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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 06/02/2026, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1093/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
RI SA MARIA, Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6156/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Vittoria - Via Bixio N.34 97019 Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200060721046000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210112679220000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210157564454000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220029628882000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230048103723000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07.10.2025 il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la Regione
Sicilia, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania e il Comune di Vittoria, avversando il preavviso di ipoteca recante n. 2937620250000459000 notificato - in data 15.07.2025 in relazione a plurime cartelle esattoriali afferenti acrediti di varia natura.
L'Opponente limita la domanda a cinque cartelle recanti n. 29320200060721046000 -sanzioni mancati adempimenti catastali - C.d.S. - bollo auto- n. 29320210112679220000 -bollo auto-
29320210157564454000 -bollo auto- n. 29320220029628882000 -bollo auto- n. 29320230048103723000 - bollo auto- di cui eccepisce l'omessa notifica e la prescrizione
Si duole, altresì, dell'omessa notifica degli atti prodromici alle cartelle e della tardività dell'iscrizione a ruolo.
Formula, infine, censure nel merito afferenti alla quantificazione degli importi portati in riscossione per il bollo auto.
Resistono AD, il Comune di Vittoria e l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di Giustizia Tributaria a conoscere in parte qua della presente controversia. E segnatamente in relazione alla cartella n.
29320200060721046000 ruolo n. 2020/4523 poiché afferente mancato pagamento contravvenzioni C.d.S..
In relazione alla predetta pretesa competente a decidere è il Giudice di Pace, cui è riservata in via esclusiva la competenza in materia di sanzioni C.d.S.
Sempre preliminarmente osserva la Corte che la cartella di pagamento di competenza della Direzione
Provinciale di Catania, (n. 29320200060721046), relativa a debenze dovute per omessa o tardiva dichiarazione al catasto edilizio urbano di fabbricati rurali è stata oggetto di rottamazione, come documentato dall'Agenzia delle Entrate.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente tutte le notifiche sono state eseguite a mezzo pec all'indirizzo del contribuente Email_6 tratto dall'indice degli indirizzi pec di imprese e professionisti INIPEC -doc. all.- con le stesse modalità utilizzate per l'atto impugnato, pacificamente riconosciuto da Controparte. E segnatamente: 1) La cartella n. 29320200060721046000 -avente ad oggetto mancati adempimenti catastali il cui termine di prescrizione è quinquennale, contravvenzioni C.d.S. il cui termine di prescrizione è quinquennale e bollo auto il cui termine di prescrizione è triennale- è stata regolarmente notificata l'08.11.2022-doc. all.- 2) La cartella n. 29320210112679220000 -avente ad oggetto bollo auto il cui termine di prescrizione è triennale- è stata regolarmente notificata il 10.06.2022 -doc. all.-
3) La cartella n. 29320210157564454000 -avente ad oggetto bollo auto il cui termine di prescrizione è triennale- è stata regolarmente notificata il 10.06.2022 -doc. all.- 4) La cartella n. 29320220029628882000 - avente ad oggetto bollo auto il cui termine di prescrizione è triennale- è stata regolarmente notificata il
10.06.2022 -doc. all.- 5) La cartella n. 29320230048103723000 -avente ad oggetto bollo auto il cui termine di prescrizione è triennale- è stata notificata il 30.06.2023 - In seguito le cartelle predette sono state azionate:
i. dapprima con avviso di intimazione recante n. 29320259001762583000in data 20.02.2025 -doc. all.- ii. ed ancora con preavviso di ipoteca recante n. 29376202500004259000 -08.07.2025. Le cartelle, al pari del successivo avviso di intimazione n. 29320259001762583000, ancorché regolarmente notificate non sono state opposte nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 546/92, entro sessanta giorni dalla notifica, il tutto con ovvi effetti in termini di irretrattabilità dei crediti. La regolarità della notifica delle cartelle e la mancata tempestiva impugnazione hanno determinato la definitività dei crediti e l'inammissibilità di ogni eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale dell'iscrizione a ruolo. Le cartelle di pagamento avrebbero dovuto essere contestate, quanto alla validità, fondatezza ed esigibilità dei crediti azionati, con la tempestiva opposizione da proporsi, come previsto dall'art. 21 D.Lgs. n. 546/92, entro sessanta giorni dalla notifica.
In considerazione delle ragioni della decisione le spese processuali devono essere compensate nella misura di 1/3, ponendo quelle residue a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara il parziale difetto di giurisdizione in relazione alla cartella n. 29320200060721046000 ruolo n. 2020/4523 dichiara la parziale cessazione della materia del contendere sulla cartella n. 29320200060721046 nella parte relativa a debenze dovute per omessa o tardiva dichiarazione al catasto edilizio urbano di fabbricati rurali;
Respinge nel resto il ricorso.
Compensa nella misura di 1/3 le spese processuali ponendo quelle residue, liquidate in €700,00, oltre accessori di legge, se dovuti per ciascuna parte resistente, a carico di parte ricorrente. Le spese processuali liquidate in favore di AD devono essere distratte in favore del difensore avv. Difensore_2 che ne ha fatto rituale richiesta.
