Ordinanza cautelare 21 ottobre 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/03/2026, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01652/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04758/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4758 del 2025, proposto da
Inwit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ailano, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
della determina del Responsabile del SUAP prot. n. 0003853 del 26.6.2025 (successivamente conosciuta), con cui è stata conclusa positivamente la conferenza di servizi relativa all’installazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche di proprietà della società ricorrente, nella parte in cui ha previsto la prescrizione del camuffamento della stessa con un finto albero, al fine di ridurne l’impatto paesaggistico;
b-c-d-e-f) dell’autorizzazione paesaggistica prot. n. 3580 dell’11.6.2025, del parere della Soprintendenza speciale per il RR MIC|MIC_RR_UO6|10/06/2025|0016840-P del 10.6.2025, della proposta della Soprintendenza ABAP per le province di Caserta e Benevento MIC|MIC_SABAP-CE_UO40-|04/06/2025|0012626-P del 4.6.2025, del parere della Commissione locale per il Paesaggio di cui al verbale n. 407, dec. 1, del 15.5.2025 e del parere del Responsabile del procedimento ambientale prot. n. 3060 del 15.5.2025, resi nell’ambito della conferenza di servizi, nella parte in cui hanno disposto la medesima prescrizione del camuffamento dell’impianto (atti solo adesso conosciuti e divenuti lesivi);
g-h) della nota del Responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 4665 del 18.8.2025, tesa a ribadire l’autorizzazione paesaggistica con la anzidetta prescrizione e della presupposta proposta resa dalla Soprintendenza ABAP per le province di Caserta e Benevento con la nota MIC|MIC_SABAP-CE_UO40-|01/08/2025-|0018052-P dell’1.8.2025; i) di 2 ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa RI UR AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente impugna la determina del Responsabile del SUAP prot. n. 0003853 del 26.6.2025, con cui è stata conclusa positivamente la conferenza di servizi relativa all’installazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche, nella parte in cui ha previsto la prescrizione del camuffamento della stessa con un finto albero, al fine di ridurne l’impatto paesaggistico.
Parte ricorrente ha rilevato che tale impianto costituisce uno degli interventi finanziati con fondi del RR.
Al fine di realizzare la predetta infrastruttura, la IN s.p.a. espone di aver presentato al Comune di Ailano, in data 14.4.2024, un’istanza di autorizzazione unica, ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del D. Lgs. n. 259/03.
Il Comune ha convocato una conferenza di servizi, conclusasi con l’adozione della determina del Responsabile del SUAP prot. n. 0003853 del 26.6.2025, che ha rilasciato il titolo autorizzatorio unico necessario per l’installazione dell’infrastruttura della IN s.p.a., a condizione della prescrizione del camuffamento dell’impianto con un finto albero di essenza autoctona.
Tale prescrizione è stata prevista in ottemperanza all’autorizzazione paesaggistica prot. n. 3580 dell’11.6.2025, al parere della Soprintendenza speciale per il RR del 10.6.2025, alla proposta della Soprintendenza ABAP per le province di Caserta e Benevento del 4.6.2025, al parere della Commissione locale per il Paesaggio di cui al verbale n. 407, dec. 1, del 15.5.2025 e al parere del Responsabile del procedimento ambientale prot. n. 3060 del 15.5.2025.
La IN riferisce di aver richiesto, con nota del 9.7.2025, al Comune la revoca di detta prescrizione rappresentando l’esistenza insormontabili difficoltà di ordine tecnico, quali: “ impossibilità di reperire in commercio un finto albero tale da camuffare l’impianto, che in base agli obblighi fissati dal Bando per l’assegnazione dei fondi del RR, deve prevedere la contemporanea presenza degli apparati trasmittenti di tre gestori del servizio di telefonia mobile )” proponendo in alternativa di tinteggiare la struttura con un colore che armonizzasse al contesto paesaggistico-ambientale.
