Sentenza 24 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2019, n. 39131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39131 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO DE CRESCIENZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CESQUI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore RITENUTO IN FATTO IN IA, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 26.11.2018 n. 5560/2018 con la quale la Corte d'Appello di Firenze l'ha condannata alla pena di anni due di reclusione ed euro 520 di multa per la violazione degli ad. 110, 648 cod. pen. essendo stata dichiarata la prescrizione del delitto presupposto (artt. 110, 56 640 commi 1 e 3,61 n. 7 cod. pen.) La difesa chiede l'annullamento del provvedimento impugnato deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'ad. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1) ex art. 606 comma 1 lett. b) cond. proc. pen. violazione degli art. 192 cod. proc. pen. e 110 cod. pen.. La difesa sostiene che con motivazione frettolosa e con erronea applicazione dell'ad. 192 cod. proc. pen., la Code Fiorentina avrebbe dichiarato la penale responsabilità dell'imputata senza fornire alcuna prova in ordine all'elemento psicologico del reato di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva che, compilato per l'importo di 150.000 euro, è stato speso nel successivo tentativo del delitto di truffa (dichiarato estinto per prescrizione). La difesa mette in evidenza che non vi è prova che la ricorrente fosse a conoscenza della provenienza illecita dell'assegno, sostenendo che la stessa era solo un prestanome della società Novipama, nella sostanza amministrata di fatto dal coimputato MA Antonio, in questa sede non impugnante.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto. Per costante giurisprudenza di legittimità, va qui ribadito il principio di diritto per il quale non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza dell'illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione, quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri antecedentemente commesso (Cass. sez. 5 n. 42911 del 24.9.2014, Lommito, rv 260684.) Sulla base di tale principio, va pertanto rilevato che il concorso nel delitto di ricettazione ricorre nel solo caso in cui il compartecipe abbia dato un qualsivoglia contributo causale, anche solo a livello psicologico, nel suddetto reato. Passando all'esame del caso concreto, sulla base della motivazione della decisione impugnata, pur essendo stato tema di oggetto di gravame di merito la questione relativa al contestato concorso nel reato di ricettazione, non si riscontra indicazione alcuna circa la prova del contributo dato dall'imputata nella ricettazione dell'assegno successivamente impiegato per commettere il tentativo di truffa. La Corte territoriale desume la prova della partecipazione nella consumazione della ricettazione del titolo di credito dal fatto che l'importo in esso riportato renderebbe inverosimile e non ragionevole che la donna fosse all'oscuro della provenienza dell'assegno. La circostanza che si sostanzia nel fatto che la ricorrente avrebbe usato l'assegno (circostanza peraltro neppure certa) non è sufficiente a dimostrare quale sia stato il contributo causale dato dalla ricorrente al delitto di ricettazione. Sul punto la sentenza presenta pertanto il vizio di carenza di motivazione, su un elemento essenziale della condotta, sicché esso è da ritenersi rilevante ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza annullata senza rinvio non essendo ulteriormente esplorabile, in un eventuale giudizio di rinvio, tenuto anche conto del tempo ormai passato, l'aspetto della partecipazione della IN alla consumazione del reato per il quale è intervenuta condanna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputata non ha commesso il fatto. Così deciso in Roma il 20.6.2019 il Presidente Matilde Cammino WiC2,