Catania 2.2.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
AR M. IN PO EN
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
RI SA MARIA, Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6156/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Vittoria - Via Bixio N.34 97019 Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200060721046000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210112679220000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210157564454000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220029628882000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230048103723000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07.10.2025 il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la Regione
Sicilia, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania e il Comune di Vittoria, avversando il preavviso di ipoteca recante n. 2937620250000459000 notificato - in data 15.07.2025 in relazione a plurime cartelle esattoriali afferenti acrediti di varia natura.
L'Opponente limita la domanda a cinque cartelle recanti n. 29320200060721046000 -sanzioni mancati adempimenti catastali - C.d.S. - bollo auto- n. 29320210112679220000 -bollo auto-
29320210157564454000 -bollo auto- n. 29320220029628882000 -bollo auto- n. 29320230048103723000 - bollo auto- di cui eccepisce l'omessa notifica e la prescrizione
Si duole, altresì, dell'omessa notifica degli atti prodromici alle cartelle e della tardività dell'iscrizione a ruolo.
Formula, infine, censure nel merito afferenti alla quantificazione degli importi portati in riscossione per il bollo auto.
Resistono AD, il Comune di Vittoria e l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di Giustizia Tributaria a conoscere in parte qua della presente controversia. E segnatamente in relazione alla cartella n.
29320200060721046000 ruolo n. 2020/4523 poiché afferente mancato pagamento contravvenzioni C.d.S..
In relazione alla predetta pretesa competente a decidere è il Giudice di Pace, cui è riservata in via esclusiva la competenza in materia di sanzioni C.d.S.
Sempre preliminarmente osserva la Corte che la cartella di pagamento di competenza della Direzione
Provinciale di Catania, (n. 29320200060721046), relativa a debenze dovute per omessa o tardiva dichiarazione al catasto edilizio urbano di fabbricati rurali è stata oggetto di rottamazione, come documentato dall'Agenzia delle Entrate.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente tutte le notifiche sono state eseguite a mezzo pec all'indirizzo del contribuente Email_6 tratto dall'indice degli indirizzi pec di imprese e professionisti INIPEC -doc. all.- con le stesse modalità utilizzate per l'atto impugnato, pacificamente riconosciuto da Controparte. E segnatamente: 1) La cartella n. 29320200060721046000 -avente ad oggetto mancati adempimenti catastali il cui termine di prescrizione è quinquennale, contravvenzioni C.d.S. il cui termine di prescrizione è quinquennale e bollo auto il cui termine di prescrizione è triennale- è stata regolarmente notificata l'08.11.2022-doc. all.- 2) La cartella n. 29320210112679220000 -avente ad oggetto bollo auto il cui termine di prescrizione è triennale- è stata regolarmente notificata il 10.06.2022 -doc. all.-
3) La cartella n. 29320210157564454000 -avente ad oggetto bollo auto il cui termine di prescrizione è triennale- è stata regolarmente notificata il 10.06.2022 -doc. all.- 4) La cartella n. 29320220029628882000 - avente ad oggetto bollo auto il cui termine di prescrizione è triennale- è stata regolarmente notificata il
10.06.2022 -doc. all.- 5) La cartella n. 29320230048103723000 -avente ad oggetto bollo auto il cui termine di prescrizione è triennale- è stata notificata il 30.06.2023 - In seguito le cartelle predette sono state azionate:
i. dapprima con avviso di intimazione recante n. 29320259001762583000in data 20.02.2025 -doc. all.- ii. ed ancora con preavviso di ipoteca recante n. 29376202500004259000 -08.07.2025. Le cartelle, al pari del successivo avviso di intimazione n. 29320259001762583000, ancorché regolarmente notificate non sono state opposte nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 546/92, entro sessanta giorni dalla notifica, il tutto con ovvi effetti in termini di irretrattabilità dei crediti. La regolarità della notifica delle cartelle e la mancata tempestiva impugnazione hanno determinato la definitività dei crediti e l'inammissibilità di ogni eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale dell'iscrizione a ruolo. Le cartelle di pagamento avrebbero dovuto essere contestate, quanto alla validità, fondatezza ed esigibilità dei crediti azionati, con la tempestiva opposizione da proporsi, come previsto dall'art. 21 D.Lgs. n. 546/92, entro sessanta giorni dalla notifica.
In considerazione delle ragioni della decisione le spese processuali devono essere compensate nella misura di 1/3, ponendo quelle residue a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara il parziale difetto di giurisdizione in relazione alla cartella n. 29320200060721046000 ruolo n. 2020/4523 dichiara la parziale cessazione della materia del contendere sulla cartella n. 29320200060721046 nella parte relativa a debenze dovute per omessa o tardiva dichiarazione al catasto edilizio urbano di fabbricati rurali;
Respinge nel resto il ricorso.
Compensa nella misura di 1/3 le spese processuali ponendo quelle residue, liquidate in €700,00, oltre accessori di legge, se dovuti per ciascuna parte resistente, a carico di parte ricorrente. Le spese processuali liquidate in favore di AD devono essere distratte in favore del difensore avv. Difensore_2 che ne ha fatto rituale richiesta.
Catania 2.2.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
AR M. IN PO EN