16.05.2020;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- compensa per ½ le spese di lite e condanna la società resistente alla refusione della restante metà, liquidata in complessivi € 800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Tivoli, 28/10/2025
Il Giudice
GI Busoli
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 28/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 977 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LEILI MAZI ed ERNESTO Parte_1
IANNUCCI
ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli Avv.ti ANTONELLA ALTIERI e MASSIMILIANO CIRCI
resistente
FATTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2023, ha convenuto in giudizio la Parte_1 società in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di Controparte_1 sentire accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere inquadrato, in considerazione delle mansioni effettivamente espletate, nella 2° categoria del CCNL Metalmeccanica –
Piccola con conseguente condanna della società convenuta al Controparte_2
1 pagamento in proprio favore dell'importo di € 36.318,20 a titolo di differenze retributive, anche in virtù del lavoro straordinario asseritamente svolto.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha dedotto:
- di essere stato assunto dalla società convenuta il 16.10.2018, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato full-time più volte prorogato, con scadenza, da ultimo, al
31.12.2021, per lo svolgimento di mansioni di “Installatore di impianti telefonici” ed inquadramento nel 1° livello del CCNL Metalmeccanica – Piccola Industria Confapi;
- di aver percepito una retribuzione mensile pari ad € 1.337,26;
- di aver svolto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, attività di autista e magazziniere;
- in particolare, di essersi recato “ogni mattina alle ore 06.00 presso la sede della società convenuta in VA MA – Località Colle Conchi snc, ove prendeva il pulmino di proprietà dell'azienda e in qualità di autista accompagnava la squadra degli operai, addetti alla sostituzione dei contatori, presso il magazzino dove erano collocati i contatori della luce nuovi e quelli vecchi, già sostituiti”; di aver provveduto, una volta arrivati a destinazione, “alla registrazione dei contatori dismessi, attraverso un telefono palmare, e li riponeva in appositi contenitori che venivano poi ritirati dall'Enel, circa una volta al mese”; di essere ripartito alla guida del pulmino, per raggiungere la sede della società convenuta in VA MA, dopo il rientro della squadra di operai presso il magazzino, che avveniva alle ore 16.30/17.00;
- di aver svolto, inoltre, attività di magazziniere “a decorrere dal 16.10.2018 e sino a
30.06.2019 in Civitavecchia alla Via Siligato snc;
successivamente, presso il magazzino sito in Fregene, Viale di Porto 323 e, a decorrere da dicembre 2020, anche presso il magazzino sito in Cisterna di Latina, Via Appia km 49.000”;
- di aver osservato un orario settimanale superiore alle 40 ore contrattualmente previste, ovvero: nel periodo dal 16.10.2018 a 30.06.2019, dalle ore 6.00 alle ore 19.00, con un'ora di paura pranzo, per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì; a decorrere da luglio 2019 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, dalle ore 6.00 sino alle ore 18.00, sempre con un'ora di pausa per il pranzo, per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, senza che a ciò sia conseguito il pagamento del relativo compenso, tenuto conto della dovuta maggiorazione prevista dal contratto collettivo;
- che le ferie non godute non sono state retribuite nella misura dovuta;
2 - di aver ricevuto soltanto un acconto pari ad € 600,00 a titolo di tredicesima mensilità per l'anno 2019;
- di essere, dunque, “creditore della somma di € 36.318,20, così come risulta dal conteggio allegato al presente ricorso di cui ne costituisce parte integrante, per i seguenti titoli: € 6.408,34 di differenze retributive derivanti dall'errato inquadramento;
€ 1.079,65 a titolo di 13° mensilità; € 78,68 a titolo di 14° mensilità; € 23.691,50 a titolo di lavoro straordinario;
€ 40,56 a titolo di festività; € 4.233,11 a titolo di trattamento di fine rapporto”;
- di aver diffidato la società convenuta, con raccomandata a/r del 9 giugno 2022, a corrispondergli “le differenze retributive maturate in forza del rapporto di lavoro con voi intercorso, nel periodo 8 giugno 2020 / 31 dicembre 2021, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, indennità di mancato preavviso, e tutte le altre competenze di fine rapporto ivi compreso il TFR”.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la ha contestato quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e chiesto il rigetto del ricorso.
