CASS
Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2024, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: O' RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 2906 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 07/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Lecce ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato LV RÒ colpevole, in concorso, quale amministratore della Energeco Costruzioni solari s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 23 luglio 2010, di bancarotta fraudolenta patrimoniale, - rideterminando la durata delle sanzioni accessorie fallimentari in misura pari alla pena principale e confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero difensore di fiducia, avvocato Velia Pennetta, la quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, eccepisce la prescrizione del reato verificatasi in data 25 marzo 2021, prima della sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo, eccepisce la erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen. non essendo stata dimostrata la responsabilità dell'odierno ricorrente. Questi, infatti, non ha mai svolto funzioni di amministratore formale, ruolo ricoperto sempre da LO DI RG Renè, nei cui confronti il procedimento è stato stralciato per la sua irreperibilità, il quale si era dimesso dalla carica nominando il ricorrente, nomina mai ha accettata dall'RÒ, cosicchè, la società era rimasta, negli ultimi mesi di vita, senza un organo amministrativo;
né i Giudici di merito avevano individuato concreti atti gestori in capo al ricorrente, nei cui confronti non è neppure individuato l'elemento soggettivo del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato, dal momento che il fatto di bancarotta fraudolenta contestato risale al 23 luglio 2010 ( sentenza di fallimento) e, quindi, la prescrizione (dodici anni e sei mesi), è maturata il 23 gennaio 2023, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, in data 22 novembre 2022. 1.1. D'altro canto, ai fini della declaratoria immediata declaratoria delle cause contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen, e quindi la prescrizione maturata nelle more del giudizio di cassazione, presuppone che il giudice sia investito della cognizione del processo, il che non si verifica nel caso di gravame originariamente inammissibile: questo invero è inidoneo a determinare un nuovo grado di giudizio e rende impossibile ogni accertamento diverso da quello diretto all'individuazione dell'impossibilità di giudicare (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli Rv. 213981). Come si dirà appresso, anche il secondo motivo di ricorso risulta, infatti, manifestamente infondato. 2. Quanto al secondo motivo, il motivo risulta privo della necessaria specificità. Il ricorrente, al di là dell'apparente denuncia di violazione di legge, eccepisce, in realtà, un travisamento probatorio, afferente alla prova del ruolo svolto dall'RÒ, senza confrontarsi con la motivazione data dai giudici di merito. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica 2 funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).Tanto più che le due sentenze di merito integrano, nel caso di specie, una situazione di c.d. doppia conformità sulla responsabilità; si è cioè di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che — a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione, secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. 3 3. Ebbene, la sentenza di primo grado ha puntualmente ricostruito, alla luce della relazione del curatore fallimentare, l'avvicendamento dei soci e degli amministratori della fallita, dalla data di costituzione della società ( 03 maggio 2007) fino al fallimento. Da tale ricostruzione, emerge chiaramente come il ricorrente sia sempre stato l'amministratore della società, inizialmente nominato quale amministratore unico, successivamente, come componente dell'organo collegiale, avendo fatto parte del consiglio di amministrazione fino alle dimissioni del LO, quando, di fatto, è rimasto l'unico amministratore della società fino al fallimento. 3.1. Questo comporta l'inconferenza della deduzione difensiva incentrata sulle conseguenze delle dimissioni dell'altro amministratore, LO DI RG, poiché, trattandosi di organo rappresentativo collegiale, non si è verificato, come sostiene la Difesa, una situazione di totale vacanza dell'organo amministrativo, che, a seguito delle dimissioni di uno dei due consiglieri, è rimasto affidato all'altro consigliere, appunto l'RÒ: le dimissioni del LO non hanno, infatti, determinato il venir meno della carica rappresentativa anche in capo all'RÒ, il quale è rimasto amministratore formale della società. L'amministratore di una società a responsabilità limitata può, infatti, in qualsiasi momento, rinunciare al proprio incarico. Il riferimento normativo si rinviene nell'art. 2385 c.c., rubricato "Cessazione degli amministratori", ai sensi del quale, la rinunzia all'ufficio dell'amministratore ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione. Nel rispetto del principio generale di buona fede, l'efficacia delle dimissioni è diversa nel caso in cui la società abbia un amministratore unico o un consiglio di amministrazione. La condizione da rispettare sempre è quella di garantire la continuità della gestione aziendale, per cui le dimissioni dell'amministratore unico non hanno efficacia fino alla nomina del nuovo amministratore. Quanto, invece, alle dimissioni di un consigliere di amministrazione, in linea generale, la rinunzia per dimissioni ha effetto solo a partire dal momento in cui l'organo amministrativo sia stato ricostituito per effetto dell'accettazione dei nuovi amministratori (cd. prorogatio), potendo imporsi al consigliere di amministrazione di mantenere la carica fino alla nomina di un nuovo amministratore in sua sostituzione, o comunque per quel termine che potrà ritenersi congruo per la sua sostituzione. 3.2. Nel caso di specie, al di là della questione della prorogatio dei poteri/doveri dell'amministratore dimissionario, quel che è certo è che l'RÒ è rimasto in carica e ha mantenuto, dunque, la carica di amministratore formale della società fallita: la rinuncia di uno dei due consiglieri di amministrazione ha lasciato l'organo amministrativo nelle mani dell'altro consigliere, appunto, l'RÒ. 3.3. Pertanto, non coglie nel segno neppure la deduzione difensiva che lamenta la mancata dimostrazione di atti di concreta gestione, quale amministratore di fatto, da parte del ricorrente, stante la persistenza, ab initio e fino al fallimento, in capo all'RÒ, della qualità di amministratore formale della società. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità 4 determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, addì 07 novembre 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 2906 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 07/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Lecce ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato LV RÒ colpevole, in concorso, quale amministratore della Energeco Costruzioni solari s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 23 luglio 2010, di bancarotta fraudolenta patrimoniale, - rideterminando la durata delle sanzioni accessorie fallimentari in misura pari alla pena principale e confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero difensore di fiducia, avvocato Velia Pennetta, la quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, eccepisce la prescrizione del reato verificatasi in data 25 marzo 2021, prima della sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo, eccepisce la erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen. non essendo stata dimostrata la responsabilità dell'odierno ricorrente. Questi, infatti, non ha mai svolto funzioni di amministratore formale, ruolo ricoperto sempre da LO DI RG Renè, nei cui confronti il procedimento è stato stralciato per la sua irreperibilità, il quale si era dimesso dalla carica nominando il ricorrente, nomina mai ha accettata dall'RÒ, cosicchè, la società era rimasta, negli ultimi mesi di vita, senza un organo amministrativo;
né i Giudici di merito avevano individuato concreti atti gestori in capo al ricorrente, nei cui confronti non è neppure individuato l'elemento soggettivo del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato, dal momento che il fatto di bancarotta fraudolenta contestato risale al 23 luglio 2010 ( sentenza di fallimento) e, quindi, la prescrizione (dodici anni e sei mesi), è maturata il 23 gennaio 2023, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, in data 22 novembre 2022. 1.1. D'altro canto, ai fini della declaratoria immediata declaratoria delle cause contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen, e quindi la prescrizione maturata nelle more del giudizio di cassazione, presuppone che il giudice sia investito della cognizione del processo, il che non si verifica nel caso di gravame originariamente inammissibile: questo invero è inidoneo a determinare un nuovo grado di giudizio e rende impossibile ogni accertamento diverso da quello diretto all'individuazione dell'impossibilità di giudicare (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli Rv. 213981). Come si dirà appresso, anche il secondo motivo di ricorso risulta, infatti, manifestamente infondato. 2. Quanto al secondo motivo, il motivo risulta privo della necessaria specificità. Il ricorrente, al di là dell'apparente denuncia di violazione di legge, eccepisce, in realtà, un travisamento probatorio, afferente alla prova del ruolo svolto dall'RÒ, senza confrontarsi con la motivazione data dai giudici di merito. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica 2 funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).Tanto più che le due sentenze di merito integrano, nel caso di specie, una situazione di c.d. doppia conformità sulla responsabilità; si è cioè di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che — a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione, secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. 3 3. Ebbene, la sentenza di primo grado ha puntualmente ricostruito, alla luce della relazione del curatore fallimentare, l'avvicendamento dei soci e degli amministratori della fallita, dalla data di costituzione della società ( 03 maggio 2007) fino al fallimento. Da tale ricostruzione, emerge chiaramente come il ricorrente sia sempre stato l'amministratore della società, inizialmente nominato quale amministratore unico, successivamente, come componente dell'organo collegiale, avendo fatto parte del consiglio di amministrazione fino alle dimissioni del LO, quando, di fatto, è rimasto l'unico amministratore della società fino al fallimento. 3.1. Questo comporta l'inconferenza della deduzione difensiva incentrata sulle conseguenze delle dimissioni dell'altro amministratore, LO DI RG, poiché, trattandosi di organo rappresentativo collegiale, non si è verificato, come sostiene la Difesa, una situazione di totale vacanza dell'organo amministrativo, che, a seguito delle dimissioni di uno dei due consiglieri, è rimasto affidato all'altro consigliere, appunto l'RÒ: le dimissioni del LO non hanno, infatti, determinato il venir meno della carica rappresentativa anche in capo all'RÒ, il quale è rimasto amministratore formale della società. L'amministratore di una società a responsabilità limitata può, infatti, in qualsiasi momento, rinunciare al proprio incarico. Il riferimento normativo si rinviene nell'art. 2385 c.c., rubricato "Cessazione degli amministratori", ai sensi del quale, la rinunzia all'ufficio dell'amministratore ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione. Nel rispetto del principio generale di buona fede, l'efficacia delle dimissioni è diversa nel caso in cui la società abbia un amministratore unico o un consiglio di amministrazione. La condizione da rispettare sempre è quella di garantire la continuità della gestione aziendale, per cui le dimissioni dell'amministratore unico non hanno efficacia fino alla nomina del nuovo amministratore. Quanto, invece, alle dimissioni di un consigliere di amministrazione, in linea generale, la rinunzia per dimissioni ha effetto solo a partire dal momento in cui l'organo amministrativo sia stato ricostituito per effetto dell'accettazione dei nuovi amministratori (cd. prorogatio), potendo imporsi al consigliere di amministrazione di mantenere la carica fino alla nomina di un nuovo amministratore in sua sostituzione, o comunque per quel termine che potrà ritenersi congruo per la sua sostituzione. 3.2. Nel caso di specie, al di là della questione della prorogatio dei poteri/doveri dell'amministratore dimissionario, quel che è certo è che l'RÒ è rimasto in carica e ha mantenuto, dunque, la carica di amministratore formale della società fallita: la rinuncia di uno dei due consiglieri di amministrazione ha lasciato l'organo amministrativo nelle mani dell'altro consigliere, appunto, l'RÒ. 3.3. Pertanto, non coglie nel segno neppure la deduzione difensiva che lamenta la mancata dimostrazione di atti di concreta gestione, quale amministratore di fatto, da parte del ricorrente, stante la persistenza, ab initio e fino al fallimento, in capo all'RÒ, della qualità di amministratore formale della società. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità 4 determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, addì 07 novembre 2023 Il Consigliere estensore