Il Comune, con la nota prot. n. 4158 del 15.7.2025, ha, quindi, rappresentato tali esigenze
alla Soprintendenza, la quale tuttavia, con nota del 1.8.2025, ha ribadito la necessità di ottemperare alla prescrizione imposta.
Tanto premesso parte ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnazione:
I) Violazione del Bando per l’assegnazione di fondi del RR nell’ambito del Piano
“Italia 5G” – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti – Invalidità
Derivata;
2) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 – Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità – Invalidità derivata;
3) Violazione del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. – Eccesso di potere difetto di istruttoria, illogicità e manifesta ingiustizia – Invalidità derivata.
Il Ministero della cultura si è costituito e ha depositato una memoria per chiedere il rigetto del ricorso.
All’udienza camerale del 16 ottobre 2025, il Collegio ha disposto la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione e ha disposto incombenti istruttori, rimasti inadempiuti.
Parte ricorrente ha depositato una relazione tecnica e varia documentazione per dimostrare l’impossibilità di esecuzione della prescrizione impugnata e una memoria, nella quale ha insistito e ulteriormente argomentato le proprie difese.
All’odierna udienza, è stata chiamata congiuntamente a quella avente N.R.G. 5696/2025 ed è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non può essere accolto.
La questione oggetto del presente giudizio è la legittimità o meno della prescrizione, imposta in occasione del rilascio della autorizzazione unica ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. 259/03, consistente nel camuffamento dell’impianto da realizzarsi da parte della ricorrente con un finto albero.
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che detta prescrizione non può essere ottemperata.
Attese le dimensioni dell’impianto e la sua conformazione, obbligata delle specifiche imposte per poter garantire gli spazi minimi previsti dal bando RR, secondo la ricorrente: “ non esistono in commercio prototipi di finti alberi che consentono di camuffare un’infrastruttura che deve ospitare i descritti apparati tecnici, in modo da garantire ai tre operatori gli spazi minimi previsti dal bando RR. Da quanto precede deriva la materiale impossibilità della società ricorrente di rispettare la prescrizione imposta nel caso di specie, il che comporta, all’evidenza, l’impossibilità di realizzare l’impianto e la perdita del relativo finanziamento .”.
Tale obiezione di impossibilità assoluta di adempiere alla prescrizione è stata sottoposta, ai fini della revoca della prescrizione, alla Soprintendenza, la quale, nella nota prot. 18502 dell’1/8/2025, ha specificato che esistono “ tecniche di mimetizzazione di impianti di telecomunicazione, che consistono nell’istallazione di elementi che riproducono l’effetto di alberi, in particolare con “fronde” artificiali costituite da materiali specializzati che ne replicano l’aspetto naturale (c.d “ monopole tree towers”.” e ha pertanto confermato la prescrizione.
L’avvocatura dello Stato, nella sua memoria difensiva, ha precisato che tali strutture, di dimensioni adeguate all’impianto in questione, sono comunemente rinvenibili sul mercato internazionale.
In relazione a tali profili, il Collegio ha disposto un’istruttoria, chiedendo alle parti di “ produrre per l’udienza di merito, almeno due preventivi di operatori anche internazionali per la realizzazione delle opere di camuffamento come indicate nel provvedimento impugnato, recanti indicazione dei tempi e dei relativi costi; ”.
IN ha invece prodotto una relazione tecnica, in asserito riscontro della ordinanza istruttoria, nella quale ha documentato che non esistono in Italia finiti alberi idonei a consentire il camuffamento dell’impianto, in quanto i prodotti commercializzati in Italia sono idonei unicamente a camuffare strutture che ospitano due gestori, e non tre come previsto nel caso di specie, in base alle prescrizioni del RR.
Da tale relazione tecnica emerge inequivocabilmente che non è comprovato quanto asserito nel medesimo ricorso, ovvero che non esistono in commercio strutture idonee al camuffamento dell’impianto della ricorrente, ma solo che dette strutture non sono disponibili in Italia, essendo di contro disponibili sul mercato estero.