In particolare, in merito alla richiesta di inquadramento al livello superiore (2^ categoria), la società convenuta ha evidenziato come “le prestazioni lavorative di magazziniere del Sig. , privo di titoli di studio e/o di particolari capacità Pt_1 professionali, venivano svolte all'interno della sede operativa della resistente e consistevano nel riporre i vecchi contatori elettrici sostituiti dagli operatori specializzati De.Ne.Da in appositi contenitori che poi sistemava all'interno dei magazzini (siti in Civitavecchia, Fregene e Latina), in attesa di essere ritirati dalle committenti. Il riferimento a mansioni di “installatore di impianti telefonici”, non ripetuto nel secondo contratto di lavoro, infatti, consisteva in un mero refuso”; e che, pertanto, “diversamente da quanto il ricorrente tenti genericamente di prospettare, a quest'ultimo non era stato richiesto lo svolgimento di alcuna attività di natura amministrativa all'interno della società, non avendone, peraltro, neppure i relativi titoli
e/o competenze professionali”.
Sulle ulteriori mansioni di autista rivendicate dal ricorrente, la resistente ha specificato che, “essendo la guida del veicolo rimessa ad una scelta del tutto autonoma dei dipendenti”, il pulmino era stato messo a disposizione di coloro che avessero voluto
3 utilizzarlo per recarsi dalla sede centrale al luogo di lavoro assegnato e viceversa, e che, dalla documentazione in atti, emergerebbe l'alternanza dei dipendenti alla guida.
Riguardo al lavoro straordinario, la ha dedotto che “ogni ora di CP_1 straordinario che il Sig. svolgeva e che peraltro venivano da questo dichiarate Pt_1 negli appositi rapportini giornalieri venivano regolarmente inserite in busta paga
(sottoscritte dal lavoratore stesso), e retribuite secondo le maggiorazioni previste dal
CCNL”, e che quanto ex adverso rivendicato ricomprenderebbe periodi in cui il ricorrente non ha lavorato (n. 23 giorni – dal 17.05.20 al 7.6.20 – di pausa tra il primo ed il secondo contratto a tempo determinato;
giorni di ferie e permessi;
n. 104 giorni in cui l era assente dal lavoro per malattia, nonché perché in Cassa Integrazione Pt_1
Guadagni a causa del Covid-19).
Ha poi evidenziato come “il ricorrente, nel conteggio delle ore di straordinario annovera tra le ore rientranti nel normale orario di lavoro sia la pausa pranzo (così conteggiando 20/25 h di straordinario a settimana) che ovviamente non è inclusa nel normale orario di lavoro giacché il lavoratore non svolge prestazioni di lavoro effettive,
e sia il tragitto che il Sig. percorreva dalla sede di VA MA ove si Pt_1 incontrava con gli altri dipendenti che avevano scelto di servirsi della vettura messa a disposizione della alla sede periferica”. CP_1
La società resistente ha infine precisato di aver regolarmente corrisposto la tredicesima mensilità, ma non la quattordicesima poiché non prevista dalla contrattazione collettiva, sostenendo, inoltre, che il ricorrente abbia fruito per intero delle ferie, non maturate durante il periodo di CIG.
Esaurito infruttuosamente un tentativo di conciliazione, espletata la prova per testi ed autorizzato il deposito di note difensive finali, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza, mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
DIRITTO
Le domande formulate in ricorso sono solo parzialmente fondate, e devono essere accolte, per quanto di ragione, alla luce delle seguenti considerazioni.
Il nodo centrale della presente controversia attiene all'asserito svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni riconducibili ad un superiore livello di inquadramento contrattuale, a far data dal 16 ottobre 2018 e sino al 31 dicembre 2021.
4 A seguire, il ricorrente lamenta il mancato pagamento del lavoro straordinario svolto, avendo osservato un orario lavorativo (pari, di media, ad 11 ore giornaliere) superiore alle 40 ore settimanali previste dal contratto individuale di lavoro, nonché di alcune voci retributive (ferie, permessi, mensilità aggiuntive, TFR), e le ha quantificate utilizzando, quale base di calcolo, la retribuzione relativa al livello reclamato.
Tanto premesso, con riferimento alla domanda volta all'accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato in un livello superiore rispetto a quello contrattualmente riconosciuto, deve osservarsi, in linea generale, come costituisca indirizzo giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il giudizio volto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato si articola in un procedimento logico- giuridico che si sviluppa in tre fasi successive: la prima relativa all'accertamento in fatto delle attività lavorative svolte dal ricorrente;
la seconda volta ad individuare, nel contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, sia la qualifica attribuita che quella rivendicata;
infine, la terza, nel quale si opera il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i contenuti della disciplina contrattuale individuati nella seconda (Cass. Sez.
