TAR Roma, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 5329
TAR
Ordinanza collegiale 12 giugno 2025
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Sentenza 20 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Partecipazione del membro supplente alla prova orale

    La partecipazione del supplente non costituisce vizio di per sé, soprattutto in assenza di lesione dell'imparzialità o della professionalità del membro.

  • Rigettato
    Mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale

    Il bando ha indicato in modo sufficientemente preciso le competenze da accertare nella prova orale, rendendo non necessaria un'ulteriore specificazione dei criteri di valutazione.

  • Rigettato
    Mancata predisposizione e sorteggio delle domande per la prova orale

    La normativa che disciplina l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale deroga all'applicazione del d.p.r. 487/1994, rendendo non applicabile tale obbligo.

  • Rigettato
    Mancata verbalizzazione di una domanda posta durante la prova orale

    La precisazione richiesta dalla commissione era una sollecitazione volta a saggiare la preparazione del candidato, non una nuova domanda non verbalizzata. La risposta del candidato dimostra che la domanda era stata posta e compresa.

  • Rigettato
    Riduzione del punteggio della prova scritta

    Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, dato che il ricorrente non ha superato la prova orale. Inoltre, la riduzione era dovuta a un errore materiale e la commissione non ha agito illegittimamente. La parte non ha fornito la documentazione necessaria per il sindacato del giudice.

  • Altro
    Istanza di accesso alla graduatoria integrale e ai giudizi degli altri candidati

    La sentenza non si pronuncia esplicitamente sull'accoglimento o rigetto di questa domanda di accesso, ma la menziona come domanda incidentale gestita con ordinanza precedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 5329
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5329
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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