Prosegue la relazione, introducendo però profili non dedotti tra i motivi di ricorso, che, ove disponibili nel mercato internazionale, fuori dell’Europa, tali strutture non avrebbero le certificazioni CE necessarie. Sostiene pertanto che per poter utilizzare tali strutture in territorio italiano occorrerebbe una procedura di omologazione lunga e complessa non compatibile con la tempistica imposta dal RR.
Se tali strutture fossero rinvenibili in Europa, prosegue la relazione, sarebbe comunque necessario espletare una gara, il che sarebbe incompatibile con la tempistica imposta dal RR.
Deduce infine che IN è tenuta, essendo dotata di un Sistema di Gestione integrato e qualificato, dotata di varie certificazioni, ad usare sempre prodotti certificati e a stipulare le proprie forniture mediante contratti di appalto.
Tali considerazioni, come detto, non sono state dedotte nel ricorso, nel quale si fa unicamente riferimento alla inesistenza in commercio di strutture idonee al camuffamento dell’impianto in questione. Si tratta dunque di profili non valutabili come motivi di illegittimità del provvedimento impugnato, non essendo contenuti nemmeno in un atto notificato (essendo stati unicamente ripresi nella memoria ex art. 73 c.p.a., non notificata), e che, peraltro, non sono stati nemmeno a suo tempo dedotti dinanzi all’autorità procedente, al fine di stimolare un adeguato contraddittorio procedimentale, in quanto anche in quella sede le obiezioni di IN si sono limitate alla circostanza della inesistenza sul mercato delle strutture in questione. Circostanza come detto smentita dalla stessa relazione depositata da IN.
Rileva in ogni caso il Collegio che, come ha rilevato l’avvocatura dello Stato nelle sue difese, si tratta, “ nello specifico, di prodotti che – come evincibile anche da una rapida ricerca in rete – sono messi in commercio da società internazionali proprio, per lo scopo su indicato .”
Ora, IN non ha offerto alcuna prova che gli operatori internazionali presso i quali possono essere acquistati i prodotti in esame (operatori che si rivolgono evidentemente al mercato internazionale e quindi anche al mercato europeo) non rispettino gli standard europei e le certificazioni CE necessarie per il mercato europeo, limitandosi ad affermarlo come un fatto pacifico nella relazione depositata, non supportato da alcuna fonte di prova.
Dunque, non solo non risulta in alcun modo provato (anzi è stato sostanzialmente ammesso da IN il contrario) che non esistano in commercio strutture idonee al camuffamento dell’impianto in questione, ma nemmeno la ricorrente ha offerto prova che quelle esistenti sul mercato internazionale non siano dotate delle necessarie certificazioni CE per l’importazione in Italia.
Peraltro, deve rilevarsi che se fosse vero che i maggiori produttori di tree monopole tower nel mondo non si muniscono di certificazioni CE e delle certificazioni ISO per poter commerciare con un partener importante come l’Europa per i loro prodotti, si tratterebbe invero di una circostanza ben strana, tenuto conto della scarsità dei prodotti in questione sul mercato europeo e dello sviluppo delle relazioni commerciali con i Paesi extra europei in questi settori.
Anzi, di contro, deve ragionevolmente ritenersi proprio il contrario, trattandosi di operatori commerciali internazionali che naturalmente si rivolgono al mercato estero, attesa la natura dei prodotti in questione e la limitatezza della platea degli acquirenti. D’altro canto, anche su internet, informazioni in merito sono agevolmente reperibili.
Non vi è di conseguenza alcuna prova del fatto che occorrerebbe procedere alla costosa e lunga procedura di omologazione, come ritenuto invece nella relazione depositata da IN.
Quanto alla questione della asserita impossibilità del rispetto della tempistica imposta per la realizzazione dell’impianto dal RR ( vuoi per l’espletamento della gara vuoi per i tempi di consegna), impossibilità peraltro anch’essa non dimostrata, rileva il Collegio che comunque non si tratta di una condizione oggettivamente ostativa al rispetto della prescrizione, poiché avrebbe potuto essere adempiuta, se IN si fosse attivata tempestivamente in quel senso (la prescrizione risulta infatti confermata dalla amministrazione sin dall’agosto 2025). Inoltre, non sono noti i tempi di invio di tali materiali dall’esterno, non avendo le parti espletato la disposta istruttoria, ma è ragionevole ritenere che non si tratti di tempi superiori a qualche mese.