Lav. n. 8589/2015).
L'osservanza del descritto criterio trifasico, da cui, come detto, non si può prescindere per la determinazione dell'inquadramento del lavoratore, postula che il lavoratore, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia adempiuto all'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo puntualmente le mansioni espletate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto, e individuando quelle corrispondenti alla qualifica oggetto di pretesa alla luce delle declaratorie contrattuali (Cass. Sez. Lav. n. 18943/2016).
Il lavoratore ricorrente deve, dunque, indicare la declaratoria contrattuale della categoria di appartenenza e quella della categoria di cui si chieda il riconoscimento, per poi effettuare un raffronto fra le due ed indicare gli elementi sulla base dei quali sorgerebbe il diritto al superiore inquadramento, esplicitando la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al contrattuale invocato rispetto a quello attribuito, dando evidenza degli elementi che differenziano il contenuto professionale di una declaratoria rispetto alle altre (Cass. Sez. Lav. n. 5544/2020).
5 Nella fattispecie in esame, si ritiene che il ricorrente abbia adeguatamente assolto ai suindicati oneri richiamando le declaratorie della categoria attribuitagli (1°) e di quella rivendicata (2°), unitamente alla descrizione delle mansioni in concreto espletate.
Al riguardo, giova osservare che rientrano nella 1° categoria del CCNL Metalmeccanica
– Piccola Industria Confapi “coloro che svolgono: - attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali;
- inservienti e simili”.
Appartengono, invece, alla 2° categoria, “- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio. Lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate: - guida macchine attrezzate”.
Quanto alle mansioni effettivamente espletate dal ricorrente, peraltro, è necessario distinguere, ai fini di valutare la loro riconducibilità nella categoria superiore, tra l'attività di magazziniere e quella di autista.
Con riferimento alla prima, occorre preliminarmente evidenziare come - malgrado nei contratti a tempo determinato succedutisi nel tempo il ricorrente risulti essere stato assunto per lo svolgimento di mansioni di “installatore e montatore di macchinari e impianti industriali” (tra il 16.10.2018 e il 16.5.2020) e di “magazziniere e consegnatario” (tra l'8.6.2020 e il 31.12.2021) - il sig. abbia sempre svolto le Pt_1 sole mansioni di magazziniere.
Sul punto, il teste ha riferito che “il ricorrente si occupava del magazzino di Tes_1
Civitavecchia, dalla pulizia alla sistemazione, inoltre con il codice a barre registrava sul programma Enel i dati dei contatori”; “a volte mi è capitato di vederlo lavorare perché magari rientravamo in magazzino perché non bastavano i contatori o per sostituire dei contatori fallati”; “in magazzino oltre a c'era il Parte_1 responsabile programmatore ”. Persona_1
6 Quest'ultimo, a sua volta, ha dichiarato che “il ricorrente era magazziniere e lavorava in mio supporto. Io gestivo i ragazzi che sostituivano i contatori e curavo i rapporti con
i responsabili Enel per organizzare il lavoro”, “la sistemazione dei contatori avveniva il giorno dopo rispetto al rientro degli operai perché era un'operazione che richiedeva un po' di tempo. Durante la sistemazione i contatori venivano anche registrati, quello era un mio compito perché ero io ad avere le credenziali, ma quando mancavo Pt_1 poteva sostituirmi, lui non aveva le credenziali, gli davo le mie”.
Di analogo tenore le dichiarazioni del teste “la sera finito il turno di lavoro Tes_2 quando tornavamo in magazzino gli davamo i contatori cambiati e lui uno ad uno li registrava e li metteva dentro al pallet. Si occupava in generale del magazzino”, “ci portava in magazzino e poi si metteva a registrare i contatori” e “mentre noi eravamo in giro per il cambio dei contatori il ricorrente restava in magazzino per la registrazione di quelli riportati la sera prima”. E ancora: “per registrare i contatori servivano delle credenziali e il ricorrente ce le aveva. Per la registrazione utilizzava una specie di telefonino/tablet con la barra code. A volte mi è capitato di vederlo registrare i contatori, magari quando rientravo prima per prendere altri contatori”, “ogni sera venivano scaricati circa dai 30 a 50 contatori, in alcuni giorni anche di più”.
