Ordinanza collegiale 12 giugno 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 5329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5329 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05329/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03328/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3328 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del giudizio insufficiente espresso dalla commissione in merito alla prova orale sostenuta dal ricorrente nel concorso indetto dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale con bando del 9 luglio 2024 per l’assunzione di 45 laureati con orientamento giuridico, di cui 5 Esperti con orientamento in diritto della cybersicurezza per il profilo di cui alla lett. D) dell’art. 1 del bando cui si candidava il ricorrente; della graduatoria finale di cui alla determina ACN.AOO_ACN-US.REGISTRO UNICO.0043931.31-12-2024.I, sottoscritta in data 8 gennaio 2025 e notificata al ricorrente con PEC del 9 gennaio 2025 in cui il ricorrente risulta non vincitore e non idoneo;
- del verbale della commissione esaminatrice del 5 dicembre 2024, n. -OMISSIS- registro unico -OMISSIS- e degli allegati 10, 11 e 12 contenente il giudizio complessivo di non idoneità;
- dell’atto di nomina dei commissari effettuato con determina del 12 settembre 2024, n. 29266;
- ove necessario e per quanto di ragione del bando di concorso del 9 luglio 2024 per l’assunzione di 45 laureati con orientamento giuridico, indetto dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nelle parti in cui: (art. 6, comma 1) prevede la nomina di una commissione, per ciascun concorso di cui all’art. 1, senza nulla riferire rispetto alla composizione, prerogative, professionalità, incompatibilità dei suoi membri e dei supplenti (in violazione del principio generale sancito dall’art. 9 d.p.r. 487/1994); (art. 6, commi 7 e 8) prevede la sufficienza di una valutazione con punteggio meramente numerico alla prova orale e senza predeterminazione a monte di criterî specifici da parte della commissione), nonché nella parte in cui non prevede che le domande siano predeterminate e sorteggiate nella prova orale (in violazione del principio generale sancito dall’art. 12 d.p.r. 487/1994);
- di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, ivi inclusi tutti gli atti di approvazione dei verbali e della graduatoria finale stilata dalla commissione e dei giudizî espressi nei confronti dei candidati risultati vincitori;
nonché per l’accesso
a tutti gli atti richiesti dal ricorrente con istanze di accesso rimaste prive di riscontro alla graduatoria integrale della procedura concorsuale – visto che è stata fornita una copia priva della indicazione dei candidati collocatisi in posizione successiva ai vincitori – dei giudizî, e relativi punteggi, resi nei confronti delle prove sostenute dagli altri candidati risultati vincitori o idonei;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. TT NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugnava il giudizio insufficiente riportato nella prova orale del concorso per l’assunzione di 5 esperti con orientamento in diritto della cybersicurezza presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (AC).
2. Si costituiva in resistenza l’Agenzia.
3. Al ricorso introduttivo era congiunta istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati cui l’esponente rinunciava alla camera di consiglio del 2 aprile 2025.
4. Unitamente alla richiesta di annullamento, l’interessato formulava anche una domanda incidentale di accesso (ai sensi dell’art. 116, comma 2 c.p.a.) chiedendo l’ostensione degli atti di cui alle istanze, rispettivamente, del 20 gennaio 2025 e del 4 febbraio 2025: in merito a ciò il Collegio, all’esito della camera di consiglio del 4 giugno 2025, si pronunciava con ordinanza non appellata.
5. Le parti depositavano ulteriori memorie in vista della pubblica udienza del 28 gennaio 2026, all’esito della quale la causa veniva trattenuta per la decisione di merito.
6. Completata la descrizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’esame delle varie censure formulate con il ricorso.
7. Con il primo motivo viene lamentato un vizio procedurale, atteso che nell’espletamento della prova orale sarebbe intervenuto il dott. Andrea Migliori (membro supplente della commissione) pur essendo presenti tutti i componenti titolari della commissione: inoltre, il supplente avrebbe partecipato attivamente ai lavori ponendo delle domande al ricorrente, influenzando cosí la decisione conclusiva.
8. La doglianza non è fondata.
9. Ferme restando le peculiari autonomie che caratterizzano l’AC (al cui personale non trova diretta applicazione la legislazione ordinaria posta dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), va osservato come la partecipazione del componente supplente alla seduta della commissione esaminatrice non costituisce vizio che di per sé inficia la decisione collegiale assunta. In altre parole, non essendovi alcuna offesa all’interesse pubblico sottostante la selezione concorsuale l’eventuale «sovrabbondanza» della commissione non incide negativamente sulla legittimità del giudizio: d’altronde, parte ricorrente non ha dedotto circostanze dalle quale inferire un eventuale rischio di parzialità della commissione, ovvero la mancanza di professionalità del componente supplente.
10. D’altro canto, la giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, sez. II, 11 novembre 2023, n. 10684) è consolidata nel ritenere inficiato il giudizio di una commissione concorsuale solamente quando vi è un’effettiva lesione dell’imparzialità dell’attività dell’organo: ciò nel caso di specie non è riscontrabile, né risultano allegati elementi obiettivi dai quali desumere un tale vizio (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 1° luglio 2024, n. 5795).