Pertanto, alla luce di quanto precede, deve giungersi alla conclusione che le ragioni asseritamente ostative sollevate da parte ricorrente rispetto alla possibilità di ottemperare alla prescrizione del finto albero non configurino una sua assoluta ineseguibilità, da un punto di vista tecnico.
Il primo motivo deve pertanto essere respinto.
Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce: Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 – Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità – Invalidità derivata. In sostanza, la società ricorrente lamenta che la soprintendenza si sarebbe limitata a sostenere in modo generico che esistono in commercio finti alberi in grado di camuffare gli impianti di telefonia mobile, senza, però, confutare in concreto l’impossibilità, addotta dalla società ricorrente, di reperire un finto albero in grado di camuffare lo specifico impianto da realizzare, indicando le imprese che lo producono o richiamando casi in cui sia stato realizzato il camuffamento con un finto albero di impianti aventi dimensioni e caratteristiche analoghe.
Inoltre, la Soprintendenza avrebbe omesso di valutare la misura alternativa proposta dalla società ricorrente, consistente nella tinteggiatura dell’infrastruttura con una pigmentazione tale da armonizzarla con il circostante contesto paesaggistico.
Il motivo è infondato.
Va in primo luogo rilevato che la Soprintendenza ha risposto alla obiezione della inesistenza in commercio di alberi finti idonei per l’infrastruttura in questione, rilevando la possibilità di trovare in commercio i c.d “ monopole tree towers ” e fornendo una completa descrizione di cosa debba intendersi con tale espressione. In tale modo, l’amministrazione ha assolto al suo onere motivazionale.
Il compito di individuare gli specifici operatori che producono tali strutture o i casi in cui tali camuffamenti sono stati effettuati non può essere infatti attribuito alla Soprintendenza e non rientra nell’onere di motivazione di un provvedimento amministrativo, ma rientra nella normale diligenza dell’operatore economico del settore, quale è la società ricorrente.
La scelta di confermare la misura del camuffamento evidenzia come la Soprintendenza l’abbia evidentemente ritenuta preferibile rispetto alla tinteggiatura dell’impianto, tinteggiatura peraltro proposta dalla IN come alternativa in quanto il camuffamento sarebbe stato asseritamente impraticabile. Pertanto, una volta chiarito da parte della Soprintendenza, che il camuffamento non era impossibile, non v’era ragione di ulteriori argomentazioni circa la misura della tinteggiatura.
Per le medesime ragioni sopra esposte, va respinto anche il terzo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente deduce: la violazione del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. – Eccesso di potere difetto di istruttoria, illogicità e manifesta ingiustizia – Invalidità derivata.
Secondo parte ricorrente, l’amministrazione, a fronte della oggettiva impossibilità di adempiere alla prescrizione imposta, avrebbe dovuto interloquire e concordare con IN modalità alternative al camuffamento.
Come già detto infatti l’obbligo di concordare con IN soluzioni alternative presuppone, nella stessa prospettazione di parte ricorrente, la non realizzabilità della prescrizione per ragioni tecniche, circostanza – come ripetutamente detto – non confermata. Le ulteriori difficoltà prospettate nel corso del presente giudizio non erano state sottoposte nel corso del procedimento alla Soprintendenza e pertanto non è imputabile alla Soprintendenza il non aver cercato in sede procedimentale, insieme alla ricorrente, una soluzione concordata a tali problematiche, che IN avrebbe dovuto tempestivamente evidenziare nel corso del procedimento.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
La novità delle questioni consente di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 13 gennaio e 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI UR AL, Presidente, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
NN AB, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI UR AL |
IL SEGRETARIO