Infine, anche il teste ha riferito che “il ricorrente gestiva il magazzino e si Tes_3 occupava dei contatori di Enel, li batteva col barre code utilizzando uno smartphone fornito da Enel Distribuzione a cui accedeva con delle credenziali”.
Provato che le mansioni di magazziniere svolte dal ricorrente consistevano, oltre che nella sistemazione dei contatori, nell'attività di registrazione degli stessi – in supporto o in sostituzione del responsabile - per il tramite di un c.d. lettore barcode, deve ritenersi le stesse siano state correttamente inquadrate dalla resistente nella categoria attribuita all in fase di assunzione (1° categoria, così come risultante anche dalle Pt_1 comunicazioni obbligatorie online e dalle buste paga), trattandosi di mansioni non direttamente collegate al processo produttivo, non implicanti conoscenze professionali e caratterizzate da semplicità, manualità, intuitività e ripetitività.
Quanto alle mansioni di autista, occorre rilevare come, dalle risultanze dell'istruttoria, non sia emerso né che il veicolo aziendale fosse stato affidato al ricorrente né che allo stesso fossero state assegnate mansioni di guida.
7 Al riguardo, la società resistente ha dedotto che il pulmino era stato messo a disposizione dalla società a tutti i dipendenti che volessero effettuare il tragitto sede centrale – sede operativa senza utilizzare il proprio mezzo privato, e che l'organizzazione del trasporto era estranea all'attività lavorativa ma atteneva ad un mero accordo tra colleghi.
Tali deduzioni, invero, risultano confermate dalle dichiarazioni testimoniali assunte: si veda, ad esempio, quanto riferito dal teste (“noi partivamo dal magazzino di Tes_1
VA alle ore 6:00, poi ci recavamo nel magazzino di Civitavecchia, ci muovevamo insieme anche con altri operatori con un pulmino guidato dallo stesso ”, Pt_1
“tornavamo ad VA tutti insieme, dove arrivavamo alle 18.30/19, in base al traffico che trovavamo. Anche il ritorno il pulmino era guidato da ”), dal teste Pt_1 Per_1
(“partivamo da VA MA alle 6.00/6.30 e ci recavamo presso la sede operativa
(Civitavecchia, Cisterna) con un pulmino messo a disposizione dalla ditta. Il CP_3 pulmino lo guidava , ma a volte facevamo a turno, se era stanco oppure se non Pt_1
c'era. Anche io l'ho guidato a volte. A VA rientravamo intorno alle 18”) e dal teste
(“il ricorrente…guidava il pullmino a 9 posti, per un periodo lo ha guidato solo Tes_3 lui, poi abbiamo cominciato ad alternarci e a guidare a turno”).
In tale contesto, la circostanza che il ricorrente si offrisse spesso di mettersi alla guida del mezzo non può ritenersi dirimente ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori rivendicate.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di superiore inquadramento deve essere rigettata, unitamente alla richiesta di riconoscimento delle conseguenti differenze retributive su tutte le voci indicate nei conteggi prodotti (retribuzione oraria, indennità di ferie non godute, mensilità aggiuntive, festività, straordinario diurno, TFR;
cfr. all. 6 ricorso).
Venendo ora alla domanda di riconoscimento del lavoro straordinario asseritamente svolto - premesso che le ore lavorate venivano dichiarate dallo stesso lavoratore in appositi “rapportini”, dai quali risulta lo svolgimento pressoché abituale di 8 ore giornaliere (all. 5 memoria di costituzione) - occorre osservare come l'orario di lavoro sia stato individuato dai testi escussi in una fascia oraria ricompresa tra le ore 6/6,30 e le ore 18/19.
In particolare, gli stessi hanno riferito che gli operai arrivavano presso la sede centrale di VA verso le ore 6./630, si recavano presso le varie sedi operative, rientravano
8 in magazzino a fine turno - tra le ore 16 e le ore 17 - ed infine si avvalevano del pulmino che li riportava ad VA intorno alle ore 18/19; dunque, tenuto conto delle distanze relative al tragitto tra le sedi operative di Civitavecchia, Fregene e Fiumicino e la sede centrale di VA, è plausibile che il turno di lavoro iniziasse presso la sede operativa alle ore 7/7,30 e finisse per le 16/16,30, per un totale di 8 ore lavorative (considerata 1 ora di pausa pranzo); ne consegue il sostanziale rispetto delle 40 ore settimanali contrattualmente previste.