11. A mezzo della seconda ragione di gravame viene evidenziato come la commissione non avrebbe individuato i criterî e i sub-criterî di valutazione delle prove orali, limitandosi ad un rinvio al bando che, però, nulla disporrebbe sul punto.
12. Neppure tale censura può essere accolta.
13. Difatti, l’art. 6, comma 7 del bando di concorso prevede che «la prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nei programmi allegati e in una conversazione in lingua inglese [che] tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità comunicativa ed espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti; la capacità di giudizio critico. La conversazione in lingua inglese è volta a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo dell’inglese come strumento di lavoro anche in considerazione dell’orientamento e del programma relativo allo specifico concorso». Orbene, a fronte di una sí precisa indicazione della lex specialis risulta chiaro che la commissione non fosse tenuta ad ulteriormente precisare le modalità secondo le quali valutare il colloquio orale.
14. In altre parole, la pretesa a che la commissione esprima rispetto ad ogni singolo criterio individuato dal bando uno specifico peso (es. attribuendo ad ognuno 15 punti, ovvero suddividendo il giudizio tra le varie materie) costituisce un operato ultroneo rispetto al bando: la commissione avrebbe potuto agire in tal modo, ma la prescrizione del bando è rispettata anche nell’ipotesi in cui, come nel caso in esame, la valutazione si sia compendiata in un voto numerico che esprime la sintesi complessiva del giudizio dell’intero organo rispetto al colloquio sostenuto dal candidato.
15. Passando al terzo motivo, va osservato come con esso parte ricorrenti lamenti la mancata predisposizione delle domande da sottoporre ai candidati e, conseguentemente, la mancata estrazione delle stesse, come previsto dall’art. 12 d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487.
16. Anche tale doglianza è infondata.
17. Come già osservato in precedenza, la disciplina dell’AC deroga alle ordinarie regole sul personale pubblico: in tal senso si rinvia agli artt. 5 e 12 d.l. 14 giugno 2021, n. 82, conv. dalla l. 4 agosto 2021, n. 109. Pertanto, la regolamentazione dell’AC si rinviene sia dalla appena citata normativa istitutiva, sia nei successivi due d.p.c.m. 9 dicembre 2021, nn. 223 e 224, dai quali si evince la non applicabilità del d.p.r. 487/1994.
18. Non si tratta di un hapax : difatti, anche altre procedure concorsuali per particolari figure professionali derogano alle puntuali prescrizioni circa la predeterminazione delle domande e la loro estrazione a sorte (es. il concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, su cui v. Tar Lazio, sez. I, 9 ottobre 2023, n. 14836).
19. A mezzo della quarta censura viene lamentata la mancata verbalizzazione di una domanda, atteso non risulterebbe dagli atti la richiesta circa la conoscenza, da parte del candidato di atti attacchi informatici ulteriori ai ransomware .
20. Neppure in tal caso può accogliersi la prospettazione dell’esponente.
21. A ben vedere, è la stessa esposizione offerta dal ricorrente a dimostrare la sua infondatezza: invero, essendo stata verbalizzata la domanda «definizione delle tre dimensioni della sicurezza delle informazioni» e sostenendo la parte di aver risposto «riferendosi anche ai ransomware », risulta chiaro che la precisazione pretesa dalla commissione, ossia la richiesta di riferire ulteriori tipi di attacchi informatici, non sia altro che una sollecitazione per saggiare la preparazione del candidato. Diversamente opinando, l’esame orale si snaturerebbe perdendo la tipica dialettica che caratterizza il colloquio, riducendosi cosí a meccanica narrazione di nozioni astratte.
22. Infine, con l’ultimo motivo viene lamentata la riduzione del punteggio attribuito alla prova scritta del ricorrente, essendo ciò avvenuto in maniera del tutto immotivata.
23. Il motivo, oltre che inammissibile in quanto il ricorrente non ha interesse ad un incremento del punteggio per la prova scritta, non avendo superato la prova orale, è infondato.
24. Difatti, la commissione ha semplicemente rettificato un proprio errore materiale, come evidenziato nella nota di trasmissione. Per di piú, la parte ricorrente non allegato alcun elemento che possa indurre a ritenere illegittima la rettifica da parte della commissione: invero, trattandosi di un quiz a risposta multipla, risulta chiaro che l’attribuzione del punteggio sia svincolata da discrezionalità, con conseguente pieno sindacato da parte del giudice. Nondimeno, per poter esercitare tale sindacato il giudice deve disporre degli atti sui quali esercitare il proprio scrutinio: ed è pacifico che sia la parte onerata di produrli in giudizio. Non avendo assolto a tale onere (e non avendo neppure fornito un principio di prova) il giudice non può supplirvi mediante l’esercizio dei proprî poteri istruttorî: diversamente, si assisterebbe ad una violazione del principio della parità delle parti processuali.
25. La complessiva infondatezza di tutte le censure determina il rigetto del ricorso.
26. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente e di tutte le altre persone citate in sentenza.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO TI, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
TT NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT NO | TO TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.