CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 15/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
LL OB, AT
PARENTINI MIRKO, Giudice
in data 15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1299/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320240011446524000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 648/2025 depositato il
16/07/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna una cartella di pagamento per l'importo di €13.721,57 emesso a seguito del controllo formale ex art. 36 ter del dpr 600/73 relativo alla dichiarazione dei redditi 2021 (imposta 2020).
La pretesa trae origine dal disconoscimento da parte dell'ufficio dal credito di imposta generatosi a seguito delle imposte pagate all'estero in relazione all'attività lavorativa svolta dal contribuente.
Il contribuente sostiene di aver provato con una lettera di precisazioni e la certificazione fiscale le trattenute operate dall'erario della repubblica popolare cinese.
Produce una perizia asseverata che riporta il contenuto del contratto di lavoro dipendente, dell'ammontare delle retribuzioni, delle trattenute erariali e loro quantificazione, l'autorità fiscale deputata all'incasso delle stesse. I documenti citati riportano il periodo di durata del rapporto di lavoro dal 2017 al 2025 e le modalità di corresponsione della retribuzione, i compiti del lavoratore dipendente e gli obblighi del datore di lavoro.
L'Ufficio insiste nella pretesa ritenendo che la documentazione prodotta non sia sufficiente a provare in modo inequivocabile le imposte pagate all'estero. Richiama i documenti necessari previsti dall'art. 165 del dpr
917/86 e dalla Circ, Min. 9/E del 2015 per il riconoscimento del credito di imposta, nessuno dei quali prodotto dal contribuente.
un prospetto recante l'indicazione, separatamente Stato per Stato,
dell'ammontare dei redditi prodotti all'estero, l'ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, la misura del credito spettante,
determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell'art. 165 TUIR
(RE/RCN x Imposta Italiana, di cui al successivo par. 3.1);
- la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento;
- la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
- l'eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;
- l'eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dopo ampia disamina dei motivi di ricorso e lette le controdeduzioni dell'Ufficio osserva e deduce quanto segue:
la documentazione prodotta dalla parte a sostegno dei motivi di ricorso non può considerarsi esaustiva alla luce dei documenti richiamati nell'art. 165 del dpr 917/86 e nella Circ, Min. 9/E del 2015 necessari ai fini del riconoscimento del credito di imposta. Nella specie, infatti, il contribuente, come evidenziato dall'Ufficio, ha prodotto una documentazione parziale e certamente non esaustiva. Neppure la perizia asseverata depositata agli atti dalla parte risulta sufficiente a sostituire la mancata produzione dei documenti indicati dall'Ufficio e previsti dalle norme di riferimento.
Il ricorso merita di conseguenza essere respinto.
Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti considerata la particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 15/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
LL OB, AT
PARENTINI MIRKO, Giudice
in data 15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1299/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320240011446524000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 648/2025 depositato il
16/07/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna una cartella di pagamento per l'importo di €13.721,57 emesso a seguito del controllo formale ex art. 36 ter del dpr 600/73 relativo alla dichiarazione dei redditi 2021 (imposta 2020).
La pretesa trae origine dal disconoscimento da parte dell'ufficio dal credito di imposta generatosi a seguito delle imposte pagate all'estero in relazione all'attività lavorativa svolta dal contribuente.
Il contribuente sostiene di aver provato con una lettera di precisazioni e la certificazione fiscale le trattenute operate dall'erario della repubblica popolare cinese.
Produce una perizia asseverata che riporta il contenuto del contratto di lavoro dipendente, dell'ammontare delle retribuzioni, delle trattenute erariali e loro quantificazione, l'autorità fiscale deputata all'incasso delle stesse. I documenti citati riportano il periodo di durata del rapporto di lavoro dal 2017 al 2025 e le modalità di corresponsione della retribuzione, i compiti del lavoratore dipendente e gli obblighi del datore di lavoro.
L'Ufficio insiste nella pretesa ritenendo che la documentazione prodotta non sia sufficiente a provare in modo inequivocabile le imposte pagate all'estero. Richiama i documenti necessari previsti dall'art. 165 del dpr
917/86 e dalla Circ, Min. 9/E del 2015 per il riconoscimento del credito di imposta, nessuno dei quali prodotto dal contribuente.
un prospetto recante l'indicazione, separatamente Stato per Stato,
dell'ammontare dei redditi prodotti all'estero, l'ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, la misura del credito spettante,
determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell'art. 165 TUIR
(RE/RCN x Imposta Italiana, di cui al successivo par. 3.1);
- la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento;
- la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
- l'eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;
- l'eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dopo ampia disamina dei motivi di ricorso e lette le controdeduzioni dell'Ufficio osserva e deduce quanto segue:
la documentazione prodotta dalla parte a sostegno dei motivi di ricorso non può considerarsi esaustiva alla luce dei documenti richiamati nell'art. 165 del dpr 917/86 e nella Circ, Min. 9/E del 2015 necessari ai fini del riconoscimento del credito di imposta. Nella specie, infatti, il contribuente, come evidenziato dall'Ufficio, ha prodotto una documentazione parziale e certamente non esaustiva. Neppure la perizia asseverata depositata agli atti dalla parte risulta sufficiente a sostituire la mancata produzione dei documenti indicati dall'Ufficio e previsti dalle norme di riferimento.
Il ricorso merita di conseguenza essere respinto.
Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti considerata la particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.