Al riguardo, deve precisarsi come, nell'atto introduttivo e nei conteggi allegati, il ricorrente consideri tempo lavorato anche le ore impiegate nel trasferimento dalla sede centrale alla sede lavorativa e viceversa.
Sul punto, tuttavia, la società resistente ha affermato che “non vi era alcun obbligo imposto dalla datrice di lavoro di passare dapprima in sede per poi dirigersi nelle sedi periferiche, ben potendo il Sig. (come fatto da altri suoi colleghi) recarsi sul Pt_1 posto di lavoro con i propri mezzi”, circostanza non contestata da parte ricorrente.
Giova a questo punto rammentare che rientra nell'orario di lavoro il lasso di tempo, anche antecedente o posteriore alla prestazione lavorativa strettamente intesa, in cui i lavoratori mettono le proprie energie a disposizione del datore di lavoro: ebbene, nella fattispecie in esame, non è stata provata (ma nemmeno dedotta) l'eterodirezione dell'azienda in ordine allo svolgimento delle operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro, con la conseguenza che le stesse non possono ritenersi tali da giustificare la retribuzione del tempo impiegato per le stesse (si veda, sul punto, Cass. Lav. 28 maggio 2024, n. 14848, la quale ha affermato che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento delle mansioni affidategli: caratteristiche, queste, non ravvisabili nel caso di specie, dovendosi ritenere frutto di una mera scelta discrezionale dei lavoratori quella di recarsi, prima di raggiungere le sedi operative, presso la sede centrale di VA).
Ne consegue il rigetto della domanda di accertamento dello svolgimento, da parte del ricorrente, di lavoro “straordinario diurno”, nonchè della conseguente richiesta di condanna della convenuta al pagamento, a tale titolo, dell'importo di € 23.691,50.
9 Non possono essere riconosciute neanche le indennità per ferie e permessi non goduti, dovendosi richiamare al riguardo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il lavoratore che, una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta” (Cass. sez. lav. 16603/2024).
Nulla spetta, pertanto, a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti, non avendo il ricorrente – pur gravato del relativo onere probatorio – articolato né fornito alcuna prova del dedotto espletamento di attività lavorativa anche nei periodi destinati al loro godimento e che il loro mancato godimento sia dipeso da esigenze di servizio (Cass. sez. lav. 6262/2022).
Quanto al dedotto omesso pagamento delle mensilità aggiuntive, deve invece riconoscersi al ricorrente la differenza tra quanto pacificamente corrispostogli a titolo di acconto in relazione alla tredicesima mensilità dell'anno 2019, pari ad € 600,00, e la somma indicata a tale titolo nella relativa busta paga (€ 932,00), la quale non può certamente costituire prova del pagamento, in quanto sprovvista, peraltro, della firma per quietanza dal lavoratore (all. 2 della memoria): ne consegue la condanna della società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma netta di € 332,00, oltre interessi monetari e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Nulla spetta, invece, a titolo di quattordicesima mensilità, non prevista dal CCNL applicato.
Infine, per quanto concerne il trattamento di fine rapporto - pacifico che il ricorrente abbia percepito l'importo di € 1.329,99 a titolo di TFR maturato sino al 16.5.2020 (all.5
e 6 ricorso) – si ritiene che la società resistente, in difetto di prova dell'adempimento dell'obbligazione posta a suo carico, debba essere condannata al pagamento del trattamento di fine rapporto successivamente maturato, pari all'importo lordo di
€.2.822,46 (quantificato, ai sensi dell'art. 2120 c.c., utilizzando, quale base di calcolo, la RAL corrispondente alla 1° categoria di inquadramento, così come indicata nei conteggi allegati al ricorso).
10 Stante il limitato accoglimento della domanda attorea, si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate per ½, con condanna della società resistente alla refusione della restante metà, liquidata come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa (nella specie pari alla somma in concreto liquidata), da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo netto di a € 332,00, a titolo di tredicesima mensilità dell'anno 2019, già detratto quanto già percepito in acconto, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo;
- condanna altresì la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo lordo di € 2.822,46, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo, a titolo di TFR maturato successivamente al 16.05.2020;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- compensa per ½ le spese di lite e condanna la società resistente alla refusione della restante metà, liquidata in complessivi € 800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Tivoli, 28/10/2025
Il Giudice
GI Busoli
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