Art. 118.
Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura e' stabilito, per l'anno finanziario 1971, a termini dell' articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , in lire 11.380.000.000.
Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura e' stabilito, per l'anno finanziario 1971, a termini dell' articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , in lire 11.380.000.000.