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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/11/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 6989/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura a margine del ricorso per a.t.p., dall'avv.
HE NZ, presso il cui studio in Barletta, alla via Nazareth
n. 38, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 12.11.2025.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che parte resistente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 20.09.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'assegno di invalidità civile, escluso dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso. contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
2 a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Parte ricorrente ha chiesto ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge n. 118/71.
Com'è noto, il diritto a percepire un assegno di invalidità, invece, è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che la ricorrente non versi in una condizione clinica tale da ridurre la capacità lavorativa di almeno il 74% e non presenti, quindi, un quadro clinico che lo rende invalido sotto il profilo sanitario in relazione alla prestazione richiesta.
In particolare, il consulente d'ufficio, dott. , specializzato in Persona_1 medicina legale, ha escluso la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile.
In particolare, il consulente d'ufficio ha osservato che “La ricorrente è affetta da esiti di pregressa discectomia L4-L5, psoriasi cutanee mani e piedi, erni discali lombari e dorsali, broncopneumopatia asmatica lieve ”.
Sulla base dell'attenta ricostruzione del quadro clinico della ricorrente e della documentazione medica prodotta, il c.t.u. ha quindi quantificato la percentuale delle singole patologie nei seguenti termini: “Possiamo far riferimento al codice icd9 493.2 classe funzionale 1:
Codice 7010 tabelle anchilosi rachide lombare 40%;
Codice 1cd9 6961 altre psoriasi(per analogia) 25%;
Codice icd9 493.2 bpc asmatiche lievi 20%.
Possiamo concludere che la sig. presenta, secondo calcolo a Parte_1 scalare o formula di Balthazard, una percentuale invalidante nella misura del
64%”.
3 La stima operata dal c.t.u. risulta corretta perché in linea con i parametri medico legali di riferimento e specificamente richiamati e con le caratteristiche in concreto delle singole patologie da cui la ricorrente risulta affetta, come ricostruite puntualmente dal consulente d'ufficio sia attraverso il richiamo alla documentazione medica che all'esame diretto della parte.
Pertanto, non sussiste nel caso di specie il requisito sanitario per ottenere la prestazione richiesta e la domanda va rigettata.
Spese processuali
Nulla deve essere liquidato per le spese processuali in favore dell' , CP_2 sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 6989/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 24.11.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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